Definitive le condanne per i fatti della discoteca “Lanterna Azzurra”

L'omessa comunicazione della data in cui si sarebbe dovuto procedere ad un accertamento tecnico irripetibile integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, non è più deducibile nel caso in cui l'imputato scelga di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7213, depositata il 20 febbraio 2023. Quei sei morti per lo spray al peperoncino. Cordinaldo, provincia di Ancona, 2018. È la notte tra il 7 e l'8 dicembre, e più di mille persone sono assiepate nel locale Lanterna Azzurra”, in attesa che inizi uno spettacolo. All'una meno un quarto circa, il panico una massa indomabile di ragazzi e ragazze si dirige come un gregge impazzito verso l'uscita. Alcuni giovani, stipati lungo una rampa d'accesso esterna al locale sono sospinti contro le ringhiere che, a un certo punto, cedono. A quel punto, con la situazione generale del tutto fuori controllo, diversi ragazzi cadono nel vuoto, precipitano per più di due metri e terminano per terra ammassandosi con altre persone già presenti. Il bilancio finale è di 6 morti e circa 200 feriti. Poco dopo inizia a serpeggiare qualche notizia sulla causa di quella fuga improvvisa e disordinata verso le uscite del locale qualcuno ha fatto uso di uno spray urticante – del genere di quelli che si usano per difesa personale – e ciò avrebbe scatenato il panico. Per questi fatti si è celebrato un processo nella sede giudiziaria anconetana che ha visto alla sbarra sei ragazzi, ritenuti responsabili di una moltitudine di condotte delittuose si spazia dal furto aggravato, passando per rapina e associazione a delinquere, all'omicidio preterintenzionale. Tutti hanno scelto di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato. La condanna, pronunciata in primo grado, ha sostanzialmente retto in appello, alla quale si è rivolta anche la Procura che si era vista negare in primo grado l'affermazione di responsabilità per la fattispecie associativa. I ricorsi per cassazione, estremo baluardo difensivo, hanno investito molteplici questioni tra le quali, per comprensibili esigenze di spazio, ne selezioniamo due una di carattere processuale, e una di diritto sostanziale. Le cause di invalidità nel rito abbreviato. Una delle doglianze di natura processuale era quella riguardante l'omessa comunicazione della data nella quale si sarebbe dovuto svolgere l'accertamento tecnico irripetibile sulla bomboletta spray rinvenuta all'interno della discoteca. Questa bomboletta, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe servita a nebulizzare il gas urticante che avrebbe generato l'ondata di panico tra i presenti. Sarebbe stata, in sostanza, la miccia che avrebbe causalmente determinato tutto il susseguirsi degli eventi criminosi dai furti, alle rapine fino ai sei omicidi . I Giudici, però, ritengono infondata la questione sollevata. Il punto di partenza del loro ragionamento è innanzitutto quello della scelta del rito abbreviato, che è un giudizio a prova contratta di impronta negoziale” ossia chi lo sceglie, per effetto del proprio consenso, legittima l'utilizzo probatorio di atti e documenti che normalmente non ne avrebbero . Su questo rilievo si innesta il secondo polo del ragionamento l'omessa notifica della data dell'accertamento tecnico non rappresenta una nullità assoluta, ma intermedia di ordine generale, così come vuole un precedente di legittimità del 2013. Nulla da fare, quindi l'opzione per l'abbreviato ha precluso la possibilità di far valere il vizio. La rapina impropria l'importanza della relazione temporale tra sottrazione e violenza. L'aspetto più raccapricciante di questo amaro capitolo della cronaca nera nazionale è dato da ciò che avveniva durante il marasma che provocava il calpestamento, le lesioni e la morte di alcuni ragazzi. Leggiamo tra le righe della corposa motivazione della sentenza che in quel lasso di tempo – cioè durante il caos più assoluto – si verificavano diverse sottrazioni di collane e monili d'oro ”. Quindi, secondo l'accusa, il disegno criminoso sarebbe stato il seguente l'utilizzo dello spray urticante era intenzionalmente rivolto a creare il panico, allo scopo di facilitare la commissione dell'infinita quantità di reati contro il patrimonio di cui si discuteva. Furti e rapine. Proprio su queste ultime si appunta l'attenzione di alcuni ricorsi, che sottopongono a censura la qualificazione giuridica in termini di rapina impropria imposta dai giudici di merito le ragioni della doglianza si incentrano sul consistente iato temporale esistente tra la sottrazione della res e il panico derivante dall'utilizzo dello spray. Nemmeno questa censura viene accolta secondo i supremi giudici, infatti, affinché si possa parlare di rapina impropria non occorre alcuna contestualità temporale tra sottrazione e impossessamento da un lato, e la violenza o minaccia dall'altro. Occorre, proseguono, l'esistenza di un legame funzionale tra condotta violenta e il fine criminoso, nonché l'assenza di una cesura temporale tale da escludere, logicamente, l'esistenza di questa unitarietà funzionale . Questa coppia di requisiti, stigmatizzati in una pronuncia di legittimità del 2018, costituiscono l'essenza ontologica ma anche probatoria del delitto in esame. Non importa, insomma, se la condotta predatoria è posta in essere contestualmente al propagarsi degli effetti di quella violenta cioè, nel caso in esame, la presenza del gas urticante ciò che conta, semmai, che la prima condotta sia funzionalmente connessa alla seconda.

Presidente Vessichelli - Relatore Cuoco Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata attiene alle imputazioni elevate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nei confronti, per quel che rileva in questa sede, di sei persone, odierni ricorrenti, relative ai fatti accaduti nella notte tra il Omissis , presso il locale Omissis , in Omissis dai quali sono scaturite le imputazioni di rapina, furto, lesioni personali e omicidio preterintenzionale contestate ai capi da 1 a 5 e ad una pluralità furti pluriaggravati contestati ai capi da 6 a 43 , commessi dal febbraio 2019 al giugno dello stesso anno, in altri locali delle province del centro e del nord Italia Verona, Massa Carrara, Ancona, Como, Padova, Treviso, Forlì, Vicenza, Brescia, Rovigo, Cremona, Mantova, Monza, Milano, Bergamo, Perugia, Parma, Reggio Emilia, Roma, Firenze, Pavia, Biella, Modena e Lucca . Imputazioni dalle quali poi originava anche la contestazione di cui al capo 11 , relativa all'associazione per delinquere, costituita, in ipotesi, fra tutti gli odierni ricorrenti e finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio. Il giudizio, celebrato con le forme del rito abbreviato, ha condotto, in secondo grado, alla sostanziale conferma della prospettazione accusatoria. Investita dell'impugnazione proposta sia dal Pubblico Ministero che dagli imputati, infatti, la corte territoriale riformava parzialmente la decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari, ritenendo sussistente anche la contestazione associativa, originariamente esclusa in primo grado. Avverso tale ultima decisione ricorrono per cassazione tutti gli imputati. 2. Nell'interesse di U.D.P. vengono proposti due distinti ricorsi, uno a mezzo dell'avv. D.S.T. ed un altro a mezzo degli avv.ti R.P.F. e L., quest'ultimo formulato anche nell'interesse di M.R Il ricorso proposto dall'avv. D.S.T. si compone di dieci motivi. 2.1. Il primo attiene all'invocata inutilizzabilità, per omessa comunicazione della data di esecuzione, dell'accertamento irripetibile finalizzato alla ricerca di tracce biologiche sulla bomboletta spray rinvenuta all'interno della discoteca Omissis . La corte, sostiene la difesa, avrebbe liquidato l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla difesa, ritenendo sanata l'eventuale nullità con la stessa richiesta di definizione del giudizio secondo le modalità del rito abbreviato e, quindi, allo stato degli atti . Tale richiesta, invece, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, avrebbe una valenza ontologicamente neutra e, quindi, inidonea ad essere valutata ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , comma 1, lett. a . Ritenere il contrario, continua la difesa, significherebbe consentire alla parte pubblica di vedere emendati i vizi processuali per effetto di un negozio abdicativo necessitato dall'esigenza di accedere al rito alternativo, finendo per creare un'indebita agevolazione in favore del Pubblico Ministero. In quest'ottica, quindi, la norma cristallizzata nell' art. 438 c.p.p. , comma 6-bis, così interpretata, si porrebbe in ineludibile contrasto con i principi desumibili dall'art. 6, comma 2, della CEDU e artt. 27 e 111 Cost Tanto più nelle ipotesi in cui l'accesso al rito avvenga, come nel caso di specie, ai sensi dell' art. 458 c.p.p. , comma 1 ipotesi nelle quali l'assenza dell'udienza preliminare peraltro conseguente ad una scelta della stessa parte che ha generato le nullità determinerebbe l'assoluta impossibilità di far valere le nullità verificatesi nel corso dell'iter procedimentale. 2.2. Il secondo motivo di censura, invece, attiene al rigetto della richiesta di ulteriori accertamenti tecnici, avanzata dalla difesa alla corte territoriale al fine di verificare da un canto la presenza nei locali di eventuali sostanze chimiche diverse da quelle riscontrate e, dall'altro, il contenuto e il funzionamento delle macchine per la produzione del fumo scenico e, in particolare, di quella rinvenuta, successivamente ai fatti, nella Omissis . Accertamenti necessari, secondo la prospettazione difensiva, per una corretta ricostruzione della dinamica dei fatti, alla luce degli evidenti vuoti motivazionali della sentenza di primo grado e della ritenuta idoneità del contenuto di una sola bomboletta spray, della capienza di 15 ml, a determinare la saturazione di tutti i locali della discoteca di Omissis . 2.3. Il terzo motivo è parzialmente connesso al secondo ed attiene all'esatta individuazione delle cause delle lesioni riportate dai numerosi avventori della discoteca e, in ultimo, della morte di alcuni di essi contestate al capo quattro della rubrica . Secondo la difesa, dalle dichiarazioni rese dalle persone presenti all'interno del locale in parte riportate nel corpo del ricorso e dalle stesse riproduzioni fotografiche scattate nel corso della serata, emergerebbe come il fumo coreografico abbia avuto un ruolo determinante nell'innesco dell'esodo dal locale. Innesco che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, avendo avuto origine nel centro della pista ed in prossimità del palco, non sarebbe logicamente riconducibile all'utilizzo dello spray. Cosicché, l'individuazione di una causa alternativa, in uno con l'inadeguatezza delle balaustre a sostenere un rapido deflusso della massa di persone riversatasi verso l'uscita, condurrebbe a ritenere che la condotta imputata al ricorrente appunto, l'utilizzo dello spray , sia stata, rispetto all'evento morte, una mera occasione, giuridicamente irrilevante. D'altronde, a tutto voler concedere, da un canto i fatti in contestazione sarebbero da ricondurre nella diversa fattispecie di cui all' art. 586 c.p. e, dall'altro, rispetto alla posizione del ricorrente, dovrebbe trovare applicazione la regola cristallizzata nell' art. 116 c.p. , con il conseguente necessario accertamento del diverso stato soggettivo richiesto da entrambe le norme quanto alla necessaria prevedibilità dell'evento verificatosi . 