Per la Cassazione è sufficiente che il fatto costitutivo del reato de quo non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza .
Nel caso specifico sottoposto all'attenzione dei Magistrati di terzo grado, l'imputato era già stato condannato in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio per avere ricevuto sul conto postale a lui intestato somme provento dei delitti di truffa, accesso abusivo a un sistema informatico e intercettazione illecita di comunicazioni telematiche. La difesa del ricorrente eccepisce in terzo grado come la Corte territoriale avesse ritenuto che l'affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiedesse l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto la mera ricezione di bonifici non poteva giustificare l'elevazione di una imputazione di riciclaggio. Ma, spiegano i Magistrati di terzo grado, in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato , bastando che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso . Una società - venendo all'episodio decisivo di phishing - aveva ricevuto una mail proveniente, in apparenza, da una seconda società con indicato il conto postale per l'effettuazione del bonifico, conto risultato intestato all'imputato. La società ordinante era venuta poi a sapere che il conto su cui effettuare il bonifico era invero un altro. Pertanto è evidente la sussistenza del reato di frode informatica , essendo del tutto irrilevante che in merito allo stesso non sia stata presentata querela . E ancora, come spiegato dalla Corte d'Appello, non può essere ritenuto il ricorrente autore del reato di cui all'art. 640- ter c.p. in quanto era intervenuto in un momento successivo alla consumazione del reato presupposto e, mettendo il proprio conto postale a disposizione degli hacker , aveva posto in essere un passaggio necessario per fare perdere le tracce del reato . Inutili i tentativi della difesa mirati ad eccepire l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto in relazione al reato di frode informatica in quanto, come statuito dai Giudici di Cassazione, la mail con cui gli hackers avevano indicato alla società ordinante gli estremi del conto postale su cui effettuare il bonifico, era stata spedita dopo l'arresto del ricorrente per cui il suo ruolo era solo quello del c.d prestaconto che mette a disposizione un conto per ripulire le somme.
Presidente Agostinacchio Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. Il difensore di M.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 26/11/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado 1g condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio, per avere ricevuto sul conto postale a lui intestato somme provento dei delitti di cui agli artt. 615 ter , 640, 617 quater c.p. . 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come erroneamente la Corte territoriale avesse ritenuto che l'affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiedesse l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, visto che non era stata raggiunta la minima prova in ordine all'esistenza dello stesso la mera ricezione di bonifici non poteva giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'elevazione di una imputazione di riciclaggio. 1.2 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto in relazione al reato di cui all' art. 640 ter c.p. poiché il reato di truffa si consuma solo nel momento in cui si verifica il depauperamento con altrui danno, nella specifica forma della frode informatica l'evento si può realizzare solo attraverso la messa a disposizione di un conto sul quale accreditare la soma di denaro e la successiva monetizzazione attraverso il prelievo, che altro non è che un mezzo di realizzazione dell'illecito profitto. Considerato in diritto 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.2 Relativamente al primo motivo di ricorso, questa Corte ha precisato che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT/Musetti Cuseri, Rv. 277609 - 02 nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che tutti i bonifici effettuati sul conto corrente dell'imputato fossero provento di attività di phishing e quindi del reato di frode informatica del resto, già la sentenza di primo grado aveva rilevato che la L.P. s.r.l., ricevuta una mail apparentemente proveniente dalla P.M. s.r.l., aveva effettuato un bonifico sul conto postale indicato nella mail, che era intestato all'imputato la L.P. s.r.l. aveva poi saputo dalla P.M. s.r.l. che la mail non era stata spedita da loro e che il conto della società su cui effettuare il bonifico era un altro pertanto, evidente è la sussistenza del reato di frode informatica, essendo del tutto irrilevante che in merito allo stesso non sia stata presentata querela. 1.2 La Corte di appello ha anche spiegato perché non potesse essere ritenuto il ricorrente autore del reato di cui all' art. 640 ter c.p. , in quanto era intervenuto in un momento successivo alla consumazione del reato presupposto e, mettendo il proprio conto postale a disposizione degli hacker. aveva posto in essere un passaggio necessario per far perdere le tracce del reato l'estraneità di M. alla commissione della frode informatica era dimostrata dal fatto che la mail con cui gli hackers avevano indicato alla L.P. s.r.l. gli estremi del conto su cui effettuare il bonifico era stata inviata dopo l'arresto del ricorrente, per cui il suo ruolo era solo quello del cd. prestaconto , cioè del soggetto che mette a disposizione un conto per ripulire le somme sul punto, si veda la sentenza di questa sezione n. 18965 del 21/04/2016,. Barrai e altri, Rv. 266947 secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall'illecito utilizzo di una carta donata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest'ultima resosi perciò responsabile del delitto di frode informatica , ovvero consentendo il diretto trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta donata con un'operazione di ricarica presso lo sportello automatico assumendo comunque rilievo, in tale seconda ipotesi, il delitto presupposto di falsificazione o alterazione della carta originaria, di cui all' art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231 del 2007 '.1 2. Ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.