Veicolo appena acquistato dalla madre, guidato dal figlio ma privo della targhetta di identificazione: legittima la multa

Non è in discussione la responsabilità della donna che non avrebbe dovuto, secondo i giudici, acconsentire alla circolazione del mezzo prima di averne regolarizzato l’identificazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Irrilevante il breve lasso di tempo trascorso dalla acquisizione della proprietà del mezzo alla redazione del verbale.

Sacrosanta la multa alla madre che consente al figlio di andare in giro con la macchina da lei acquistata appena due ore prima e priva della targhetta di identificazione del costruttore. A inchiodare la donna alle proprie responsabilità hanno provveduto innanzitutto i giudici di merito, sancendo, sia in primo che in secondo grado, la legittimità della sanzione pecuniaria – di 2mila e 455 euro – inflittale a seguito di un verbale redatto dalla Polizia stradale. In particolare, per il Giudice di pace è priva di fondamento l'opposizione proposta dalla donna, poiché ella era proprietaria obbligata in solido col figlio rinvenuto alla guida di un veicolo privo della targhetta di identificazione del costruttore . Sulla stessa linea anche i giudici del Tribunale, i quali ritengono la donna responsabile in solido col figlio in quanto acclarata proprietaria del veicolo . Su quest'ultimo punto i giudici osservano che la donna ha dedotto di essere divenuta proprietaria del mezzo soltanto alle ore 10 del giorno di contestazione dell'illecito ma il verbale è risultato comunque redatto successivamente, cioè alle ore 12 , e, allo stesso tempo, la donna ha allegato a sua difesa non che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, ma che fosse avvenuta nella convinzione di adempiere ad un obbligo imposto dalla autorità pubblica , cioè quello di portare il veicolo appena acquistato alla Polizia stradale. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla donna e mirato, ancora una volta, ad evidenziare che il figlio non circolava alla guida del veicolo mancante della targhetta identificativa, come riportato in verbale, bensì stava portando il veicolo alla Polizia stradale, in luogo di altro soggetto e in adempimento di un ordine . Inutile anche la precisazione che il veicolo era stato da lei acquisito in proprietà mezz'ora prima della redazione del verbale e che perciò non vi era stata possibilità di rendersi conto della mancanza della targhetta . A queste obiezioni i magistrati ribattono ricordando, innanzitutto, che, Codice della strada alla mano, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione una targhetta di identificazione che dev'essere collocata, come il numero di identificazione del telaio, in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso . Tale disposizione è finalizzata a consentire in ogni momento la identificazione del mezzo attraverso la assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della ‘Motorizzazione civile' . Passando dalla normativa al caso preso in esame, i giudici sottolineano che il veicolo non aveva una targhetta del costruttore e, perciò, mancava di uno dei dati identificativi . Altrettanto certo è che il veicolo era di proprietà , all'epoca, della donna, la quale avrebbe dovuto, pertanto, non acconsentire alla circolazione del mezzo prima di aver regolarizzato presso gli uffici competenti del ‘Dipartimento per i trasporti terrestri' la identificazione del mezzo . Incontestabile, quindi, la sanzione pecuniaria inflitta alla donna, anche perché, chiosano i giudici, ella non ha neppure allegato che il veicolo stesse circolando contro la sua volontà , e che cioè le fosse stato sottratto dal figlio.

Presidente Manna – Relatore Papa Fatti di causa 1. Con sentenza n. 74/2013, il Giudice di pace di … rigettò l'opposizione proposta da L.C. avverso il verbale di contestazione n. omissis redatto dalla Polizia stradale di omissis in data omissis , con cui le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 2.455,00 per violazione del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 cod.strada , art. 74 commi 1 e 6, quale proprietaria obbligata in solido con suo figlio, rinvenuto alla guida di un veicolo privo della targhetta di identificazione del costruttore accolse, invece, l'opposizione pure spiegata avverso il verbale di sequestro, disposto quale sanzione accessoria. Con sentenza n. 110-2019, il Tribunale di Vibo Valentia rigettò l'appello da lei proposto avverso questa sentenza in particolare, rilevò che L. era stata ritenuta responsabile ex art. 2054 c.c. , che aveva dedotto di essere divenuta proprietaria soltanto alle ore 10.00 del giorno di contestazione dell'illecito ma che il verbale risultava comunque redatto successivamente, alle 12.00, che aveva allegato a sua difesa non che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, ma che fosse avvenuta nella convinzione di adempiere ad un obbligo imposto dalla autorità pubblica invece insussistente, che la fattispecie della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta implicava la mancanza di una targhetta leggibile e, perciò, la contestazione ex art. 74 C.d.S. era stata corretta. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.C. , affidato ad unico motivo, seppure articolato in più profili. La Prefettura non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo, formulato in riferimento all' art. 360 comma I n. 3 e n. 5 c.p.c. , la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell' art. 132 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. nonché in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S. e 383 comma 1 reg. es. C.d.S. , in relazione all'illegittima applicazione dell' art. 74 C.d.S. , in relazione agli artt. 3, 4, L. n. 689 del 1981 , 22 e 23, in relazione alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo e del ritiro della carta di circolazione, nonché in relazione agli artt. 210, 213 e 216 C.d.S. il Tribunale non avrebbe correttamente applicato le norme del codice della strada e del suo regolamento di attuazione che regolano la redazione dei verbali di contestazione nel senso che non avrebbe considerato che era stata contestata la circolazione con un veicolo mancante della targhetta, laddove l' art. 74 C.d.S. sanziona la diversa condotta della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta, che suo figlio C.F. non circolava alla guida del veicolo mancante della targhetta identificativa , come riportato in verbale, ma stava portando il veicolo alla Polizia stradale in luogo di altro soggetto e in adempimento di un ordine, che il veicolo risultava da lei acquisito in proprietà mezz'ora prima della redazione del verbale e che perciò non vi era stata possibilità di rendersi conto della mancanza della targhetta. 2. Il motivo, in tutti i suoi profili, è infondato. Secondo l' art. 74 C.d.S. , i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione una targhetta di identificazione che dev'essere collocata, come il numero di identificazione del telaio, in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso. L'intera disposizione è finalizzata a consentire in ogni momento la identificazione del mezzo attraverso la assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile. Nel caso di specie il veicolo non aveva una targhetta del costruttore e, perciò, mancava di uno dei dati identificativi. Ciò posto, è incontestato che il veicolo fosse di proprietà dell'attuale ricorrente L. ella, pertanto, avrebbe dovuto non acconsentire alla circolazione del mezzo prima di aver regolarizzato presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri la identificazione del mezzo. Come ripetutamente affermato dal Tribunale - e sul punto il motivo non coglie la ratio decidendi - la ricorrente non ha neppure allegato che il veicolo circolasse contro la sua volontà. Conseguentemente, è esclusa la lamentata violazione di legge cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16964 del 20/06/2008 . L'illegittimità della sanzione accessoria non riverbera alcun effetto sulla legittimità della contestazione e sull'applicazione della sanzione in quanto evidentemente costituisce provvedimento del tutto autonomo cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14366 del 05/06/2018 . 3. Il ricorso dev'essere perciò rigettato. Non vi è statuizione sulle spese perché il Ministero non ha svolto difese. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dalla legge di stabilità 228/12 , che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.