Sorpassa nonostante il divieto e impatta con un cantiere aperto: nessuna responsabilità del Comune

La responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. deve essere esclusa se il comportamento del danneggiato era imprevedibile ed inevitabile.

A seguito di un sinistro stradale , che vedeva coinvolto un veicolo che nonostante il divieto di sorpasso aveva invaso l'altra corsia ad alta velocità andando ad imbattersi in un cantiere dove si trovava un tombino aperto, la compagnia assicuratrice chiamava in causa il Comune per ottenere, in surrogazione dei diritti del conducente, il pagamento della somma di oltre 183mila euro corrisposta ai terzi trasportati come risarcimento dei danni. L'azione della compagnia assicuratrice era fondata sul fatto che la presenza del cantiere era segnalata ai soli utenti provenienti dalla direzione opposta . Il Tribunale rigettava però la domanda sottolineando che il sinistro era da imputare esclusivamente alla condotta incauta dell'automobilista . La decisione è stata confermata anche dalla Corte d'Appello, rigettando l'ipotesi della configurabilità del caso fortuito. La questione è giunta dinanzi alla Corte di legittimità. Il Collegio ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa Cass. n. 15761 del 2016 ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mente al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale , anche quello del terzo e dello stesso danneggiato si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno . Nella vicenda in esame, il Comune, in qualità di custode, non poteva certo prevedere l' altrui comportamento imprudente e contrario alle disposizioni del codice della strada , trattandosi di un evento imprevedibile ed inevitabile , idoneo quindi ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La sentenza impugnata si sottrae dunque ad ogni censura e il ricorso non può che essere rigettato.

Presidente Travaglino Relatore Moscarini Rilevato che La UGF Assicurazioni S.p.A. successivamente Unipolsai Assicurazioni S.p.A. , in qualità di compagnia assicuratrice della responsabilità civile, convenne in giudizio il Comune di omissis per ottenere, in surrogazione dei diritti del proprio assicurato, P.G. , il pagamento della somma di Euro 183.323,98 corrisposta ai terzi trasportati sul veicolo condotto dal P. in conseguenza dei danni subiti a causa di un sinistro verificatosi in data omissis precisò a tal fine che il veicolo condotto dal P. , nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione con divieto di sorpasso, stante la doppia linea continua, aveva effettuato un sorpasso non consentito ad alta velocità, invadendo la corsia opposta e si era imbattuto in un cantiere aperto dove si trovava un tombino anch'esso aperto, la cui presenza era segnalata solo per gli utenti provenienti dalla direzione opposta, ai quali detta corsia era riservata il P. era transitato sopra il tombino ed aveva perso il controllo dell'autovettura ii comune convenuto si costituì in giudizio, chiese ed ottenne la chiamata in causa di P.G. , di Enel Distribuzione, quale proprietaria e custode del tombino e, per tramite di questa, della società Valtellina SpA, ditta appaltatrice del cantiere aperto sul tratto di strada interessato dal sinistro il Tribunale di Bergamo, all'esito di istruttoria, rigettò la domanda rilevando che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta incauta dell'automobilista che, effettuando un sorpasso vietato ad alta velocità ed occupando illegittimamente l'opposta corsia non percorribile in quel senso di marcia, aveva reciso il nesso causale tra la cosa in custodia, che aveva carattere inerte, e il fatto generatore di danno a seguito di appello della Unipolsai SpA che denunziò l'errata valutazione del materiale istruttorio e la violazione dell'art. 2051 per aver ritenuto che la manovra vietata di sorpasso integrasse gli estremi del fortuito, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il gravarne, rilevando, per quanto ancora di interesse in questa sede, che, per configurare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. , sarebbe stato necessario provare la pericolosità della normale utilizzazione del bene, rimasta invero priva di adeguato riscontro, in quanto il cantiere era stato segnalato in modo conforme all'art. 31 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada nella corsia di percorrenza dei veicoli, mentre nella corsia opposta, erroneamente invasa dal P. , non vi era necessità della segnalazione dei lavori in quanto il rispetto del codice della strada avrebbe, ove osservato, consentito di scongiurare il sinistro dunque, in ragione della illegittima condotta del P. che aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, si era verificato un caso fortuito che aveva reciso il rapporto causale tra la responsabilità del custode e la pericolosità del bene avverso la sentenza la Unipolsai Assicurazioni SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di omissis , l'Enel Distribuzione S.p.A. e la Valtellina S.p.A. la causa è stata avviata alla trattazione, in camera di consiglio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. il P.G. ha depositato requisitoria scritta nel senso dell'accoglimento del ricorso il Comune di omissis e la E-Distribuzione SpA hanno depositato memoria. Considerato che con un unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 2051 c.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3 - Per violazione e falsa applicazione di norme di diritto anche in relazione al principio informatore della circolazione stradale la ricorrente censura l'incongrua motivazione relativa all'interpretazione dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con l' art. 140 del Codice della Strada , per aver ritenuto che la condotta del conducente -che aveva violato le norme del codice della strada effettuando un sorpasso in corsia vietata in quel senso di marcia avesse avuto una incidenza causale autonoma e assorbente rispetto all'evento di danno così da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno la corte di merito, considerato lo stato dei luoghi e la segnalazione del tombino solo sul lato opposto della carreggiata e non anche su quella incidentalmente invasa dal conducente, avrebbe dovuto concludere quanto meno per la presenza di cause concorrenti nella produzione del danno, in assenza di provada parte dell'ente proprietario della strada e delle ditte appaltatrici chiamate in manleva, -di aver assolto, con diligenza, agli obblighi di organizzazione dell'attività di sorveglianza del cantiere al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune e necessarie segnalazioni sulla presenza di un tombino aperto sulla pavimentazione stradale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso il motivo è infondato la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa Cass. n. 15761 del 2016 ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mente al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno. Nel caso di specie non poteva addossarsi al custode l'obbligo di prevedere l'altrui comportamento imprudente e contrario alle disposizioni del Codice della Strada costituendo esso un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Correttamente dunque la sentenza impugnata ha concluso ascrivendo la responsabilità del fatto all'esclusiva colpa dell'automobilista in quanto la situazione dei luoghi non poteva dirsi pericolosa per chi percorreva la via Larga con direzione omissis in quanto nella relativa corsia di pertinenza il tombino aperto era adeguatamente segnalato, mentre era pericolosa per chi percorreva quel tratto di strada contromano in violazione delle regole del codice della strada e, in particolare, del divieto di sorpasso. Pertanto la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che non vi fosse alcuna esigenza di porre ulteriori cartelli di avviso della presenza del cantiere, anche sul lato opposto della carreggiata di percorrenza dei veicoli, in quanto non vi sarebbe stata alcuna esigenza di segnalazione prevalendo l'affidamento sulla diligenza degli utenti della strada in relazione al citato divieto di sorpasso. Conclusivamente il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore di ciascuna parte resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di E-Distribuzione SpA e del Comune di omissis in Euro 7.200, e in favore della Valtellina S.p.A., in Euro 5.600, oltre esborsi, accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.