Perdita della capacità lavorativa in seguito ad un incidente: il giudice di merito deve considerare il contenuto sostanziale dell’atto

La Cassazione si è pronunciata su una controversia, avente ad oggetto la richiesta, da parte di un radiologo, del risarcimento dei danni emergenti e della perdita della capacità lavorativa, in seguito ad un incidente stradale.

Il ricorrente, coinvolto nel sinistro, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentandosi dell'insufficiente riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica svolgendo la professione di radiologo e da perdita di chance , che, anche sulla scorta della CTU, il Tribunale aveva liquidato nella misura del 5%. Ma la Corte territoriale riteneva che tale domanda non fosse stata espressamente formulata in primo grado, non avendo il danneggiato indicato o allegato alcun documento di fatto, sulla quale basare le proprie pretese. Il radiologo in questione ricorre, quindi, in Cassazione facendo presente, tra i vari motivi di doglianza, che la Corte d'appello ha erroneamente qualificato la sua domanda, ritenendo che occorressero formule sacramentali per esprimere la richiesta in oggetto. La doglianza è fondata. Secondo i Giudici di legittimità nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda , il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte Cass. n. 5442/2006 , n. 14751/2007 , n. 22893/2008 . Nell'interpretare la domanda, quindi, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto , compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove. Se una domanda sia stata proposta e se lo sia stata in modo sufficiente, è questione dunque che si desume dall'intero contenuto dell'atto, non solo dalle espressioni utilizzate … . Evidentemente la domanda deve consistere non solo nella richiesta finale, ma altresì nella indicazione degli elementi su cui è basata, ma tali elementi possono e devono desumersi dal contenuto sostanziale e dalle finalità che la parte intenda perseguire . Ne consegue che se pure il danneggiato si limiti a richiedere genericamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la domanda specifica di risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa specifica, e di chance, non può dirsi per ciò stesso assente, qualora, dal contenuto dell'atto, comprese le richieste istruttorie ed i documenti allegati, risulti che il ricorrente intendeva proporla Cass. n. 5442/2006 . Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato quanto sostenuto. Indi per cui, ne segue l'accoglimento del ricorso in oggetto.

