Un handicap, prima ancora che una situazione di fatto, è uno status di diritto

La legge numero 104/1992, improntata ad una visione unitaria e ad una tutela ad ampio raggio della persona disabile, configura la condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status e come una qualità giuridica che contraddistingue la persona che «presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con ordinanza numero 4833/2023. Il caso . Il Tribunale di Genova, decidendo sull'opposizione proposta dall'INPS ex articolo 445  bis c.p.c., rigettava l'opposizione formulata dall'Istituto avverso il riconoscimento ad una cittadina di una condizione di handicap in situazione di gravità. Nell'avviso del Tribunale, infatti, l'INPS non aveva contestato le conclusioni del CTU in punto di insussistenza dei presupposti per godere dell'indennità di accompagnamento ed in punto di sussistenza dell' handicap , limitandosi a mere e nel suo avviso non condivisibili eccezioni di natura processuale. Contro tale pronuncia l'Istituto ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando due motivi. L'handicap non è una mera situazione di fatto… Con un primo motivo l'INPS si doleva di come la sentenza di merito avesse errato nel ritenere ammissibile l'azione di mero accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità. Motivo che non viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, lo respinge. Ed infatti, nell'avviso della Corte, l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave sussiste anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica. Ciò in quanto a tale condizione psicofisica «si correlano “una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive” così la sentenza numero 24953/2021, ndr . e una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l' handicap ingenera. Tali misure si collocano non soltanto sul versante meramente assistenziale, ma anche su quello, più articolato e complesso, dell'inclusione». …ma assurge a situazione giuridica . Seguendo tale percorso argomentativo, la Cassazione rileva inoltre come tale condizione «assume un pieno rilievo giuridico» poiché inscindibilmente collegata al fondamentale compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» articolo 3, comma 2, Cost. . In conclusione, nell'avviso della Corte, sotto questa prospettiva «l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psicofisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'articolo 445  bis c.p.c.», in quanto «l'accertamento della predetta qualità si raccorda a una molteplicità di vantaggi, tangibili e concreti, ciascuno espressione della protezione che la Repubblica si è impegnata a garantire al disabile e che non può non riverberarsi sull'interesse ad agire e sul versante della tutela giurisdizionale». L'INPS è l'unico soggetto a cui la domanda può essere rivolta . Con un secondo e non meno infondato motivo, l'INPS ribadiva il proprio asserito difetto di legittimazione passiva. Motivo rispetto al quale la Corte, richiamando un proprio recente precedente i.e. Cass. civ., numero 34183/2022 , ribadisce come «l'INPS assurge a “unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile”, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall'INPS». Legittimazione passiva, peraltro, pure recentemente ribadita in punto di accertamenti sanitari idonei a legittimare prestazioni non di competenza dell'INPS, nell'ambito del giudizio ex articolo 445 bis c.p.c. Cass. civ., numero 26317/2022 .

Presidente Berrino – Relatore Cerulo Fatti di causa 1.- Con sentenza numero 750-2016, pubblicata il 12 ottobre 2016, il Tribunale di Genova si è pronunciato sull'opposizione proposta dall'INPS, ai sensi dell' articolo 445-bis, comma 6, c.p.c. , e ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della CTU quanto alla insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento , ha dichiarato che la signora B.T. è portatrice di handicap grave a decorrere dal 2016, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, numero 104, articolo 3 comma 3 , ha condannato l'INPS a rifondere alla B. due terzi delle spese di lite, compensando il restante terzo e ponendo a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio. 1.1.- A fondamento della decisione, il Tribunale di Genova argomenta che l'INPS non ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in punto d'insussistenza dei presupposti per godere dell'indennità di accompagnamento e in punto di riconoscimento dell'handicap grave. L'accertamento dev'essere, pertanto, omologato. Le contestazioni dell'INPS, che ben possono essere formulate in sede di opposizione al pari delle contestazioni dell'elaborato peritale, attengono ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione. 1.2.- L'INPS ha eccepito, in linea preliminare, il difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione, in base al rilievo che l'Istituto è subentrato allo Stato nelle funzioni che allo stesso residuavano in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità , in forza delle previsioni del D.L. 30 settembre 2005, numero 203, articolo 10, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, numero 248 . 1.3.- L'INPS ha prospettato, inoltre, l'inammissibilità della domanda, in quanto carente dell'indicazione dello specifico beneficio che la B. intende conseguire in relazione allo stato di handicap grave. Difetterebbe, pertanto, l'interesse ad agire. Il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento anche tale eccezione, in quanto l'azione per il riconoscimento dell'handicap grave non verte sull'accertamento di una condizione d'invalidità, ma sull'accertamento di uno status, cui si correla l'attribuzione di situazioni giuridiche soggettive molteplici e complesse, alcune delle quali addirittura facenti capo a soggetti terzi . Stride con la ratio di tutela che permea la disciplina in esame costringere l'avente diritto, cui sia stato ingiustamente rifiutato il riconoscimento in sede amministrativa, ad intentare tante azioni giudiziarie quanti sono i soggetti nei cui confronti la normativa in esame riconosce benefici diretti e indiretti, dovendo ogni volta a dimostrare di essere portatore di handicap . 