Cancellata l’assoluzione decisa in Tribunale e poggiata su una presunta tenuità delle condotte tenute dall’uomo sotto processo, condotte consistite nel deturpare e nell’imbrattare mezzi pubblici, muri stradali e facciate di immobili.
A rischio condanna il graffitaro che imperversa per ben diciassette mesi, deturpando e imbrattando mezzi pubblici, muri stradali, facciate di immobili, inclusi alcuni edifici facenti parte del patrimonio storico-artistico mondiale. Davvero difficile dare una lettura buonista della condotta tenuta per lungo tempo dal graffitaro, chiariscono i Giudici smentita quindi l’assoluzione decisa in appello per particolare tenuità del fatto . A finire sotto processo è un uomo che opera come graffitaro e si firma con la dicitura smog. A suo carico l’accusa è di avere deteriorato, danneggiato, deturpato ed imbrattato un numero cospicuo di mezzi pubblici, muri stradali, facciate di immobili pubblici e privati alcuni facenti parte anche del patrimonio storico-artistico nazionale ed internazionale e di averlo fatto per un lungo periodo di tempo, avendo compiuto i propri blitz tra l’aprile del 2015 ed il settembre 2016 . A sorpresa, però, nonostante gli elementi probatoria a disposizione, i giudici del Tribunale sanciscono nel febbraio del 2022 l’assoluzione del graffitaro, a fronte della particolare tenuità del fatto . Pronta la reazione del Pubblico Ministero, il quale presenta ricorso in Cassazione per sostenere che sia stata erroneamente applicata la causa di non punibilità prevista dal Codice Penale. In sostanza, il Pubblico Ministero osserva che la non punibilità va esclusa a fronte di reati necessariamente abituali o eventualmente abituali posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica e a fronte di reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate . Quest’ultimo passaggio si collega alla vicenda del graffitaro, poiché le condotte da lui tenute hanno comportato la realizzazione, secondo il Pubblico Ministero, di un reato continuato posto in essere con condotte reiterate per un arco temporale significativo , ossia un anno e cinque mesi . Queste osservazioni sono fondate, secondo i Giudici della Cassazione, i quali mettono fortemente in discussione l’assoluzione pronunciata dal Tribunale. In particolare, i magistrati osservano che ci si trova di fronte ad una cospicua pluralità di condotte criminose reiterate nel tempo , mentre i giudici del Tribunale hanno riconosciuto l’applicabilità della causa di non punibilità senza rendere conto di alcuna valutazione del periodo di tempo in cui sono state realizzate le condotte contestate né della gravità delle singole condotte e della tipologia dei beni protetti , con chiaro riferimento ad immobili facenti parte del patrimonio storico-artistico mondiale , né della intensità del dolo , testimoniata anche dalla scritta Rimbiancate ancora lasciata dal graffitaro su mezzi pubblici, muri stradale e facciate di palazzi, scritta da leggere come una provocazione. Tirando le somme, va cancellata l’assoluzione decisa a febbraio del 2022 in Tribunale. E ora la palla viene passata alla Corte d’Appello, che dovrà tenere conto del materiale probatorio a disposizione e delle osservazioni proposte dai giudici della Cassazione.
Presidente Diotallevi Relatore Imperiali Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. N.T., imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81, 733, 639, commi 2 e 4, art. 635, comma 2, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche agendo con il tag Omissis , deteriorato, danneggiato, deturpato ed imbrattato un numero cospicuo di mezzi pubblici, muri stradali, facciate di immobili pubblici e privati facenti parte anche del patrimonio storico-artistico nazionale ed internazionale, tra l' Omissis ed il Omissis , è stato assolto da tale imputazione con sentenza del Tribunale di Firenze in data 25/2/2022 per la particolare tenuità del fatto . 2. Avverso tale sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale suddetto ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi di impugnazione - Violazione dell' art. 131 bis c.p. per essersi applicata tale causa di non punibilità al di fuori dei casi previsti, ed in contrasto con i principi espressi in materia da questa Corte di Cassazione, non essendo applicabile l'esimente in parola ai reati necessariamente abituali né a quelli eventualmente abituali posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica né, comunque, ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate. - Violazione del combinato disposto dell' art. 81 c.p. e dell'art. 131 bis c.p. per aver invocato il Tribunale di Firenze l'astratta possibilità applicazione dell' art. 131 bis c.p. nel caso di reato continuato ex art. 81 cpv. c.p. , richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, però, con una pluralità di sentenze ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità nel caso di reati continuati posti in essere con condotte reiterate per un arco temporale significativo, anche se ben più breve di quello di un anno e cinque mesi contestato al N 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Premesso che la causa di esclusione della punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. Sez. 7, Ordinanza n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406 , deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall' art. 131-bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 . La sentenza del Tribunale di Firenze, a fronte di una cospicua pluralità di condotte criminose reiterate nel tempo, non si è in alcun modo uniformata a tali principi, avendo riconosciuto l'applicabilità della causa di non punibilità in parola senza rendere conto di alcuna valutazione del periodo di tempo nel quale sono state realizzate le condotte contestate un anno e cinque mesi secondo il capo di imputazione né della gravità delle singole condotte, e della tipologia dei beni giuridici protetti secondo l'imputazione facenti parte anche del patrimonio storico-artistico nazionale ed internazionale , né dell'intensità del dolo a fronte di un'imputazione che contemplava anche scritte rimbiancate ancora . 6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, ai sensi dell' art. 569 c.p.p. , comma 4, per nuovo giudizio che si uniformi ai principi dinanzi richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze.