Rimessa alle Sezioni Unite la vexata quaestio che ha prodotto un contrasto tra le sezioni semplici di legittimità se in assenza di una disciplina transitoria, la nuova norma dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla luce del principio del tempus regit actum , trovi immediata applicazione o se il cambio di binario dal processo penale a quello civile si riferisca solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.
Avevamo di recente segnalato il contrasto sorto in seno alle prime pronunce della Supreme Corte sul rinvio al giudice civile sui gravami ritenuti non manifestamente infondati ai soli effetti civili. La Seconda sezione di Cassazione ha ritenuto che, in mancanza di norme di diritto intertemporale, trovi immediata applicazione , in quanto nessun pregiudizio subisce la parte civile dal cambio di binario processuale sentenza n. 6690/2023 . Di diverso avviso l'orientamento della Quinta sezione di legittimità per il quale, tenuto conto delle esigenze di affidamento della parte impugnante sul quadro regolatorio del suo diritto di impugnazione, quale vigente per tutto il tempo che il legislatore mette a sua disposizione per l'esercizio di siffatta facoltà, occorre riferirsi ai soli gravami avverso sentenze emesse dal 30 dicembre 2022 , giorno in cui il d.lgs. n. 150/2022 ha visto luce normativa. Preso atto dei due contrapposti orientamenti, l'ordinanza n. 8149/2023 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Nel caso di specie, la Corte di appello di L'Aquila, a parziale riforma della pronuncia di prime cure, di condanna di un uomo per maltrattamenti in famiglia, riqualificava i fatti in lesioni volontarie e per altro capo di imputazione in lesioni colpose, rideterminando la pena e ridotto il risarcimento del danno. Interponeva ricorso per cassazione la parte civile laddove la Corte territoriale ha ritenuto di escludere del tutto la rifusione delle spese, nonostante la conferma dell'affermazione della penale responsabilità e solo in ragione della minore entità dei danni riconosciuti. La Suprema Corte, riconoscendo l'ammissibilità del ricorso non manifestamente infondato , si interroga sull'applicabilità dell' art. 573, comma 1- bis , c.p.p. , di recente introdotto dalla Riforma Cartabia. L'orientamento favorevole all'immediata applicazione dello ius novum . L'ordinanza in commento ricorda che secondo un primo filone giurisprudenziale, la norma è destinata a ricevere immediata applicabilità Sez. 2, n. 2854/2023 e 6690/2023 ma si dà conto in motivazione che in questi termini si sono pronunciate altre decisioni della Terza e Quarta sezione non sussistendo esigenze di tutela di affidamento della parte impugnante nei termini evidenziati dalle Sezioni Unite Lista n. 27614/2007 . Per il contrapposto orientamento , tracciato dalla Quinta sezione di cassazione inaugurato con la sentenza n. 3990/2023 , e poi proseguito con le nn. 4902/2023 e 8123/2023, depositata lo stesso 23 febbraio 2023 dell'odierna pronuncia invece la norma non sarebbe applicabile ai procedimenti pendenti, ma solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze a partire dal 30 dicembre 2022 , valorizzando il pregiudizio che la nuova disciplina è suscettibile di arrecare alla posizione di chi abbia già proposto impugnazione. Secondo le pronunce che sposano tale conclusioni, l'espressione rinvio per prosecuzione non appare affatto equivalente a quella rinvia al giudice compente per valore in grado di appello , dal momento che la prosecuzione risulta essere l'effetto del rinvio, senza che sia configurabile alcun impulso di parte interessata. Ne discende che l'impugnante ai soli effetti civili ha l'interesse, nell'incertezza sull'attribuzione di un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse regole decisorie, a costruire il proprio atto di impugnazione in modo tale da poter affrontare un giudizio di legittimità retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali doveva essere superato il vaglio di ammissibilità. In tale contesto si ricorda la portata logico-giuridica della sentenza Lista , ribadendo quanto affermato dalla sentenza n. 3990/2023 il regime delle impugnazioni va ancorato, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere al momento della pronuncia della sentenza , posto che è in relazione a quest'ultimo actum e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla. La tutela della parte impugnante a non cambiare le carte processuali in tavola . Le Sezioni Unite sottolineano l'importanza della tutela dell'affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo , per cui il potere di impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato nel momento in cui questa viene pronunciata. Ebbene, da un'attenta ricognizione del contenuto dell'innovazione dell' art. 573, comma 1- bis , c.p.p. , si evince