1.4.- L'insussistenza dei presupposti del diritto all'indennità di accompagnamento giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo. Per l'importo restante, le spese seguono la soccombenza e gravano sull'INPS, onerato anche delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. 2.- Contro la sentenza del Tribunale di Genova, l'INPS propone ricorso per cassazione, notificato il 4 aprile 2017 e affidato a due motivi. 3.- B.T. resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. 4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli articolo 375  comma 2 e 380 bis. 1. c.p.c. 5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1.- In sede di legittimità, l'INPS ripropone le eccezioni preliminari disattese dal Tribunale di Genova e articola, a tale riguardo, due motivi di ricorso. 1.1.- Il primo, formulato ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, deduce la violazione e la falsa applicazione degli articolo 100 e 445-bis c.p.c. e della L. numero 104 del 1992, articolo 3, comma 3. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe errato nel reputare ammissibile l'azione di mero accertamento dello status di handicap grave, in contrasto con il principio dell'improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti che non integrano da soli la fattispecie costitutiva di un diritto. 1.2.- Con la seconda doglianza, l'Istituto, sempre in relazione all' articolo 360 c.p.c. comma 1, numero 3, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articolo 101 e 102 c.p.c. , del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, articolo 130, del D.L. numero 203 del 2005, articolo 10, della L. numero 104 del 1992, articolo 3 comma 3. 2.- Il primo motivo è infondato. Con orientamento oramai costante Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, numero 24953 , richiamato anche dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa, questa Corte, in tema di accertamento tecnico preventivo ex  articolo 445-bis c.p.c. , ravvisa la sussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave L. numero 104 del 1992, articolo 3 comma 3 , anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica. La L. numero 104 del 1992 , improntata a una visione unitaria e a una tutela ad ampio raggio della persona disabile nelle multiformi estrinsecazioni della vita quotidiana, configura la condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status, come una qualità giuridica che contraddistingue la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione L. numero 104 del 1992, articolo 3 comma 1 . A tale condizione psicofisica, che dev'essere accertata ad opera delle Unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui alla L. numero 104 del 1992, articolo 4, si correlano una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive sentenza numero 24953 del 2021, cit., punto 12 e una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l'handicap ingenera. Tali misure si collocano non soltanto sul versante meramente assistenziale, ma anche su quello, più articolato e complesso, dell'inclusione. Alla luce di tali premesse, questa Corte, nel puntualizzare il diverso indirizzo richiamato dall'INPS nel ricorso per cassazione i Cass., sez. lav., 9 giugno 2015, numero 11919 , punti 6, 7 e 8 , ha 41 affermato che la citata condizione della persona assume un pieno rilievo giuridico sentenza numero 24953 del 2021, cit., punto 20 , in quanto si raccorda al fondamentale compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese Cost., articolo 3 comma   2 . Pertanto, l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psicofisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all' articolo 445-bis c.p.c. , laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo sentenza numero 24953 del 2021, cit., punto 20 . Sono proprio No spessore e la oggettiva rilevanza che il diritto positivo riconosce alla situazione del soggetto nei cui confronti risulti accertato l'handicap, ovvero a chi dello stesso si prenda stabilmente cura a conferire all'handicap la peculiarità di una fattispecie completa e non frazionaria che restituisce, successivamente e nell'arco della intera esistenza quotidiana, alla persona da tutelare una variegata gamma di strumenti giuridici atti a tentare di colmare i divari che l'inserimento sociale determina sentenza numero 24953 del 2021, cit., punto 21 . La sentenza impugnata pagina 4 , nell'affermare che l'handicap grave si atteggia come uno status, cui sono legate molteplici situazioni soggettive, e non come una mera condizione, improduttiva di effetti, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non presta il fianco alle censure mosse con il primo motivo. Merita d'essere condiviso anche il rilievo che evoca, a sostegno di tali conclusioni, l'effettività della tutela giurisdizionale pagina 4 della pronuncia . Alla speciale protezione che l'ordinamento appresta sul piangi sostanziale fa riscontro il riconoscimento dell'interesse ad agire, che rafforza e rende effettiva la tutela giurisdizionale dei diritti. Una diversa, più restrittiva, interpretazione propizierebbe il moltiplicarsi di azioni meramente esplorative, con conseguente aggravio del contenzioso, in contrasto con la ratio di