Carabinieri in congedo sanitario beccati allo stadio: legittima la condanna

Inutili le obiezioni proposte da due militari dell’Arma. Definitiva la loro condanna a tre mesi e venti giorni di reclusione militare a testa. A tradirli sono state anche le riprese televisive, che hanno consentito a un colonnello di riconoscerli mentre si apprestavano ad entrare nello stadio.

Condanna legittima per i due militari dell'Arma che lamentano problemi di salute, ottengono perciò per qualche giorno di non essere in servizio e poi vengono beccati – con tanto di riprese video – a fare i tifosi durante una partita di calcio. Legittimo, chiariscono i giudici, parlare di simulazione d'infermità”. A finire sotto processo sono due carabinieri, riconosciuti dal colonnello del loro reparto operativo mentre venivano ripresi da alcune telecamere durante l'accesso allo stadio di Firenze per la partita Fiorentina-Napoli. Il quadro probatorio è inequivocabile, secondo i giudici. Consequenziale quindi la condanna dei due militari, puniti in primo grado con cinque mesi di reclusione militare a testa, pena poi ridotta in secondo grado a tre mesi e venti giorni di reclusione militare a testa. In sostanza, i due militari dell'Arma si sono fatti rilasciare delle certificazioni mediche simulando patologie inesistenti e poi nel periodo di congedo sanitario si sono recati alla stadio Artemio Franchi di Firenze per assistere all'incontro di calcio Fiorentina-Napoli . A dare solidità all'accusa sono state, innanzitutto, le verifiche compiute presso i medici che avevano sottoposto a controllo i due carabinieri, verifiche che hanno lasciato prefigurare situazioni nosografiche non del tutto compatibili con lo stato di salute dichiarato . Inoltre, i nominativi dei due carabinieri erano stati inseriti , rilevano i giudici di secondo grado, nella lista dei tifosi dell'incontro di calcio svoltosi a Firenze e il loro superiore gerarchico li aveva riconosciuti come i soggetti ripresi dalle telecamere poste all'ingresso dello stadio . E a questo proposito viene anche richiamata la documentazione on line relativa all'acquisto di due biglietti per assistere all'incontro di calcio Fiorentina-Napoli, acquisto effettuato dai due carabinieri presso un esercizio commerciale giusto cinque giorni prima del match. Sulla stessa linea dei giudici d'Appello si attesta anche la Cassazione, confermando in via definitiva la condanna dei due carabinieri. Inequivocabile, come detto, l'esito delle verifiche eseguite presso i medici che avevano sottoposto a controllo i due militari sono emerse, difatti, situazioni non pienamente compatibili con lo stato di salute dichiarato dai due uomini. E questi dubbi sono stati confermati dalla accertata presenza dei due carabinieri allo stadio, pur essendo essi ufficialmente in congedo sanitario. Rilevante, infine, un ulteriore fondamentale dettaglio l'assenza non legittima dei due militari aveva provocato delle disfunzioni organizzative nel reparto operativo cui erano assegnati . Su questo fronte, in particolare, i giudici sottolineano che le condotte illecite contestate ai due carabinieri erano finalizzate a sottrarsi al complesso dei compiti inerenti i servizi che essi avrebbero dovuto svolgere durante i turni assegnatigli nei giorni in cui simulavano l'infermità. Ne consegue che l'obiettivo dei loro comportamenti simulatori era, all'evidenza, quello di sottrarsi allo svolgimento dei turni loro assegnati . Ricostruite in questi termini le finalità sottostanti ai comportamenti posti in essere dai due militari, è sacrosanta, concludono i giudici, la loro condanna per il reato di simulazione d'infermità al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare .

Presidente Mancuso – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 23 giugno 2021 il Tribunale militare di Napoli giudicava D.V.V. e L.M. colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli ai capi a e b , condannando gli imputati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi di reclusione militare. Gli imputati D.V.V. e L.M. , inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 23 febbraio 2022 la Corte di appello militare di Roma, in parziale riforma della decisione impugnata dagli imputati, riconosciuta l'attenuante prevista dall' art. 48, ultimo comma, c.p. mil. pace, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a D.V.V. e L.M. in tre mesi e venti giorni di reclusione militare. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che gli imputati D.V.V. e L.M. , si facevano rilasciare delle certificazioni mediche simulando patologie inesistenti, tra l'altro recandosi nel periodo di congedo sanitario alla Stadio omissis di […] per assistere all'incontro di calcio omissis , svoltosi il omissis . I fatti di reato in contestazione, innanzitutto, venivano accertati grazie alle verifiche compiute presso i medici che avevano sottoposto a controllo i due imputati lasciavano prefigurare situazioni nosografiche non del tutto compatibili con lo stato di salute dichiarato. L'ipotesi accusatoria, inoltre, si riteneva corroborata dal fatto che i nominativi dei ricorrenti erano stati inseriti nella lista degli ospiti di un incontro di calcio svoltosi presso lo Stadio omissis di […] e che il loro superiore gerarchico li aveva riconosciuti come i soggetti ripresi dalle telecamere poste all'ingresso dello stadio. Tali elementi probatori, al contempo, venivano correlati alla documentazione online relativa all'acquisto di due biglietti per assistere all'incontro di calcio omissis , svoltosi il omissis , effettuato dai ricorrenti presso un esercizio commerciale il omissis . 4. Avverso questa sentenza gli imputati D.V.V. e L.M. , a mezzo dell'avvocato Giulio Marano, ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza di deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati, le cui patologie, almeno in parte, preesistevano al rilascio delle certificazioni mediche e, nel caso di D.V. , erano addirittura dipendenti da cause di servizio. Si deduceva, al contempo, che risultava smentito dalle emergenze probatorie l'assunto accusatorio, secondo cui l'assenza dei due imputati aveva provocato delle disfunzioni organizzative nel reparto operativo dove i due carabinieri erano assegnati, atteso che i turni di servizio erano stati predisposti con diversi mesi di anticipo e prevedevano la sostituzione degli eventuali assenti con l'indicazione dei militari subentranti. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. I ricorsi proposti congiuntamente da D.V.V. e L.M. sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che i ricorsi proposti da D.V.V. e L.M. , pur denunziando il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte militare di appello di Roma nel rispetto delle emergenze probatorie. Il riesame invocato dalla difesa dei ricorrenti, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01 Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01 Sez. 2, n. 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01 . La Corte militare di appello di Roma, invero, evidenziava che le verifiche eseguite presso i medici che avevano sottoposto a controllo i due imputati lasciavano prefigurare situazioni nosografiche non del tutto compatibili con lo stato di salute dichiarato. Tali conclusioni, del resto, si ritenevano corroborate dal fatto che i nominativi dei ricorrenti erano stati inseriti nella lista degli ospiti dell'incontro di calcio omissis , svoltosi il omissis presso lo Stadio omissis di […]. Inoltre, il superiore gerarchico dei ricorrenti li aveva riconosciuti come i soggetti ripresi dalle telecamere poste all'ingresso dello stadio omissis . Basti, in proposito, richiamare la deposizione del colonnello D.A. , nel cui reparto militare prestavano servizio i ricorrenti, che riferiva di avere riconosciuto nei suoi sottoposti i soggetti ripresi dalle telecamere posizionate all'ingresso dello stadio, nella giornata del omissis , in cui si svolgeva l'incontro di calcio in questione. Infine, questi elementi probatori, di per sé idonei a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di D.V.V. e L.M. , non erano valutati isolatamente, venendo correlati alla documentazione online relativa all'acquisto di due biglietti per assistere all'incontro di calcio controverso, effettuato dai ricorrenti presso un esercizio commerciale il omissis . In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle articolate argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01 Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01 Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01 . Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento scientifico, storico, etc. - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01 sì vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01 Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01 Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01 . 3. Parimenti inammissibili devono ritenersi le correlate censure difensive, con cui si riteneva destituito di fondamento l'assunto accusatorio, secondo cui l'assenza dei due imputati aveva provocato delle disfunzioni organizzative nel reparto operativo dove i due carabinieri erano assegnati, atteso che i turni di servizio erano stati predisposti con diversi mesi di anticipo e prevedevano la sostituzione degli eventuali assenti con l'indicazione nominativa dei militari subentranti. Non può, in proposito, non rilevarsi che le condotte illecite contestate a D.V.V. e L.M. erano finalizzate a sottrarsi al complesso dei compiti inerenti i servizi che gli imputati avrebbero dovuto svolgere durante i turni assegnatigli nei giorni in cui simulavano l'infermità controversa. Ne consegue che l'obiettivo dei loro comportamenti simulatori, all'evidenza, era quello di sottrarsi allo svolgimento dei turni ai quali erano stati assegnati, nella loro interezza. Ricostruite in questi termini le finalità sottostanti ai comportamenti simulatori posti in essere da D.V.V. e L.M. , nel caso di specie, appaiono pienamente sussistenti i presupposti della fattispecie oggetto di contestazione, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui il reato di simulazione d'infermità o imperfezioni al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare , previsto dall' art. 159, prima parte, c.p. mil., è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all' art. 161 c.p. mil. Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, Tesse, Rv. 270577-01 . 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere inammissibili i ricorsi proposti da D.V.V. e L.M. , con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.