che il giudice dell'impugnazione penale non è chiamato a verificare se si sia integrata la figura di reato incriminatrice tipica, ma accertare se si sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano. E soprattutto, sul versante del processo, in caso di translatio del giudizio sulla domanda civile, si avrà un mutamento delle regole sostanziali di giudizio , applicando le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile e, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno il criterio causale del più probabile del non e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica. La palla passa alle Sezioni Unite. Una volta preso atto del contrasto sul perimetro applicativo del nuovo cambio di binario del processo, da quello penale al civile, qualora residuino questioni sulle statuizioni civili, si rimette il ricorso al massimo consesso chiedendogli se l' art. 573, comma 1-bis, c.p.p. , introdotto dall' art. 33, comma 1, lett. a n. 2, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesso a partire dal 30 dicembre 2022 . L'occasione sarà propizia per le Sezioni Unite per approfondire tutti i nodi problematici del nuovo istituto e i meccanismi di operatività del rinvio per la prosecuzione tratteggiato dall' art. 573, comma 1- bis , c.p.p. ad esempio, la questione della necessaria o meno riassunzione del giudizio dinanzi al giudice civile ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c. o della emendatio / mutatio .
Presidente Guardiano - Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 gennaio 2022 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificati i fatti contestati a D.P.D. nei termini originari, prima che il Tribunale ritenesse configurabile il delitto di cui all' art. 572 c.p. , ossia come lesioni volontarie capi B e C e lesioni colpose capo D , ha rideterminato la pena e ridotto il risarcimento del danno. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha compensato tra le parti le spese legali, considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento all'entità del risarcimento dei danni liquidati. 2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto di escludere del tutto la rifusione delle spese nonostante la conferma dell'affermazione di responsabilità e solo in ragione della minore entità dei danni riconosciuti. 3. Sono state trasmesse, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. con L. n. 176 del 2020 , le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. , il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Occorre premettere, in rito a che il ricorso è tempestivo, in quanto presentato in data 26 febbraio 2022, in relazione a sentenza emessa il 14 gennaio 2022 e depositata all'interno del termine di quindici giorni, di cui all' art. 544 c.p.p. , comma 2, b che, a margine dell'atto di costituzione di parte civile, D.A., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia, ha conferito al difensore, avv. Francesco Valentini, mandato difensivo e procura speciale ai sensi dell' art. 100 e 122 c.p.p. valida in questa e in ogni successiva fase e grado, ivi compresa la facoltà di proporre impugnazione . 2. Ciò posto, le doglianze prospettate dalla ricorrente non appaiono caratterizzate da manifesta infondatezza, dal momento che la decisione della Corte territoriale di compensare integralmente tra le parti le spese legali, considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento all'entità del risarcimento dei danni liquidati, solleva la questione della conformità a diritto della conclusione, alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza civile e ricordato in motivazione da Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, Rv. 281436 03, secondo il quale, in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto Sez. 3, n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 . Siffatto orientamento si correla alla soluzione della giurisprudenza secondo la quale, anche in ambito penale, la compensazione è ammessa, ai sensi dell' art. 541 c.p.p. , comma 2, solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall' art. 92 c.p.c. Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110 - 01 . 3. A fronte di un ricorso che, alla stregua delle regole del codice di rito penale, risulta non inammissibile, si pone il problema, poiché l'impugnazione riguarda esclusivamente le statuizioni civili, dell'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. a , n. 2, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 4. In assenza di una disciplina transitoria, sono immediatamente emersi due orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte, i quali, al fine di verificare l'incidenza che sulla questione assumono le conclusioni di Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista Rv. 236537 - 01, si sono confrontati con alcuni dei tratti caratterizzanti la normativa processuale, per vero appena tratteggiata dal legislatore delegato più nei suoi obiettivi che nei concreti snodi operativi. 