L’iscrizione nell’Elenco degli Arbitri è incompatibile con la carica di Consigliere del COA?

Inammissibile il ricorso dell’Avvocato che impugnava il bando per l’inserimento nell’Elenco degli Arbitri. Nel giudizio svoltosi davanti al TAR Lazio, il Tribunale ha affrontato l’incompatibilità con la carica di Consigliere dell’Ordine e il requisito di possesso, richiesto dal bando, di un attestato di partecipazione a un corso di aggiornamento.

Un avvocato ricorreva al TAR Lazio al fine di ottenere l'annullamento del bando per manifestazione di interesse all' inserimento nell'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale pubblicato sul sito ufficiale del COA di riferimento, contestando la violazione della legge istitutiva della Camera Arbitrale in virtù della quale per essere iscritto nell'elenco sarebbe sufficiente la sola istanza senza alcuna riserva o pregiudizio, mentre nel concreto il bando prevedeva il possesso di attestato di partecipazione a un corso di aggiornamento in materia di arbitrato, di almeno 26 ore, di un master o di un corso di specializzazione. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile, anche con riferimento ai motivi aggiunti. Anzitutto il Tribunale rileva una carenza di interesse della ricorrente, posto che non aveva presentato alcuna domanda di partecipazione al momento della proposizione del ricorso. La ricorrente, dopo aver presentato domanda di inserimento nell'elenco degli arbitri, impugna il diniego, fondato sulla considerazione che sussiste incompatibilità , come previsto dall'art 7 dello Statuto della Camera Arbitrale, tra la carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati da lei rivestita e l'iscrizione all'Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale, a nulla rilevando le argomentazioni della ricorrente circa la possibilità di essere iscritta ma non, eventualmente, nominata come arbitro. La domanda veniva dichiarata inammissibile poi per mancata allegazione del possesso dell'attestato di partecipazione a suddetti corsi nonché per tardività della domanda. Inammissibile per via della tardività quindi anche il motivo di ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati recante l'approvazione del regolamento operativo della Camera arbitrale in cui prevede l'inserimento nell'Elenco degli arbitri subordinato al possesso dell'attestato di partecipazione.

