L’avvocato che acquista uno smartphone per la sua attività professionale non è qualificabile come consumatore solo sulla base della mancata fatturazione dell’acquisto, nemmeno in ipotesi di uso non esclusivo, salvo tuttavia che l’uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale.
L' avvocato , protagonista della vicenda, acquistava uno smartphone che si rivelava difettoso. Su domanda del professionista, il Tribunale condannava la società venditrice alla restituzione della somma pagata , ritenendo irrilevante che l'acquirente si sarebbe avvalso del telefono acquistato anche per far fronte a esigenze lavorative, riconoscendo allo stesso la qualifica di consumatore solo sulla base della mancata fatturazione dell'acquisto . La venditrice ricorreva per la cassazione della sentenza di condanna denunciando violazione dell' art. 3, d. lgs. n. 206/2005 Codice del consumo e delle ulteriori disposizioni di cui agli artt. 129 e 132, d. lgs. n. 206/2005 per avere il Tribunale riconosciuto all'avvocato la qualifica di consumatore nonostante lo stesso avesse confessato nel corso del giudizio di aver acquistato il telefonino per scopi professionali . Concorde con la ricorrente anche la Suprema Corte, che ha ricordato come, per consolidato principio, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore , l'elemento significativo non è il possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì lo scopo obiettivato o obiettivabile avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quanto conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività Cass. civ. n. 6578/2021 . Non può considerarsi consumatore l'avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua attività professionale Cass. civ. n. 11933/2006 . Secondo la Corte di Giustizia dell'UE poi non può invocare la normativa che ha l'obiettivo di proteggere la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte il soggetto che conclude un contratto per un uso anche solo in parte relativo alla sua attività professionale , a meno che il nesso tra il contratto e l'attività professionale sia talmente modesto da divenire marginale CGUE, sent., 20 gennaio 2005, causa C-464/01 . Per tali ragioni, il ricorso della venditrice è stato accolto, la sentenza annullata con rinvio e con l'invito al giudice di merito di attenersi al principio di diritto per il quale non può essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale .
Presidente Orilia Relatore Besso Marcheis Premesso che omissis s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1263-2021 con la quale il Tribunale di Pisa ha confermato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a restituire a M.G. la somma di Euro 829,00 per la sussistenza di vizi della cosa venduta un telefono c.d. smartphone , nonché di Euro 200,00 per responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. . Resiste con controricorso M.G. . Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente. Considerato che 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206/ del 2005, art. 3 e conseguentemente delle ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento agli artt. 129 e 132, per avere il Tribunale di Pisa riconosciuto in capo all'avvocato M. la qualifica di consumatore nonostante lo stesso avesse confessato nel corso di entrambi i precedenti gradi di giudizio di avere acquistato lo smartphone oggetto della vertenza per scopi professionali, e per avere statuito la sussistenza di una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo con conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica . Il ricorso è manifestamente fondato laddove censura la violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 . La disposizione definisce, infatti, il consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta . Al riguardo è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo obiettivato o obiettivabile avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività così Cass. 6578-2021 . Nel caso in esame, il Tribunale di Pisa ha ritenuto irrilevante il fatto che l'acquirente si sarebbe avvalso del telefono acquistato anche per fare fronte ad esigenze lavorative , assumendo quale elemento sufficiente per la qualifica di consumatore la mancata fatturazione dell'acquisto cfr. p. 4 del provvedimento impugnato . In tal modo, il Tribunale si è posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ad avviso della Corte di cassazione non può infatti essere considerato consumatore un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua attività professionale sentenza n. 11933-2006 . Secondo la Corte di Giustizia non può invocare la normativa che ha l'obiettivo di proteggere la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte il soggetto che conclude un contratto per un uso anche solo in parte relativo alla sua attività professionale , a meno che il nesso tra il contratto e l'attività professionale sia talmente modesto da divenire marginale sentenza del 20 gennaio 2005, resa nel procedimento Gruber contro Bay Wa AG, caso n. C464/01 . 2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Pisa, che - in persona di diverso magistrato - deciderà attenendosi al seguente principio di diritto non può essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale . Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pisa, in persona di diverso magistrato.