Cancellazione della società: è rilevabile d’ufficio l’assenza dei relativi presupposti?

A seguito dell’intervenuta iscrizione della cancellazione di una società dal registro delle imprese, chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio in sede ordinaria per far accertare, con forza di giudicato, l’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione medesima, se del caso cumulando detta azione con altra domanda cui sia strumentale, come ad esempio quella dell’impugnazione di un contratto del quale la società cancellata sia stata parte.

In questi termini si è espressa la Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3653 del 7 febbraio 2023, precisando che l'eventuale inefficacia giuridica della delibera di estinzione della società e la conseguente insussistenza delle condizioni per la cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. La questione in lite. La fattispecie oggetto della presente pronuncia può essere così sintetizzata il curatore di un'eredità giacente agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena per sentir dichiarare la nullità di un atto di vendita immobiliare compiuto dal de cuius in favore di Alfa S.r.l. in liquidazione. Si costituiva in giudizio Tizio, nella sua qualità di cessato liquidatore di Alfa eccependo, per quanto d'interesse, l'inammissibilità di ogni azione nei confronti della stessa poiché ormai cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale di Modena accoglieva l'eccezione formulata da Tizio rilevando come Alfa risultasse estinta prima dell'avvio del giudizio. Il curatore proponeva appello, lamentando che il Tribunale non aveva correttamente considerato la domanda di cancellazione della cancellazione-estinzione ” di Alfa ai sensi dell' art. 2191 c.c. La Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile il motivo di gravame del curatore in quanto fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di prime cure solo in comparsa conclusionale. Il curatore procedeva con ricorso per Cassazione formulando un unico motivo. Per quanto di interesse, il Curatore riteneva errata la sentenza di appello nella parte in cui non aveva considerato che il giudice di merito, a fronte della domanda di nullità di un contratto, deve incidentalmente rilevare, anche d'ufficio, l'inefficacia giuridica della delibera di estinzione che la società acquirente ha illegittimamente assunto per sottrarsi al giudizio onde assicurare che la stessa possa essere presente nel giudizio in cui è litisconsorte necessaria. La legittimazione passiva della società cancellata. Osserva, in primo luogo, la Corte come chiunque abbia interesse possa agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti l'inesistenza delle condizioni richieste dalla legge per l' iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto l'azione d'impugnazione di un contratto di compravendita immobiliare per nullità, simulazione, revoca . In tal caso la società sebbene già cancellata è passivamente legittimata ovvero litisconsorte necessaria del relativo giudizio cfr. Cass. n. 19804/2016 , con riferimento all'azione di nullità proposta da un terzo Cass. n. 10151/2004 , con riguardo all'azione di simulazione assoluta o relativa Cass. n. 11150/2003 , con riguardo all'azione revocatoria ordinaria . Rileva al riguardo la Corte come possa sovente verificarsi il rischio di una parziale sovrapposizione tra il processo ordinario di cognizione e il procedimento camerale come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 e ss. c.c. , innanzi al giudice del registro delle imprese e ciò accade o perché esistono questioni sulle quali le parti sono tra loro in conflitto e la cui decisione è pregiudiziale rispetto alla pronuncia camerale prevista dalla legge, ovvero perché le parti sono in conflitto tra loro in ordine proprio al reale modo di essere del rapporto giuridico che comprende la questione sulla quale, per legge, il giudice camerale è chiamato a pronunciarsi. Si pensi, rispettivamente, al caso in cui sia stata proposta una denunzia di gravi irregolarità amministrative e sorgano contestazioni sullo status di socio del ricorrente nella misura richiesta dalla legge per la relativa legittimazione art. 2409 c.c. , ovvero al caso in cui esista tra i soci un conflitto in ordine all'effettiva sussistenza di una causa di scioglimento della società rispetto al corrispondente accertamento camerale art. 2485, comma 2°, c.c. . Procedimento ordinario e procedimento camerale convivenza necessaria. Precisa la Corte che il ridetto rischio di sovrapposizione tra i due procedimenti i.e. ordinario e camerale se, da un lato, non esclude un accertamento sulla controversia con idoneità al giudicato, dall'altro, neppure esclude la possibilità anzi, la necessità della pronuncia camerale. In effetti, già nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al decreto presidenziale di nomina dei liquidatori della società, aveva affermato che il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società … non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell' art. 111 