La Suprema Corte ha espresso un importante principio di diritto in tema di crisi da sovraindebitamento in seguito al ricorso del protagonista della vicenda in esame per l’omologazione di un accordo proposto ad alcuni creditori, a causa delle obbligazioni assunte quale garante per i debiti di una società commerciale.
Nel caso di specie, il ricorrente, protagonista della vicenda in esame, ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., con riferimento all'articolo 10, comma 3, legge numero 3/2012 e alla ivi prevista categoria degli “atti in frode” alla procedura di sovraindebitamento, contestando che la donazione alle figlie della nuda proprietà possa essere qualificata come atto in frode ai sensi della legge numero 3/2012, tenuto conto che di essa sono stati spontaneamente informati i creditori al momento della presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento. La doglianza è, però, infondata. Per dirimere tale controversia, il Collegio afferma che «al fine dell'accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile … in caso di liquidazione, di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge numero 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d'accordo e quanto da lui realizzabile in caso di liquidazione deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell'accordo».
Presidente Cristiano – Relatore Zuliani Fatti di causa B.S.G. presentò al Tribunale di Milano un ricorso per l'omologazione di un accordo proposto ai suoi creditori per comporre la crisi da sovraindebitamento in cui si trovava a causa delle obbligazioni assunte quale garante per i debiti di una società commerciale. Fissata l'udienza ai sensi della L. numero 3 del 2012, articolo 10, la proposta fu approvata con una maggioranza del 63,09% dei crediti, ma il giudice delegato negò l'omologa sull'opposizione di due creditori B. S.p.A. e U. S.p.A. , ravvisando un ostacolo insormontabile nella donazione alle figlie della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo, atto considerato dal giudice posto in essere in frode ai creditori. Il ricorrente propose reclamo al collegio, contestando la qualificazione della donazione come atto in frode e ritenendo illegittima la valutazione della domanda secondo un parametro di meritevolezza soggettiva, previsto dalla legge sul sovraindebitamento solo per il consumatore e per la procedura riservata a questa figura di debitore omologazione del piano del consumatore . Il Tribunale di Milano respinse il reclamo, sia confermando le considerazioni ostative del giudice designato, sia rilevando, quale ulteriore riflesso sulla esistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda , che era stato proposto per il creditore ipotecario un trattamento deteriore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in caso di liquidazione del patrimonio. Contro tale decreto B.S.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Si è costituita con controricorso U. S.p.A., mentre sono rimaste intimate B. S.p.A., … B. S.p.A. e la Dott.ssa O.D.M. , indicata dall'O.c.c. quale gestrice della crisi. Nel termine di legge, prima della camera di consiglio fissata ai sensi degli articolo 375 e 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, con riferimento alla L. numero 3 del 2012, articolo 10, comma 3, e alla ivi prevista categoria degli atti in frode alla procedura di sovraindebitamento . In sintesi, il ricorrente contesta che la donazione alle figlie della nuda proprietà possa essere qualificata come atto in frode ai sensi della L. numero 3 del 2012, tenuto conto che di essa sono stati spontaneamente informati i creditori al momento della presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, con riferimento alla L. numero 3 del 2012 per essere stati svolto un giudizio di meritevolezza del debitore al quale la procedura azionata è sottratta . Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia applicato nel caso di specie la nozione di meritevolezza che si assume riferita, nella L. numero 3 del 2012, al solo consumatore e al procedimento di omologazione del piano del consumatore. 3. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1, numero 3, e articolo 2901 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360, comma 1, numero 5, in ordine alla portata dei poteri di controllo del tribunale e ai presupposti sulla scorta dei quali il decreto ha giudicato la donazione quale atto in frode . Si contesta al tribunale di avere di fatto anticipato, sottraendolo alla sua sede propria, il giudizio sulla azione revocatoria intentata da due creditori contro l'atto di donazione della nuda proprietà dell'immobile alle figlie. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 con riferimento agli articolo 602 c.p.c. L. Fall. 173, 10 e L. 3 del 2012, 12 1322 e 2901 c.c. nonché agli articolo 99,112 e 115 c.p.c. . Di nuovo si lamenta l'impropria anticipazione del giudizio sull'azione revocatoria - che solo dopo il suo accoglimento nella sede propria consente di agire in via esecutiva sul bene presso il terzo acquirente - e si contesta al tribunale la costruzione di un atto in frode basata su un ipotizzato collegamento funzionale tra donazione e successiva domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, con abbinato il rilievo di profili di inammissibilità non sollevati dalle parti. 