snellimento sottesa all'introduzione di questa speciale procedura. Il riconoscimento dell'interesse all'accertamento dello stato di handicap grave non contraddice la giurisprudenza di questa Corte, che reputa inammissibili le azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi irrelati della fattispecie costitutiva di un diritto. Tale fattispecie, invero, può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza Cass., S.U., 20 dicembre 2006, numero 27187 , richiamata anche dall'INPS alle pagine 8 e 9 del ricorso . Lungi dal porsi come segmento irrelato d'una fattispecie più complessa, meramente propedeutico al conseguimento di utilità future e incerte, l'accertamento della predetta qualità si raccorda a una molteplicità di vantaggi, tangibili e concreti, ciascuno espressione della protezione che la Repubblica si è impegnata a garantire al disabile e che non può non riverberarsi sull'interesse ad agire e sul versante della tutela giurisdizionale Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, numero 29830 , punto 3 . Da tali principi, ribaditi anche di recente da questa Corte fra le molte, Cass., sez. lav., 21 novembre 2022, numero 34183 , non v'è ragione di discostarsi. 3.- Neppure la seconda censura coglie nel segno. Questa Corte, nell'esaminare il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della tutela, ha posto l'accento sulla previsione del D.L. del 1 luglio 2009, numero 78, articolo 20 Provvedimenti è anticrisi, nonché proroga di termini , convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, numero 102 , che regola l'accertamento dello stato psicofisico descritto dalla L. numero 104 del 1992, articolo 3 . La previsione citata, rubricata Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile , modifica l' articolo 10, comma 6, del D.L. numero 203 del 2005 , come convertito, e accentra quindi in capo all'INPS la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa al riconoscimento dell'handicap. Anche l'integrazione della composizione delle commissioni mediche con un medico dell'INPS quale componente effettivo rispecchia il nuovo assetto di competenze e il ruolo primario dell'INPS. In attuazione di tale accentramento, il legislatore individua l'Istituto quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall'Inps in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali, qualificava Inps come litisconsorte necessario del Ministero dell'economia e delle finanze sentenza numero 24953 del 2021, cit., punto 16 . Il novellato D.L. numero 203 del 2005, articolo 10, comma 6, dispone che, a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'Inps delle funzioni trasferite , gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di handicap e disabilità, le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi siano notificati in via esclusiva all'INPS presso le sedi provinciali territorialmente competenti. In questo contesto si colloca il D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 38 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria , convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, numero 111 , che, nelle controversie in materia di handicap e disabilità, ha introdotto come condizione di procedibilità l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Alla luce della ricostruzione del quadro normativo che si è appena tratteggiata, questa Corte ha concluso, anche di recente, che nel giudizio relativo all'ATP legittimato passivamente è sempre e solo l'INPS, competente in via esclusiva a seguito della riforma del 2009 per tutti i procedimenti in materia di invalidità Cass., sez. lav., 30 giugno 2022, numero 20862 . A favore di tale conclusione milita anche l' articolo 445-bis, comma 5, c.p.c. , in merito alla notificazione agli enti competenti del decreto che definisce il procedimento di ATP. Gli enti quindi provvedono, dopo la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni di recente, ordinanza numero 29830 del 2022, cit., punto 4 . Tale elemento sistematico avvalora la legittimazione passiva dell'INPS e l'estraneità degli enti che corrispondono le singole provvidenze, chiamati a interloquire solo in un momento successivo, allo speciale procedimento delineato dall' articolo 445-bis c.p.c. sentenza numero 20862 del 2022, cit. . Si deve affermare, in conclusione, che l'INPS assurge a unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall'INPS l'esclusiva legittimazione passiva dell'INPS è stata ribadita anche in altri arresti Cass. numero 26317 del 2022 ed altre pronunce rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022 , con riferimento agli accertamenti sanitari idonei a legittimare prestazioni non di competenza dell'INPS, nell'ambito del giudizio delineato dall' articolo 445-bis c.p.c. ordinanza numero 34183 del 2022, cit., punti 10 e 11 . Il contraddittorio, correttamente instaurato dalla B. nei confronti dell'INPS, è integro e non è necessaria la partecipazione degli enti incaricati di elargire i benefici connessi con lo stato di handicap grave. 4.- Dai rilievi svolti discende che il ricorso dev'essere, nel suo complesso, rigettato. 5.- La novità e la complessità delle questioni dibattute e il recente consolidarsi dell'orientamento di questa Corte sulle questioni controverse, in epoca posteriore alla proposizione del ricorso, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio. 6.- Poiché l'impugnazione, proposta dopo il 30 gennaio 2013, è respinta integralmente, sussistono le condizioni per dare atto che la parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto Cass., S.U., 20 febbraio 2020, numero 4315 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, comma 1-bis dell'articolo 13 , ove dovuto.