Impossibile prorogare il trattenimento dello straniero a causa dell’assenza di un vettore idoneo

Uno straniero ricorre in Cassazione, sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe avuto l’onere di verificare il superamento dei termini massimi per il suo trattenimento, oltre che la sua legalità.

Il protagonista della vicenda espone che la commissione territoriale di Torino, organismo deputato a valutare il merito della sua domanda di protezione internazionale , non ha informato del ritardo nel procedere all'audizione dello straniero né il richiedente, né la questura competente, in violazione dell' art. 27, comma 3 d.lgs. 25/2008 , né ha comprovato e debitamente motivato la necessità di superare i termini massimi di durata della procedura accelerata, come imposto dall'art. 27, comma 3- bis d.lgs. 25/2008 . Inoltre, denuncia l'erroneità della decisione impugnata, in quanto assunta nonostante l' impossibilità di prorogare il trattenimento in ragione dell'assenza di un vettore idoneo circostanza idonea a fondare unicamente la convalida, e non anche la proroga, del trattenimento, ai sensi dell' art. 14 d.lgs. n. 286/1998 . La doglianza è fondata.Il trattenimento costituisce una limitazione personale che può essere ricondotta nel perimetro della legittimità costituzionale solo a condizione che il controllo ex post rimesso al giudice di pace assicuri il rigoroso rispetto dei presupposti di fatto che autorizzano l'iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza . E nel caso di specie, la proroga è stata dapprima richiesta per le altre ipotesi previste dall' art. 14, comma 1, TU Imm., poi motivata diversamente in udienza e, da ultimo, concessa sulla scorta della ritenuta condivisibilità delle allegazioni, non rispettando, così, i principi costituzionali. Ne consegue che se il trattenimento è chiesto e convalidato per reperire il vettore idoneo , la proroga di quel trattenimento deve essere consequenziale e coerente al primo provvedimento di convalida adottato per giustificare il trattenimento e dare conto dell'attività svolta per giustificare la richiesta di proroga .