2.4. Il quarto motivo attiene alla contestazione del reato associativo e censura il difetto motivazionale nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale che, nel riformare in peius la pronuncia di primo grado, avrebbe del tutto omesso un confronto dialettico e critico con le fonti di prova utilizzate dal giudice di prime cure per ritenere insussistente il reato associativo. 2.5. Il quinto motivo attiene all'esatta qualificazione dei fatti contestati al capo 1 della rubrica, sussunti dalla corte all'interno della fattispecie di cui all' art. 628 c.p. , da ricondurre, invece, secondo la difesa, nella diversa fattispecie del furto aggravato. Invero, come narrato dalle stesse persone offese, nella concreta dinamica dei fatti si rileverebbe uno iato temporale tra il momento della sottrazione della res ed il panico generato in ipotesi in ragione dello spruzzo. Una distanza che impedirebbe, anche logicamente, di ricondurre, al tentativo di conservare quanto sottratto o alla necessità darsi alla fuga, l'ipotizzata azione violenta della quale, peraltro, in alcune narrazioni, viene omesso ogni pur minimo riferimento . E tanto imporrebbe la necessità di escludere la possibilità di qualificare i fatti nei termini indicati nella prospettazione accusatoria. 2.6. Il sesto motivo attiene alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all' art. 576 c.p. , comma 1, e art. 61 c.p. , n. 2, contestate in relazione alle lesioni personali causate alle vittime delle rapine. Si deduce, in particolare, che, a prescindere dalla possibilità di qualificare in termini di violenza una semplice sensazione di stordimento e di bruciore, la costruzione accusatoria condurrebbe a sanzionare due volte la medesima condotta violenta una prima volta quale elemento costitutivo della rapina ed una seconda volta quale autonoma condotta lesiva, contestata in continuità. 2.7. Il settimo motivo attiene alla qualificazione dei fatti contestati al capo 13, in relazione ai quali, secondo la difesa, la corte territoriale avrebbe omesso, immotivatamente, di analizzare e valutare la richiesta di riqualificazione in ipotesi tentata. 2.8. Con l'ottavo motivo, afferente a tutti i residui furti contestati al ricorrente, si deduce l'assenza di un preciso riferimento probatorio attestante la responsabilità del ricorrente, indicato, sostiene la difesa, pur a fronte della formulazione di uno specifico motivo di censura, nel solo riferimento ad un'informativa di polizia giudiziaria, dalla quale, tuttavia, emergerebbe null'altro che la presenza del D.P. all'interno dei locali ove si sarebbero consumati i fatti. 2.9. Il nono attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali la corte non avrebbe indicato plausibili ragioni idonee a fondarne il diniego. 2.10. Il decimo, in ultimo, attiene alla determinazione della pena concretamente irrogata, in ipotesi individuata duplicando la valutazione di elementi già utilizzati ai fini della sussistenza delle circostanze aggravanti. 3. Il ricorso proposto dagli avv.ti R.P.F. e L, nell'interesse dello stesso D.P. e di M.R., si compone di undici motivi. 3.1. Il primo ed il secondo sono formulati in termini parzialmente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del solo D.P. e lamentano da un canto la mancata assunzione di una prova decisiva rappresentata, in ipotesi, dagli accertamenti tecnici finalizzati ad accertare la composizione chimica delle tracce di capsacinoidi rinvenute sui campioni prelevati dal RIS la successiva comparazione con il liquido residuo contenuto nella bomboletta spray sequestrata e di questo con le tracce rinvenute sui capi d'abbigliamento in sequestro la verifica della presenza, nei locali, di eventuali sostanze chimiche diverse da quelle riscontrate e, dall'altro, la contraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione della causa della fuga degli avventori. Secondo la prospettazione difensiva, a fronte di indagini unidirezionali, finalizzate esclusivamente alla ricerca di capsacinoidi, gli accertamenti richiesti dalla difesa sarebbero stati decisivi nella ricostruzione della dinamica dei fatti, atteso che lo spray urticante, secondo quanto ritenuto dalla stessa corte territoriale, sarebbe stato spruzzato ad una distanza di oltre venti metri dalle zone ove veniva percepito l'effetto urticante. Cosicché occorrerebbe dar conto di come fosse stato possibile che il contenuto di una sola bomboletta spray, in quelle condizioni di calca, quindi con ostacoli naturali, in un locale dotato di un impianto di areazione non funzionante, abbia potuto saturare tutto l'ambiente. Tanto più che, partendo dal dato certo del posizionamento sul palco delle macchine per la nebulizzazione del fumo scenico, si potrebbe escludere con certezza che lo stesso sia stato il veicolo per lo spargimento in tutto il locale delle sostanze urticanti contenute nella bomboletta. Se, infatti, i fumi direzionati verso il centro della discoteca avessero effettivamente favorito la saturazione dell'ambiente, la bomboletta avrebbe dovuto essere stata azionata nelle vicinanze del palco. Ma ciò avrebbe dovuto comportare la presenza in quella zona della maggiore concentrazione di capsacinoidi. 3.2. Il terzo motivo afferisce alla ritenuta sussistenza del reato associativo e alla relativa motivazione offerta dalla corte territoriale. Secondo la prospettazione difensiva, la corte, travisando radicalmente il senso delle conversazioni intercettate, non avrebbe percepito che, in realtà, gli imputati, lungi dall'essere legati da un solido vincolo associativo, agivano di volta in volta in maniera spontanea ed improvvisata, modulando la loro condotta a seconda delle differenti circostanze di tempo e di luogo. Significativi, sotto tale profilo, sarebbero l'esistenza di un'accesa contrapposizione tra i singoli componenti e tra i diversi gruppi da questi composti, la loro autonomia operativa, l'assenza di circolazione di informazioni, l'individuale ripartizione della refurtiva, la mancanza di un supporto logistico o operativo e la differente gestione della refurtiva non sempre monetizzata presso lo stesso ricettatore . Circostanze, queste, plasticamente emergenti dal contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali, si sostiene, la corte avrebbe potuto dedurre, inequivocabilmente, l'estemporaneità già evincibile, peraltro, dal tenore delle stesse contestazioni degli accordi che di volta in volta legavano gli imputati, riconducibili, secondo la difesa, più che ad un primigenio vincolo associativo, a pregressi rapporti di conoscenza ed amicizia o ad un semplice dato geografico, rappresentato dalla medesima provenienza territoriale. 3.3. Il quarto attiene all'esatta qualificazione dei fatti contestati al capo 1 della rubrica ed è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al quinto motivo del ricorso proposto dall'avv. D.S.T 3.4. Il quinto ed il sesto attengono, rispettivamente, al profilo soggettivo e a quello oggettivo dei fatti contestati al capo 4 della rubrica, qualificati dalla corte territoriale in termini di omicidio preterintenzionale. Sostiene la difesa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, i fatti ascritti nel predetto capo d'imputazione dovrebbero essere qualificati quali delitti aggravati dall'evento, ai sensi dell' art. 586 c.p. . Non solo perché le morti sarebbero da ricondurre ad una serie causale diversa ed autonoma rispetto a quella contestata agli imputati da individuare, verosimilmente, nella nebulizzazione di un liquido urticante differente da quello contenuto nella bomboletta spray sequestrata e verosimilmente diffuso dal malfunzionamento delle macchine per lo spargimento del fumo scenico , ma anche perché, alla luce delle conversazioni intercettate, emergerebbe l'assenza di un effettivo animus laedendi, presupposto necessario per la qualificazione dei fatti nei termini indicati nella prospettazione accusatoria. Ciononostante, anche a voler sussumere le contestazioni all'interno della fattispecie descritta dall' art. 584 c.p. , ne difetterebbero i presupposti applicativi. Sia quanto ai criteri d'imputazione psicologica dell'evento, sia in relazione al profilo oggettivo della sussistenza di un valido nesso eziologico tra la condotta contestata e l'evento verificatosi. Quanto il primo punto, la necessità di superare l'originaria impostazione codicistica riassumibile secondo l'antico brocardo qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu , incompatibile con la visione soggettiva della colpevolezza delineata nell' art. 27 Cost. , imporrebbe di riscontrare l'effettiva prevedibilità dell'evento verificatosi. Accertamento che, in concreto, alla luce delle difformità organizzative e strutturali del locale pacificamente riscontrate dagli stessi inquirenti , avrebbe dovuto condurre ad un esito certamente negativo. Difformità che, secondo la difesa, rileverebbero, ai sensi dell' art. 41 c.p. , anche sotto il profilo oggettivo, quali cause autonome, sopravvenute, non conosciute, né conoscibili, dagli imputati, di per sé sole sufficienti alla produzione dell'evento. Ed in quanto tali idonee ad interrompere il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento verificatosi. 3.6. Il settimo motivo censura attiene all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 116 c.p. , erroneamente esclusa nonostante non vi fosse alcun elemento, secondo la difesa, dal quale dedurre l'adesione, anche solo morale, dei ricorrenti ed in particolare del M. , alle azioni violente poste in essere dagli altri soggetti ed essendo evidente che la rapina non potrebbe ritenersi uno sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto. 3.7. L'ottavo ed il nono motivo attengono, invece, all'aggravante teleologica, contestata nei capi nn. 2 e 3, in relazione alle rapine di cui al capo 1 . Deduce la difesa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, tra gli episodi predatori e le lesioni successivamente contestate, non vi sarebbe alcun nesso, trattandosi di condotte radicalmente differenti. L'aggravante in parola, infatti, in quanto sorretta dal dolo specifico del fine di commettere altro reato, troverebbe ragione d'essere solo nelle ipotesi in cui il successivo utilizzo altrui dello spray fosse stato effettivamente conosciuto dagli imputati o, in applicazione dell' art. 59 c.p. , concretamente prevedibile. Non già nell'ipotesi come nel caso di specie in cui il fatto, non voluto, sia stato del tutto eccentrico rispetto alla rappresentazione dell'agente. 