Lo scorso 23 febbraio 2023, con le informazioni provvisorie nnumero 2 e 3, la Corte di Cassazione ha dato risposta a diversi quesiti riguardanti la pena per il reato di abusiva attività finanziaria e la legittimazione ad impugnare del procuratore generale.
Informazione provvisoria numero 2/2023. Al quesito “se la riformulazione dell'articolo 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 numero 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 numero 141, abbia comportato l'abrogazione tacita della previsione di cui all'articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, numero 262, che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. numero 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto articolo 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese” le Sezioni Unite hanno risposto positivamente, affermando che «la riformulazione dell'articolo 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, numero 385 […] ha comportato l'abrogazione tacita dell'articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, numero 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'articolo 132 cit.». Informazione provvisoria numero 3/2023. Di seguito i tre quesiti sottoposti alla Cassazione Primo quesito quali presupposti legittimano il procuratore generale ad appellare ai sensi dell'articolo 593-bis, comma 2, c.p.p.? Secondo le Sezioni Unite «la legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado consegue soltanto all'acquiescenza del procuratore della Repubblica quale risultato dalle intese o dalle altre forme di coordinamento richieste dall'articolo 166-bis disp. att. cod. proc. penumero che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della singola sentenza». Secondo quesito le Sezioni Unite hanno risposto negativamente alla domanda “se l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento articolo 593-bis, comma 2, cod. proc. penumero sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado”. Terzo quesito in assenza delle condizioni per l'appello del procuratore generale di cui all'articolo 593-bis, comma 2 c.p.p., il ricorso per cassazione dello stesso può essere qualificato come ricorso immediato ex articolo 569 c.p.p. o come ricorso ordinario ai sensi dell'articolo 606, comma 2 e articolo 608 c.p.p.? Per le Sezioni Unite «in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'articolo 593-bis, comma 2, cod. proc. penumero , il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex articolo 569 cod. proc. penumero né ricorso ordinario ai sensi degli articolo 606, comma 2, e 608 cod. proc. penumero ».
Informazione provvisoria numero 2/2023 Informazione provvisoria numero 3/2023