Guida in stato di ebbrezza: la Compagnia di assicurazione può rivalersi sul danneggiante?

La previsione per cui, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, viene esclusa l'operatività della polizza assicurativa non è vessatoria. Essa, infatti, è volta a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della Compagnia. La società di assicurazione, quindi, pur dovendo versare al danneggiato la somma risarcitoria a lui spettante, può agire in rivalsa nei confronti del danneggiante.

Una parte, rimanendo coinvolto in un sinistro mentre viaggiava in qualità di terzo trasportato , riportava diverse fratture da cui ne derivava un' invalidità permanente del 28%. Il danneggiato agiva nei confronti della compagnia assicurativa del conducente che, al momento del sinistro, risultava essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La compagnia di assicurazione, essendo chiamata a risarcire il danno e avendo già versato una somma a titolo di acconto, domandava in via riconvenzionale al Tribunale di non dichiarare vessatoria la clausola presente nel contratto, che prevedeva l'esclusione dell 'operatività della polizza r.c. auto nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Ove la clausola fosse stata ritenuta valida, l'Assicurazione avrebbe potuto rivalersi sul conducente, proprio cliente, per recuperare la somma già versata o da versarsi al danneggiato. Il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda della Compagnia convenuta affermando che la previsione contrattuale posta dalla convenuta a fondamento della pretesa […] non ha natura vessatoria , in quanto è volta a delimitare la copertura assicurativa e quindi a precisarne l'oggetto, non a porre limitazioni alla responsabilità della compagnia di assicurazione . Ne segue l'applicazione dell' art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e quindi, pur non potendo la compagnia opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto di assicurazione, alla stessa è però riconosciuta l' azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione . A conclusione delle sue considerazioni, il Tribunale condanna la compagnia a pagare la somma residua non ancora risarcita al danneggiato e il danneggiante a rifondere alla stessa la complessiva somma versata a titolo di risarcimento. Fonte IUS Responsabilità Civile https //ius.giuffrefl.it/

