Decisivo il riferimento alla normativa regionale che ha affidato alle Aziende sanitarie locali presenti sul territorio il compito di realizzare e far funzionare il servizio di accalappiamento dei cani. Ciò significa che le Aziende sanitarie locali debbono rispondere dei danni causati da cani randagi ancora liberi di scorrazzare.
A fronte dei danni arrecati – all’interno del territorio di un Comune – da un cane randagio, la conseguente azione risarcitoria va rivolta verso l’Azienda sanitaria locale che, normativa regionale alla mano, ha l’onere di procedere alla realizzazione del servizio di accalappiamento dei cani. Scenario dell’episodio è il territorio prossimo ad un piccolo paese della Campania. Lì, lungo una strada statale, nel gennaio del 2013, una vettura, guidata da un uomo, subisce la collisione con un cane randagio , con inevitabili conseguenti e danni. Il proprietario dell’automobile si rivolge ai magistrati per ottenere un adeguato ristoro economico ma avanza la propria richiesta solo nei confronti del Comune. Per il Giudice di Pace, però, l’automobilista ha posto nel mirino l’ente sbagliato così, libera da ogni eventuale responsabilità il Comune e condanna, invece, l’Azienda sanitaria locale a versare come risarcimento 1.400 euro all’automobilista. Di diverso parere i giudici del Tribunale, i quali affermano che, a fronte dell’episodio denunciato dal proprietario della vettura, «la legittimazione passiva» è a carico del «solo Comune», che però si salva ed evita la condanna, precisano i giudici, poiché l’automobilista non è stato parte attiva nel processo d’appello. Inevitabile per l’uomo portare il caso in Cassazione. Obiettivo è per lui vedere riconosciuta la responsabilità dell’ Azienda sanitaria locale , responsabilità già identificata dal Giudice di Pace. La posizione assunta dall’uomo è legittima, secondo i Giudici di Cassazione, i quali ricordano, in premessa, che «l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo deve essere individuato sulla base della legislazione regionale vigente ». Proprio ragionando in questa ottica, viene rilevato che «la legislazione regionale applicabile nel caso specifico, e segnatamente la legge Regione Campania numero 16/2001, prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali». Più in dettaglio, «alle Aziende sanitarie locali è demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani». Ciò comporta che proprio le Aziende sanitarie locali sono tenute a rispondere dei danni causati dai cani randagi , danni catalogabili come «conseguenze della mancata attivazione del servizio di accalappiamento dei cani randagi o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento». Su questo punto, poi, anche la legge della Regione Campania numero 3/2019 ha confermato che «l’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani compete alle Aziende sanitarie locali». Tirando le somme, i giudici del Tribunale, chiamati a prendere nuovamente in esame la vicenda, dovranno soffermarsi sull’istanza risarcitoria presentata dall’automobilista e sulla possibile responsabilità dell’Azienda sanitaria locale.
