Vittoria piena per l’automobilista beccato a superare abbondantemente il limite di velocità nel territorio di un Comune lombardo. Accolta la tesi proposta dal suo difensore e mirata a mettere in discussione la qualificazione della strada, scenario della violazione, come a scorrimento veloce”.
Stracciata la multa per eccesso di velocità se a inchiodare l’automobilista è un autovelox posizionato su una strada identificata erroneamente come “a scorrimento veloce”. Decisiva la precisazione che la doppia striscia continua non basta per parlare di strada a due carreggiate. All’origine della lunga vicenda giudiziaria – caratterizzata da due processi in appello e due processi in Cassazione – c’è l’opposizione proposta dall’automobilista al «verbale elevato dal Comando di Polizia» di un Comune lombardo per eccesso di velocità , avendo il veicolo «circolato a 86 chilometri orari», come certificato dall’autovelox, «mentre il limite era di 70 chilometri orari». Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l’automobilista contesta la legittimità del verbale e, per la precisione, sostiene che la strada dove il suo cliente è stato beccato a violare il limite di velocità sia stata erroneamente «classificata quale strada urbana di scorrimento, ritenendo che essa fosse a due carreggiate, separate da doppia linea continua, ciascuna a due corsie». Su questo punto il legale richiama il Codice della strada, secondo cui «la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall’avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico , ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsi riservata ai mezzi pubblici». Ma «la strada ove è stata contestata la violazione aveva» all’epoca, come sancito dai giudici di secondo grado, «due carreggiate separate da doppia linea continua» e quindi, sostiene il legale, «è erronea la classificazione attribuita», cioè quella di strada a scorrimento veloce, «poiché una doppia linea continua non può mai separare due carreggiate». Anche perché, aggiunge il legale, «il Codice della strada definisce la carreggiata come la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, con ciò intendendosi l’intera sezione stradale percorribile dai veicoli, anche in opposte direzioni se la strada è a doppio senso», annota il legale. La tesi proposta dal legale dell’automobilista convince in pieno i Giudici di Cassazione, i quali riconoscono l’ illegittimo posizionamento dell’autovelox e ne traggono la conclusione che la multa contestata è nulla. In premessa, i magistrati ricordano che «le strisce affiancate continue sono necessarie per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia». Logica, quindi, la distinzione tra «le strisce di separazione dei sensi di marcia» e «le strisce di margine della carreggiata». Di conseguenza, è erroneo, sanciscono i Giudici, «qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce» in quanto «si trattava di strada ad una sola carreggiata», rilevano i giudici. Quest’ultimo dettaglio è fondamentale, poiché «il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente può includere soltanto le strade» con «le caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce”». Solo così è «legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità». Invece, come giustamente sostenuto dal legale dell’automobilista, «non trattandosi di strada a scorrimento veloce» quella dove è stato registrato l’eccesso di velocità, «il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità». Di conseguenza, va sancita la piena vittoria dell’automobilista, che può stracciare la multa recapitatagli.
Presidente Manna – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da M. innanzi al Giudice di Pace avverso il verbale di violazione elevato dal Comando di Polizia del Comune di […] per violazione dell' articolo 142, comma 8 del Codice della Strada , per aver circolato alla velocità di km/h 86 mentre il limite era di km/h 70. L'opposizione venne rigettata in primo grado e l'appello innanzi al Tribunale di Milano fu dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione accolse il ricorso ed il Tribunale di Milano, in sede di rinvio rigettò l'appello. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso M. sulla base di cinque motivi. Il Comune di […] non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 3, comma 1, numero 7 e 33 e del D. Lgs 285/92 , articolo 2, comma 2 e 3, del D.P.R. numero 495/92 , articolo 139, 138, comma 1 e 2 e 141 e degli articolo 3 e 4 disp.att. c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, oltre all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per aver classificato Via omissis quale strada urbana di scorrimento ex articolo 2, comma 2 e 3, lett. D del D. Lgs 285/92, ritenendo che la strada fosse a due carreggiate, separata da doppia linea continua ciascuna a due corsie. Il ricorrente richiama l'articolo 2, comma 3, lett. c del Codice della Strada , secondo cui la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall'avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici. Poiché dalla sentenza impugnata risulta che Via omissis , ove è stata contestata la violazione, aveva due carreggiate separate da doppia linea continua sarebbe erronea la classificazione attribuita alla strada dal giudice di merito perché una doppia linea continua non potrebbe mai separare due carreggiate. Tanto risulterebbe dall' articolo 3, comma 1, numero 7 del Codice della Strada che definisce la carreggiata come la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli , con ciò intendendosi l'intera sezione stradale percorribile dai veicoli anche in opposte direzioni se la strada è a doppio senso. Il motivo è fondato. Secondo l'articolo 139, comma 6, lett. a del Regolamento del Codice della Strada , le strisce affiancate continue, come quelle rilevate dal giudice di merito sono necessarie per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia . Il D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 138, 138, comma 1 e 2, 139 e e 141 distinguono le strisce di separazione dei sensi di marcia dalle strisce di margine della carreggiata . Alla luce delle disposizioni normative citate, il giudice di merito ha errato nel qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce in quanto si trattava di strada ad una sola carreggiata. Trattandosi di interpretare una norma classificatoria come l'articolo 2 Cds, comma 3, lett. d , una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in una interpretatio abrogans Cassazione civile sez. II, 12/02/2019, numero 4090 . Come questa Corte ha più volte ribadito di recente, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. numero 121 del 2002, articolo 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come a scorrimento veloce per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità Cass.20.6.2019, numero 16622 Cass. 14.2.2019, numero 4451 . Ne consegue che, non trattandosi di strada a scorrimento veloce, il Comune non poteva installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità. Il ricorso va, pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell' articolo 384 c.p.c. , va accolta l'opposizione. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi. Le spese dei gradi di merito e dei giudizi di cassazione vanno liquidati in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla. Condanna il Comune di […] alle spese dei giudizi di merito che liquida in Euro 250,00 per compensi per il procedimento innanzi al Giudice di Pace, Euro 300,00 per il procedimento innanzi al Tribunale, Euro 600,00 per il primo innanzi alla Corte di Cassazione, Euro 470,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, iva e cap come per legge. Condanna il Comune di […] alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.