5. Secondo un primo filone giurisprudenziale, del quale sono espressione Sez. 2, n. 2854 del 11/01/2023, FCA Italy s.r.l. e Sez. 2, n. 02/02/2023, n. 6690 ma nello stesso risultano le seguenti notizie di decisione Sez. 3 n. 2/23 R.G. 28073/22 Sez. 4, n. 2/23 R.G. 21454/22 Sez. 3, n. 3/23 nella notizia di decisione viene indicato il n. R.G. 20368/22 , la norma è destinata a ricevere immediata applicabilità. Sez. 2, n. 2854 del 2023 muove dal presupposto, per vero coerente con le indicazioni della Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150 del 2022 pubblicata sul S.O. n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 , secondo cui venuto meno il collegamento tra la pretesa risarcitoria e il processo penale, la tutela degli interessi civili sarà assicurata dalla traslatio della domanda civile nella sua sede naturale, in tal mondo realizzandosi anche l'esigenza che informa tutta la riforma del processo penale, improntata alla riduzione del carico lavorativo dei giudici della impugnazione penale, ferma restando la tutela degli interessi civili e giunge alla conclusione in forza della quale il giudice al quale proporre l'impugnazione, infatti, resta quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili. La sua competenza, tuttavia, è circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell'impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, quale effetto automatico, la prosecuzione del processo davanti al giudice civile . Secondo tale prospettiva, non sussistono esigenze di tutela di ragioni di affidamento della parte impugnante, nei termini evidenziati da Sez. U Lista, poiché il giudice al quale l'impugnazione va proposta resta quello penale e anche la regola di giudizio è invariata dal che deriva che nessun pregiudizio soffrono tutte le parti processuali . Con un percorso che approfondisce la questione alla luce dell'emersione del contrario orientamento del quale si dirà subito infra, Sez. 2, n. 6690 del 2023 a ribadisce che Sez. U Lista si era occupata di questione nella quale veniva in rilievo l'an del diritto a impugnare, trattandosi della verifica circa la perdurante facoltà di proporre appello, agli effetti penali, in capo alla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa nei processi relativi ai reati di ingiuria e diffamazione, nonostante l'abrogazione per legge di tale rimedio b osserva che alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio -, ma ad un procedimento quale il giudizio di impugnazione che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto Sez. 6, n. 10260 del 14/2/2019, Cesi, Rv. 275201-01 c critica il riferimento dell'opposto orientamento, come criterio discriminante, alla data di emissione della sentenza, poiché la data della pronunzia della sentenza impugnata non dovrebbe avere alcun rilievo l'impugnante che eserciti il proprio diritto, a partire dal 30 dicembre 2022, è a conoscenza della nuova disposizione e quindi del possibile rinvio al giudice civile, indipendentemente dal fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa prima o dopo tale data d ritenuto che l'actus nella sequenza procedimentale rilevante impugnazione per i soli interessi civili è quello della decisione del giudice di appello o della Corte di cassazione, osserva che la prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile dello stesso grado, prevista dalla nuova norma, non arreca un pregiudizio alla parte che abbia impugnato prima della entrata in vigore della nuova disposizione e rileva, infatti, che la disciplina dettata dal comma 1-bis dell'art. 573 impone, a seguito del rinvio per la prosecuzione, alla parte interessata o alle parti interessate l'onere di riassumere il processo dinanzi al giudice civile al quale esso è stato rinviato per la prosecuzione f conclude, nel senso che, con l'atto di riassunzione, anche in base alla nuova disposizione, la parte impugnante avrà modo, se necessario, di emendare l'atto di appello o il ricorso per cassazione, mentre la controparte avrà la possibilità di contraddire e replicare mediante nuove memorie difensive tutto ciò alla stregua di invariate regole di giudizio. Entrambe le ordinanze rimettono gli atti al Primo Presidente, con una soluzione che appare, in effetti, pur a fronte della scarna disciplina processuale, non in linea con la ricostruita necessità di un atto di riassunzione, che impone alla parte di assumere un'autonoma iniziativa destinata ad investire il giudice della richiesta di decisione. 