3.8. Il decimo motivo attiene, invece, all'astratta configurabilità delle rapine contestate ai ricorrenti al capo 1 della rubrica. Deduce la difesa che la motivazione offerta dalla corte territoriale sarebbe evidentemente illogica ed intrinsecamente contraddittoria, in quanto ravviserebbe nell'utilizzo temporalmente causale dello spray l'elemento costitutivo della violenza, tanto nelle rapine proprie commesse ai danni di T., P. e T. , quanto in quella impropria commessa ai danni di A 3.9. L'undicesimo motivo, infine, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente escluse senza tener conto, secondo la difesa, delle peculiari storie di vita dei ricorrenti e del loro atteggiamento assunto nel corso dell'iter processuale. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di H.S. si compone di sette motivi. 4.1. Il primo deduce l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese da P.H. e da M.A., ampiamente utilizzate dalla corte territoriale, ma assunte, secondo la difesa, quando gli inquirenti avrebbero già avuto, a carico dei predetti, un significativo quadro indiziario, dal quale poter dedurre, in ipotesi, una loro astratta responsabilità per reati connessi a quelli per i quali si stava procedendo. E, quindi, in violazione dell' art. 63 c.p.p. , norma che impone, pacificamente, una valutazione della posizione processuale del dichiarante legata non già al mero dato formale dell'iscrizione o meno del nominativo nel registro degli indagati, bensì alla sostanziale sussistenza di elementi di prova sufficienti per ritenere che il dichiarante fosse stato, al momento dell'assunzione delle dichiarazioni, soggetto indagabile . 4.2. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, afferisce alla ritenuta sussistenza del reato associativo ed è sovrapponibile al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di D.P. e di M 4.3. Il terzo attiene alla partecipazione del ricorrente a titolo di concorso morale nei reati materialmente commessi dagli altri imputati. La corte territoriale, sostiene la difesa, non avrebbe individuato un'autonoma condotta riconducibile ad H. ed idonea a configurare un concorso, anche solo morale, nei reati di rapina e lesioni materialmente commessi da D.P. e dal suo gruppo, né avrebbe indicato elementi dai quali dedurre la sua partecipazione a titolo di dolo eventuale. Mancherebbe, infatti, tanto la prova che la dinamica concreta dei fatti fosse stata condizionata dalla presenza del ricorrente, quanto l'indicazione delle circostanze dalle quali dedurre la piena consapevolezza non solo dei potenziali effetti dello spray, ma anche, a monte, del possesso della bomboletta da parte del D.P. e del suo successivo utilizzo. Evidenzia la difesa, invece, che da alcune conversazioni ambientali parzialmente riportate nel corpo del ricorso emergerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, che il ricorrente come anche l' A. o il C. non abbia posto in essere alcun contributo, né, tanto meno, abbia rafforzato il proposito criminoso di D.P. e del suo gruppo. 4.4. Il quarto attiene all'esatta qualificazione dei fatti contestati al campo 1 ed è formulato in termini sostanzialmente analoghi al quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del D.P. ed al quarto motivo del ricorso proposto anche nell'interesse del M Sostiene la difesa, infatti, che la sottrazione delle collane indossate dalle vittime si collocherebbe in un momento temporalmente antecedente all'utilizzo dello spray, che quindi sarebbe funzionalmente scollegato rispetto alla sottrazione medesima. Tant'e' che in alcune ipotesi la vittima non si sarebbe neanche accorta della sottrazione e non avrebbe percepito gli effetti dello spray né prima, né dopo di essa. Cosicché tutte le condotte dovrebbero essere qualificate non quali rapine improprie , bensì quali semplici furti, seppur aggravati. 4.5. Il quinto motivo, parzialmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse del D.P. ed al sesto motivo del ricorso proposto anche nell'interesse di M., attiene ai fatti contestati nel capo d'imputazione sub 4 e, in particolare, alla sussistenza di un effettivo nesso eziologico tra le condotte poste in essere dagli imputati ed i successivi eventi lesivi. Secondo la difesa, il crollo della balaustra dovrebbe correttamente qualificarsi in termini di causa sopravvenuta di per sé sufficiente e, quindi, idonea, ai sensi dell' art. 41 c.p. , ad interrompere il nesso causale che, in ipotesi, legherebbe le condotte stesse alla realizzazione dell'evento lesivo. Le balaustre, si continua, erano in pessimo stato di conservazione e presentavano evidenti segni di corrosione, cosicché sarebbero potute crollare anche in condizioni di normale deflusso. Tant'e' che i consulenti della difesa avrebbero dimostrato che, se fossero state idonee , non sarebbero crollate e l'evento morte non si sarebbe verificato. 4.6. Il sesto motivo attiene alla ritenuta configurabilità del delitto preterintenzionale contestato al capo 4 e all'applicabilità allo stesso del disposto di cui all' art. 82 c.p. . Secondo la prospettazione difensiva, la disciplina dell' art. 82 c.p. , quando ricorre per l'autore principale, non si estende ai concorrenti in modo meccanico, ma presuppone l'applicazione delle norme sul concorso di persone. Ed in particolare, essendo intervenuta la condanna per un delitto ulteriore e diverso rispetto a quello voluto dai concorrenti, alla luce del disposto di cui all' art. 116 c.p. norma erroneamente ritenuta inapplicabile dalla corte territoriale . Cosicché dovrebbe necessariamente valutarsi, sotto il profilo soggettivo, il coefficiente di prevedibilità dell'evento diverso, effettivamente verificatosi, in capo ai concorrenti che materialmente tale evento non hanno prodotto, né voluto. D'altronde, il delitto di omicidio preterintenzionale presuppone la realizzazione di un evento non voluto dall'agente e la sua estensione ai concorrenti non potrebbe derivare da una norma, l' art. 82 c.p. , che già attribuisce l'evento diverso in termini di responsabilità oggettiva. Argomentare in senso contrario, come ritenuto dalla corte territoriale, significherebbe pretermettere ogni riferimento al necessario principio di colpevolezza ed attribuire l'evento prescindendo dalla verifica di un necessario coefficiente soggettivo, in violazione del principio di responsabilità personale cristallizzato nell' art. 27 Cost. . 4.7. Il settimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e censura, sotto il profilo del vizio motivazionale, l'eccessività della pena concretamente irrogata al ricorrente e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di C.A. è affidato alla formulazione di cinque motivi. 5.1. Il primo deduce l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese da P.H. e da M.A., il 22 ottobre 2019, e da F.F., il 25 ottobre successivo, ed è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di H 5.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza del reato associativo ed è sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo formulato nell'interesse di H. e al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di D.P. e di M 5.3. Il terzo ed il quarto motivo attengono alla partecipazione del ricorrente a titolo di concorso morale nei reati materialmente commessi dagli altri imputati e sono parzialmente sovrapponibili al parallelo terzo motivo del ricorso formulato nell'interesse di H Sostiene la difesa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, difetterebbe la prova di una piena ed effettiva consapevolezza del C. della presenza, all'interno del locale, di una bomboletta contenente il gas urticante e del suo successivo concreto utilizzo. Elementi essenziali nell'economia del complessivo impianto motivazionale, in quanto ad essi la corte stessa avrebbe riconnesso la successiva produzione dell'evento lesivo. Ne', sotto tale profilo, la circostanza che in altre occasioni tale spray fosse stato utilizzato potrebbe vicariare il necessario accertamento del dolo anche nella specifica circostanza oggetto dell'imputazione. Così come la semplice presenza del D.P. e dei suoi amici, in ipotesi intenzionati a commettere furti con strappo, non potrebbe ritenersi elemento sintomatico dell'esistenza della piena consapevolezza ancorché nelle forme del dolo eventuale , da parte del C., che altri, in quelle specifiche circostanze di tempo e di luogo, avrebbero fatto uso di tale mezzo di offesa. Tanto più in assenza di un solido supporto probatorio dal quale dedurre un necessario coordinamento fra i componenti dei due differenti gruppi. Parallelamente, quanto al profilo del ritenuto concorso morale del C., la corte territoriale, secondo la difesa, confonderebbe apertamente la conoscenza della presenza del gruppo concorrente con l'adesione a un progetto comune di cui non vi sarebbe traccia negli atti processuali. Viceversa, si continua, mancando la prova che il C. sapesse che il D.P., in quella specifica occasione, avrebbe usato lo spray urticante o, comunque, che si fosse rappresentato effettivamente tale possibilità , non potrebbe ritenersi, contrariamente a quanto ipotizzato dalla corte, che il ricorrente ne abbia consapevolmente accettato il rischio e, sotto il profilo oggettivo, abbia fornito un consapevole contributo causale alla realizzazione del fatto oggetto dell'imputazione. La corte, invero, sotto tale profilo, avrebbe trascurato l'importanza di alcune conversazioni parzialmente riportate nel corpo del ricorso dalle quali emergerebbe con plastica evidenza che il C. non solo non favorì l'uso dello spray, ma, anzi, manifestò il disappunto per l'altrui utilizzo. 5.4. Il quinto motivo, in ultimo, sostanzialmente sovrapponibile al sesto motivo formulato nell'interesse di H., attiene alla ritenuta configurabilità del delitto preterintenzionale contestato al capo 4 , alla contestata applicabilità allo stesso del disposto di cui all' art. 82 c.p. e, parallelamente, al necessario riferimento, erroneamente escluso dalla corte territoriale, alla disciplina contenuta nell' art. 116 c.p. . 6. Il ricorso proposto nell'interesse di A.M. è affidato alla formulazione di sette motivi di censura. 6.1. Il primo deduce la violazione dell' art. 178 c.p.p. , lett. c e art. 453 c.p.p. , comma 2, e la conseguente nullità del decreto di giudizio immediato per violazione del diritto di difesa, non avendo avuto i difensori integrale conoscenza del diverso procedimento relativo alle carenze strutturali e all'inadeguatezza dei presidi di sicurezza del locale ove avvennero i fatti di contestati. Condotte colpose che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, sarebbero state cause concorrenti degli eventi lesivi verificatisi nella notte tra il Omissis , contestati anche nel procedimento per cui è giudizio. 6.2. Il secondo motivo attiene alla sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra le condotte contestate agli imputati e gli eventi lesivi contestati al capo 4 della rubrica ed è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al quinto ed al sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di D.P. e M 6.3. Il terzo, il quinto ed il sesto motivo attengono alla ritenuta configurabilità del delitto preterintenzionale contestato al capo 4 , ai relativi criteri d'imputazione soggettiva e all'applicabilità del disposto di cui all' art. 82 c.p. e sono formulati in termini sostanzialmente sovrapponibili al terzo e al sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di H., al quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di D.P. e M. e al terzo ed al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del C. seppur, in parte, formulato in relazione a diverso capo d'imputazione . 