Lo scorso 23 febbraio 2023, con le informazioni provvisorie nn. 2 e 3, la Corte di Cassazione ha dato risposta a diversi quesiti riguardanti la pena per il reato di abusiva attività finanziaria e la legittimazione ad impugnare del procuratore generale.
Informazione provvisoria n. 2/2023. Al quesito se la riformulazione dell' art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 , riguardante il reato di abusiva attività finanziaria , ad opera dell' art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 , abbia comportato l'abrogazione tacita della previsione di cui all' art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. n. 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto art. 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese le Sezioni Unite hanno risposto positivamente, affermando che la riformulazione dell' art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 [ ] ha comportato l'abrogazione tacita dell' art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 cit. . Informazione provvisoria n. 3/2023. Di seguito i tre quesiti sottoposti alla Cassazione Primo quesito quali presupposti legittimano il procuratore generale ad appellare ai sensi dell' art. 593-bis, comma 2, c.p.p. ? Secondo le Sezioni Unite la legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado consegue soltanto all'acquiescenza del procuratore della Repubblica quale risultato dalle intese o dalle altre forme di coordinamento richieste dall' art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della singola sentenza . Secondo quesito le Sezioni Unite hanno risposto negativamente alla domanda se l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. sia riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado . Terzo quesito in assenza delle condizioni per l'appello del procuratore generale di cui all' art. 593-bis, comma 2 c.p.p. , il ricorso per cassazione dello stesso può essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 c.p.p. o come ricorso ordinario ai sensi dell' art. 606, comma 2 e art. 608 c.p.p. ? Per le Sezioni Unite in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell' art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. , il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. .
Informazione provvisoria n. 2/2023 Informazione provvisoria n. 3/2023