Presidente Bisogni – Relatore Casadonte Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 14/11/2021, A.M.A. impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri Brunelleschi di [ ] assunto ai sensi dell'art. 14, comma 5, T.U. 286 del 1998 in data 14 aprile 2021. 2. In data omissis , il ricorrente riceveva la notifica di un decreto di respingimento e contestuale decreto di trattenimento presso il c.p.r. di [ ] da parte del questore di omissis . La misura restrittiva veniva convalidata dal giudice di pace di [ ] il omissis . 3.Il omissis , A.M.A. presentava domanda di protezione internazionale e, contestualmente, il questore di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento, convalidato in data omissis . 4.Con provvedimento del omissis , la domanda di protezione internazionale veniva respinta. 5.Il omissis , A.M.A. si opponeva a detta decisione ai sensi del D.Lgs. numero 25 del 2008, art. 35 bis e nella stessa data, il tribunale di Torino prorogava di 60 giorni il trattenimento dello straniero. 6. Il omissis il tribunale di Torino respingeva l'istanza di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale ex D.Lgs. numero 25-2008, art. 35-bis , comma 4. 7. Il omissis il questore di [ ] avanzava al giudice di pace ulteriore richiesta di proroga del trattenimento allegata al ricorso , motivata dalle difficoltà di accertamento della sua identità e della sua nazionalità, nonché perché l'acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà. 8. All'udienza del 14 aprile 2021 fissata per deliberare sulla richiesta di proroga, l'Amministrazione esponeva che la stessa era giustificata dal rifiuto dello straniero di sottoporsi al tampone necessario per il rimpatrio e che la richiesta di proroga era altresì connessa alla circostanza che lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale verbale allegato al ricorso . La difesa dell'A.M.A. vi si opponeva richiamando la memoria depositata il 13 aprile 2021 eccependo l'impossibilità di prorogare ulteriormente il trattenimento in virtù del mancato reperimento di un vettore idoneo e per il superamento dei termini massimi di trattenimento in qualità di richiedente protezione internazionale. 9. Il giudice di pace, ritenute del tutto condivisibili le motivazioni del questore e l'assenza di documentazione relativa alla sospensiva richiesta al tribunale dalla quale evincere profili violativi, ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento dell'A.M.A. . 10. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c 11. La questura di [ ] e il ministero dell'interno sono rimasti intimati. Considerato che 12. Con il primo motivo violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, in relazione al D.Lgs. numero 142/2015, artt. 6 e D.Lgs. numero 25 del 2008 , 28bis si censura il provvedimento impugnato in quanto adottato in violazione dei termini massimi del trattenimento stabiliti dalla cd. procedura accelerata, con conseguente illegalità del trattenimento. 12. 1. Deduce invero il ricorrente che il giudice di pace avrebbe avuto l'onere di verificare la legalità del trattenimento sulla base di ogni elemento rilevante e, in particolare, del superamento dei termini massimi per il trattenimento del richiedente asilo. Espone il ricorrente che la commissione territoriale di [ ], unico organismo deputato a valutare il merito della domanda di protezione internazionale, non ha informato del ritardo nel procedere all'audizione dello straniero nè il richiedente, nè la questura competente, in violazione del D.Lgs. numero 25 del 2008, art. 27, comma 3, nè ha comprovato e debitamente motivato la necessità di superare i termini massimi di durata della procedura accelerata, come imposto dal D.Lgs. numero 25 del 2008, art. 27, comma 3bis. Il giudice di pace di [ ], omettendo ogni valutazione sul punto, sarebbe pertanto incorso nella dedotta violazione di legge. 13. Il secondo motivo violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 in relazione al D.Lgs. numero 25 del 2008, art. 14, comma 5 denuncia l'erroneità della decisione impugnata, in quanto assunta nonostante l'impossibilità di prorogare il trattenimento in ragione dell'assenza di un vettore idoneo. Detta impossibilità, sostiene il ricorrente, costituirebbe circostanza idonea a fondare unicamente la convalida, e non anche la proroga, del trattenimento, ai sensi del D.Lgs. numero 286 del 1998, art. 14 . 14. Il terzo motivo violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, in relazione al D.Lgs. numero 25 del 2008 , art. 14, comma 5 e all'art. 15, par. 6 della Direttiva 2008/115/CE assume l'ingiustizia della decisione impugnata, stante l'irrilevanza del rifiuto dell'A.M.A. a sottoporsi a tampone, stante l'inapplicabilità della norma Euro unitaria che ammette la possibilità di prorogare il trattenimento dello straniero in caso di sua mancata collaborazione, giacché si tratta di norma non self executing. 15. Ritiene il collegio che sia logicamente prioritario l'esame del secondo motivo la cui fondatezza assorbe l'esame delle altre censure formulate dal ricorrente. 16. Come, infatti, risulta dal provvedimento di convalida del trattenimento disposto contestualmente al respingimento, la misura restrittiva incidente sulla libertà personale dello straniero è stata autorizzata dal giudice di pace con decreto del 2.12.2020 in cui si ravvisavano i presupposti dell'art. 14 T.U. Imm. dovendosi reperire idoneo vettore , come espressamente previsto nel comma 1 del suddetto articolo. 17.Ciò posto è fondata la censura del ricorrente posto che il trattenimento costituisce una limitazione personale che può essere ricondotta nel perimetro della legittimità costituzionale solo a condizione che il controllo ex post rimesso al giudice di pace assicuri il rigoroso rispetto dei presupposti di fatto che autorizzano l'iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza. 18.Nel caso in esame, a fronte di un trattenimento inizialmente convalidato per reperire idoneo vettore, secondo una delle ipotesi specificamente previste dall'art. 14, comma 1, T.U. Imm., la proroga è stata dapprima richiesta per le altre ipotesi pure previste dall'art. 14 cit. e poi motivata diversamente in udienza e da ultimo concessa sulla scorta della ritenuta condivisibilità delle allegazioni. 19. Ciò non appare conforme ai principi costituzionali cui deve rispondere l'incisione della libertà personale, alla quale va pacificamente ricondotto il trattenimento dello straniero. 20.Il rispetto della legittimità costituzionale tracciata dalla Cost., art. 13 e costantemente confermata dalla Corte costituzionale cfr. sentenze 105/2001 e numero 385/2001 attraverso il principio di tassatività dei casi e dei modi di restrizione della libertà personale Cost., art. 13, comma 2 e dell'obbligo di corrispondente motivazione dell'atto giudiziario di convalida, ove la restrizione sia adottata provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza Cost., art. 13, comma 3 , non ammette una proroga del trattenimento richiesta via via su diverse ipotesi contemplata dall'art. 14 T.U. Imm. senza alcuna possibilità di verifica dell'esito rispetto a quanto specificamente prospettato dall'amministrazione in sede di iniziale adozione del medesimo trattenimento, finendo altrimenti per vanificare le garanzie stesse e trasformare il trattenimento in una misura estranea ai limiti che la Corte costituzionale ha individuato per considerare costituzionalmente legittima la mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere così si esprime la Corte costituzionale nella sentenza numero 105/2001 . 21.Pertanto va affermato, in via di principio, che se il trattenimento è chiesto e convalidato per reperire il vettore idoneo, la proroga di quel trattenimento deve essere consequenziale e coerente al primo provvedimento di convalida adottato per giustificare il trattenimento e dare conto dell'attività svolta per giustificare la richiesta di proroga. 22.La mancanza nel decreto impugnato di alcuna effettiva verifica in tal senso comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di proroga essendo scaduto il termine per l'adozione della decisione sulla stessa, decidendo nel merito va annullato il decreto di proroga del trattenimento adottato dal giudice di pace di [ ] nei confronti del ricorrente di proroga del trattenimento presso il CPR Brunelleschi . 23. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di A.M.A. il 14 aprile 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di [ ] Brunelleschi. Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi Euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200,00 Euro di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.