5. Il quinto motivo è così rubricato violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, con riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di conservazione degli atti giuridici e di economicità degli atti processuali ex articolo 1367 c.c., Cost., 111 . Il ricorrente ravvisa una contraddittorietà nel diniego di omologa espresso sulla base dei medesimi presupposti di fatto noti al momento del decreto di avvio del procedimento e nuovamente censura l'anticipazione del giudizio sulle azioni revocatorie promosse contro la donazione della nuda proprietà, nonché la qualificazione della stessa come atto in frode. 6. Il sesto motivo denuncia falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 per violazione di norme imperative ex L. 3/2012 di principi costituzionali ex articolo 2, 13, 21, 24, 27, 32 e dell'intera ratio legis . Si contesta al tribunale di non avere minimamente soppesato i diversi interessi, fra cui i diritti costituzionali a tutela di beni primari del Dott. B. e il diritto dei creditori di tutti i creditori a escutere le garanzie fideiussorie e trovare soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito . 7. Infine, il settimo motivo riguarda la liquidazione delle spese di lite e censura la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 in particolare del D.M. numero 140 del 2012 e del D.M. numero 55/2014 . 8. Conviene prendere le mosse dal quarto motivo, in quanto il suo esame permette di cogliere un aspetto della decisione impugnata che risulterà determinante anche per l'esito degli altri motivi, con la sola eccezione del settimo, senza che vengano in rilievo le questioni relative alla definizione degli atti in frode e alla rilevanza della meritevolezza soggettiva nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. numero 3 del 2012 legge nel frattempo superata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D.Lgs. numero 14 del 2019, ma non esplicitamente abrogata e sicuramente applicabile, ratione temporis, nel caso di specie e in molti altri analoghi processi avviati prima dell'entrata in vigore del c.c.I.I. . 8.1. Il quarto motivo censura una parte della motivazione del decreto impugnato in cui sono esposte due distinte rationes decidendi il tribunale, da un lato, ha ribadito la qualità di atto in frode della donazione della nuda proprietà, in particolare nei confronti del creditore ipotecario, il quale, per effetto dell'esdebitazione conseguente all'omologazione, avrebbe perso il diritto di soddisfarsi sulla nuda proprietà trasferita alle donatarie, quantomeno per le somme eccedenti quelle offerte in sede di accordo dall'altro lato, ha ravvisato in ciò anche la violazione della L. numero 3 del 2012, articolo 7, comma 1, in forza del quale È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi . Questa seconda ratio decidendi coglie un aspetto oggettivo pregiudizio per il creditore ipotecario rispetto all'alternativa liquidatoria , che prescinde dalla qualificazione della donazione, sul piano dell'elemento soggettivo, come atto diretto a frodare i creditori è autonomamente decisiva per l'esito del procedimento e non è attinta dagli altri motivi, sicché il rilievo della infondatezza di questo quarto motivo è sufficiente per determinare il rigetto del ricorso nel suo insieme, salvo quanto si dirà in seguito riguardo al settimo motivo. 8.2. Il ricorrente denuncia la violazione, in questa parte del decreto impugnato, degli articolo 602 c.p.c. e 2901 c.c., ma lo fa sull'errato presupposto che il ragionamento del tribunale sia basato sulla pendenza delle azioni revocatorie ordinarie contro la donazione proposte da B. S.p.A. e da … B. S.p.A. azioni che, invece, nel decreto sono menzionate solo di sfuggita e solo nella parte narrativa della motivazione ai paragrafi 1 e 2 . L'articolo 602 c.p.c. prevede la possibilità per il creditore di agire in via esecutiva anche nei confronti del terzo che sia titolare di diritti su un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode . La decisione del Tribunale di Milano non fa perno su quest'ultimo inciso alienazione revocata , bensì su quello precedente bene gravato da ipoteca . Infatti, a ben vedere, il creditore ipotecario non ha interesse ad agire in revocatoria nei confronti della cessione del bene ipotecato da parte del debitore, potendo comunque espropriare quel bene, in virtù del diritto di sequela, anche nei confronti del terzo acquirente. Viceversa, l'esdebitazione lo priva di una porzione del credito e, quindi, anche del potere di soddisfarsi - per la parte eccedente quanto oggetto della proposta di composizione - sul bene del terzo acquirente, che non è un coobbligato e non è debitore ad alcun titolo del creditore ipotecario, sicché non può valere, nei suoi confronti, la conservazione dei diritti verso i coobbligati disposta dalla L. numero 3 del 2012, articolo 11, comma 3. In questo senso il tribunale ha correttamente affermato che l'omologazione dell'accordo avrebbe impedito al creditore ipotecario di ulteriormente agire nei confronti delle terze proprietarie affermazione riferita all'azione esecutiva del creditore ipotecario e non certo alle azioni revocatorie di alcuni creditori che, si ribadisce, la motivazione nemmeno menziona . Del tutto fuori luogo è, pertanto, l'accusa al tribunale di avere sottratto alla sua sede propria il giudizio sulle azioni revocatorie, anticipandone l'esito, e di avere violato l'articolo 602 c.p.c., che consente l'azione esecutiva al creditore che ha esercitato con successo l'azione revocatoria e non a quello che l'abbia soltanto avviata. 