Placcaggio irruento in campo: possibile evitare il cartellino rosso ma non la condanna

Sancito in via definitiva l’obbligo per l’autore del placcaggio cd. “tackle” in scivolata di risarcire l’avversario che in campo è stato abbattuto da quella azione e perciò ha riportato seri danni. Decisiva, secondo i giudici, la sproporzione tra la violenta forza dell’azione sportiva ed il contesto di gioco, cioè una partita amichevole tra squadre dilettanti.

Il calciatore che sul prato verde si rende autore di un irruento tackle in scivolata può evitare il cartellino rosso dell'arbitro ma non può salvarsi dalla condanna giudiziaria a risarcire l'avversario che ha riportato danni proprio a seguito di quel tackle. Contesto dell'episodio, che dal campo si trascina in un'aula di Tribunale, è una partita amichevole tra due squadre composte da calciatori dilettanti. Durante i novanta minuti di gioco si verifica un fatto che di solito viene derubricato ad eccessivo agonismo un calciatore – Tizio, nome di fantasia – si rende protagonista di un tackle eccessivamente irruento nei confronti di un avversario – Caio, nome di fantasia – che riporta, purtroppo, seri danni. Proprio quest'ultimo dettaglio, cioè le ripercussioni per il calciatore abbattuto dal placcaggio, non consente di considerare chiusa la questione al triplice fischio dell'arbitro a conclusione del match. Difatti, Caio decide di adire le vie legali, cita in giudizio Tizio e gli chiede un adeguato risarcimento. In primo grado la richiesta di ristoro economico viene respinta. Di parere opposto sono invece i giudici d'Appello, i quali danno ragione a Caio, che perciò deve essere risarcito da Tizio per «i danni sofferti in conseguenza del tackle in scivolata» subito. In secondo grado viene ricordato, innanzitutto, che «per la valutazione della responsabilità dei protagonisti dell'attività sportiva occorre procedere a un attento esame del contesto ambientale in cui l'attività medesima si svolge in concreto» per «rilevare il grado di violenza o di irruenza compatibile con il rischio cosiddetto consentito». Proprio applicando questa prospettiva, i giudici di secondo grado ritengono palese che «l'azione di gioco di cui Tizio si è reso responsabile è stata caratterizzata dal ricorso ad un' irruenza sproporzionata al contesto di una partita amichevole tra squadre dilettanti». Inutile il ricorso in Cassazione proposto dall'avvocato di Tizio. I giudici di terzo grado mostrano di condividere e confermano la valutazione compiuta in Appello. Ciò significa che «legittimamente si è desunto il nesso causale tra l'azione calcistica intrapresa da Tizio, cioè il tackle in scivolata, e il danno» riportato da Caio. Rilevante in questa ottica anche la sottolineatura che «l'esecuzione di un'azione calcistica di tackle in scivolata, a maggior ragione se posta in essere, come in questo caso, con una specifica carica di irruenza e di violenza, non consente né di fermare l'intervento intrapreso né di dirigerlo con precisione». Palese, poi, secondo i giudici, anche «la sproporzione» nel caso concreto «tra la violenta forza dell'azione sportiva ed il contesto di gioco», poiché si trattava di «una partita amichevole tra squadre dilettanti». Corretto, chiariscono dalla Cassazione, «il distinguo tra un'azione praticata in un contesto professionistico e quella praticata in un contesto amichevole », soprattutto tenendo presente che tale ultima espressione si riferisce «non ad un giudizio sull'agonismo o sull'ardore sportivo, ma ad un rilievo sull'assenza di professionalità nell'esercizio della pratica sportiva».

