Legittimo il licenziamento di un dipendente di un’azienda di mobilità di proprietà di un Comune. Eccessivamente prolungata la sua assenza per malattia. Esclusa la possibilità di applicare alla sua situazione il comporto prolungato previsto per casi particolari dal contratto collettivo degli autoferrotranvieri.
Niente comporto prolungato per il lavoratore, dipendente della società di proprietà del Comune, che è costretto a casa dai postumi di una operazione di osteosintesi, ossia di sutura ossea, necessaria a seguito di una frattura. Impossibile, in sostanza, catalogare la situazione difficile vissuta dal lavoratore con le situazioni più gravi che, da contratto, prevedono un periodo di comporto pari a trenta mesi nell'arco di quarantadue mesi complessivi, situazioni che includono, tra l'altro, malattie oncologiche, sclerosi multipla e distrofia muscolare. Legittimo, perciò, nel caso specifico, il licenziamento del lavoratore rimasto troppo a lungo assente per malattia a causa dell'operazione di osteosintesi subita . Inutile la sua pretesa di vedere applicato nei suoi confronti il comporto cosiddetto prolungato. Passeggio decisivo in Appello. Lì i giudici sanciscono la legittimità del licenziamento intimato, nel gennaio 2009, da un'azienda per la mobilità e poggiato sulla prolungata assenza per malattia del dipendente, assenza che ha provocato il superamento del periodo di comporto . Inutili le obiezioni proposte dal lavoratore. I giudici di secondo grado hanno preso in esame l'ipotesi dell'inquadramento della fattispecie concreta nella previsione, di carattere eccezionale, di comporto prolungato, pari a trenta mesi, e non a diciotto mesi, nell'arco di quarantadue mesi complessivi previsto dal contratto collettivo per gli autoferrotranvieri. In sostanza, i giudici hanno incaricato un consulente medico-legale per verificare se l'assenza dal lavoro determinata da un intervento chirurgico di osteosintesi poteva configurare il livello di gravità richiesto dalla clausola contrattuale, e proprio sulla base della perizia hanno ritenuto di escludere che la patologia sofferta dal lavoratore presentasse caratteristiche analoghe alle ipotesi esemplificative delineate dalle parti sociali, ossia donazioni di organi, malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti e hanno perciò confermato la legittimità del licenziamento deciso dall'azienda. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal lavoratore. Respinta definitivamente la richiesta di ritenere applicabile in questa vicenda il comporto prolungato . I magistrati richiamano il paletto fissato dal contratto collettivo per gli autoferrotranvieri. In sostanza, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall'azienda, il periodo di comporto, sia secco che per sommatoria, è elevato a trenta mesi . In sostanza, il fatto costitutivo del diritto del lavoratore a fruire del comporto' prolungato è la eguale gravità della operazione o della malattia, mentre la produzione di idonea certificazione da parte del lavoratore e il riconoscimento del datore di lavoro configurano attività concorrenti ai fini dell'applicazione consensuale della clausola negoziale . Ebbene, nel caso preso in esame, uno specialista medico ha ricevuto l'incarico di verificare se l'operazione subita dal lavoratore presentasse eguale gravità delle altre ipotesi espressamente indicate dalla previsione contrattuale e ha accertato la diversità di tale patologia rispetto a quelle elencate in ambito contrattuale e, di conseguenza, ha escluso la sussistenza del diritto del lavoratore alla fruizione del comporto' prolungato , sottolineano i giudici. Tirando le somme, la valutazione compiuta dal medico è sufficiente per ritenere legittimo il licenziamento deciso dall'azienda e poggiato sulla eccessivamente prolungata assenza per malattia del lavoratore .