6.4. Il quarto motivo attiene alla contestazione del reato associativo ed è formulato in termini sovrapponibili, nel complesso, al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del solo D.P., al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse anche del M. e al secondo del ricorso proposto nell'interesse di H 6.5. Il settimo motivo attiene, in ultimo, al trattamento sanzionatorio e censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena concretamente irrogata. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di A.B. è affidato ad un unico articolato motivo d'impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione. Si censura, in particolare 7.1. l'equiparazione alla partecipazione concorsuale nella fattispecie criminosa di uno stato soggettivo interiore, rappresentato dalla consapevolezza dell'uso dello spray, peraltro dedotto, secondo la difesa, dalla semplice presenza sul luogo dei fatti da parte del ricorrente. Equiparazione dalla quale deriverebbe, in ipotesi, un'improbabile nuova categoria di concorsualità per conoscenza consapevole 7.2. l'inosservanza del disposto di cui all' art. 192 c.p.p. , nella parte in cui la corte territoriale avrebbe illogicamente dedotto che uno dei quattro autori della rapina commessa ai danni del C. fosse proprio il ricorrente, nonostante quest'ultimo fosse giunto in discoteca in compagnia di altre persone, diverse rispetto ai ritenuti correi 7.3. l'illogicità della motivazione, nella parte in cui, dalla sola presenza in discoteca, si dedurrebbe la piena consapevolezza dell'illiceità dell'altrui condotta, senza, peraltro, considerare l'autonomia dei gruppi presenti 7.4. l'applicazione della disciplina di cui all' art. 82 c.p. , dalla quale discenderebbe, in ipotesi, l'imputazione a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti lesivi commessi da soggetti estranei 7.5. l'originaria inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero 7.6. la mancata enunciazione del ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio criminoso, peraltro in assenza di condotte significative dalle quali dedurre la sua eventuale partecipazione 7.7. l'illegittimo diniego, in ultimo, delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività della pena irrogata e l'illogica applicazione della libertà vigilata. Considerato in diritto 1. Questioni processuali 1.1. La prima questione da valutare, in ordine logico, attiene all'invocata nullità, eccepita dalla difesa di A. con il primo motivo di ricorso , del decreto di giudizio immediato, in ipotesi conseguente alla non integrale conoscenza degli atti processuali del diverso procedimento penale incardinato in relazione alle carenze strutturali e all'inadeguatezza dei presidi di sicurezza del locale di Omissis . Fatti che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, sarebbero stati cause concorrenti degli eventi lesivi verificatisi nella notte tra il Omissis e, quindi, in questa sede, particolarmente rilevanti. La censura è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata. La corte territoriale dà atto, infatti, di come il fascicolo relativo al richiamato procedimento penale n. 6418/18 RGNR sia stato integralmente riversato in quello per cui è giudizio. E la difesa, pur non contestando specificamente tale circostanza, non evidenzia quali specifici atti non siano stati eventualmente riversati nel fascicolo e quale sia stato, di conseguenza, il pregiudizio subito. In questi termini, la censura si prospetta come astratta ritenuta illegittimità di una scelta discrezionale in concreto, ampiamente motivata in ragione dello stato di detenzione degli imputati del presente processo riservata al giudice di merito Sez. 6, n. 38715 del 31/05/2017, Rv. 271101 Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259050 e che, in sé, in ragione del principio di tassatività del regime delle nullità, non potrà mai condurre ad un'eventuale invalidità del relativo provvedimento decisorio. 1.2. La seconda questione sollevata dalla difesa del D.P. e del M. secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. D.S.T. e primo e secondo motivo del ricorso proposto dagli avv.ti R.P.F. e L. attiene alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata in appello a norma dell' art. 603 c.p.p. , diretta all'espletamento di ulteriori accertamenti tecnici finalizzati alla ricerca dell'eventuale presenza nei locali di sostanze chimiche diverse da quelle riscontrate e alla verifica del contenuto e del funzionamento delle macchine per la produzione del fumo scenico. Richieste respinte dalla corte d'appello in quanto relative ad attività ritenute non necessarie ai fini della decisione. La censura è inammissibile, in quanto, anche in questo caso, finalizzata a sindacare, nel merito, una valutazione, discrezionale, riservata alla corte territoriale. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello e', infatti, un istituto di carattere eccezionale, fondato sulla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado e, quindi, sulla valutazione, discrezionale, riservata al giudice di merito, di non poter decidere allo stato degli atti Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01 . Tale valutazione, involgendo apprezzamenti di fatto, può essere sindacata, in sede di legittimità, nei soli limiti del contenuto esplicativo del provvedimento adottato e non sotto i profili della concreta rilevanza dell'atto da acquisire Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522 . Ebbene, in concreto, la corte, nel rigettare la richiesta avanzata dalla difesa, ha dato atto a che nel corso delle indagini sono stati effettuati da parte dei carabinieri del RIS, dei tecnici dell'ARPAM e dal consulente tecnico, ing. P. completi ed approfonditi accertamenti tecnici sui reperti prelevati nelle varie zone del locale, sulle diverse superfici interessate e sui singoli specifici oggetti presenti, sugli impianti di areazione e del bar, nonché su una delle macchine da fumo del locale al fine di verificare se fossero state immesse nell'aria del locale sostanze urticanti, chimiche o tossiche b che tali accertamenti hanno rilevato, con certezza, la presenza di capsaicina e didrocapsaicina, mentre hanno dato esito negativo con riguardo alla presenza di altre diverse sostanze tossiche. La motivazione è logica e coerente con i dati processuali richiamati ed in quanto tale, alla luce delle superiori considerazioni, insindacabile. La censura, quindi, deve ritenersi inammissibile. 1.3. La difesa del D.P. primo motivo del ricorso proposto dall'avv. D.S.T. ha dedotto anche il vizio nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel riformare, in peius, la pronuncia di primo grado. Non solo non avrebbe provveduto a rinnovare le prove orali fondanti la decisione, ma avrebbe anche del tutto omesso un confronto dialettico e critico con le fonti di prova utilizzate dal giudice di prime cure per ritenere insussistente il reato associativo. La questione consiste, appunto, nella individuazione degli oneri istruttori e motivazionali incombenti sul giudice dell'impugnazione che - in un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato - intenda riformare, in senso peggiorativo, una precedente sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. Oneri motivazionali e istruttori conseguenti, in generale, alla ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 . La censura è infondata. Va premesso, invero, per quanto rileva in questa sede, che, effettivamente, si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero - ha riformato l'originaria assoluzione in relazione al reato associativo , giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna. E in questi casi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il giudice d'appello, in applicazione dei principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, avesse l'onere di attivare il contraddittorio e procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disponendo l'esame dei soggetti che avessero reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Ciò, però, solo nelle ipotesi in cui la corte d'appello avesse riformato in peius l'originaria assoluzione, giungendo all'affermazione della responsabilità alla luce di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado. Nelle ipotesi in cui, invece, la sentenza assolutoria fosse stata riformata non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico , ma alla luce di un diverso apprezzamento del suo significato e, quindi, di una diversa valutazione logica dell'intero compendio probatorio, non sussiste alcun obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133 Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269782 . Ed è quanto avvenuto in concreto, atteso che l'affermazione di responsabilità in relazione al reato associativo non si è fondata su motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa che è rimasta inalterata , ma su una valutazione logica e complessiva del compendio probatorio, in cui alle medesime fonti dichiarative viene dato il medesimo giudizio di attendibilità, attribuendo, però, all'esito di siffatta valutazione degli atti, una diversa qualificazione giuridica delle condotte degli imputati già accertate nella loro dimensione storica, anche attraverso intercettazioni ed indagini . Ne' rileva, sotto tale profilo, la circostanza che parte del compendio probatorio utilizzato dal giudice di appello segnatamente, le dichiarazioni rese da P., M. e F. non sia stato valutato in primo grado, in quanto, anche in questo caso, proprio in ragione della mancanza di un'originaria valutazione, non è prospettabile alcun diverso apprezzamento delle fonti dichiarative . Peraltro, il giudizio, per come si è detto, è stato celebrato con le forme del rito abbreviato, per cui non si tratterebbe di assumere nuovamente e direttamente quelle prove dichiarative assunte in primo grado, ma di esaminare, per la prima volta, fonti di prova acquisite solo nella fase delle indagini preliminari. E' pur vero che, alla luce delle due note sentenze delle Sezioni unite di questa Corte, Patalano n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269785 e Pavan n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 , tale circostanza non preclude l'operatività del generale obbligo di rinnovazione. Ma si tratterebbe, in questi casi, di un obbligo che, per esplicito riconoscimento della Corte EDU Di Martino e Molinari c. Italia, del 25 marzo 2021 , non avrebbe fonte convenzionale, ma sarebbe ancorato all'esigenza di superare quella presunzione di innocenza e quel ragionevole dubbio nascente proprio dall'originaria assoluzione, che la corte d'appello ha inteso ribaltare. Un'esigenza, tuttavia, che ben potrebbe essere soddisfatta solo sotto un profilo motivazionale, attraverso l'enucleazione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività, che indicasse gli specifici passaggi logici necessari per confutare analiticamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado. Tale onere è stato ampiamente assolto per come sarà evidenziato in prosieguo, quando saranno trattate le questioni sostanziali afferenti alla sussistenza del reato associativo , avendo la corte territoriale dato atto di tutti gli elementi dai quali dedurre, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa e, individualmente, delle singole condotte di partecipazione. 