Cost. , trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto in quest'ultimo caso, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum , il presidente può nominare i liquidatori ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti Cass. SU n. 9231/2002 Cass. SU n. 11104/2002 . La sussistenza dei requisiti per la cancellazione della cancellazione della società. I Giudici di legittimità, chiarito quanto sopra, spiegano che nel procedimento previsto dall' art. 2191 c.c. teso alla cancellazione d'ufficio di un'iscrizione avvenuta senza che ve ne fossero le condizioni richieste dalla legge , quando sia controversa tra i soci o tra i soci e un terzo l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione del la cancellazione della società dal registro delle imprese , il giudice camerale e cioè il giudice del registro delle imprese , senza sospendere il procedimento, può anzi, deve decidere la questione controversa con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale e cioè per ordinare o meno la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione già eseguita fermo, tuttavia, che, pur a fronte dell'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro per aver ritenuto la sussistenza delle relative condizioni ovvero della cancellazione d'ufficio di tale iscrizione per avere il giudice del registro ritenuto l'insussistenza dei relativi requisiti , la parte che vi fosse interessata può agire in giudizio in sede ordinaria per ottenere una pronuncia con forza di giudicato sulla insussistenza o, rispettivamente, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il compimento dell'iscrizione della cancellazione contestata. Ne consegue che la parte interessata, a fronte dell'intervenuta iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro , può agire in giudizio in sede ordinaria, se del caso cumulando detta azione con altra domanda cui sia strumentale come l'impugnazione di un contratto del quale la società cancellata sia stata parte , per far accertare, con forza di giudicato, l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società dal registro delle imprese in particolare è onere della parte attrice dimostrare giudizialmente la condotta abusiva della società cancellata , consistente nell'esecuzione della cancellazione medesima al solo scopo di sottrarsi al giudizio in corso di introduzione nei suoi confronti. Precisano, però, i Giudici di legittimità che siffatta azione dev'essere proposta dalla parte che ne abbia interesse e legittimazione, nel rispetto delle preclusioni del codice di rito, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice art. 99 c.p.c. . Ciò chiarito, la Corte, rilevato che non risulta provata la tempestività della domanda in questione formulata dal curatore nel primo grado di giudizio, conferma la sentenza della Corte d'Appello di Bologna e respinge il ricorso.

Presidente Bertuzzi – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. La curatela dell'eredità giacente di V.E., con atto di citazione del 12/11/2008, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Modena, le società Omissis s.r.l. in liquidazione e Omissis s.r.l., chiedendo, in via principale, la declaratoria della nullità del contratto con il quale, in data Omissis , V.E. aveva venduto un immobile di sua proprietà alla Omissis s.r.l., e dell'opponibilità di tale nullità alla Omissis s.r.l., in qualità di successiva acquirente, con atto del Omissis , di parte dello stesso immobile, per mancanza del requisito della buona fede previsto dall' art. 2652 n. 6 c.c. , nonché della nullità e/o dell'inefficacia della successiva vendita tra Omissis s.r.l. e la Omissis s.r.l. perché simulata, e, in subordine, la revoca ex art. 2901 c.c. di tale contratto perché stipulato in pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dalla curatela. 1.2. Si è costituito in giudizio M.M., nella qualità di ex liquidatore non socio della Omissis s.r.l. in liquidazione, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità delle azioni proposte nei confronti della già menzionata società per essersi la stessa estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. 1.3. Si è costituita in giudizio anche la Omissis s.r.l., ribadendo le difese del M.M 1.4. Il tribunale, con sentenza del 7/12/2012, dopo aver evidenziato che la Omissis s.r.l., a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese in data Omissis e si era dunque estinta, a norma dell' art. 2495 c.c. , prima della proposizione del giudizio, ha ritenuto che la stessa non fosse legittimata a contraddire, avendo perduto la propria soggettività giuridica e la relativa capacità processuale, ed ha, quindi, dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti. 1.5. Il tribunale, inoltre, a fronte di una pretesa volta a far accertare la nullità o l'inefficacia di un contatto del quale è stata parte la società non più esistente, ha escluso che i suoi ex soci potessero essere considerati come passivamente legittimati a stare in giudizio quali successori della società cancellata, ed ha, quindi, respinto la domanda della curatela di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi. 1.6. Il tribunale, infine, ha ritenuto che, in ragione dell'inammissibilità della domanda di nullità del contratto di compravendita del Omissis intercorso tra il de cuius V.E. e Omissis s.r.l., dante causa della Omissis , la curatela dell'eredità giacente non avesse più alcun interesse ad ottenere la pronuncia d'inopponibilità di tale nullità nei confronti dell'acquirente Omissis nonché della nullità o dell'inefficacia della compravendita intercorsa tra Omissis s.r.l. e quest'ultima in data Omissis . 