La competenza territoriale tra mancato versamento delle imposte e presentazione del mod. F24 in modalità telematica

La Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia del GUP del Tribunale di Pavia, che aveva condannato un imputato per alcuni reati fiscali.

L'accusato ricorre in Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge inerente l'errata individuazione della competenza territoriale . Nel caso di specie, il Collegio osserva che il reato in questione, sotto il profilo oggettivo, richiede che il mancato versamento delle imposte risulti formalmente giustificato da un'illegittima compensazione operata ex art. 17, d.lgs. n. 241/1997 tra le somme dovute all'Erario ed i crediti falsamente od erroneamente spettanti al contribuente Cass. n. 15236/2015 che questo si consuma al momento in cui viene presentato l'ultimo modello F24 relativo all'anno di imposta interessato dalla compensazione in quanto è con l'utilizzo del modello indicato che si perfeziona la condotta decettiva del contribuente , realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale Cass. n. 458/2019 quanto al luogo di consumazione del delitto esso è identificabile nel luogo ove tale presentazione avviene . Si rileva, quindi, che la presentazione del modello F24 può avvenire, oltre che fisicamente attraverso la materiale presentazione presso uno sportello gestito dai soggetti titolari della concessione per il pagamento delle imposte di un documento cartaceo contenente la delega irrevocabile a versare quanto dovuto, ovvero ad operare la compensazione con quanto spettante al delegante, anche attraverso modalità telematiche . In tali casi, soprattutto nella seconda modalità di presentazione il luogo di consumazione del reato è suscettibile di una certa indeterminatezza e nebulosità che sarà sempre compito di chi intenda contestare il criterio di radicamento della competenza territoriale concretamente applicato al singolo caso . Nel caso in esame, data, pertanto, l'inesistenza di dati affidabili in relazione al luogo di perfezionamento del reato, i giudici hanno correttamente individuato il giudice competente .

Presidente Liberati Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza pronunziata in data 16 febbraio 2022, La Corte di appello di Milano ha confermato la precedente sentenza con la quale, in data 10 settembre 2020, il Gup del Tribunale di Pavia, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di U.E. in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto la duplice violazione dell'ar1.10-quater e5.del D.Lgs. n. 74 del 2000 per avere lo stesso, in una occasione in qualità di legale rappresentante della T. SrI ed in altra occasione in qualità di legale rappresentante della C.T. Srl, omesso di versare all'Erario imposte dovute, per un importo in un caso pari ad Euro 455.519,00 ed in altro caso pari ad Euro 238.096,00, utilizzando in compensazione crediti di imposta iva inesistenti, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'U. , sviluppando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale milanese nel ritenere radicata la competenza territoriale relativamente al presente giudizio di fronte al Tribunale del luogo ove il fatto sarebbe stato accertato e non di fronte al Tribunale del luogo ove le due società coinvolte hanno la propria sede. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere conseguentemente rigettato. Osserva il Collegio che, in relazione ai reati in materia tributaria il legislatore ha dettato dei criteri di determinazione del giudice territorialmente competente parzialmente derogatori rispetto agli ordinari criteri dettati dagli artt. 8 e seguenti del codice di rito penale. Prevede infatti, l'art. 18 del D.Lgs. n. 4 del 2000 che, laddove non sia possibile determinare la competenza territoriale secondo i criteri di cui all' art. 8 c.p.p. , quella si radica di fronte al giudice competente in relazione al luogo di accertamento è ben vero che il comma 2 della citata disposizione precisa che per i delitti di cui al capo I del titolo II del citato D.Lgs. n. 74 del 2000 i reati si intendono consumati nel luogo ove ha il domicilio fiscale, se questo è nel territorio nazionale, il contribuente imputato e che, in relazione alle società commerciali, tale domicilio coincide con la sede della stessa, ma tale presunzione non riguarda il reato ora in contestazione, in quanto questo è compreso nel capo II, e non nel capo I, del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000 . Ciò posto si osserva, riguarda al reato in questione, il quale sotto il profilo oggettivo richiede che il mancato versamento delle imposte risulti formalmente giustificato da un'illegittima compensazione operata ex art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 tra le somme dovute all'Erario ed i crediti falsamente od erroneamente spettanti al contribuente Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2015, n. 15236 , che questo si consuma ai momento in cui viene presentato l'ultimo modello F24 relativo all'anno di imposta interessato dalla compensazione in quanto è con l'utilizzo del modello indicato che si perfezione la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 febbraio 2019, n. 458 quanto al luogo di consumazione del delitto esso è identificabile nel luogo ove tale presentazione avviene. Ciò posto deve rilevarsi che la presentazione del modello F24 può avvenire, oltre che fisicamente attraverso la materiale presentazione presso uno qualsiasi degli sportelli gestiti dai soggetti titolari della concessione per pagamento delle imposte di un documento cartaceo contenente la delega irrevocabile a versare quanto da tale documento risultante dovuto all'Erario, ovvero ad operare la compensazione con quanto più o meno veridicamente spettante al delegante, anche attraverso modalità telematiche. In ciascuna di queste ipotesi, in particolare in caso di presentazione secondo modalità telematiche, il luogo di consumazione del reato è suscettibile di una certa indeterminatezza e nebulosità che sarà compito di chi intenda contestare il criterio di radicamento della competenza territoriale concretamente applicato al singolo caso - cioè il criterio relativo alla ipotesi in cui non sia stato possibile accertare il luogo di consumazione del reato che ancora la competenza al luogo ove il fatto è stato accertato - dissipare. Nel caso in esame, invece, il ricorrente sì è limitato ad eccepire il fatto che i giudici del merito non abbiano esperito gli opportuni accertamenti onde verificare in quale luogo siano stati presentati, per conto delle due società rappresentate dall'U. , i due modelli F24 contenenti, in ipotesi, i dati relativi ai crediti tributari non spettanti portati in compensazione, laddove sarebbe stato suo onere rappresentare che vi erano in atti, o comunque erano facilmente reperibili, gli elementi dimostrativi del fatto che la presentazione di tali documenti era avvenuta nel medesimo ambito territoriale presso il quale è ubicata la sede legale delle due società in questione. Stante, invece, la inesistenza di dati affidabili in relazione al luogo di perfezionamento del reato, correttamente i giudici del merito hanno individuato quale giudice competente quello risultante dal criterio residuale del luogo di accertamento di esso, luogo che incontestatamente ricade nell'ambito del circondario giudiziario di . Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.