Danno parentale: l’assicurazione non risarcisce il figlioletto se la mamma è morta per sua stessa colpa

Non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata l’unica responsabile del proprio decesso. La Cassazione pone fine alla vicenda negando il risarcimento al figlio della donna, tragicamente morta schiacciata dalla sua stessa auto nel cortile dell’asilo nido.

Vana la speranza del padre di ottenere dalla Compagnia assicurativa un risarcimento a titolo di danno parentale a seguito della tragica morte della moglie , schiacciata dalla sua stessa auto sulla quale si trovava anche suo figlio, nel cortile dell'asilo nido . Dopo aver arrestato la vettura, la stessa lasciava la leva del cambio in folle e una volta scesa dall'auto veniva schiacciata contro un cancello dalla stessa, che non le lasciava scampo. La Corte d'appello, in riforma delle statuizioni del giudice di prime cure che aveva ritenuto la madre unica responsabile dell'evento e ne escludeva il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione, accoglieva il gravame del marito, condannando la Compagnia a risarcire il danno da perdita parentale . A giudizio della Corte territoriale, quindi, pur essendo la vittima responsabile in via esclusiva del sinistro, non riteneva che ciò comportasse un'esclusione della garanzia assicurativa. Avverso la sentenza ricorreva in Cassazione la Compagnia assicurativa, dogliandosi dell'errato riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale risarcibile a favore dei congiunti della vittima, stante la sua colpa esclusiva . Il ricorso è stato effettivamente accolto dai giudici di legittimità, che hanno censurato l'applicazione di suddetto principio di risarcibilità del danno parentale in caso di vittima unica responsabile del tragico evento. Precisa la Corte che nel caso oggetto di scrutinio, non possono essere alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla responsabilità e che non consentono di prospettare un risarcimento per i danni subiti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso quis ex culpa sua damnun sentit, non intelligitur damnum sentire . La Suprema Corte afferma quindi che non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata l'unica responsabile del proprio decesso [ ], giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto . Il ricorso della Compagnia assicurativa viene quindi accolto, la sentenza cassata e la Corte rigetta nel merito la domanda di risarcimento proposta dal marito della vittima.

Presidente Sestini Relatore Moscarini Fatti di causa B.R. , in qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore B.G. , convenne in giudizio la omissis Assicurazioni SpA al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito dal figlio a seguito della morte della madre, S.M. a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data omissis nel cortile dell'asilo nido comunale di omissis la stessa S. , conducente dell'auto omissis con a bordo il figlio, dopo essere entrata nel cortile dell'asilo, aveva arrestato l'autovettura spegnendo il motore e posizionando la leva del cambio automatico in folle, era scesa dalla macchina e mentre si dirigeva verso il cancello per chiuderlo l'auto iniziava a retrocedere, data l'esistenza di una rampa in discesa, ed ella rimaneva schiacciata tra la parte posteriore della omissis e il cancello e perdeva la vita. Il congiunto chiedeva pertanto di essere risarcito per la perdita del rapporto parentale. La omissis Assicurazioni si costituì in giudizio chiedendo ed ottenendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprietario del veicolo, Riviera snc di B.R. nel merito rilevò l'inoperatività della polizza per essere il sinistro addebitabile esclusivamente a responsabilità della vittima. Il Tribunale di Padova rigettò la domanda ritenendo che il danno non fosse risarcibile in quanto addebitabile in via esclusiva alla vittima primaria del sinistro condannò tuttavia la omissis ai sensi dell' art. 96 c.p.c. in favore della terza chiamata Riviera snc di B.R. . A seguito di appello principale del B. ed incidentale della compagnia omissis , la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 6/11/2018, ha accolto l'appello principale ritenendo che, pur essendo la vittima primaria responsabile in via esclusiva del sinistro, ciò non comportava l'esclusione della garanzia assicurativa a sostegno di tale tesi la corte di merito ha richiamato alcuni precedenti di questa Corte che hanno ritenuto la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevalente su quella di assicurato-responsabile conseguentemente la corte del gravame ha condannato la omissis a pagare a B.G. la somma di Euro 330.000 oltre interessi legali e rivalutazione ha inoltre riformato anche il capo di sentenza relativo alla condanna della compagnia ai sensi dell' art. 96 c.p.c. ha infine condannato la stessa compagnia appellata alle spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza la omissis Assicurazioni SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito B.R. , sempre nella qualità di legale rappresentante del figlio, con controricorso. La causa è stata trattata una prima volta in adunanza camerale ove il collegio ha disposto, con ordinanza del 31/3/2021, il rinvio alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione di diritto in essa dedotta. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti errato riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale risarcibile a favore dei congiunti della vittima stante la colpa esclusiva di quest'ultima in merito all'evento per cui è giudiziola ricorrente assume che la sentenza è censurabile per aver omesso di richiedere al danneggiato la prova dell'effettivo pregiudizio subito ai sensi dell' art. 2697 c.c. e per aver omesso di considerare che, essendo la vittima primaria del sinistro anche l'unica responsabile del medesimo, la garanzia assicurativa doveva essere elisa da tale prevalente profilo di responsabilità. A sostegno della tesi la ricorrente cita il tenore testuale dell' art. 2043 c.c. il quale fa riferimento all'aver cagionato, con comportamento doloso o colposo, un danno ad altri e non anche a se stesso e i principi propri della materia assicurativa secondo i quali il diritto al risarcimento sorge solo e soltanto se la vittima primaria è distinta dal responsabile dell'evento, finendo altrimenti la garanzia per essere elisa dalla responsabilità. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha affermato il principio della risarcibilità del danno parentale ancorché la responsabilità del medesimo fosse addebitabile esclusivamente alla vittima primaria del sinistro, come non è revocabile in dubbio sia avvenuto nel caso di specie, non avvedendosi che il fatto verificatosi neppure aveva caratteristiche di antigiuridicità tali da integrare un illecito risarcibile perché la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente alla danneggiata. Nè è pertinente il richiamo, contenuto nella impugnata sentenza, a pronunce di questa Corte che, in applicazione della giurisprudenza comunitaria, avrebbero decretato la prevalenza del diritto alla copertura assicurativa sul principio di responsabilità, in nome del principio vulneratus ante omnia reficiendus, in quanto quelle sentenze riguardano il caso della risarcibilità dei danni arrecati al terzo trasportato deceduto per responsabilità del conducente e non anche il diverso caso del decesso della vittima primaria che sia esclusiva responsabile del medesimo. È evidente che, nel caso oggetto di scrutinio, non possono essere alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla responsabilità e che non consentono di prospettare un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire . Del resto, ai sensi dell' art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private , il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria. Ne consegue che non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso in linea con quanto ritenuto, per l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. n. 23426-2014 , Cass. n. 9349-2017 e Cass. n. 4208-2017 , giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell' art. 1227, 1 co. c.c. ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai prossimi congiunti della vittima stante la colpa esclusiva di quest'ultima in merito al verificarsi dell'evento per cui è giudiziola ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione della disposizione secondo la quale il rapporto causale tra la condotta ed il sinistro può essere interrotto anche dal caso fortuito inteso quale fatto esclusivo del danneggiato in applicazione dell' art. 1227 c.c. . Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. Conclusivamente la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria. La peculiarità della vicenda e l'alterno esito dei giudizi giustifica la compensazione delle spese dell'intero procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento. Compensa le spese dell'intero giudizio.