1.4. Residuano le questioni attinenti all'invocata inutilizzabilità dell'accertamento irripetibile finalizzato alla ricerca di tracce biologiche sulla bomboletta spray rinvenuta all'interno della discoteca Omissis sollevata dalla difesa del D.P., con il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. D.S.T., in ragione dell'omessa comunicazione della data di esecuzione dell'accertamento e delle dichiarazioni rese da P., M. e F., assunte, asseritamente, in violazione del disposto di cui all' art. 63 c.p.p. sollevata dalla difesa di H. e C., con i rispettivi primi motivi di ricorso . La prima censura collide con l'esplicito disposto di cui all' art. 438 c.p.p. , comma 6-bis esplicitamente richiamato nell' art. 458 c.p.p. , comma 1 . Va, infatti, opportunamente ribadito che il giudizio, in primo grado, per come si è già avuto modo di rilevare, è stato definito con le forme del rito abbreviato. E il giudizio abbreviato costituisce un procedimento a prova contratta , alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, nel quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246 . Ed è proprio questo negozio processuale e la consapevole volontà di attribuire efficacia probatoria ad atti che normalmente ne sono privi che preclude la possibilità di far valere il vizio eccepito dai ricorrenti. L'omessa comunicazione della data in cui si sarebbe proceduto all'accertamento tecnico integra, infatti, una nullità di ordine generale a regime intermedio Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Rv. 256105 che attiene alle sole modalità di assunzione di una prova, comunque avvenuta secundum legem. Una nullità che, incidendo su interessi individuali delle parti, è rimessa alla loro esclusiva disponibilità e che, quindi, all'esito dell'ammissione del rito speciale, non può essere più fatta valere, perché coperta dall'esplicita volontà di attribuire a tale atto piena efficacia probatoria. In questo contesto, quindi, non rileva né la mancanza di una specifica sede processuale ove far valere eventuali nullità verificatesi, né la circostanza per cui tale limitazione consegue ad un'iniziativa proprio della parte che, in ipotesi, avrebbe dato luogo a tale nullità. Non rilevano in quanto circostanze che non incidono sul negozio processuale e sulla conseguente consapevole volontà che sta alla base del rito prescelto. Non si tratta di un privilegio processuale riconosciuto alla parte pubblica, ma di una scelta operata dallo stesso imputato che, consapevole del vulnus processuale, ha comunque ritenuto di attribuire efficacia probatoria anche all'atto in ipotesi invalido richiedendo la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato. E tanto dà conto anche della manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale. 1.5. Discorso parzialmente diverso deve essere fatto con riferimento all'ipotizzata inutilizzabilità, questa volta patologica, delle dichiarazioni rese da P.H. e da M.A Inutilizzabilità che, proprio in quanto patologica non è rimessa alla disponibilità delle parti e, quindi, non può ritenersi sanata dalla scelta del rito. Secondo la difesa, gli inquirenti avrebbero già avuto, a carico dei predetti, un significativo quadro indiziario, dal quale poter dedurre, in ipotesi, una loro astratta responsabilità per reati connessi a quelli per i quali si stava procedendo. Da ciò l'assoluta inutilizzabilità, ai sensi dell' art. 63 c.p.p. , comma 2, delle dichiarazioni da loro rese. La censura, così come formulata, è inammissibile sotto due distinti profili. In primo luogo in quanto il ricorrente non ha adempiuto all'onere, previsto a pena di inammissibilità, di illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova, asseritamente ritenuta inutilizzabile, dal complessivo impianto motivazionale. E ciò in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano comunque irrilevanti ed ininfluenti e, quindi, non idonei ad inficiare la validità della decisione se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 . In secondo luogo in quanto, non essendo stata la questione riproposta dinanzi alla Corte d'appello, difetta quel necessario accertamento in fatto che sta alla base dell'applicazione della norma. Infatti, proprio perché, ai fini della valutazione di cui all' art. 63 c.p.p. , comma 2, non è sufficiente aver riguardo alla posizione formalmente rivestita dal soggetto al momento dell'atto, ma occorre una verifica sostanziale, diretta ad accertare l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità non potendosi, automaticamente, far derivare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico Sez. 1 n. 48861 del 11/07/2018, Rv. 280666 , tale valutazione, involgendo un giudizio in fatto, è riservata in via esclusiva al giudice di merito e, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Rv. 243892 v anche Sez. U., 33583/2015, p. 5 . In concreto, la questione non è stata ri proposta dinanzi alla Corte d'appello, per cui è mancato quel necessario vaglio da parte del giudice di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti per l'applicazione della norma. E tanto preclude la possibilità di proporla in sede di legittimità Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, Rv. 250263 . 1.6. La questione dell'asserita inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero sollevata dalla difesa di A. è aspecifica, mancando di argomentazioni in fatto o in diritto idonee a sostenere il relativo assunto, e quindi inammissibile. Dato atto dell'infondatezza o dell'inammissibilità delle singole questioni processuali sollevate dalla difesa, possono essere valutate tutte le residue censure. Censure che, per comodità espositiva, saranno esaminate in funzione delle diverse imputazioni alle quali si riferiscono. 2. Il reato associativo capol1 . 2.1. Si è detto che la Corte d'appello, ribaltando l'originaria decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistente anche la contestazione associativa, originariamente esclusa in primo grado. Ebbene, tutti i ricorrenti quarto motivo ricorso proposto nell'interesse del solo D.P. terzo motivo del ricorso proposto anche nell'interesse di M. secondo motivo del ricorso H. secondo motivo del ricorso C. quarto motivo del ricorso A. ricorso A. , per come si è detto, lamentano l'insussistenza di un vincolo associativo, asseritamente incompatibile con una pluralità di elementi fattuali deducibili, secondo la prospettazione difensiva, dal contenuto delle conversazioni intercettate. Le censure sono tutte inammissibili quelle formulate in relazione al profilo motivazionale o manifestamente infondate quelle formulate sotto il profilo della violazione di legge . 2.2. In linea di principio, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359 . All'interno della struttura associativa, la condotta di partecipazione e', pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali . E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753 o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105 . Sotto il profilo probatorio, ai fini della dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza, quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105 . Cosicché, sotto tale profilo, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, ma l'esistenza di elementi attraverso i quali possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 . Ne discende, quindi, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435 . Parallelamente, l'obbligo di motivazione imposto al giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti formulate dal ricorrente, essendo sufficiente che il suo percorso argomentativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 . Il difetto di motivazione, quindi, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell' art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , si prospetta quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbiano potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763 e, quindi, siano decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. Cosicché, l'omesso esame di un motivo di appello non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell' art. 606 c.p.p. , né determina incompletezza della motivazione della sentenza se, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto possa considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 . In ultimo, quanto allo specifico tema delle conversazioni intercettate, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 . In sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 . 2.3. Ciò considerato, la corte territoriale ha ritenuto l'esistenza di un'autonoma struttura associativa e l'individuale partecipazione di ciascuno alla luce di una pluralità di elementi, logici e fattuali, in massima parte dedotti dal contenuto delle conversazioni intercettate, analiticamente indicate nel corpo della motivazione. Segnatamente - la partecipazione ad una pluralità di reati fine, la serialità delle azioni delittuose e l'evidente analogia del relativo modus operandi il gruppo operava all'interno di locali di tutto il centro-nord Italia con mire espansionistiche in altre zone del Paese e anche all'estero , con cadenza ravvicinata, durante un rilevante arco temporale e con uso di mezzi sperimentati spray, taser , al fine di impossessarsi di preziosi indossati dagli avventori presenti ad eventi con notevole afflusso di pubblico - l'esistenza di ruoli, ben specifici, frutto di un consapevole accordo programmatico e tutti funzionali a garantire il compimento dei reati scopo uno o due disturbatori avevano il compito di distrarre la vittima un componente strappava i monili indossati dalle vittime, approfittando della momentanea distrazione causata dai suoi complici un membro aveva, poi, il compito di ricevere ed occultare la refurtiva immediatamente dopo l'azione delittuosa, anche per tutelare il soggetto che aveva materialmente eseguito lo strappo tutti i componenti del sodalizio avevano, infine, il compito di intervenire nel caso in cui uno di loro fosse stato eventualmente fermato, controllato o sospettato, provvedendo, secondo un copione preparato, a difenderlo - l'esistenza di un pregresso rapporto di amicizia o comunque di frequentazione assidua, come si evince dal tono confidenziale delle conversazioni intercettate - l'esistenza di più squadre delle quali una composta da D.P., A. e M. e un'altra