8.3. Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso, che è tutto basato su questo equivoco di fondo, anche laddove ipotizza un vizio di ultra o extrapetizione, per avere il tribunale sindacato la convenienza dell'accordo, attestata nella relazione dell'O.c.c. L. numero 3 del 2012, articolo 9, comma 3-bis, lett. e non contestata dai creditori. Infatti, quello rilevato dal giudice a quo non è un mero profilo di convenienza, bensì un preciso requisito di ammissibilità della domanda, consistente nel rispetto del presupposto di legge perché sia consentito il soddisfacimento solo parziale dei crediti dotati di cause di prelazione e, in particolare, dei crediti ipotecari articolo 7, comma 1, già citato . Ed è questo un requisito la cui mancanza è sicuramente rilevabile d'ufficio, come si desume dal successivo articolo 10, comma 1, che impone al giudice di procedere con la fissazione d'udienza solo se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articolo 7, 8 e 9 , dovendosi in caso contrario bloccare la domanda in limine, prima ancora di qualsiasi coinvolgimento dei creditori. 8.4. Nè si può sostenere che la decisione del giudice designato sull'omologazione sia condizionata dalla precedente scelta di fissare l'udienza e di non bloccare subito la domanda o dall'attestazione favorevole dell'O.c.c., perché la legge non prevede preclusioni di questo tipo e, all'esito del coinvolgimento dei creditori, la cognizione sulla legittimità della domanda non può che essere ampia e integrale. 8.5. In definitiva, la motivazione del rigetto del reclamo da parte dei tribunale è basata su una ricostruzione del fatto che non è stata specificamente contestata e che non potrebbe essere sindacata in questa sede di legittimità, alla quale si associa il seguente principio di diritto, condivisibile e, a sua volta, non censurato nel ricorso al fine dell'accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione , di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della L. numero 3 del 2012, il confronto tra quanto offerto al creditore ipotecario con la proposta d'accordo e quanto da lui realizzabile in caso di liquidazione deve essere svolto tenendo conto anche del valore dei diritti che, seppure alienati dal debitore, potrebbero ancora essere aggrediti dal creditore ipotecario per soddisfare il suo credito, il quale perderebbe invece tale potere in caso di omologazione dell'accordo. 9. Come già anticipato, i motivi di ricorso dal primo al terzo, quinto e sesto si rivelano a questo punto inammissibili, perché volti ad ottenere la cassazione della conferma del diniego di omologazione, senza intaccare la sopra rilevata autonoma e sufficiente ratio decidendi del decreto impugnato, concentrandosi soltanto, sotto molteplici aspetti, sulla qualificazione come atto in frode della donazione della nuda proprietà alle figlie del ricorrente e sul connesso giudizio di non meritevolezza del debitore rispetto al richiesto beneficio della esdebitazione. 10. Conserva, invece, una sua autonoma rilevanza il settimo motivo, in quanto volto a censurare soltanto la decisione sulle spese di lite e, in particolare, la quantificazione delle spese poste a carico del ricorrente violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 in particolare del D.M. numero 140 del 2012 e del D.M. numero 55 del 2014 . 10.1. Sostiene il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese con riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni immobiliari D.M. numero 140 del 2012, articolo 11, comma 10 e, per ciascuna delle due opponenti, sulla base del valore dei rispettivi crediti del D.M. numero 55 del 2014, articolo 21, comma 2 . 10.2. Il motivo è infondato, perché la fase del reclamo contro il diniego dell'omologa dell'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura schiettamente contenziosa e ha visto la contrapposizione del debitore, da un lato, e dei creditori che si sono opposti all'omologazione, dall'altro pertanto, l'analogia dettata dal D.M. numero 140 del 2012, articolo 11, comma 10, tra procedure concorsuali e fase esecutiva relativa a beni immobili si deve intendere riferita all'assistenza del creditore nella mera partecipazione al concorso. 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite anche per questo grado di legittimità, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori come per legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.