Presidente Travaglino – Relatore Cricenti Fatti di causa 1.-F.I. ha riportato danni alla persona a seguito di un incidente stradale, che lo ha visto coinvolto quale trasportato sulla vettura guidata da B.J. . Egli ha citato in giudizio quest'ultimo per ottenere il risarcimento sia dei danni emergenti, che della perdita della capacità lavorativa il F. , al momento dell'incidente, era di professione radiologo. 2.-Il giudizio di primo grado ha visto come parti costituite, oltre al conducente del veicolo su cui viaggiava il danneggiato, ossia B.J. , altresì il conducente del veicolo antagonista, ossia C.C. , nonché la società proprietaria del veicolo di costui, vale a dire la C. SRL, e le compagnie garanti di entrambe le vetture, rispettivamente la Fondiaria Sai spa e le Generali spa. Quel giudizio di primo grado si è concluso con una sentenza che ha ritenuto responsabili dei danni subìti da F.I. , sia il conducente della vettura su cui viaggiava costui, vale a dire il B. , nella misura di 1/5, sia il conducente dell'altra vettura, vale a dire C.C. . 3.-Lo stesso F.I. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentandosi dell'insufficiente riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica e da perdita di chance, che, anche sulla scorta di una CTU, il Tribunale aveva liquidato nella misura del 5%. Non hanno proposto appello incidentale le parti convenute, che però, in secondo grado, hanno eccepito la novità della domanda di risarcimento per la perdita della capacità lavorativa specifica e della chance, sostenendo che, in primo grado, quella domanda era stata formulata in modo generico, non conteneva specificamente la richiesta di risarcimento della perdita di capacità lavorativa specifica, ma era compresa in una formula buona ad indicare ogni tipo di danno. La Corte di Appello di Bologna ha accolto questa eccezione, poiché ha ritenuto che i fatti identificativi della domanda non erano stati specificati. 3.1.- F.I. ricorre avverso tale pronuncia con quattro motivi. Hanno notificato controricorso sia le Generali spa, che la C. srl, che la U., subentrata a Fondiaria. Tutte queste parti hanno illustrato le loro ragioni con successive memorie. Il ricorso è stato una prima volta rinviato a nuovo ruolo, per integrazione del contraddittorio nei confronti di B.J. , cui, il ricorso è stato successivamente notificato correttamente. Il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 4.-Come si è accennato, la ratio della decisione è la seguente la Corte di Appello, su eccezione delle convenute, appellate, ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica e di perdita della chance non era stata espressamente formulata in primo grado in quanto, pur essendovi formalmente un riferimento alla perdita della specifica attività lavorativa, quantificata in 35 mila Euro, il danneggiato non aveva indicato nemmeno genericamente, alcuna circostanza di fatto, sulla quale basava le sue pretese nè aveva allegato alcun documento a precisare fatti a illustrazione e sostegno delle stesse in nessuna parte dell'atto fece riferimento al dato fattuale della impossibilità di svolgere i turni sopra indicati e l'attività libero professionale, nemmeno affermò che prima del sinistro svolgesse i turni e attività libero professionale . 4.1.- Prima di entrare nel merito delle censure fatte a questa ratio va respinta l'eccezione, fatta dalle controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità il ricorso descrive in modo sufficiente e comprensibile sia il fatto storico che quello processuale, nel senso che contiene gli elementi sufficienti ad identificare la vicenda da entrambi i punti di vista. Allo stesso modo, i motivi sono illustrati in modo completo, in quanto indicano il capo di sentenza impugnata, come gli stessi controricorrenti hanno avuto modo di comprendere, ed indicano altresì in modo intellegibile le ragioni di censura. 5.-La ratio della decisione di appello è contestata con quattro motivi di ricorso. Essì sono i seguenti. 6.-11 primo motivo censura omesso esame di documenti, e conseguentemente dei fatti che quei documenti rappresentano. Il ricorrente fa presente che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di Appello, egli ha in realtà allegato le prove della perdita di capacità lavorativa, ossia ha allegato la circostanza di non poter più svolgere turni di servizio che svolgeva in precedenza, oltre all'impossibilità di dedicarsi alla libera professione. La Corte di Appello, assumendo che alcun fatto era stato allegato ad illustrare la domanda di risarcimento, non ha dunque preso in considerazione tali documenti, e con essi il fatto allegato. Ed ha pure trascurato il fatto processuale di richiesta delle prove volte a dimostrare quella perdita. Il ricorrente riporta nel contesto del motivo le parti dell'atto introduttivo, o comunque degli atti del primo grado in cui quei fatti omessi erano stati indicati. 7.-11 secondo motivo denuncia violazione degli artt. 99, 112, 183, 345 c.p.c. La tesi del ricorrente è che la Corte di Appello ha ritenuto non formulata in primo grado alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e capacità lavorativa specifica, sulla base di un criterio errato di qualificazione della domanda ossia ritenendo che occorrano formule sacramentali per esprimere quella richiesta. Invece è principio di diritto che l'interpretazione della domanda può farsi esaminando il complessivo tenore dell'atto, ed altresì tenendo conto degli atti allegati, criterio questo del tutto disatteso dalla Corte di Appello. 8.-11 terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. Secondo la ricorrente, poiché il Tribunale aveva deciso la domanda di risarcimento per perdita di capacità lavorativa specifica, quantificando la percentuale nel 5%, le controparti avrebbero dovuto impugnare quel capo di sentenza con appello incidentale, anziché limitarsi a fare l'eccezione non avendolo fatto, hanno decretato il passaggio in giudicato della pronuncia. 9.- Il quarto motivo denuncia anche esso omesso esame di un altro fatto processuale il ricorrente assume di avere chiesto le prove a supporto della sua domanda, e di averle altresì motivate, mentre la Corte ha ritenuto che la richiesta di prove era generica in quanto non indicava esattamente a cosa quelle prove servissero. Il ricorrente specifica, e ne riporta il contenuto, di avere invece indicato esattamente le prove richieste e di avere altresì illustrato la ragione per la quale esse servivano a dimostrare proprio la perdita di capacità lavorativa. 10.- Di questi quattro motivi merita un esame preliminare il terzo, poiché postula che la questione non doveva essere esaminata, essendo diventata giudicato i controricorrenti avrebbero dovuto porla con appello incidentale anziché con eccezione, e non avendolo fatto, hanno determinato il giudicato. Il motivo è infondato in quanto la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l' art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello . Cass. 24040/ 2019 . Va inoltre esaminato il secondo motivo, che si presenta come assorbente rispetto agli altri. Esso è fondato. Attiene, come già detto, alla interpretazione della domanda la Corte di Appello ha ritenuto che non fosse sufficientemente specifica, ossia non fossero stati allegati i fatti che la supportavano, essendo la domanda stessa limitata ad una generica richiesta di risarcimento dei danni, anche essi genericamente indicati. È principio di diritto che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. Cass. 5442/ 2006 nello stesso senso, sostanzialmente Cass. 14751/ 2007 Cass. 22893/ 2008 . In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove. Se una domanda sia stata proposta e se lo sia stata in modo sufficiente, è questione dunque che si desume dall'intero contenuto dell'atto, non solo dalle espressioni utilizzate che pure in questo caso erano indicative, avendo il ricorrente quantificato espressamente in 35 mila Euro la somma per la perdita della capacità lavorativa specifica. Evidentemente la domanda deve consistere non solo nella richiesta finale, ma altresì nella indicazione degli elementi su cui è basata, ma tali elementi possono e devono desumersi dal contenuto sostanziale e dalle finalità che la parte intenda perseguire. Ossia se pure il danneggiato si limiti a richiedere genericamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la domanda specifica di risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa specifica, e di chance, non può dirsi per ciò stesso assente, qualora, dal contenuto dell'atto, comprese le richieste istruttorie ed i documenti allegati, risulti che il ricorrente intendeva proporla. Va osservato che allorché sia denunciato l' error in procedendo per omessa pronuncia su un capo di domanda che si afferma regolarmente proposto, spetta al giudice di legittimità il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e alla interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. Cass. 5442/ 2006 . In tal caso, da quanto riportato dallo stesso ricorrente p. 40 in nota, oltre che nel corso dei motivi , risulta che egli aveva indicato di svolgere prima dell'incidente turni notturni ed estivi, e che, dopo l'incidente, non era più in grado di svolgere, e questa allegazione è sufficiente ad identificare una domanda di risarcimento di tale perdita allo stesso modo, egli aveva allegato di aver perso opportunità di libera professione, ed anche questa allegazione è indicativa di una domanda di risarcimento di tale perdita. In sostanza, dal contenuto complessivo dell'atto, e dunque al di là delle formule utilizzate, si deduce che il ricorrente aveva proposto la domanda di risarcimento della perdita di capacità lavorativa e di chance, in quanto tale domanda, al di là della generica richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, era ricavabile dall'insieme delle sue difese e allegazioni, di cui non si è tenuto conto. L'accoglimento di questo motivo determina assorbimento del terzo e del quarto. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo. Rigetta il primo, dichiara assorbiti terzo e quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.