Presidente Anastasi – Estensore Romano Fatto 1. Con ricorso principale notificato il 9 gennaio 2022 e depositato il successivo 11 gennaio, l'avv. A.S. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del bando per manifestazione di interesse all'inserimento nell'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Velletri pubblicato e reso noto sul sito ufficiale del COA in data 10 novembre 2021. 2. La ricorrente contesta il bando in quanto violativo della legge istitutiva della Camera Arbitrale in virtù della quale per essere iscritto nell'elenco sarebbe sufficiente la sola istanza senza alcuna riserva o pregiudizio, deducendo i seguenti motivi di diritto I. Violazione di legge in relazione all'art. 3 lettera a e b eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità manifesta, motivazione insufficiente e contraddittoria. II. Violazione di legge in relazione all'art. 3 lettera a e b ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità manifesta. Sviamento di potere motivazione insufficiente e contraddittoria. III. Violazione di legge in relazione all'art. 3 lettera a e b ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità manifesta. Sviamento di potere e lesione dei diritti e degli interessi degli iscritti laddove si tenta di introdurre la selezione ed il numero chiuso nell'elenco degli arbitri. Il bando sarebbe illegittimo, altresì, nella parte in cui chiede, quale requisito di partecipazione, il possesso di attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato, di almeno 26 ore, di un master o di un corso di specializzazione acquisito successivamente all'anno 2018”. 3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. 4. Si è costituito in giudizio l'Ordine degli avvocati di Velletri eccependo l'inammissibilità del gravame non avendo, la ricorrente, presentato istanza di ammissione alla procedura, e per non aver, la stessa, impugnato il provvedimento finale, ovvero l'elenco degli iscritti all'Ordine che hanno presentato domanda, pubblicato in data 14 dicembre 2021. 5. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2022 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. 6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 febbraio 2022, la ricorrente ha, quindi, impugnato, l'elenco degli iscritti all'Ordine forense di Velletri che hanno aderito al bando manifestazione d'interesse all'inserimento nell'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Velletri”, pubblicato in data 14 dicembre 2021, deducendone l'illegittimità derivata. 7. Alla camera di consiglio del 15 marzo 2022, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare anche alla domanda cautelare proposta con motivi aggiunti. 8. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 6 maggio 2022, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Camera arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 9 marzo 2022, con cui è stata rigettata la domanda di inserimento dell'Avv. A.S. nell'elenco degli arbitri della Camera arbitrale dell'Ordine degli avvocati di Velletri, presentata in data 14 febbraio 2022, nonché la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 4 maggio 2022, punto 8 all'ordine del giorno, recante approvazione del regolamento operativo della Camera arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, limitatamente all'art. 2, comma 5 2, in cui si prevede che l'inserimento nell'Elenco degli arbitri è subordinato al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato di almeno 26 ore, di un master o di un corso specialistico, acquisito nel triennio precedente alla domanda di iscrizione”, e comma 3, in cui si prevede che la domanda di inserimento nell'Elenco degli arbitri deve essere corredata dell' attestazione di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato, di almeno 26 ore, di un master o di un corso specialistico, acquisito nell'ultimo triennio”. 9. Alla camera di consiglio del 14 giugno 2022, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell' art. 60 c.p.a ., la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione del Ministero della Giustizia e dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva non essendo oggetto del presente gravame alcun atto ascrivibile alla titolarità del medesimo Ministero. 2. Il ricorso principale e i primi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili. Parte ricorrente contesta, con i dedotti motivi di diritto, la decisione della Camera Arbitrale di formare l'Elenco degli arbitri attraverso la pubblicazione di un Bando per manifestazione d'interesse anziché a semplice domanda dell'interessato. Contesta, dunque, la legittimità del Bando stesso per violazione dell'art. 3 dello Statuto della Camera Arbitrale, in quanto nelle medesime disposizioni non vi sarebbe traccia di alcun requisito di partecipazione quale, ad esempio, il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato, di almeno 26 ore, di un master o di un corso di specializzazione acquisito successivamente all'anno 2018”, come richiesto dal gravato Bando. Ciò posto, la ricorrente non espone in alcun modo quale sia il proprio interesse all'immediata impugnativa del bando, in particolare se le clausole previste nel medesimo si rivelino per la stessa immediatamente escludenti, così da impedirle la possibilità di presentare la relativa domanda di partecipazione. In assenza di una tale prospettazione, presentandosi al riguardo il ricorso del tutto generico, deve concludersi per la carenza di interesse della ricorrente all'impugnativa di un bando per il quale, la stessa, non ha presentato alcuna domanda di partecipazione al momento della proposizione del ricorso. Per le stesse motivazioni deve essere dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti con il quale è stato impugnato l'elenco definitivo degli arbitri pubblicato in data 14 dicembre 2021, all'esito della suddetta procedura. 3. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è, invece, infondato. Con esso, la ricorrente, dopo aver presentato la domanda di inserimento nell'elenco degli arbitri in data 14 febbraio 2022, ha impugnato il diniego di iscrizione del 9 marzo 2022, fondato su un triplice ordine di considerazioni - inammissibilità perché sussiste, come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Camera Arbitrale, l'incompatibilità tra la carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Velletri da Lei rivestita e l'iscrizione all'elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale, a nulla rilevando quanto da Lei argomentato circa la possibilità di essere iscritta, ma non, eventualmente, nominata come arbitro - inammissibilità perché non è stata allegata alla sua domanda la dichiarazione di possesso dell'attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato, di almeno 26 ore, di un master o di un corso specialistico, acquisito successivamente all'anno 2018, così come previsto dal Bando del 4.11.2021 - infine, tardività perché la domanda è pervenuta oltre il termine delle ore 14 00 del 30.11.2021, tassativamente previsto dal Bando”. In merito alla legittimità del diniego all'iscrizione, trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente osservare la palese tardività della domanda di iscrizione, in quanto il Bando per la manifestazione dell'interesse all'inserimento nell'elenco degli arbitri del 14 novembre 2021, divenuto inoppugnabile, prevedeva espressamente quale termine ultimo di presentazione della domanda il termine del 30 novembre 2021. Conseguentemente, inammissibile per carenza di interesse è il motivo di ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 4 maggio 2022, punto 8 all'ordine del giorno, recante approvazione del regolamento operativo della Camera arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, limitatamente all'art. 2, comma 5 2, in cui si prevede che l'inserimento nell'Elenco degli arbitri è subordinato al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato di almeno 26 ore, di un master o di un corso specialistico, acquisito nel triennio precedente alla domanda di iscrizione”, e comma 3, in cui si prevede che la domanda di inserimento nell'Elenco degli arbitri deve essere corredata dell' attestazione di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato, di almeno 26 ore, di un master o di un corso specialistico, acquisito nell'ultimo triennio”, trattandosi di provvedimento emesso successivamente al suddetto diniego di iscrizione e rispetto al quale la ricorrente non ha alcun interesse concreto e attuale alla relativa impugnazione. 4. In conclusione, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili mentre i secondi motivi aggiunti devono essere respinti. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Quater , definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti - estromette dal giudizio il Ministero della Giustizia per difetto di legittimazione passiva - dichiara inammissibile il ricorso principale e i primi motivi aggiunti - respinge i secondi motivi aggiunti. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000 euro mille/00 , oltre oneri e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.