Atti persecutori: la remissione di querela deve essere “processuale”

In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612- bis , comma 4 c.p., facendo riferimento alla remissione processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall’art. 152 c.p. e dall’art. 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità.

La Corte d'appello, salva la revoca dell'interdizione dai pubblici uffici, confermava la sentenza di condanna dell'imputato per atti persecutori e violenza sessuale. Ricorreva in Cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento della Corte d'appello per intervenuta remissione di querela ricevuta dai Carabinieri. L' art. 612- bis , comma 4 c.p. prevede una forma tipica di remissione della querela, che può essere soltanto processuale . Ciò significa che la stessa va sempre identificata in una formale espressione della volontà della parte querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni altro caso, la condotta significativa di una volontà di rimettere la querela va valutata come extraprocessuale, dovendosi distinguere il luogo della manifestazione della volontà -comportamento dal luogo di apprezzamento della efficacia dello stesso, essendo quest'ultimo invariabilmente processuale”. Una tale considerazione non può però valere, per il Collegio, per il caso in esame, in cui la remissione della querela è avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello . La Suprema Corte ha ritenuto quindi di condividere il principio secondo il quale, in tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l' art. 612- bis , comma 4 c.p. , facendo riferimento alla remissione processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall' art. 152 c.p. e dall' art. 340 c.p.p ., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità. Dal tenore letterale di quest'ultimo emerge che la remissione processuale non richiede una sua presentazione direttamente al giudice o al PM, durante lo svolgimento della fase processuale vera e propria, ma esige unicamente che l'atto sia prestato davanti ad un'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nel corso della più ampia fase procedimentale. Con riferimento all' art. 612- bis c.p. la sentenza viene annullata perché il reato è quindi estinto per remissione di querela.

Presidente Di Nicola – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Messina revocava l'interdizione dai pubblici uffici disposta nei confronti di S.E. , nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 612-bis c.p. capo A e 609-bis , commi 1 e 3, e 609-ter, n. 5-quater, c.p. capo B . 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela, come da dichiarazione resa dalla persona ai Carabinieri della stazione di […] in data omissis con contestuale accettazione da parte dell'imputato, atto allegato al ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti dinanzi indicati. 2. In primo luogo si osserva che la remissione di querela non può esplicare alcun effetto per il delitto di cui violenza sessuale, stante lo sbarramento posto dall' art. 609-septies, comma 4, c.p. , a tenore del quale la querela proposta è irrevocabile . Di conseguenza, gli effetti della querela, una volta proposta, non possono essere vanificati da una successiva remissione. 3. Quanto al delitto di atti persecutori, si osserva, in primo luogo, che esso è, di regola, procedibile a querela di parte l' art. 612-bis, comma 4, terzo periodo, c.p. prevede, tuttavia, specifiche eccezioni, in presenza delle quali la procedibilità è d'ufficio ciò si verifica quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui al' art. 3 L. n. 104 del 1992 ovvero quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio situazioni che non ricorrono nel caso in esame. 4. In secondo luogo, va rilevato che anche in relazione al delitto di atti persecutori, la querela non è sempre rimettibile, essendo espressamente prevista un'ipotesi in cui essa è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma 2 il che significa che, per essere le minacce reiterate , è necessaria la realizzazione di almeno due fatti di minaccia grave. Una situazione del genere non è riscontrabile nella vicenda in esame, posto che, come risulta dalla lettura del capo di imputazione, è contestato un solo episodio di minaccia grave, verificatosi il 1 dicembre 2017, allorquando l'imputato minacciò la persona offesa di morte, mimando il taglio della gola. 5. Ciò chiarito, si rileva che il comma 4 dell' art. 612-bis c.p. prevede una forma tipica per la remissione della querela, la quale può essere soltanto processuale . Il Collegio è ben consapevole della decisione in cui le Sezioni Unite chiamate a risolvere una specifica questione relativa alla configurabilità della remissione tacita di querela nel caso mancata comparizione del querelante nel procedimento davanti al giudice di pace - nell'ambito di una più generale riflessione dell'istituto della remissione della querela, hanno delineato i caratteri di quella processuale . In particolare, le S.U. hanno rilevato come le modalità della remissione di querela espressa sono definite dall' art. 340 c.p.p. , che, nel distinguere comma 1 il caso di dichiarazione ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, e nel rinviare comma 2 alle forme più dettagliatamente previste per la rinuncia espressa alla querela art. 339 c.p.p. , implicitamente contempla, nell'ambito della remissione espressa, sia una forma di remissione processuale sia una forma di remissione extraprocessuale. Ne discende che, in base alla disciplina codicistica, deve intendersi remissione processuale solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente a norma dell' art. 340, comma 1, c.p.p. , e che non sono ammesse modalità di espressione di una volontà di rimettere la querela in sede processuale se non quella esternata attraverso una formale dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente par. 3.1. . In altri termini, la remissione processuale va identificata in una formale espressione della volontà della parte querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni altro caso la condotta significativa di una volontà di rimettere la querela va valutata come extraprocessuale, dovendosi distinguere il luogo della manifestazione della volontà-comportamento dal luogo di apprezzamento della efficacia dello stesso, essendo quest'ultimo invariabilmente ‘processuale par. 3.3 . 6. Ritiene il Collegio che una conclusione del genere non possa valere nella vicenda in esame, in cui la remissione della querela - che, per espresso dettato normativo ex art. 152, comma 3, c.p. può intervenire solo prima della condanna - con ciò intendendosi fino a un momento prima che la condanna diventi definitiva - è avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello, quando, dunque, la relativa fase processuale era esaurita. È perciò pienamente condivisibile il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l' art. 612-bis, comma 4, c.p. , facendo riferimento alla remissione processuale , evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 25/01/2021, C. Rv. 280258-02 Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, dep. 03/05/2016, D., Rv. 266528, la quale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per remissione di querela, effettuata, in pendenza del ricorso per cassazione, davanti alla polizia giudiziaria, con accettazione dell'imputato Sez. 5, n. 2301 del 28/11/2014, dep. 16/01/2015, P.G. in c. T., Rv. 261599. Invero, l' art. 340 c.p.p. , che disciplina la remissione processuale, stabilisce che la remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità . Dal chiaro tenore letterale della norma, emerge che la remissione processuale non richiede una sua prestazione direttamente al giudice o al pubblico ministero, durante lo svolgimento della fase processuale vera e propria, ma esige unicamente che l'atto sia prestato davanti ad un'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nel corso della più ampia fase procedimentale. 7. Per i motivi indicati, la sentenza annullata deve essere annullata in relazione al delitto di cui all' art. 612-bis c.p. perché estinto per remissione di querela, con eliminazione della relativa pena. Poiché la pena base per il delitto più grave è proprio quella inflitta per il delitto di atti persecutori, per la determinazione della pena relativa al residuo delitto di violenza sessuale gli atti devono necessariamente essere rimessi ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Ai sensi dell' art. 340, comma 4, c.p. , in assenza di diversa pattuizione tra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al delitto di cui al capo A , perché il reato è estinto per remissione di querela e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, limitatamente alla rideterminazione della pena per il reato di cui al capo B . Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e pone le spese del procedimento a carico dell'imputato.