1.7. La curatela dell'eredità giacente di V.E., con atto di citazione notificato il 21/6/2012, ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando, in particolare, che il tribunale non aveva preso in esame e incidentalmente accolto la sua domanda di cancellazione ai sensi dell' art. 2191 c.c. della illegittima cancellazione-estinzione della società convenuta Omissis s.r.l. in quanto chiaramente disposta allo scopo di sottrarsi agli effetti di un procedimento pendente innanzi alla stessa corte d'appello in cui la stessa era coinvolta, tanto più che, con decreto dell'1/3/2012, il giudice del registro delle imprese aveva disposto la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione in data Omissis della cancellazione della società Omissis s.r.l., e che era, in tal modo, venuto meno il presupposto dell'intero impianto argomentativo della sentenza impugnata. 1.8. La curatela, quindi, ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, l'integrale accoglimento delle domande proposte. 1.9. M.M., nella qualità di ex liquidatore della Omissis s.r.l., e la Omissis s.r.l. hanno eccepito l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda dell'appellante di cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese della Omissis s.r.l 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dato atto che con sentenza del 10/3/2016 il tribunale di Modena aveva dichiarato il fallimento della Omissis s.r.l. e che il curatore del fallimento si era costituito in giudizio ribadendo le difese svolte dalla società in bonis, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto. 2.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che l'unico motivo d'appello proposto dall'appellante era, ai sensi dell' art. 345 c.p.c. , inammissibile perché fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale. 2.3. La curatela attrice, infatti, ha osservato la corte, non aveva proposto né in citazione né all'udienza di precisazione delle conclusioni alcuna domanda volta ad ottenere una pronuncia di cancellazione della cancellazione della Omissis s.r.l. dal registro delle imprese. 2.4. Ne', ha aggiunto la corte, può rilevare il decreto con il quale, in data Omissis , il giudice del registro delle imprese ha disposto la cancellazione dal registro delle imprese della cancellazione della menzionata società poiché tale decreto è stato revocato dal tribunale con decreto del 14/1/2013. 2.5. La corte, infine, ha ritenuto l'inammissibilità dell'istanza con la quale l'appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della Omissis s.r.l. evidenziando che tale istanza era già stata respinta dal tribunale e che tale statuizione non solo non era stata impugnata, passando in giudicato sul punto, ma era stata originariamente condivisa dall'eredità giacente poiché la stessa nell'atto d'appello aveva espressamente sostenuto che gli ex soci non erano i successori della società cancellata ma solo che la cancellazione della Omissis s.r.l. era illegittima in quanto dalla stessa volontariamente ottenuta per sottrarsi agli esiti dei giudizi in corso. 2.6. La curatela dell'eredità giacente di V.E., con ricorso notificato il 20/2/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione di notifica ad essa allegata, in data 22/12/2017. 2.7. M.M., nella qualità di ex liquidatore della Omissis s.r.l., e il Fallimento Omissis s.r.l. hanno resistito con controricorso. 2.8. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 3.1. Con l'unico motivo articolato, la curatela ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2495,1414,1418 ss, 2189 e 2901 c.c. e degli artt. 99,102,112,183 e 345 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la domanda di cancellazione della cancellazione della società convenuta fosse tardiva in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale. 3.2. Tale statuizione, tuttavia, ha osservato la ricorrente, oltre ad infrangersi sul dato dell'effettivo momento in cui è stata formulata la richiesta, che non può essere considerata tardiva essendo stata sottoposta all'attenzione del tribunale già con la prima memoria istruttoria, non considera che il giudice di merito, a fronte della domanda di nullità, di simulazione e di revoca di un contratto, deve incidentalmente rilevare, anche d'ufficio, l'inefficacia giuridica della delibera di estinzione che la società acquirente ha illegittimamente assunto per sottrarsi al giudizio onde assicurare che la stessa, e non i suoi soci, possa essere presente nel giudizio in cui è litisconsorte necessaria. 