6. Secondo un opposto orientamento del quale sono espressione, allo stato, Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023 e Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, la norma non sarebbe applicabile ai procedimenti pendenti, ma solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022. Entrambe le decisioni valorizzano il pregiudizio che la nuova disciplina è suscettibile di arrecare alla posizione di chi abbia già proposto impugnazione. Sez. 5, n. 3990 del 2023, osserva che il comma 1-bis dell'art. 573 suppone che il giudice penale, investito di un'impugnazione circoscritta ai soli effetti civili, debba limitarsi ad una valutazione di non inammissibilità, per poi affidare la decisione sui restanti profili al giudice o alla sezione civile competente, che applicherà la normativa processual-civilistica come si desume dal fatto che il comma 1-bis dell'art. 573 aggiunge che il giudice civile, investito del procedimento, decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile come visto, il punto è condiviso da Sez. 2, n. 6690 del 2023 . Ora, secondo siffatta prospettiva, l'espressione rinvio per la prosecuzione non appare affatto equivalente all'espressione rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello , dal momento che la prosecuzione risulta essere l'effetto del rinvio, senza che sia configurabile alcun atto di impulso della parte interessata e, si ripete, nonostante la contraria affermazione di principio, anche Sez. 2, n. 6690 del 2023, nel disporre il rinvio al Primo Presidente, tradisce la medesima conclusione operativa per la mancata previsione, nel testo della norma, di un atto di riassunzione, v. anche Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023 . Ne discende che l'impugnante ai soli effetti civili ha l'interesse, nell'incertezza sull'attribuzione di un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse regole decisorie, a costruire il proprio atto di impugnazione in modo da poter affrontare un giudizio di legittimità retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali doveva essere superato il vaglio di ammissibilità. In tale contesto e, in sintesi, quanto alla portata logico - giuridica della sentenza Lista, che assume rilievo indipendentemente dalla concreta occasione nella quale sono stati affermati i principi dei quali si dirà e che vanno declinati in relazione alle singole evenienze processuali delle cui regolamentazione si tratta, Sez. 3990 del 2023 ricorda la puntualizzazione per la quale il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla. Le Sezioni Unite, al riguardo, sottolineano l'importanza della tutela dell'affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo , poiché il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge. In altri termini, il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto. Tale soluzione è coerente con l'esigenza di assicurare alla parte tutto il tempo che il legislatore le riconosce per conformare il concreto contenuto dell'atto di impugnazione alle regole alla stregua delle quali esso verrà deciso. E', pertanto, necessaria un'attenta ricognizione del contenuto delle singole innovazioni, sì da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostruzione della disciplina regolatrice della specifica attività processuale in sé considerata l'actus nei casi di successione di norme nel tempo. Il procedimento penale è infatti caratterizzato - per sua natura - non solo dalla correlazione tra più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro, la cui considerazione è decisiva ai fini dell'individuazione del regime giuridico dell'atto da compiersi nella vigenza di una nuova disposizione. Va, peraltro, rilevato, a fronte di tale premessa, che la correlazione dell'innovativo rinvio per la prosecuzione al giudice civile con il contenuto dell'atto di impugnazione rende non pertinente al caso concreto la peraltro condivisa considerazione di Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01, secondo la quale, quando la modifica normativa non riguardi l'atto di impugnazione in quanto tale ovvero il regime stesso dell'impugnazione, ma si traduca nell'introduzione di una nuova regola processuale sulla istruttoria in appello, debba applicarsi anche ai procedimenti di impugnazione pendenti. Nel caso di specie, Sez. U., n. 11586 del 2022 hanno coerentemente osservato che, proprio seguendo quanto affermato dalle Sez. U, Lista circa la necessità di individuare l'actus per definire il corretto parametro intertemporale, deve riconoscersi che la regola posta dal comma 3-bis dell'art. 603 cit. riguarda una regola procedimentale del giudizio di appello, che viene ad operare nel caso di ribaltamento della precedente decisione assolutoria, regola che è posta in relazione alla presunzione costituzionale di non colpevolezza e al paradigma dell'oltre ogni ragionevole dubbio e che deve trovare immediata applicazione ai sensi dell'art. 11 preleggi, comma 1. A tali considerazioni, calibrate sul versante