Diffamazione su Facebook: è competente il Tribunale dove ha sede il PM che per primo ha iscritto la notizia di reato

Per il reato di diffamazione commesso da più soggetti con residenza e domicilio in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali, la competenza territoriale è radicata ove ha sede l’ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato.

In un procedimento avente ad oggetto il delitto di diffamazione sui social network , il Tribunale di Massa dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando i Giudici di Benevento come competenti. I fatti avevano visto due imputati in concorso tra loro postare su un gruppo Facebook alcuni contenuti offensivi ai danni della persona offesa. Sosteneva il primo Tribunale che la competenza fosse da radicarsi nel luogo in ci è avvenuta una parte dell'azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione , nel domicilio dell'imputato e in ragione di ciò disconosceva la propria competenza territoriale. Il Tribunale di Benevento sollevava quindi conflitto negativo di competenza e trasmetteva gli atti alla Cassazione dichiarando che quando il reato è commesso, in luogo ignoto , da più persone in concorso deve trovare applicazione il criterio suppletivo che individua come competente il Tribunale in cui ha sede l'ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato. La Suprema Corte, pur riconoscendone la correttezza, ha dichiarato non applicabile il principio richiamato dal Tribunale di Massa ai casi in cui i fatti siano ascritti a una pluralità di soggetti che abbiano domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali. In ragione di ciò va fatto riferimento al criterio suppletivo sopra richiamato dal Tribunale di Benevento. Proprio in ragione di questo, in Cassazione la competenza è stata attribuita definitivamente al Tribunale di Massa .

Presidente Mogini – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 16 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il giudice competente nel Tribunale di Benevento, nel procedimento a carico di S.I. e L.L., imputati di concorso nel delitto di diffamazione in danno di A.M., commesso postando all'indirizzo di quest'ultimo sul social network Facebook e precisamente sul gruppo Omissis , alcuni contenuti di dileggio, fatto commesso in Omissis . Per la più recente giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio per i reati di diffamazione commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet va determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all' art. 9 c.p.p. , commi 1 e 2, con la conseguenza che si radica nel luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione, nel domicilio dell'imputato. Deve allora ritenersi che, con ogni probabilità, l'immissione sul web sia avvenuta a Omissis , in provincia di Omissis , luogo di residenza dell'imputato S.I., accusata di aver immesso il messaggio sul web. 2. Il Tribunale di Benevento, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Quando, come nel caso di specie, il reato è stato commesso, in luogo ignoto, da più persone in concorso tra loro e con residenza, dimora o domicilio siti in luoghi tra loro diversi, deve trovare applicazione, per la determinazione della competenza territoriale, il criterio suppletivo che lo individua in quello presso cui ha sede l'ufficio del Pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Massa. 4. Il difensore dell'imputata S.I. ha depositato memoria con cui ha sollecitato la determinazione della competenza in favore del Tribunale di Benevento facendo presente che i fatti di diffamazione non sono stati addebitati in concorso. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall' art. 28 c.p.p. , la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Il conflitto, ammissibile in rito, è risolto con la dichiarazione di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa. 2. Il pur corretto principio evocato dal Tribunale di Massa nel declinare la competenza per territorio non può trovare applicazione nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall' art. 9 c.p.p. , comma 2 - Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Rv. 249974 -. Detto principio, però, non è capace di regolare l'attribuzione della competenza nel caso in cui, come è nel procedimento in esame, il fatto criminoso sia ascritto ad una pluralità di soggetti che abbiano domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali. E' infatti evidente che, se gli imputati sono più d'uno e hanno domicili diversi allocati in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d'ausilio, perché individua più giudici e tra questi non è in grado di indicare quale debba prevalere. Quanto affermato nella memoria dell'imputata S.I., secondo cui di fatto a ciascuno dei due imputati è attribuita una autonoma condotta diffamatoria, non può assumere rilievo a fronte della imputazione che ha struttura concorsuale, come dalla stessa imputata riconosciuto. Occorre allora aver riguardo al criterio suppletivo ulteriormente gradato che attribuisce la competenza al giudice presso il quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Massa, a cui vanno trasmesso gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all' art. 32 c.p.p. , comma 2. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Massa, cui dispone trasmettersi gli atti.