Calci e pugni contro la porta del Pronto Soccorso: legittimo parlare di danneggiamento

Inequivocabile, secondo i Giudici, la condotta, oggetto del processo, tenuta da un uomo nel contesto di una struttura ospedaliera in Sicilia essa è catalogabile come un danneggiamento in piena regola. A salvare l’uomo è, però, la non particolare gravità del danno prodotto.

Catalogabile come danneggiamento l’azione consistita in pugni e calci con cui un uomo ha reso più difficile l’utilizzo della porta d’accesso di un Pronto Soccorso. Scenario dell’episodio oggetto del processo è un ospedale in Sicilia. A finire sotto accusa è l’uomo che ha preso a calci e pugni la porta in ferro del Pronto Soccorso a lui viene contestato il reato di danneggiamento. Per il GIP la condotta dell’uomo, così come ricostruita, è catalogabile come danneggiamento in piena regola, come da Codice Penale. Tuttavia, il giudice opta per l’assoluzione, ridimensionando l’episodio e riconoscendone la non particolare gravità . A portare la questione in Cassazione è proprio l’uomo finito sotto processo. Egli punta ad una assoluzione piena, poiché, spiega, non vi è prova del danneggiamento della porta che è stata colpita a calci e pugni ma è rimasta integra, come emerge dalle dichiarazioni di un teste . I Giudici di Cassazione ricordano, in premessa, che il delitto di danneggiamento può consistere nella distruzione totale di un bene o nel suo deterioramento , quando il bene oggetto del danneggiamento venga reso in tutto o in parte inservibile e precisano che per la configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l’idoneità della cosa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta con compromissione della relativa funzionalità . Tornando alla vicenda oggetto del processo, i magistrati annotano che la porta in ferro del Pronto Soccorso, contro cui l’uomo si era scagliato colpendola con calci e pugni, risultava meno idonea al suo funzionamento , poiché per chiuderla risultava necessario tirarla con più forza . Di conseguenza, è palese il delitto di danneggiamento realizzato dall’uomo, poiché la condotta dolosa da lui tenuta ha compromesso, sia pure in modo contenuto, la funzionalità del bene tutelato . Priva di fondamento, quindi, la richiesta avanzata dall’uomo e mirata ad ottenere una piena assoluzione. Confermata, perciò, la decisione del Gip, che, sottolineano i Giudici della cassazione, ha riconosciuto l’esistenza del delitto di danneggiamento ma ha operato per la non punibilità dell’uomo a fronte della particolare tenuità del danno cagionato dalla condotta da lui tenuta in ospedale.

Presidente Diotallevi Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto T.A. dal reato di danneggiamento di una porta del Pronto Soccorso per particolare tenuità del fatto. L'impugnazione avanzata dal difensore dinanzi alla corte di Appello di Lecce è stata qualificata come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte, trattandosi di sentenza non appellabile. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato deducendo che avrebbe dovuto essere mandato assolto per insussistenza del fatto poiché non vi è prova del danneggiamento della porta che è stata colpita a calci e pugni, ma è rimasta integra, come emerge dalle dichiarazioni del teste M Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Va preliminarmente ricordato che il delitto di danneggiamento può consistere nella distruzione totale di un bene o nel suo deterioramento, quando il bene oggetto del danneggiamento venga reso in tutto o in parte inservibile. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità. Sez. 3, Sentenza n. 15460 del 10/02/2016 Ud. dep. 14/04/2016 Rv. 267823 - 01 . Nel caso in esame dal tenore della sentenza impugnata emerge che la porta in ferro del Triage del Pronto Soccorso, contro cui l'imputato si è scagliato colpendola con calci e pugni, risultava meno idonea al suo funzionamento perché per chiuderla risultava necessario tirarla con più forza. Deve pertanto ritenersi integrato il delitto di danneggiamento perché la condotta dolosa dell'imputato ha compromesso, sia pure in modo contenuto, la funzionalità del bene tutelato. D'altronde lo stesso tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del delitto di danneggiamento contestato, ha ritenuto la particolare tenuità del danno cagionato e riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall' art. 131 bis c.p. , con argomentazioni immuni dai vizi dedotti. Per queste considerazioni si impone il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.