4.1. Il motivo è infondato. Chiunque vi ha un interesse, purché legittimato all'azione, può, in effetti, agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti con forza di giudicato l'inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per l'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto ovvero intenda proporre non già, semplicemente, un'azione di riscossione di un credito maturato nei suoi confronti, per la quale sono passivamente legittimati i suoi ex soci che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali Cass. SU n. 6070 del 2013 , ma un'azione d'impugnazione di un contratto di compravendita immobiliare per nullità, simulazione, revoca del quale la stessa è stata parte acquirente ovvero venditrice pur se il giudice del registro delle imprese ne abbia già ritenuto, in sede camerale, la sussistenza e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell' art. 2191 c.c. , la cancellazione d'ufficio dell'intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso e che, in quanto tale, è l'unica parte passivamente legittimata come nell'azione di nullità della vendita stipulata in favore della stessa ovvero litisconsorte necessaria come nell'azione di simulazione o nell'azione di revoca della vendita dello stesso bene in favore di terzo del relativo giudizio cfr. Cass. n. 19804 del 2016 , con riferimento all'azione di nullità proposta da un terzo Cass. n. 10151 del 2004 , con riguardo all'azione di simulazione assoluta o relativa Cass. n. 11150 del 2003 , con riguardo all'azione revocatoria ordinaria nello stesso modo in cui, a fronte della cancellazione disposta ai sensi dell' art. 2191 c.c. , dal giudice del registro di cui all' art. 2188 c.c. . della iscrizione di vicende societarie avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge , come la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, e' comunque possibile , non avendo tale provvedimento camerale natura decisoria né definitiva ed essendo quindi inidoneo a divenire giudicato , proporre una ordinaria azione di cognizione sulla esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro per cui si è disposta la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta Cass. SU 8426 del 2010 , in motiv. . 4.2. Può, in effetti, accedere che, nelle diverse situazioni previste dalla normativa sostanziale, il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 ss c.c. , innanzi al giudice del registro delle imprese finiscano, in tutto o in parte, per sovrapporsi e ciò accade o perché esistono questioni sulle quali le parti sono tra loro in conflitto e la cui decisione è pregiudiziale rispetto alla pronuncia camerale prevista dalla legge, ovvero perché le parti sono in conflitto tra loro in ordine proprio al reale modo di essere del rapporto giuridico che comprende la questione sulla quale, per legge, il giudice camerale è chiamato a pronunciarsi. Si pensi, rispettivamente, al caso in cui sia stata proposta una denunzia di gravi irregolarità amministrative e sorgano contestazioni sullo status di socio del ricorrente nella misura richiesta dalla legge per la relativa legittimazione art. 2409 c.c. , ovvero al caso in cui esista tra i soci un conflitto in ordine alla effettiva sussistenza di una causa di scioglimento della società rispetto al corrispondente accertamento camerale art. 2485, comma 2, c.c. . 4.3. Ma ciò, se da un lato non esclude un accertamento sulla controversia con idoneità al giudicato, neppure esclude, dall'altro, la possibilità anzi, la necessità della pronuncia camerale. In effetti, già nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, questa Corte, con riferimento al decreto presidenziale di nomina dei liquidatori della società, aveva affermato che il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società . non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma della Cost., art. 111 trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto in quest'ultimo caso, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, il presidente può nominare i liquidatori ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti Cass. SU n. 9231 del 2002 Cass. SU n. 11104 del 2002 Cass. n. 1814 del 2003 Cass. n. 4113 del 2004 in precedenza, Cass. n. 10718 del 1996 più di recente, Cass. n. 15070 del 2011 . 4.4. Ciò significa che, pur quando fosse controversa la sussistenza della causa di scioglimento, il presidente del tribunale, al solo fine di decidere sull'istanza di nomina del liquidatore, e quindi in via incidentale, deve risolvere la questione controversa in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento e provvedere sulla domanda camerale fermo restando il diritto di qualsiasi interessato di adire il giudice ordinario per l'accertamento, con forza di giudicato, dell'insussistenza della causa di scioglimento e la conseguente rimozione del decreto camerale e dei suoi effetti così anche Cass. n. 1983 del 2005 in precedenza, Cass. n. 11798 del 1998 . Deve, infatti, ritenersi intrinseco al sistema il diritto, spettante a ciascun interessato, di promuovere, nelle forme e con le garanzie proprie del processo di cognizione, un giudizio volto ad accertare l'insussistenza della causa di scioglimento e ad ottenere quindi la rimozione del decreto di nomina del liquidatore con eventuale adozione in via di urgenza, nel corso del processo, delle misure cautelari che si rendessero necessarie Cass. SU n. 9231 del 2002 , in motiv. . 