da C. e A., con H. e A. componenti dell'una o dell'altra a seconda delle esigenze del momento , a geometria variabile , legate da un vincolo di fattiva collaborazione, pronto aiuto reciproco e non belligeranza nell'ipotesi di contemporanea attività predatoria nello stesso locale da parte di più squadre composte da membri del sodalizio criminale - l'esistenza di una specifica competenza territoriale di operatività criminosa alla quale corrispondeva una spartizione dei locali oggetto delle singole attività predatorie , in contrapposizione con quella riconosciuta ad altri gruppi che svolgevano attività similare - i genovesi e i torinesi - nei confronti dei quali agivano unitariamente anche a fini ritorsivi - un'unitaria predisposizione di mezzi disponibilità di auto proprie e di terzi , di strumenti atti ad offendere spray al peperoncino, taser , di attività commerciale tramite la quale provvedere alla monetizzazione della refurtiva il negozio di compro-oro nel comune di Omissis , gestito dal B. , di autisti A.P. e F.F., estranei ai fatti illeciti B.N. la quale, oltre a partecipare a vari i furti, metteva a disposizione il proprio veicolo e dava la disponibilità per condurre quello degli imputati privi di patente da utilizzare per trasportare i componenti della banda nei luoghi ove era prevista la commissione di azioni predatorie, eventualmente pagati con i proventi dell'attività criminosa - la divisione dei proventi dell'attività illecita, attraverso i quali traevano profitto i singoli membri dell'associazione e che consentiva loro di mantenere in assenza di lecite fonti di reddito un elevato tenore di vita. 2.4. A fronte di questi analitici argomenti, i ricorrenti si sono limitati a dedurre, nuovamente, elementi già ampiamente vagliati dalla corte territoriale prospettando una diversa interpretazione delle prove acquisite e, in particolare, delle singole conversazioni intercettate. E, al riguardo, va ribadito da un canto che l'interpretazione delle conversazioni, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito rispetto alla quale, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione diversa solo in presenza di travisamento della prova e, dall'altro, che sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare peraltro attraverso una valutazione parcellizzata dei singoli elementi soltanto una rivalutazione del risultato probatorio Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Rv. 236540 Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Rv. 250168 , essendo estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234605 Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Rv. 235510 . 3. I fatti avvenuti all'interno della Omissis capi 1, 2, 3, 4 e 5 3.1. Appare opportuno premettere una breve ricostruzione del contesto fattuale all'interno del quale inserire i fatti in contestazione. La notte tra il Omissis , presso il locale Omissis di Omissis , era prevista l'esibizione di un noto cantante, e una moltitudine di giovani era accorsa per assistere allo spettacolo. Cosicché, nonostante i limiti di capienza, all'interno del locale, intorno alla mezzanotte, secondo la pacifica ricostruzione offerta dalla Corte d'appello, erano presenti oltre mille persone. Alle ore 00.45 circa orario ricostruito esattamente dal timer di alcuni video acquisiti , in maniera assolutamente improvvisa, dopo l'annuncio dell'arrivo dell'artista e in concomitanza con l'emissione di fumi coreografici, molti dei giovani avventori che si trovavano sulla pista principale abbandonavano repentinamente il locale, dirigendosi in massa soprattutto verso l'uscita di sicurezza n. 3. Nell'immediatezza, la situazione di panico non coinvolgeva i soggetti presenti nelle vicinanze del palco e quelli che si trovavano sulle balconate interne, i quali, però, dopo pochi secondi, abbandonavano anch'essi il locale, usando le porte di sicurezza, compresa la n. 3, andando ad aumentare il numero delle persone che si accalcavano all'uscita. Il panico, rapidamente diffusosi nella discoteca, determinava una fuga scomposta e rapidissima, tanto che, alle ore 00.51 circa, il locale, dalle immagini acquisite, appariva completamente vuoto. Alle ore 00.49, a causa delle numerose persone che vi si erano accalcate nel tentativo di allontanarsi, le balaustre laterali della rampa esterna già in stato di evidente degrado , cedevano, cosicché numerose persone cadevano una sull'altra, facendo a loro volta cadere da un'altezza di circa due metri altri soggetti, molti dei quali finivano ammassati a terra. Nella calca, circa 200 persone riportavano lesioni di diversa gravità traumi contusivi, stati di intossicazione, irritazione delle mucose per inalazione di sostanze irritanti, stati di ansia, stress emotivo, paure e attacchi di panico , mentre F.E., V.B., P.D., O.M. e G.E. e N.A. perdevano la vita. In quello stesso lasso di tempo, diverse sottrazioni di collane e monili d'oro furono commesse in danno di vari soggetti. Sentiti, nell'immediatezza, i soggetti presenti nel locale nei momenti precedenti la fuga, riferivano che, pochi istanti prima di scappare dal locale, avevano improvvisamente avvertito disturbi di respirazione e sintomi di irritazione in particolare forte bruciore alla gola, gravi difficoltà respiratorie, lacrimazione , e, per tale motivo, in preda al panico, erano fuggiti repentinamente la sintomatologia descritta dagli avventori veniva confermata dai sanitari intervenuti nell'immediatezza e dai referti in atti . 3.2. In questo contesto si inserisce la prospettazione accusatoria gli imputati avrebbero utilizzato lo spray al peperoncino per diffondere la sostanza urticante all'interno del locale e generare, così, una diffusa situazione di panico, al fine di creare le condizioni idonee per la consumazione delle successive azioni predatorie o per il conseguimento della relativa impunità, secondo un consolidato modus operandi. Il panico così generato, tuttavia, oltre a favorire le azioni predatorie, ha innescato anche una fuga scomposta degli avventori. Ciò ha creato un assembramento incontrollato di una massa indistinta di persone in prossimità dell'uscita. Tale particolare circostanza, unitamente all'accertato stato di degrado delle balaustre laterali della rampa esterna, ha causato il cedimento della struttura, il successivo decesso di sei persone e il ferimento di numerose altre. In questi termini, gli imputati sono stati ritenuti responsabili delle azioni predatorie commesse all'interno del locale Omissis , qualificate ai sensi dell' art. 624-bis c.p. quella ai danni di B.L. e ai sensi dell' art. 628 c.p. , commi 1 e 2, quelle ai danni di T., C., A., P. e T. e contestate al capo 1 della rubrica nonché del decesso di sei persone contestato, in termini di omicidio preterintenzionale al capo 4 e delle lesioni personali gravi, capo 2, e lievi o lievissime, capo 3 riportate da numerosi altri avventori. 3.3. Le difese in particolare quelle del D.P., con il quinto motivo di ricorso di M., con il quarto ed il decimo motivo di ricorso di H., con il quarto motivo di ricorso, e di A. contestano in primo luogo, per come si è detto, la qualificazione dei fatti in termini di rapina impropria , in ragione dello iato temporale rilevabile tra il momento della sottrazione della res ed il panico generato in ipotesi in ragione dello spruzzo. Le censure, che, per come formulate, attengono non già alla qualificazione giuridica della fattispecie, ma alla sussistenza dei suoi presupposti fattuali, sono tutte in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate. Appare opportuno premettere che, ai fini della configurazione del reato di rapina impropria art. 628 c.p. , comma 2 , non è richiesta alcuna contestualità temporale tra la sottrazione e l'impossessamento della res e l'uso della violenza o della minaccia. Attività, queste ultime, che ben possono realizzarsi in luogo diverso da quello di sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona differente rispetto al derubato. Ciò che rileva è l'esistenza di un legame funzionale tra la condotta violenta e il successivo fine alternativo indicato nella norma e l'assenza di una cesura temporale tale da escludere, logicamente, l'esistenza di questa unitarietà funzionale Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617 . L'accertamento di tali condizioni, presupponendo necessariamente una valutazione in fatto, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito Sez. 6, n. 2828 del 11/02/1999, Rv. 212888 e non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo, esterno, della logicità e coerenza della motivazione offerta. Ebbene, la corte territoriale ha ricostruito analiticamente la dinamica dei fatti, richiamando le esplicite dichiarazioni rese dalle singole persone offese e, all'esito, ha ricollegato, temporalmente e funzionalmente, l'uso dello spray alla successiva sottrazione evidenziando il rinvenimento di una bomboletta di spray al peperoncino sul pavimento della pista principale, in pR.P.F.mità dell'uscita di sicurezza n. 3 gli esiti degli accertamenti tecnici, che riscontravano la presenza di capsaicina nel locale la stretta contiguità temporale tra le azioni predatorie e la sensazione di asfissia-irritazione conseguente all'erogazione dello spray al peperoncino. La motivazione è logica e coerente con i dati processuali richiamati ed in quanto tale insindacabile in sede di legittimità. In questo contesto ed alla luce delle superiori considerazioni, la circostanza che la condotta predatoria sia stata posta in essere successivamente al compimento di quella violenta rectius, contestualmente al propagarsi degli effetti di quest'ultima, posta in essere in funzione di precedenti condotte predatorie appare del tutto irrilevante. Così come è irrilevante che, nelle persone offese, non vi sia stata, sempre, la piena consapevolezza della sottrazione della res. Ciò che rileva, per come si è detto, è che la condotta predatoria sia stata realizzata e, con essa, in un congruo contesto spaziale e temporale, anche quella violenta, funzionalmente collegata alla prima. 3.4. Le difese contestano, poi, l'astratta possibilità di qualificare come malattia quella semplice sensazione di stordimento e di bruciore conseguente all'utilizzo dello spray . La censura peraltro solo evocata dalla difesa del D.P., nel sesto motivo di ricorso è manifestamente infondata. La corte territoriale ha dato atto degli effetti che si sono verificati irritazioni delle vie respiratorie e della cute, difficoltà respiratorie, tosse, visione offuscata, scarsa capacità di movimento, nausea, vomito, stati d'ansia ed attacchi di panico. Tutti tipicamente riconducibili all'effetto urticante dello spray e, in quanto direttamente incidenti sulle funzioni dell'organismo, qualificabili, ai fini della configurabilità delle lesioni, in termini di malattia Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Rv. 276930 . 