processuale, Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023 aggiunge il rilievo in forza del quale il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano art. 2043 c.c. Corte Cost., sent. n. 182 del 2021 . Si osserva, altresì, sempre sul piano del mutamento delle regole sostanziali di giudizio che discendono dall'investitura al giudice civile, che, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. , si determina una piena transiatio del giudizio sulla domanda civile, sicché il giudice civile competente per valore in grado di appello, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del più probabile che non e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio Sez. 3 civ., n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290 - 01 conf., ex plurimis, Sez. 3 civ., n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433 - 01 Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267 - 01 . Secondo quest'ultimo orientamento, vengono in rilievo profili caratteristici del giudizio di impugnazione proseguito in sede civile rispetto ai quali valgono i medesimi argomenti sostanziali sviluppati dalla sentenza Lista con riguardo al regime delle impugnazioni d'altra parte, è solo correlando l'operatività dell' art. 573 c.p.p. , comma 1-bis, alla deliberazione della sentenza impugnata che risulta possibile assicurare l'affidamento dell'impugnante circa la coerenza della propria impugnazione con tutti gli aspetti significativi del giudizio di impugnazione cui è destinata a dar vita. 7. Conclusivamente alla disamina dei due orientamenti, tenuto conto delle esigenze di tutela dell'affidamento della parte impugnante sul quadro regolatorio del suo diritto di impugnazione, quale vigente per tutto il tempo che il legislatore mette a sua disposizione per l'esercizio di siffatta facoltà, sarebbe necessario interrogarsi, nella prospettiva recepita dalle due sentenze della V sezione sopra menzionate la n. 3990 e la n. 4902 del 2023 , se si debba aver riguardo alla data di emissione della sentenza ossia di pronuncia del dispositivo , che rappresenta il momento nel quale viene a giuridica esistenza la decisione, o alla data di deposito della sentenza, che, pur non identificandosi con il termine a partire del quale il diritto di impugnare può essere esercitato, e', sul piano logico-giuridico, più significativa del primo. Il tema sorge se si pone mente al fatto che, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la rinuncia all'impugnazione è valida solo se effettuata dopo che il diritto di impugnare è sorto si afferma, infatti, che la rinuncia al ricorso formulata prima del deposito della sentenza impugnata, per la sua natura di negozio processuale abdicativo, non può considerarsi valida in quanto presuppone l'avvenuto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto e, comunque, che sia già sorto il diritto all'impugnazione, con la conseguenza che essa non può precludere una successiva tempestiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato v., ad es., Sez. 1, n. 39219 del 12/02/2014, Argint, Rv. 260510 - 01 Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254342 - 0 e che, secondo la prevalente giurisprudenza, è inammissibile per genericità l'impugnazione con la quale si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale v., ad es., Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 - 01 . Da questo punto di vista, si potrebbe ritenere che, a fronte di una sentenza emessa il 28 dicembre 2022, con motivazione depositata nel gennaio 2023, non vi sarebbe necessità alcuna di tutelare un affidamento su un quadro regolatorio ormai superato nel momento in cui prende a decorrere il termine per impugnare. In effetti, il riferimento alla data del deposito della sentenza, pur non rappresentando necessariamente, come si ricordava sopra, il momento a partire dal quale il diritto all'impugnazione può essere esercitato, coincide con esso o lo precede e quindi, per un verso, soddisfa l'esigenza di tutela dell'affidamento, per altro verso, evita una prolungata applicazione di norme processuali che non troverebbe più alcuna giustificazione e, per altro verso ancora, soddisfa l'esigenza di individuare un termine unitario di applicazione dell'innovazione processuale che resti insensibile alle date eventualmente diverse di proposizione degli atti di impugnazione nei processi soggettivamente complessi, nei quali siano presenti più parti civili o una parte civile e un responsabile civile. 8. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso, ai sensi dell' art. 618 c.p.p. , comma 1, alle Sezioni Unite sulla seguente questione se l'art. 573, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. a , n. 2, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022 . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.