4.5. La riforma del processo societario aveva, in effetti, adottato proprio tale soluzione. L'art. 32 proc. soc., infatti, aveva previsto che, ove sia controversa una questione pregiudiziale tecnica o logica di cui il giudice camerale deve conoscere per decidere sull'istanza, questi deve decidere in ogni caso, risolvendo, quindi, la questione controversa in via incidentale, e cioè ai soli fini della decisione sull'istanza, fermo restando che ciascuna parte può chiedere di poter proseguire il giudizio in sede ordinaria affinché la questione pregiudiziale controversa sia decisa con forza di giudicato. 4.6. L'abrogazione della norma, operata dalla l. n. 69/2009 con decorrenza dal 4/7/2009, non ha mutato, peraltro, i termini della questione, che si ripresenta, nella sostanza, nello stesso stato in cui versava prima delle riforme del diritto e del processo societario. Pur in mancanza della norma di coordinamento tra i due procedimenti, prevista dall'art. 32 proc. soc. secondo la quale, da un lato, ciascuna parte, fino alla conclusione dell'udienza fissata per l'audizione delle parti, poteva chiedere che fosse decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento, e, dall'altro, il giudice camerale, una volta proposta la domanda di accertamento incidentale, doveva in ogni caso provvedere sull'istanza con decreto motivato e, con ordinanza, disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario di cognizione, fissando all'istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di citazione , deve, in effetti, ritenersi che, ove nel corso del procedimento camerale anche in materia societaria sorga controversia tra le parti su una questione pregiudiziale cd. pregiudizialità tecnica , della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento, il giudice camerale senza poter sospendere il procedimento camerale pregiudicato né dichiarare inammissibile l'istanza in ragione del conflitto insorto sulla questione controversa deve decidere la questione pregiudiziale incidenter tantum, e cioè con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale e senza forza di giudicato , pronunciandosi all'esito sull'istanza proposta ovviamente, senza poter disporre, con ordinanza, la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie affinché la medesima questione pregiudiziale, già conosciuta in via incidentale, sia decisa con sentenza idonea al giudicato fermo restando, però, che la parte interessata può non più chiedere di proseguire il procedimento camerale nelle forme del processo ordinario, ma direttamente agire, ove ne abbia la legittimazione, con un giudizio ordinario di cognizione affinché la questione pregiudiziale controversa già decisa in sede camerale ma senza forza di giudicato sia decisa, con effetto di giudicato tra le parti e, se del caso, far valere le relative emergenze quali circostanze sopravvenute alla luce delle quali chiedere, a norma dell' art. 742 c.p.c. , la revoca o la modifica della decisione camerale nelle more assunta . 4.7. Si tratta, a ben vedere, di un meccanismo processuale che pur senza gli strumenti di coordinamento già previsti dall'art. 32 proc. soc. ha, tuttavia, il pregio di contemperare le esigenze di speditezza ed immediatezza proprie della giurisdizione volontaria, particolarmente avvertite in materia societaria Cass. SU n. 9231 del 2002 , in motiv., per cui il potere di nomina dei liquidatori, come altri previsti in materia di società commerciali , è attribuito in presenza di una situazione che richiede, nel superiore interesse al normale funzionamento delle . società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà degli organi sociali . , con la conseguente necessità che, una volta che sorga controversia su una questione pregiudiziale, la questione sia decisa dallo stesso giudice incidenter tantum, e cioè ai soli fini della decisione camerale, ma, con effetto di giudicato, solo dal giudice ordinariamente competente all'esito di un giudizio contenzioso ordinario. 4.8. Tale meccanismo processuale e', peraltro, applicabile, oltre che nel caso tipico della questione controversa a carattere tecnicamente pregiudiziale rispetto alla decisione camerale, anche nell'ipotesi in cui la controversia tra le parti del procedimento riguardi direttamente il rapporto sostanziale che comprende la questione assoggettata all'accertamento camerale previsto dalla legge sostanziale come, appunto, accade nel caso in cui, nel procedimento previsto dall' art. 2191 c.c. volto alla cancellazione d'ufficio di un'iscrizione avvenuta senza che ve ne fossero le condizioni richieste dalla legge , sia controversa tra i soci o tra i soci e un terzo l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione del la cancellazione della società dal registro delle imprese che il liquidatore deve chiedere a seguito dell'approvazione, a norma dell' art. 2495 c.c. , del bilancio finale di liquidazione. 