Motivi della decisione D.S. conveniva in giudizio U. Assicurazioni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il giorno 23/10/2016 a omissis , quando l'autovettura omissis targata omissis a bordo della quale egli viaggiava come trasportato, di proprietà e condotta da O.P. e assicurata per la rc auto dalla assicurazione qui convenuta, usciva di strada e andava a collidere contro un platano lungo il lato della carreggiata. L'attore riferiva di avere subito politrauma. Frattura esposta con lussazione caviglia destra. Fattura cuboide destro, diafisaria tibia, frattura corpo sternale, frattura VII e VIII costa sinistra” e di avere ricevuto da U. la somma di euro 90.000 a titolo di risarcimento danni, somma che egli aveva trattenuto a titolo di acconto sulla base di una perizia di parte espletata ante causam, chiedeva la condanna al pagamento di ulteriori 161.376,93 euro. U. Assicurazioni S.p.A. ora Italiana Assicurazioni S.p.A. contestava il concorso di colpa in capo al danneggiato, perché il sinistro era avvenuto a causa dello stato psico-fisico alterato del conducente l'odierno attore aveva accettato di farsi trasportare da conducente che al momento del fatto si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche e che per tale ragione aveva perso il controllo del veicolo ed era uscito di strada. La convenuta contestava anche il quantum inoltre deduceva di avere corrisposto, oltre ai 90.000 euro allo D.S., anche euro 6.827,26 all'INPS ed euro 4.260,08 al datore di lavoro dello D.S. veniva autorizzato a chiamare in causa il conducente O.P. per ottenere da questi la restituzione di quanto pagato a causa del sinistro. Il conducente O.P. rimaneva contumace. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico legale sulla persona dell'attore, e poi trattenuta in decisione. Il giudice rimetteva la causa sul ruolo sottoponendo alle parti la questione della eventuale vessatorietà della clausola di esclusione della garanzia prevista dall'art 2 lettera f delle condizioni generali di assicurazione depositate dalla convenuta quale docomma 8 , secondo cui L'assicurazione non è operante…nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada ”. I procuratori precisavano quindi nuovamente le conclusioni come in epigrafe trascritte. Ciò premesso, la dinamica dell'incidente non è in discussione, così come non è in discussione il nesso causale tra le lesioni riportate dal trasportato, qui ricorrente, e il sinistro l'autovettura condotta da O.P., a bordo della quale viaggiava quale trasportato D.S., nel tentativo del conducente di sottrarsi ad un controllo di polizia, usciva autonomamente di strada ed andava a collidere contro un albero il passeggero riportava conseguentemente le lesioni in atti descritte. Il tema del contendere riguarda, invece, se si debba riconoscere in capo al trasportato D.S. un concorso di colpa, come eccepito dall'assicurazione. Dalla relazione di incidente stradale docomma 2 di parte convenuta e dagli atti penali acquisiti ai sensi dell'art. 213 c.p.c., relativi ai reati di cui agli artt. 590 bis c.p. , 186 sec comma lettera b, 187 primo comma d.lgs. 285/92 contestati a O.P., emergono sufficienti elementi per ritenere che questi conducesse l'auto in condizioni di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Si trattava di un gravissimo stato di alterazione, essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,14 g/l,ed essendo risultato il O.P. positivo per l'uso di cocaina e non è verosimile che un tale stato non fosse percepibile dall'odierno ricorrente, ciò che vale in particolare per il tasso alcolemico particolarmente elevato. D.S., pertanto, ha accettato consapevolmente di sottoporsi ad un rischio superiore alla norma, conoscendo lo stato di alterazione in cui versava il conducente e consapevole del fatto che la guida in stato di alterazione dovuta ad ebbrezza alcolica e all'uso di stupefacenti determina un maggior rischio di incorrere in incidente stradale e dunque di provocare lesioni anche ai passeggeri. Tale consapevole accettazione del rischio rileva ai sensi dell' art. 1227 c.comma e vale a diminuire la responsabilità del conducente in ordine alle lesioni riportate dal passeggero. Considerate le condizioni di grave inabilità alla guida in cui si trovava il conducente O.P., si ritiene di quantificare l'apporto causale fornito dal trasportato D.S. nella misura del 30%. In ordine al quantum, occorre rifarsi alla consulenza medico legale espletata dalla dr SA.N., la quale ha innanzitutto riconosciuto la compatibilità del politraumatismo riportato dall'odierno ricorrente -e documentato – con entità e dinamica dell'incidente stradale in questione. Il CTU ha poi riconosciuto - una ITT della durata di 30 giorni - una IT al 75% della durata di 40 giorni - una IT al 50% della durata di 160 giorni - una inabilità lavorativa per 7 mesi e 19 giorni - un danno permanente pari al 28% tale voce di danno può essere oggetto di aumento in via di personalizzazione solo ove il danneggiato alleghi e provi specifiche circostanze che rendano il danno patito più grave rispetto alle ordinarie conseguenze derivanti dal tipo di lesioni subite allegazione e prova che nel caso di specie mancano. - Il grado di sofferenza è stato elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati. - Le spese sanitarie documentate risultano giustificate da un punto di vista clinico e congrue da un punto di vista economico ed ammontano a € 1956,61. - Il CTU, infine, ha anche riferito come l'onorario per la prestazione specialistica della dr L.PI., pari ad euro 2.500 – come da fattura depositata da parte ricorrente - è conforme alle attuali indicazioni tariffarie SISMLA e che anche il compenso chiesto dalla dr L.PI. quale CTP attoreo, pari ad euro 3.050, è conforme alle tariffe SISMLA. Alle conclusioni del CTU non sono state sollevate obiezioni dai CTP salvo il punto relativo alla personalizzazione del punto, che va risolto come sopra . Sulla base delle Tabelle milanesi aggiornate al 2021 il danno alla persona viene pertanto così liquidato - euro 2.970 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale - euro 2.970 per i 40 giorni di invalidità temporanea al 75% - euro 7.920 per i 160 giorni di invalidità temporanea al 50% della durata di 160 giorni - euro 143.892 per i 28 punti di invalidità permanente per un totale di euro 157.752. Considerato che vanno rifuse le spese sanitarie euro 1956,61 , le spese per perizia stragiudiziale euro 2.500 e per CTP euro 3.050 , il danno da risarcire ammonta complessivamente ad euro 115.681 pari al 70% di euro Altre spese non sono documentate. Quanto ai rapporti tra la convenuta assicurazione ed il terzo chiamato O.P., conducente dell'auto e assicurato, deve ritenersi fondata la domanda avanzata dall'assicurazione e volta a recuperare quanto corrisposto –o da corrispondere –al trasportato danneggiato in relazione al sinistro. Con la precisazione che la previsione contrattuale posta dalla convenuta a fondamento della sua pretesa art 2 lettera f delle condizioni di assicurazione non ha natura vessatoria, in quanto è volta a delimitare la copertura assicurativa e quindi a precisarne l'oggetto, non a porre limitazioni alla responsabilità della compagnia di assicurazione. Trova pertanto applicazione l' art. 144 sec comma d.lgs. 209/2005 secondo cui Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Risulta che l'assicurazione abbia pagato, oltre ai 90.000 euro di cui dà conto il ricorrente, euro 6.827,26 all'INPS ed euro 4.260,08 al datore di lavoro. Complessivamente la somma che il conducente deve versare all'assicurazione ammonta ad euro 126.768,34 euro 90.000 + euro 25.681 + euro 6.827,26 + euro 4.260,08 . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 147/2022 e in relazione al quantum riconosciuto, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 9832/2017 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide 1. condanna U. Assicurazioni S.p.A. al pagamento di euro 25.681 in favore di D.S. oltre interessi da calcolarsi sulla somma di euro 115.681 annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla data del pagamento dell'acconto pari ad euro 90.000 e sul residuo, annualmente rivalutato, a partire da tale data 2. condanna U. Assicurazioni S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di D.S. spese che si liquidano complessivamente in euro 7.616 per compenso professionale, oltre accessori come per legge oltre ad euro 406,50 per spese con versamento in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario 3. pone la spesa di CTU definitivamente a carico di U. Assicurazioni S.p.A. 4. condanna O.P. a rifondere a U. Assicurazioni S.p.A. quanto pagato in relazione al sinistro per cui è causa euro 90.000 , oltre a quanto posto a carico di U. Assicurazioni S.p.A. dal presente dispositivo.