3.5. La difesa del D.P., con il sesto motivo di ricorso, e del M., con il nono, censura, poi, il ritenuto rapporto di strumentalità ipotizzato tra le lesioni e le rapine e, con esso, la sussistenza delle aggravanti di cui all' art. 576 c.p. , comma 1, e art. 61 c.p. , n. 2, contestate in relazione alle lesioni personali causate alle vittime delle rapine. Anche queste censure sono manifestamente infondate. Del rapporto di strumentalità si è già detto. Quanto all'invocato assorbimento, invece, è sufficiente rilevare che la condotta violenta posta in essere dai ricorrenti non è si manifestata in termini strettamente coerenti con la sua funzione tipica per come delineata all'interno della fattispecie normativa di cui all' art. 628 c.p. , ma ne ha, in tutta evidenza, oltrepassato i limiti. Sia in termini di effetti lesivi in ragione delle conseguenze che ne sono derivate , sia in termini di persone coinvolte. Ed è proprio questa eccedenza , non assorbita nella fattispecie di cui all' art. 628 c.p. , che giustifica il concorso tra le diverse fattispecie di rapina e lesioni Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Rv. 280688 Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019, Rv. 276543 . Ciò legittima la contestazione dell'aggravante che, rientrando nella rappresentazione e volizione di ciascuno dei concorrenti per come si dirà in seguito , è comune a tutti. 3.6. Le difese contestano, poi, singolarmente terzo motivo del ricorso H. terzo e quarto motivo del ricorso C. ricorso A. , la loro individuale partecipazione nei reati materialmente commessi da terzi. Sia sotto il profilo, oggettivo, dell'esistenza di una condotta qualificabile in termini di contributo materiale o morale, sia sotto quello soggettivo della piena consapevolezza dell'individuale contributo e della conseguente realizzazione del fatto collettivo. Le censure sono tutte infondate ed in gran parte riproducono analoghi motivi proposti dinanzi alla Corte d'appello, dettagliatamente valutati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici. Com'e' noto, la partecipazione a titolo di concorso in un delitto doloso presuppone, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di un contributo materiale o morale , causalmente idoneo alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi dell'azione criminosa sotto il profilo soggettivo, la rappresentazione e la consapevole volontà di cooperare con altri alla comune realizzazione della condotta delittuosa. In tal caso gli atti dei singoli sono considerati nello stesso tempo loro propri e comuni anche agli altri, sicché ciascuno ne risponde interamente il reato è di ciascuno e di tutti quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazione materiale e morale, onde la solidarietà del delitto importa la solidarietà della pena Sez. 6, n. 467 del 06/11/1991, dep. 1992, Rv. 188929 Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, Rv. 254735 . Nelle individuali, concrete, forme di partecipazione, però, la posizione assunta dai diversi concorrenti può, con evidenza, essere differente ed atteggiarsi, sotto il profilo soggettivo, anche con le forme del dolo eventuale condizione che ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104 . In questo caso, però, sotto il profilo probatorio, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificato nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa. Circostanza desumibile alla luce di una serie di indicatori quali a la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa b la personalità e le pregresse esperienze dell'agente c la durata e la ripetizione dell'azione d il comportamento successivo al fatto e il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali f la probabilità di verificazione dell'evento g le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione h il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento ibidem . Ebbene, in concreto, la corte territoriale, ricostruita la dinamica dei fatti, parte da un dato pacifico tutti gli imputati erano presenti all'interno della discoteca Omissis la sera tra il Omissis , al dichiarato fine di commettere furti in danno degli avventori la circostanza è pacificamente riconosciuta dai ricorrenti, con la sola eccezione dello A., per il quale, tuttavia, la stessa Corte d'appello indica significativi e sovrabbondanti elementi in tal senso . Tutti erano adusi all'utilizzo dello spray al peperoncino, quale strumento per la commissione di azioni predatorie, e ciascuno di essi era a conoscenza che tale spray, già usato in passato, era strumento nella disponibilità del gruppo per essere utilizzato ai fini della consumazione e del buon esito delle sottrazioni di monili ed aveva la piena consapevolezza degli effetti della diffusione della sostanza urticante. Cosicché, valutando, individualmente, i singoli elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria l'esito dell'analisi del profilo genetico presente sul pulsante della bomboletta spray, gli interrogatori e le numerose conversazioni intercettate, le chiamate telefoniche durante il viaggio di andata e rientro tra i vari imputati e i singoli messaggi inviati, le dichiarazioni di F., le intercettazioni ambientali del colloquio con i familiari presso la Casa Circondariale di Omissis , alla luce del contesto illecito nel quale le condotte criminose sono state poste in essere caratterizzato dal comune intento di compiere condotte predatorie , della comune consapevolezza della disponibilità dello spray e della comprovata esperienza di ciascuno degli imputati nel compimento di tali azioni, secondo questo specifico modus operandi e, quindi, degli effetti della sostanza urticante emanata anche alla luce degli specifici e notori precedenti di Omissis , durante la proiezione di una partita calcistica , delle particolari condizioni logistiche del locale spazio chiuso e oltremodo sovraffollato, con palesi criticità relative al sistema di sicurezza , delle quali, attesa la loro oggettività, ciascuno degli imputati era consapevole, ha ritenuto - che tutti gli imputati avessero partecipato al compimento delle diverse azioni predatorie poste in essere all'interno del locale, attraverso condotte che, apparentemente autonome, erano in realtà coordinate tra loro secondo un modulo operativo ampiamente sperimentato sinteticamente evidenziato in precedenza - che ciascuna condotta fosse stata posta in essere nella piena consapevolezza dell'altrui contributo, allo scopo di agevolare la sottrazione o di ostacolare la difesa delle vittime e la reazione degli addetti alla sicurezza - che, quindi, vi fosse un preciso e deliberato animus laedendi, strumentale alla commissione delle azioni predatorie o al conseguimento della relativa impunità. Volontà che si atteggiava, individualmente, in modo diverso in capo ai componenti del gruppo d'azione D.P., che aveva materialmente spruzzato lo spray, nonché M. e A., che con questi avevano materialmente collaborato nelle forme del dolo diretto, mentre nei confronti degli altri imputati C., A. e H., che, presenti nel locale, avevano posto in essere ulteriori azioni predatorie approfittando della diffusione della sostanza urticante ad opera del D.P. , nelle forme del dolo eventuale. Ricostruito in questi termini l'impianto argomentativo offerto dalla corte territoriale, emerge con evidenza l'infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, sia con riferimento al contributo fornito dal singolo dettagliatamente indicato per ciascuno dei concorrenti , sia con riferimento ai diversi profili d'imputazione psicologica delle condotte correttamente valutato alla luce dei criteri evidenziati in precedenza . 3.7. Gran parte dei residui motivi terzo motivo del ricorso D.P. quinto, sesto e settimo motivo del ricorso D.P.-M. quinto e sesto motivo del ricorso H. quinto motivo del ricorso C. secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso A. attengono, poi, alla ricostruzione ed alla qualificazione dei fatti contestati al capo n. 4, alla valutazione dell'efficacia causale dello spray, alla rilevanza delle deficienze strutturali ed organizzative, ai criteri d'imputazione psicologica, al riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 116 c.p. e all'applicabilità dell' art. 82 c.p. . Anche queste censure sono tutte infondate. Come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, la morte delle sei vittime deve ritenersi una conseguenza, ampiamente prevedibile anche in considerazione della esperienza pregressa, della competenza degli imputati e delle concrete circostanze di tempo e di luogo , di una specifica situazione di pericolo determinata dalla condotta intenzionale degli imputati che, consapevolmente nelle diverse forme di partecipazione evidenziate in precedenza , avrebbero partecipato all'utilizzo dello spray proprio per innescare una situazione di confusione generalizzata, strumentale alle condotte predatorie poi effettivamente poste in essere. Che fosse stato proprio la sostanza urticante emessa dallo spray la causa del panico è circostanza che la corte territoriale sorregge con ampia argomentazione, dando atto a del rinvenimento, nei pressi dell'uscita n. 3, di una bomboletta spray contenente la sostanza urticante b degli esiti degli accertamenti tecnici effettuati sui reperti prelevati all'interno del locale, sugli impianti di areazione e nei pressi del bar, nonché su una delle macchine da fumo del locale c della circostanza per cui il fumo scenico in ipotesi difensiva potenziale fonte di diffusione di altre e diverse sostanze urticanti fosse stato azionato in precedenza senza alcun effetto secondario. In questo contesto, a fronte di tali dati fattuali, tutte la varie considerazioni mosse dalla difesa in ordine alla distribuzione degli spazi e al conseguente posizionamento della fonte di diffusione della sostanza appaiono francamente ultronee ed irrilevanti. Anche e soprattutto alla luce dell'impossibilità di controllare il panico, una volta innescato. D'altronde, il dubbio ragionevole di cui all' art. 530 c.p.p. , comma 1, deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda che, alle luce delle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza, sia concretamente plausibile e suscettibile di essere argomentata con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 . Laddove l'ipotesi prospettata dalle difese appare null'altro che una delle tante possibilità astrattamente ipotizzabili in rerum natura, priva di concreto supporto fattuale. Quanto alla rilevanza delle difformità organizzative e strutturali del locale, è sufficiente ribadire che alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente e quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta attiva od omissiva dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili tanto in astratto, quanto, in concreto, dal soggetto agente Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085 . In altri termini, un fattore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale sez. 5, n. 45241 del 19/10/2021, Rv. 282285 in senso conforme Sez. 4 n. 41943 del 04/10/2006, Rv. 235537 Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Rv. 237838 Sez. 4, n. 9967 del 18/01/2010, Rv. 246797 Sez. 5, n. 29075 del 23/05/2012, Rv. 253316 . Sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549 . Ebbene, in concreto è sufficiente considerare quanto correttamente evidenziato dalla corte territoriale se non fosse stato utilizzato a fini lesivi lo spray urticante, non si sarebbe creata una situazione incontrollabile di panico generalizzato, le vittime non sarebbero state costrette a fuggire e a percorrere la rampa dell'uscita di sicurezza n. 3, né sulla stessa vi sarebbe stata la presenza di una massa di persone pressante sulle balaustre. L'evento, quindi, non si sarebbe verificato. Tanto è sufficiente per escludere la rilevanza causale delle pur esistenti difformità. Circostanza che può avere amplificato l'effetto del panico, ma certo non può ritenersi di per sé idonea ad elidere l'autonoma rilevanza causale della volontaria azione posta in essere dai ricorrenti e che ha generato il disordinato movimento di folla. A conclusioni analoghe si deve giungere anche in relazione al profilo soggettivo. Com'e' noto, l' art. 584 c.p. è volto a presidiare, con una sanzione specifica e particolarmente severa, quelle fattispecie che si caratterizzino per la commissione di atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo, che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nella morte di colui che le subisce Sez. 5, n. 5515 del 18/01/2019, Battimelli, non massimata Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Rv. 267549 . Cosicché la fattispecie, sotto il profilo soggettivo, è costruita sulla sola volontà di infliggere percosse o provocare lesioni Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552 Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386 Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016 . In questi termini, la previsione non viola, come sostenuto dal ricorrente, i principi delineati dalla Corte Costituzionale nelle note sentenze n. 42 del 1965 e 1085 del 1988, perché la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto di omicidio preterintenzionale , pur essendo intrinseca nella stessa previsione normativa fondata sul presupposto per cui è assolutamente probabile che da un'azione violenta contro la persona possa derivare la morte della stessa deve comunque essere verificata, in concreto, alla luce della collocazione dell'evento realizzatosi nell'area di rischio innescata dalla condotta lesiva Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016, in motivazione . Verifica che non attiene solo al profilo oggettivo della fattispecie, in termini di corretto decorso del processo causale, ma anche, attraverso questo, a quello soggettivo, in termini di effettiva prevedibilità dell'evento, che potrà essere imputato all'agente, solo ove sia il prevedibile prodotto della specifica situazione di pericolo generata con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Cosicché, se la morte della vittima è del tutto estranea all'area del rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed e', invece, conseguenza di un comportamento successivo, l'evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002 - dep. 28/01/2003, Belquacem, Rv. 224903 . In concreto, l'esistenza di un chiaro e preciso animus laedendi è circostanza che emerge con evidenza dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Come correttamente considerato dalla corte territoriale tutti gli imputati erano presenti, la sera tra il Omissis presso la discoteca Omissis tutti erano adusi all'utilizzo dello spray al peperoncino per la commissione di azioni predatorie ed erano assolutamente consapevoli degli effetti della diffusione della sostanza urticante si erano ivi portati, in accordo tra loro, al fine di commettere furti in danno degli avventori erano a conoscenza che lo spray al peperoncino, già usato in passato, fosse nella disponibilità del gruppo per essere utilizzato ai fini della consumazione e del buon esito delle sottrazioni di monili. Tanto permette di dedurre con sufficiente certezza come tutti i ricorrenti, utilizzando consapevolmente lo spray o anche solo approfittando dell'uso altrui , fossero pienamente consapevoli delle lesioni conseguenti alla diffusione della sostanza urticante e ne abbiano accettato la verificazione, quale effetto strumentale necessario per il raggiungimento del loro obbiettivo ultimo la consumazione delle attività predatorie. In questo contesto, il fatto per cui sarebbero deceduti soggetti differenti rispetto alle persone investite dallo spray urticante, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, è circostanza del tutto irrilevante. E non già alla luce della disciplina dettata dall' art. 82 c.p. , ma perché l'offesa recata a costoro, alla stregua della ricostruzione dei fatti logicamente operata dai giudici di merito, non discende da un errore nell'uso nei mezzi di esecuzione errore del quale non è traccia nella condotta degli imputati o da altra causa individuata dalla corte d'appello nella reazione di panico, che, tuttavia, non è giuridicamente una causa, ma va inclusa nel novero degli effetti dell'azione dolosa degli imputati , ma dall'adesione volontaria all'evento da parte degli imputati come costo accettato dell'azione realizzata per conseguire il fine perseguito Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016, in motivazione . Sicché, anche rispetto ai terzi tali solo in relazione alla programmata azione predatoria , è configurabile una piena e consapevole volontà lesiva, seppur in termini di dolo eventuale, quale effetto strumentale necessario per la consumazione delle attività predatorie. E ciò rende irrilevante ogni questione sollevata, sotto tale profilo, dalla difesa. Residua la censura afferente alla ritenuta applicabilità della diminuente di cui all' art. 116 c.p. , invocata dalla difesa in ragione proprio del particolare coefficiente soggettivo ipotizzato in relazione agli eventi lesivi in concreto verificatisi. Anche questa censura è infondata. La norma, infatti, presuppone una situazione di concorso tra l'esecutore materiale e il concorrente che in ipotesi ha voluto il reato diverso il dolo del concorrente rispetto al reato concordato il dolo dell'esecutore rispetto al reato diverso in concreto realizzato il nesso causale tra la condotta del concorrente il reato diverso. Ne discende, quindi, che non potrà trovare applicazione nelle ipotesi in cui, come in questo caso, in relazione al reato diverso, la componente soggettiva si atteggi in termini di colpa o di preterintenzione. In quest'ultimo caso, in particolare, l'evento mortale non è voluto da nessuno dei concorrenti mentre tutti vogliono le lesioni, onde tutti devono rispondere della morte che eventualmente consegua alla aggressione voluta Sez. 5, n. 3349 del 02/02/1996, Rv. 204297 . 4. I furti. Le ulteriori contestazioni formulate dalla difesa del D.P. con il settimo e con l'ottavo motivo di ricorso attengono alle residue imputazioni a titolo di furto e sono tutte inammissibili. 4.1. Con riferimento ai fatti contestati al capo 13 in relazione ai quali la difesa lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di analizzare e valutare la richiesta di riqualificazione in ipotesi tentata , la censura è generica, in quanto non specifica il momento nel quale, in ipotesi, la collana sottratta sarebbe caduta. Atteso che la circostanza di non essere riuscito a recuperare la refurtiva non e', in sé, rilevante ove intervenuta successivamente al perfezionamento della stessa. 4.2. Con riferimento alle residue imputazioni, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la corte territoriale non si limita a rinviare all'informativa di polizia giudiziaria dato in sé già sufficiente alla luce del rito prescelto , ma per ciascun fatto di reato indica gli elementi probatori fondanti la responsabilità e, segnatamente, i tracciati del GPS, l'indicazione dei tabulati telefonici e delle celle impegnate e il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge con evidenza la partecipazione ai fatti in contestazione. Elementi con i quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a lamentare l'insufficienza del dato probatorio, prospettando una diversa ricostruzione del dato fattuale o una differente interpretazione delle conversazioni intercettate. Da ciò l'inammissibilità della censura. 5. Il trattamento sanzionatorio. Tutte le residue censure nono motivo D.P. undicesimo motivo M. settimo motivo H. settimo motivo A. A. attengono al trattamento sanzionatorio e lamentano l'eccessività della pena concretamente irrogata e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. E sono tutte inammissibili. Oltre che replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. La graduazione della pena rientra, infatti, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142 Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851 . Ed in questo contesto, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 . Parallelamente, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, tipica delle circostanze attenuanti generiche, non può mai essere data per presunta. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto, senza la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381 . In concreto, la corte territoriale, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio peraltro quantificato in misura prossima al minimo edittale ha evidenziato la dedizione degli imputati, nonostante la giovane età, alla perpetrazione in maniera stabile, professionale e costante di reati le circostanze e modalità delle condotte la riprovevolezza dei fatti posti in essere in ambienti frequentati da giovani e giovanissimi, in momenti di svago le gravissime conseguenze derivate decesso di sei persone, oltre a lesioni patite da numerosissimi soggetti e i danni morali e materiali cagionati la pervicace prosecuzione delle attività delittuose anche dopo la tragedia di Omissis la negativa personalità degli imputati, evidenziata dal generale comportamento tenuto fino all'arresto dopo e nonostante la tragedia di Omissis , non si era determinata alcuna effettiva resipiscenza e gli imputati, mostrando indifferenza, insensibilità e mancanza di ogni scrupolo morale, tentavano di ostacolare le indagini, intervenendo sui testi anche con minacce e violenza , rendendo versioni di comodo, adattate allo sviluppo delle indagini. L'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale dà, quindi, conto dell'assoluta infondatezza delle censure offerte. E ciò anche con riferimento alla misura di sicurezza della libertà vigilata, solo genericamente contestata nel ricorso proposto nell'interesse di A La corte territoriale dà atto di come la prognosi di pericolosità si fondi sulla continuità delle condotte illecite, sulle concrete modalità di perpetrazione degli atti predatori, sulla stabile appartenenza al sodalizio criminale, sulla già evidenziata personalità degli imputati, desunta dalle singole condotte poste in essere e dal contenuto di numerosissime conversazioni intercettate. La motivazione, anche in questo caso, è logica e coerente con i dati processuali richiamati e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. 6. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.