4.9. Anche in ipotesi di tal natura, in effetti, il giudice camerale e cioè il giudice del registro delle imprese , senza sospendere il procedimento, può anzi, deve decidere la questione controversa con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale e cioè per ordinare o meno la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione già eseguita fermo, tuttavia, come in precedenza osservato, che, pur a fronte dell'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro per aver ritenuto la sussistenza delle relative condizioni ovvero della cancellazione d'ufficio di tale iscrizione per avere il giudice del registro ritenuto l'insussistenza dei relativi requisiti , la parte che vi fosse interessata può agire in giudizio in sede ordinaria per ottenere una pronuncia con forza di giudicato sulla insussistenza o, rispettivamente, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il compimento dell'iscrizione della cancellazione contestata. 4.10. Ne consegue, in particolare, che la parte interessata, a fronte dell'intervenuta iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro , può agire in giudizio in sede ordinaria, se del caso cumulandola con altra domanda cui sia strumentale come l'impugnazione di un contatto del quale la società cancellata sia stata parte , per far accertare, con forza di giudicato, l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società dal registro delle imprese se del caso per l'abuso, che dovesse emergere dalle circostanze dedotte e provate da chi agisce, consistente dall'esecuzione della stessa al solo scopo di sottrarsi al giudizio da introdurre nei suoi confronti quando lo stesso avendo ad oggetto non i diritti o i debiti della società ma l'impugnazione dei contratti di cui la stessa sia stata parte , non può essere promosso nei confronti dei suoi soci, che non ne sono i successori a titolo universale, ma solo nei confronti della società che vi deve partecipare quale litisconsorte necessaria. 4.11. Si tratta, naturalmente, di una domanda che, secondo le norme generali, dev'essere proposta dalla parte che vi abbia l'interesse e la legittimazione e non certo, d'ufficio, dal giudice art. 99 c.p.c. , a mezzo della deduzione dei fatti che ne costituiscono il fondamento e della formulazione del relativo petitum, o con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ovvero, ma solo se conseguente alle eccezioni o alle domande riconvenzionali del convenuto art. 183, comma 5, c.p.c. , alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, a pena d'inammissibilità e ciò vale anche se si tratta di domanda volta ad ottenere, ai sensi dell' art. 34 c.p.c. , una decisione con efficacia di giudicato sulla questione controversa come, ad esempio, l'accertamento della insussistenza delle condizioni richieste dalle legge per l'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese e pregiudiziale rispetto alla causa principale proposta come, ad esempio, l'impugnazione per nullità, simulazione o revoca del contratto di compravendita di cui la società cancellata sia stata parte . 4.12. Nel caso in esame, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la domanda con la quale la curatela attrice aveva chiesto la pronuncia di cancellazione della cancellazione della società Omissis s.r.l. dal registro delle imprese, era stata proposta solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi riproposta nell'atto d'appello, senza che, a fronte di tale accertamento, il ricorrente abbia specificamente dedotto, pur avendone l'onere, di aver proposto tale domanda già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio o, al più, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, riproducendo in ricorso il relativo contenuto e indicando l'atto difensivo e/o il verbale di udienza in cui la stessa era stata proposta. 4.13. Ed e', invece, noto che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell' art. 112 c.p.c. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi, con la conseguenza che, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale , intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di specificità del ricorso, il ricorrente abbia, a pena d'inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi Cass. n. 28072 del 2021 Cass. n. 15367 del 2014 . 4.14. La corte d'appello, lì dove ha ritenuto che l'unico motivo d'appello proposto dall'appellante era inammissibile ai sensi dell' art. 345 c.p.c. perché fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale e poi nell'atto d'appello, si e', quindi, attenuta ai principi da ultimo esposti e si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente. 4. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro. 3.400,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore di M.M., e in Euro. 2.600,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore del Fallimento Omissis s.r.l. dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.