Esegesi di una delibera

Cassa Forense ha aderito, parzialmente, alla rottamazione ter adottando la seguente delibera.

«Delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 27/1/2023 Oggetto definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 231 – 252, L. numero 197/2022 IL COMITATO DEI DELEGATI - udita le relazioni del Presidente e del Direttore Generale - vista la proposta del Consiglio di Amministrazione - considerato che la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo per sanzioni civili e interessi nel periodo 2000/2021, in caso di adesione totale da parte dei contribuenti, comporterebbe una diminuzione del carico esattoriale di circa 159 milioni di euro, a fronte di un carico residuo di circa 709 milioni di euro - considerato altresì che, a fronte di tale rinuncia, potrebbero essere enormemente accelerate le procedure di incasso del residuo carico, con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative - vista l'entità dei crediti insoluti iscritti a ruolo e l'attenzione richiamata sull'argomento da tutti gli Organi di controllo e dai Ministeri Vigilanti - vista la numerosità dei soggetti interessati che ammontano a circa 81.000 iscritti - tenuto conto degli obiettivi che la normativa in questione si prefigge, anche in termini di “pace sociale” e definizione bonaria del contenzioso in essere che per Cassa Forense riguarda ben 2.000 cause pendenti aventi ad oggetto contributi e/o sanzioni - tenuto conto che le eventuali conseguenze negative sui bilanci dell'Ente sarebbero coperte dal “fondo svalutazione crediti” di oltre 393 milioni di euro per gli anni in questione e non avrebbero impatti sul conto economico - considerato altresì che l'applicazione della normativa in questione non impatta sull'Ente in termini di sostenibilità in quanto le sanzioni non vengono considerate ai fini dei bilanci tecnico-attuariali - visto, in particolare, l'articolo 1, comma 251, della l. 197/2022 che dà la facoltà all'Ente di aderire alla definizione agevolata mediante apposita delibera, da approvare da parte dei Ministeri Vigilanti e da pubblicare sul sito internet istituzionale entro il 31/01/2023, previa comunicazione, entro il medesimo termine, a mezzo PEC all'Agente per la riscossione - ritenuto di dover escludere dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative, a norma del comma 247 della medesima legge 197/2022 delibera l'applicazione a Cassa Forense delle norme sulla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021 di cui all'articolo 1, commi 231-252 l. 197/2022, con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e di sanzioni amministrative, avvalendosi della facoltà di cui al comma 251 della medesima legge. La presente delibera verrà trasmessa ai Ministeri Vigilanti per la necessaria approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 509/94, nonché all'Agente della riscossione e pubblicata sul sito internet istituzionale».   L'adesione è avvenuta con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e di sanzioni amministrative, avvalendosi della facoltà di cui al comma 251 della medesima legge . Si discute se le sanzioni amministrativa siano state salvaguardate dalla legge di bilancio 2023 che ha introdotto la rottamazione ter. Occorre far riferimento al numero 247 che così recita “Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al d.lgs. 30.04.1992, numero 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252, si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24.11.1981, numero 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 29.09.1973, numero 602, e alle somme maturate a titolo di agio ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 13.04.1999, numero 112.” A me pare che il Legislatore sia stato molto approssimativo nella stesura della norma in questione perché si parla di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Dopo la sentenza della Cassazione con l'autorità delle Sezioni Unite del 13.03.2015, numero 5076 mi pare non vi possano essere più dubbi sulla distinzione tra sanzioni amministrative e sanzioni civili. Le sanzioni irrogate a seguito dell'inosservanza degli obblighi dichiarativi, per il caso di Cassa Forense il mancato o ritardato invio del Modello 5 di cui agli articolo 7 e 67 del regolamento unico della previdenza forense e quelle originate da omissioni di carattere contributivo, differiscono, oltre che per l'oggetto, anche in ragioni della natura e del regime prescrizionale applicabile. La sanzione relativa al mancato o ritardato invio del Modello 5 è una sanzione amministrativa che prevede l'applicazione del termine di prescrizione di 5 anni mentre le sanzioni conseguenti al mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali sono sanzioni civili che seguono il termine prescrizionale di 10 anni, come per i contributi. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'arresto sopra indicato, hanno affermato il seguente principio di diritto “in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sicché gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”. Alla luce di questa premessa, ho ragione di ritenere che la locuzione usata dal Legislatore di “sanzioni amministrative per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali” sia errata perché le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, come abbiamo visto, sono sanzioni civili e non amministrative. La dizione, a mio giudizio impropria, usata dal Legislatore è già stata, nel dibattito, utilizzata per affermare che anche le sanzioni amministrative sono incluse nella rottamazione e che, quindi, la delibera di CF sarebbe errata. La delibera adottata dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense passa ora al vaglio dei Ministeri Vigilanti e vedremo che cosa diranno al riguardo ma una cosa è certa e cioè che le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali sono sanzioni civili e non amministrative. Il Legislatore ha avuto presente questa distinzione o ha voluto ricomprendere, oltre alle sanzioni civili, anche quelle amministrative? Lo vedremo. La questione non è di poco momento perché sono quasi 16 mila gli avvocati che non hanno inviato il Modello 5 a CF.