Nel caso in esame, la CTR Lombardia rigettava l’appello proposto da una società avverso la pronuncia della CTR Brescia, che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP e accessori relativi all'anno d'imposta 2013 notificato dall’Agenzia delle Entrate.
La contribuente ricorre in Cassazione, depositando con modalità telematiche in data 12 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 , il quale prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare , presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata . L'art. 1, comma 186, della suddetta legge, prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell' articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 . E i commi 198 e 200 dello stesso articolo cit., recitano, inoltre, che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate e che l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine . Per tutti questi motivi, il Collegio sospende il giudizio in oggetto, fino al 10 luglio 2023 .
Presidente D'Aquino Relatore Gori Rilevato che 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l'appello proposto dalla società omissis S.r.l. avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Brescia n. 14/4/2017 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP e accessori relativo all'anno d'imposta 2013 notificato dall'Agenzia delle Entrate. 2. Le operazioni alla base delle riprese erano qualificate dall'Amministrazione finanziaria sulla base di p.v.c. nel quadro di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d , come inesistenti per un imponibile complessivo di Euro 3.652.368,00 e i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio ritenevano l'atto impugnato legittimo e le riprese fondate. 3. Avverso la decisione del giudice d'appello propone ricorso il contribuente affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 4. La contribuente ha da ultimo depositato istanza di sospensione del giudizio ex Lege n. 197 del 2022. Considerato che 5. In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 12 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n. 197 , art. 1, comma 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1 La L. n. 197 del 2022 , art. 1, comma 186, prevede che Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2 . 5.2 A norma, poi, della L. n. 197 del 2022 , art. 1, comma 197, Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata . 5.3 L'art. 1, commi 198 e 200 della Legge citata, recitano, inoltre, che Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in Camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate e che L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine . 6. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui alla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , art. 1, comma 197 10 luglio 2023 . P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ex art. 1, comma 197, e rinvia la causa a nuovo ruolo.