Presidente Raimondi Relatore Boghetich Fatti di causa 1. Con sentenza n. 121 pubblicata il 26.2.2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio da parte di questa Corte sentenza n. 5212 del 2017 , confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato, nel gennaio 2009, dalla A.MA.CO. S.p.a. Azienda per la mobilità dell'area cosentina nei confronti di C.F. per superamento del periodo di comporto. 2. La Corte territoriale, circoscrivendo espressamente il proprio accertamento al profilo demandato dalla Corte di Cassazione - concernente la eventuale sussunzione della fattispecie concreta nella previsione, di carattere eccezionale, di comporto prolungato pari a 30 mesi, e non a 18 mesi nell'arco di 42 mesi complessivi dettato dall'art. 1 del c.c.n.l. ASSTRA 19.9.2005 - ha incaricato un consulente medico legale per verificare se l'assenza dal lavoro determinata dall'intervento chirurgico di osteosintesi poteva configurare il livello di gravità richiesto dalla clausola contrattuale e, sulla base della perizia che ha ritenuto di escludere che la patologia sofferta dal C. presentasse caratteristiche analoghe alle ipotesi esemplificative delineate dalle parti sociali donazioni di organi, malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti , ha confermato la legittimità del licenziamento. 3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con due motivi, cui ha resistito la società con controricorso, che ha altresì depositato memoria. 4. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, dell'Accordo 19.9.2005 sul trattamento di malattia per il personale dipendente dalle aziende alle quali si applica il contratto degli Autoferrotranvieri-internavigatori nonché degli artt. 1362, 1362, 1369 e 2110 c.c. , avendo, la Corte territoriale, omesso di valutare l'intera declaratoria contrattuale che prevede, tra le ipotesi di comporto prolungato, anche quella di altri interventi operatori e malattie debitamente certificate riconosciute ugualmente gravi dall'azienda , tra le quali rientrava sicuramente l'operazione chirurgica subìta dal lavoratore la Corte, inoltre, ha operato la sua valutazione interpretativa attingendo i parametri dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 in materia di indennità di accompagnamento, con ciò stravolgendo il significato della clausola negoziale, omettendo di considerare che la malattia sofferta dal lavoratore risultava caratterizzata da alterazioni di natura anatomica da cui derivava una limitazione funzionale e un significativo processo patologico. 2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 394 c.p.c. , 2697 c.c. , 5 della L. n. 604 del 1966 , avendo, la Corte territoriale, posto a carico del lavoratore la prova del superamento del periodo di comporto sulla base della sentenza rescindente della Suprema Corte, in particolare, tenendo fermo il computo delle assenze imputate al lavoratore, comprese quelle risultanti a titolo di cure termali, in relazione alle quali vi era stato disconoscimento - in primo grado - da parte del C. . 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. La struttura argomentativa della pronuncia impugnata fa corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e la censura del ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degrada in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all' art. 360 c.p.c. , perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019 conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019 Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020 . 4.2. L'art. 1 comma 4 del c.c.n.l. ASSTRA recita Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall'azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. E 6 del presente articolo, nella misura del 1001% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori 12 mesi . 4.3. La sentenza rescindente accogliendo esclusivamente il terzo motivo di ricorso ha affermato il seguente principio di diritto La norma dell'art. 1 comma 4 CCNL ASTRA deve interpretarsi nel senso che la gravità della malattia, nei sensi indicati dalla norma collettiva, è il fatto costitutivo del diritto del lavoratore al comporto prolungato il riconoscimento della predetta gravità da parte del datore di lavoro non costituisce evento condizionante il diritto del lavoratore ma esprime il momento di accertamento consensuale della ricorrenza nel caso concreto della fattispecie astratta prevista dalla norma. Ne consegue ulteriormente che ove nel corso del rapporto di lavoro sia mancato tale accertamento - ovvero le parti non abbiano concordato sulla applicabilità nella fattispecie concreta della previsione collettivail giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella norma elastica dell'art. 1 comma 4 del CCNL citato è rimesso al giudice del merito . Questa Corte ha, invero, in quella sede precisato che il fatto costitutivo del diritto del lavoratore a fruire del comporto prolungato è la eguale gravità della operazione/malattia aspetto che rappresenta l'oggetto dell'accertamento del giudice di merito , mentre la produzione di idonea certificazione da parte del lavoratore e il riconoscimento del datore di lavoro configurano attività concorrenti ai fini dell'applicazione consensuale della clausola negoziale. 4.3. La Corte territoriale, assumendo la nuova decisione nel rispetto del carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio, ha svolto il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione elastica dettata dalla disposizione negoziale e, avvalendosi di uno specialista medico incaricato di verificare se l'operazione subita dal C. presentasse eguale gravità delle altre ipotesi espressamente indicate dalla previsione contrattuale, ha accertato la diversità di tale patologia rispetto a quelle elencate e, di conseguenza, ha escluso la sussistenza del diritto del lavoratore alla fruizione del comporto prolungato. 4.4. Ebbene, deve rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa riguardante, nella specie, la sussistenza, ad avviso dell'interessato, di una malattia che ha prodotto una modificazione anatomica e comunque un processo patologico acuto, con sensibile menomazione funzionale dell'organismo in modo permanente è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Ma per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l' art. 360 c.p.c. , n. 5 nel testo successivo alla modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - che ha molto limitato l'ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione - la censura dell'indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione vedi per tutte Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881 Cass. 9 giugno 2014, n. 12928 . Evenienze che qui non si verificano. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. La questione delle modalità di computo delle assenze per malattia non solo esula dall'ambito di valutazione demandato dalla sentenza rescindente e, dunque, dal giudizio di rinvio c.d. chiuso demandato alla Corte territoriale ma è altresì coperta da giudicato interno, avendo, la sentenza rescindente di questa Corte, ritenuto improcedibile il quarto motivo di ricorso del C. che censurava la omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale si deduceva la erroneità del computo nel periodo di comporto di numero 54 assenze per malattia. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza dettato dall' art. 91 c.p.c. . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.