Presidente Scarano – Relatore Valle Fatti di causa S.R. il Omissis , mentre era alla guida della propria autovettura sulla strada statale numero Omissis , nelle vicinanze del Comune di Omissis in provincia di Omissis subì la collisione con un cane randagio e, avendo riportato danni all'auto, agì in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Colle Sannita, per ottenere il risarcimento dei danni, proponendo la domanda nei confronti del solo Comune di Morcone successivamente venne disposta la chiamata in causa della Azienda Sanitaria Locale in seguito ASL di Benevento e dell'ANAS S.p.a., che si costituirono ritualmente in giudizio. Il Giudice di Pace, omessa ogni attività istruttoria, dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Comune di Morcone e condannò l'ASL numero Omissis di Benevento al risarcimento dei danni, liquidati in oltre Euro millequattrocento, con condanna dell'ASL alle spese in favore del S. e compensazione delle stesse nei confronti delle altre parti. L'ASL impugnò in appello la decisione del primo giudice e il Tribunale di Benevento, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, affermando che la legittimazione passiva era da ritenersi sussistente in capo al solo Comune di Morcone, ma escludendone la condanna, non avendo il S. proposto appello incidentale, con conseguente condanna del S. alle spese legali, in favore di tutte le controparti, per entrambi i gradi di giudizio. Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ricorre per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, S.R Resistono con separati controricorsi la ASL numero Omissis di Benevento e l'ANAS S.p.a Il Comune di Morcone, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, è rimasto intimato. Per l'adunanza camerale del 7/10/202 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La sola parte ricorrente, ASL Benevento numero Omissis , ha depositato memoria. Ragioni della decisione L'unico motivo del ricorso è per violazione e o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, in relazione alla L. 14 agosto 1991, numero 281 e alla L.R. Campania 24 novembre 2011, numero 16, affermandosi una legittimazione passiva, quantomeno concorrente della ASL. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nel6 sentenza impugnata, dopo avere richiamato pronunce di questa Corte che affermano che l'ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo deve esser individuato sulla base della legislazione regionale vigente individuando, tra i vari in materia, quale caso giurisprudenziale particolarmente pertinente quello di Cass. numero 17528 del 23/08/2011 Rv. 619444 - 01, avente riferimento a fattispecie concreta verificatasi nell'ambito territoriale di vigenza della - previgente - L.R. Campania 2 novembre 1993, numero 36 , il giudice del gravame ha, nondimeno escluso del tutto la legittimazione passiva, dell'ASL numero Omissis di Benevento. Orbene la legislazione regionale applicabile nel caso di specie, e segnatamente la L.R. Campania 24 novembre /2011, prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali. Alle Aziende Sanitarie Locali e', in particolare demandato di istituire l'anagrafe canina e di procedere all'istituzione del servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla piana lettura della L.R. Campania 24 novembre 2001, numero 16, articolo 5, comma 1, secondo il quale 1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL. a predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili b promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico c attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore . . Ne consegue che il giudice d'appello ha errato nell'escludere la legittimazione passiva della ASL in materia di prevenzione del randagismo, in quanto l'attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania di procedere all'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani implica che esse siano tenute a rispondere delle conseguenze della mancata attivazione di detto servizio o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento, e tanto, ossia la conseguente responsabilità, era incluso nella domanda risarcitoria proposta in primo grado dal S. e nella chiamata in giudizio della ASL e dell'ANAS S.p.a. si veda in tema di legittimazione passiva dell'ASL - con specifico riferimento alla L.R. Campania numero 16 del 2001 - sebbene non massimata, la perspicua motivazione di Cass. numero 08137 del 3/04/2009 . Il detto riparto di competenza risulta confermato anche dalla L.R. Campania 1 aprile 2019, numero 3, che ha abrogato, con l'articolo 27, la Legge Regionale che veniva in applicazione nel caso di specie la numero 16 del 2001 , confermando nondimeno che l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. c , compete alle ASL. Deve, pertanto, affermarsi che l'esclusione della legittimazione passiva della ASL collide con la legislazione regionale sopra richiamata ossia con la L.R. Campania numero 16 del 2001, articolo 5, come costantemente applicata da questa Corte, in guisa di regola effettiva di giudizio si veda da ultimo, con specifico riferimento al riparto di attribuzioni tra ASL e Comune, Cass. numero 09621 del 24/03/2022 Rv. 664453 - 01, e in precedenza, per l'affermazione della sussistenza di attribuzioni della ASL in via concorrente con il Comune, Cass. numero 22522 del 10/09/2019 , non massimata, nonché Cass. numero 17528 del 23/08/2011 Rv. 619444 - 01 In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare anche per presunzioni l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi . La sentenza impugnata e', pertanto, viziata, in quanto è incorsa in falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente della L.R. Campania numero 16 del 2001, articolo 5, applicabile all'epoca dei fatti per i quali è causa. Il ricorso e', nei termini sopra indicati, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sia in ordine all'individuazione del soggetto, o dei soggetti, effettivamente responsabile che al nesso eziologico. La causa e', pertanto, rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a rinnovato esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e al quale e', altresì, demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.