Ferma restando la possibilità di produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema.
La pronuncia in oggetto origina dall'azione proposta dalla curatela del Fallimento di una s.numero c. e dei soci illimitatamente responsabili contro un debitore della stessa per l'aggiudicazione di un immobile. Nel pronunciarsi sul ricorso di legittimità, il Collegio analizza in primo luogo la questione della procedibilità del ricorso stesso che deve infatti essere esclusa. I ricorrenti hanno difatti prodotto una copia cartacea della sentenza notificata a mezzo PEC, copia peraltro priva di attestazione di conformità all'originale pervenuto. Nello specifico, «tale copia cartacea di quello che risulta indicato dal difensore della curatela notificante come “duplicato informatico” della sentenza estratto dal fascicolo telematico, non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo». La pronuncia ricorda dunque che ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. La copia deve inoltre recare l'attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. La giurisprudenza sul tema ha affermato che «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attri-buire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» Cass., Sez. 6 - L, ord. numero 2362/2019 Cass. Sez. II, ord. numero 24891/2018 . In conclusione, «in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo , ma priva dell'attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. […] In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato e impugnabile , cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione». Posto che nella vicenda in esame l'unica copia della sentenza impugnata è stata prodotta in formato cartaceo ed è priva dei summenzionati dati, il ricorso viene dichiarato improcedibile.
Presidente Rubino – Relatore Tatangelo Fatti di causa La curatela del fallimento della società […] S.numero c. e dei soci illimitatamente responsabili della stessa P.G. e G.P. ha agito in via esecutiva contro il suo debitore G.R., pignorando in danno di quest'ultimo la piena proprietà di un immobile pervenutogli in virtù della successione ereditaria al padre G.E. . L'immobile è stato posto in vendita ed aggiudicato in favore di A.S. . Dopo l'aggiudicazione, ha proposto opposizione C.M., già coniuge del de cuius, deducendo di essere titolare, ai sensi dell'articolo 540 c.c., del diritto di abitazione sull'immobile staggito ed opponendosi all'emissione del decreto di trasferimento in relazione alla piena proprietà dello stesso. La fase di merito a cognizione piena dell'opposizione della C. è stata poi introdotta da quest'ultima unitamente al debitore esecutato G.R. . L'aggiudicatario A., costituendosi, ha aderito alle domande proposte dalla C. e dal G. di annullamento della vendita e del decreto di trasferimento, chiedendo la restituzione del prezzo versato, ciò anche in conseguenza di difformità urbanistiche ed edilizie riscontrate nell'immobile acquistato. Le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di Ancona. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono, con unico ricorso, la C., il G. e l'A., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento della società […] S.numero c. e dei soci illimitatamente responsabili. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380 bis.1 c.p.c La curatela controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. I ricorrenti hanno prodotto una copia cartacea della sentenza loro notificata in data 21 dicembre 2020, a mezzo P.E.C., dalla curatela opposta copia cartacea, peraltro, priva di attestazione di conformità all'originale telematico ricevuto . Tale copia cartacea di quello che risulta indicato dal difensore della curatela notificante come duplicato informatico della sentenza estratto dal fascicolo telematico, non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo. Va, per inciso, rilevato che nella richiamata relazione di notificazione si afferma che alla sentenza sarebbe stato assegnato il numero 1326 dell'anno 2020 e che la pubblicazione sarebbe avvenuta in data 14 dicembre 2020 sebbene, come già chiarito, dalla copia prodotta tutto ciò non emerga affatto , mentre i ricorrenti, nel ricorso, affermano che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 1320 in luogo di 1326 e che la data di pubblicazione sarebbe il 14 dicembre 2021 in luogo del 2020 quest'ultimo parrebbe in effetti un mero errore materiale, mentre l'effettivo numero della sentenza resta incerto . Ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l'attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza numero 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 - 01 Sez. 2, Ordinanza numero 24891 del 09/10/2018, Rv. 650663 - 01 Sez. 1, Ordinanza numero 21192 del 23/07/2021, non massimata . Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo , ma priva dell'attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 29803 del 29/12/2020, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta, ma comunque nel senso dell'improcedibilità del ricorso, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 14875 del 31/05/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione del D.L. numero 18.10.2010 numero 179, articolo 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. numero 221 del 2012 - introdotta dal D.L. numero 24.6.2014 numero 90, articolo 52, comma 1, lett. a , conv. con mod. in L. 11.8.2014 numero 114 - che stabilisce la equivalenza all'originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza . In altri termini a da una parte la sentenza in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione b d'altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all'espresso disposto di cui all'articolo 369 c.p.c., la Corte di Cassazione ha certamente l'onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori anche se eventualmente in senso concorde , e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull'esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato e impugnabile , cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d'altronde, di verificare la tempestività della impugnazione nè, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l'unica copia della sentenza impugnata prodotta in forma cartacea , come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarità e della relativa novità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte - dichiara improcedibile il ricorso - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.