Presidente Scrima – Relatore Dell'Utri Rilevato in fatto che, con sentenza resa in data 2/02/2022 numero 50/2022 , la Corte d'appello di Perugia , in accoglimento dell'appello incidentale proposto da B.M. e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato F.E. al risarcimento, in favore del B., dei danni da quest'ultimo sofferti in conseguenza di un'azione di gioco calcistico, c.d. tackle in scivolata, posta in essere dal F. a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver preliminarmente richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della valutazione della responsabilità dei protagonisti dell'attività sportiva, occorre procedere a un attento esame del contesto ambientale nel quale l'attività medesima si svolge in concreto, al fine di rilevare il grado di violenza o di irruenza compatibile con il rischio c.d. consentito cfr. Sez. 3, Sentenza numero 12012 del 08/08/2002, Rv. 556833 - 01 , ha affermato che, nel caso di specie, l'azione di gioco di cui il F. si era reso responsabile era stata caratterizzata dal ricorso a un'irruenza sproporzionata al contesto di una partita amichevole tra squadre dilettanti con la medesima decisione, la corte d'appello ha condannato il F. al rimborso delle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo inoltre a suo carico le spese di c.t.u. e l'onere del raddoppio del contributo unificato avverso la sentenza d'appello, F.E. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione B.M. resiste con controricorso a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto che, con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell' articolo 168 bis c.p.c. , comma 5 e L. numero 27 del 2020 , articolo 83 in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3 , per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardività e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal B., tenuto conto che il rinvio dell'udienza di comparizione delle parti ex articolo 83 cit. dal 7 maggio 2020 al 29 ottobre 2020, non avrebbe comportato anche la sospensione dei termini ex articolo 166 e 343 c.p.c. per il deposito della comparsa di risposta il motivo è manifestamente infondato osserva il Collegio come il D.L. numero 18 del 2020, articolo 83 e D.L. numero 23 del 2020, articolo 36 abbiano complessivamente previsto rispettivamente, il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo dal 15 aprile all'11 maggio 2020 la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dal Covid 19 Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 16284 del 19/05/2022 ciò posto, anche nel caso di termini computati a ritroso che ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, come correttamente rilevato dalla corte d'appello, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto da tanto consegue la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha rilevato la tempestività dell'appello incidentale proposto dal B. con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 c.p.c. in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3 , per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità civile del convenuto sulla scorta della considerazione secondo cui l'azione di tackle in scivolata non consenta né di fermare l'intervento intrapreso, né di dirigerlo con precisione , incorrendo, in tal modo, in un richiamo del tutto errato e distorto della nozione di fatto notorio il motivo è manifestamente infondato osserva il Collegio come, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità i fatti su cui la presunzione si fonda, quindi, non devono essere tali da rendere l'esistenza del fatto ignoto l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente che l'inferenza sia effettuata secondo un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo il principio del id quod plerumque accidit il controllo di legittimità, conseguentemente, deve ritenersi circoscritto alla verifica della correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito, avendo cura che, in relazione all'utilizzo di massime o regole d'esperienza, il giudizio probatorio non risulti fondato su ipotesi o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza v. Sez. 3, Ordinanza numero 14268 del 25/05/2021, Rv. 661551 - 01 Sez. 3, Ordinanza numero 6387 del 15/03/2018, Rv. 648463 - 02 nel caso di specie, la corte territoriale ha legittimamente desunto il nesso causale tra l'azione calcistica intrapresa da F.E. c.d. tackle in scivolata e l'evento di danno, sulla scorta di considerazioni correttamente fondate su massime e regole agevolmente riscontrabili nella comune e quotidiana esperienza, a tale ambito potendo ragionevolmente ricondursi il riconoscimento che l'esecuzione di un'azione calcistica di tackle in scivolata vieppiù se posta in essere con quella specifica carica di irruenza e di violenza che ebbe a contraddistinguerla nel caso di specie non consenta né di fermare l'intervento intrapreso, né di dirigerlo con precisione con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , numero 4 in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 4 , per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al contesto sportivo in cui si sarebbe svolta l'azione, il quale sarebbe stato caratterizzato da un agonismo ed ardore sportivo ben maggiori rispetto a ciò che il semplice termine amichevole potrebbe far supporre il motivo è manifestamente infondato il sindacato di legittimità sulla motivazione deve essere infatti circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale ex articolo 111 Cost. , comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali il giudice d'appello ha motivato la sussistenza della responsabilità civile, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte Sez. 3, Sentenza numero 12012 del 08/08/2002, Rv. 556833 - 01 , sulla scorta della sproporzione tra la violenta forza dell'azione sportiva ed il contesto di gioco nel caso concreto, affermando che si trattasse di una partita amichevole tra squadre dilettanti dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui analizza il criterio giurisprudenziale della proporzione con il concreto contesto di gioco, la corte territoriale distingue tra un'azione praticata in un contesto professionistico ed uno amichevole, rendendo in tal modo evidente che tale ultima espressione si riferisca non ad un giudizio sull'agonismo o sull'ardore sportivo, ma ad un rilievo sull'assenza di professionalità nell'esercizio della pratica sportiva la motivazione adottata dalla Corte d'Appello di Perugia - a prescindere dalla correttezza del principio di diritto così enunciato - è quindi conforme al principio del minimo costituzionale ex articolo 111 Cost. , comma 6 con il quarto motivo, il ricorrente invoca la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in relazione a tutti i gradi e le fasi del giudizio, sul presupposto dell'accoglimento delle superiori doglianze il motivo deve ritenersi assorbito dall'indicato riconoscimento dell'inammissibilità o infondatezza dei primi tre motivi di impugnazione sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell'importo di Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater.