L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore

La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Siena con la quale era stata accolta la domanda di accertamento giudiziale della paternità proposta da una madre/tutrice nei confronti del padre naturale del proprio figlio, affetto da gravissima infermità fisica, causata da tetraparesi da asfissia neonatale.

La Corte di Cassazione conferma le pronunce precedenti ricordando che «l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza» Cass. numero 26205/2013, numero 5652/2012, numero 27653/2011, numero 23596/2006, numero 15148/2022 , «producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale ex articolo 277 c.c. gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi degli articolo 315-bis e 316 c.c. ovvero dell'articolo 261 c.c. fino alla sua abrogazione disposta con il d.lgs. numero 154/2013, che ha introdotto l'articolo 315 c.c. e ss., disciplinanti la responsabilità genitoriale , tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, ai sensi dell'articolo 316-bis c.c.». Inoltre, l'articolo 316-bis c.c., che regola il concorso al mantenimento, non opera alcuna distinzione tra il genitore che ha riconosciuto il figlio ed il genitore che non lo ha riconosciuto, parificandoli quanto al dovere di mantenimento. Come chiarito da altro orientamento, «l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio» Cass. numero 3079/2015 «trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio» Cass. numero 23630/2009 . Pertanto, secondo gli articolo 147 e 148 c.c. e articolo 316-bis c.c. «l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita» Cass. numero 26205/2013, numero 5652/2012, numero 7386/2003 . Per ciò che riguarda l'ammontare del suddetto obbligo, sempre secondo il comma 1, dell'articolo cit., va determinato «in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo». Solitamente, in tale determinazione si considera anche la circostanza che il genitore riconosciuto debba sostenere degli esborsi per altri figli nati nel matrimonio, ma nel caso in esame la censura non consente di rilevare se specifiche circostanze in merito siano state dedotte, oltre che corredate da elementi probatori, in fase di merito. Ne consegue che, per tutti i motivi richiamati, la S.C. rigetta il ricorso proposto dal padre, protagonista della vicenda oggetto di causa.

Presidente Genovese – Relatore Tricomi Ritenuto che 1.- La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 10/1/2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Siena numero 1328/2017, con la quale era stata accolta la domanda di accertamento giudiziale della paternità proposta da D.M.G. con atto di citazione notificato il 16/10/2010, in proprio e nella qualità di madre e tutore di D.M.E., affetto da gravissima infermità fisica conseguente a tetraparesi da asfissia neonatale con riconoscimento di invalidità al 100%, nei confronti di G.R Segnatamente, il Tribunale aveva accertato e dichiarato che questi era il padre naturale di D.M.E. e aveva condannato G.R. i a versare a D.M.G., in proprio, le somme di Euro 97.600,00= e di Euro 68.375,79= a titolo di rimborso pro quota delle pregresse spese dalla stessa sostenute per il mantenimento del figlio, rispettivamente in via ordinaria e straordinaria, dalla nascita di D.M.E. sino all'instaurazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione ii a versare a D.M.G., quale genitrice e tutore di D.M.E., il contributo mensile ordinario al mantenimento del figlio nella misura di Euro 400,00=, oltre accessori, a decorrere da giugno 2010, oltre al 50% delle future spese straordinarie documentate iii a versare immediatamente, a titolo di spese straordinarie, la metà degli importi di Euro 33.682,90= e di Euro 26.250,00=, quali somme da destinare all'acquisto dell'autovettura e dell'ascensore allestiti per disabili. Il Tribunale aveva, inoltre, dichiarato la definitività del provvedimento di sequestro conservativo del 16/9/2014 fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, intendendosi detto provvedimento concesso anche a favore di D.M.G. in proprio, ed aveva condannato G. alla refusione delle spese di lite. L'appello principale di G. quello incidentale di D.M., sono stati respinti dalla Corte di appello, che ha compensato le spese di lite del grado. G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito da D.M.G. che ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi. Considerato che 2.1.- Fermo l'accertamento giudiziale di paternità, coperto da giudicato interno perché non gravato da impugnazione, il ricorso principale è articolato in cinque mezzi I Violazione degli articolo 147 e 148 c.c. e degli articolo 277 e 279 c.c., applicati oltre i limiti dell'interpretazione letterale e coerente agli articolo 28 e 30, comma 1, Cost. ai fini del riconoscimento del ruolo genitoriale ed in subordine della decorrenza ed entità dell'assegno di mantenimento. Il ricorrente si duole che sia stato previsto a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio naturale fin dal momento della sua procreazione, nonostante D.M.G., con il suo comportamento inerte in ragione del quale per decenni si era astenuta dal promuovere il giudizio di riconoscimento, gli avesse impedito di esercitare la potestà genitoriale, segnatamente sotto il profilo del diritto e dovere di istruire ed educare il figlio. Osserva, quindi, che - a suo parere - l'attribuzione meccanica del ruolo paterno al genitore biologico, laddove il figlio sia cresciuto in un nucleo familiare estraneo a questi ed alla sua famiglia legittima, non sarebbe coerente con l'articolo 30, comma 1, Cost. e sostiene che l'attribuzione del ruolo genitoriale non è un necessario portato del rapporto biologico. In subordine, deduce che i relativi oneri e potestà genitoriale avrebbero dovuto essere posti a suo carico solo dal momento dell'attribuzione giudiziale del ruolo genitoriale, perché solo da quel momento ha avuto modo di partecipare alle scelte ed agli oneri relativi al mantenimento del figlio. II Violazione degli articolo 147 e 148 c.c. e loro applicazione oltre i limiti dell'interpretazione letterale e coerente agli articolo 29 e 30, comma 3, Cost. ai fini del riconoscimento del ruolo genitoriale ed in subordine della decorrenza ed entità dell'assegno di mantenimento. Nullità della sentenza ex articolo 161 c.p.c. per omessa citazione in giudizio dei componenti della famiglia legittima di G.R. con conseguente violazione dell'articolo 102 c.p.c. La censura deduce che la condanna al pagamento della quota di mantenimento a far data dalla nascita di D.M.E., sarebbe avvenuta senza considerare i quanto alla decorrenza degli obblighi, che il dovere di mantenimento avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui l'attribuzione della genitorialità affermata gli devolveva anche il potere/dovere di istruire e di educare il figlio ii che la tutela del figlio nato fuori del matrimonio doveva essere coordinata con la tutela dei componenti della famiglia legittima del ricorrente, di cui i giudici di merito erano stati informati. Vengono, a corredo, riproposte le questioni introdotte con il primo motivo, deducendo che la condanna al rimborso delle spese pregresse ledeva i diritti dei membri della famiglia legittima. Viene criticato anche il sequestro della casa familiare. Inoltre, è dedotta la nullità della sentenza perché non sarebbe stato integrato il contraddittorio nei confronti della moglie e dei figli legittimi e si sostiene la proponibilità dell'eccezione, rilevabile anche d'ufficio, per la prima volta in Cassazione. III Violazione degli articolo 102,112,130 e 183, comma 6, numero 1, c.p.c. - nullità della sentenza per avere deciso, accogliendola, la domanda nuova , inammissibilmente proposta tardivamente da D.M.G. all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ottenere la condanna di G.R. a corrispondere la quota dell'assegno di mantenimento a far data dalla nascita di D.M.E., anziché dal di della domanda come chiesto in citazione. IV Violazione dell'articolo 669 sexies c.p.c. e conseguente concessione del sequestro conservativo chiesto da D.M.G. che doveva essere dichiarato inefficace per l'irrituale notifica nel termine di quindici giorni dal di della pronuncia. V Violazione dell'articolo 669 sexies c.p.c. e dell'articolo 112 c.p.c. - conseguente concessione del sequestro conservativo in favore di D.M.G. per l'importo di Euro 600.000,00= esuberante, per le ragioni esposte al terzo motivo, rispetto all'importo del credito da cautelare. 3.1.1.- I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente sono in parte inammissibili, in quanto introducono questioni in merito circa il sorgere dell'obbligo al mantenimento ed in merito alle contrapposte esigenze dei membri della famiglia legittima del ricorrente che risultano nuove, giacché non è illustrato con la dovuta specificità se, quando ed in che termini siano state proposte nella fase di merito. 3.1.2.- I due motivi sono anche infondati. 3.1.3.- Innanzi tutto va rilevato che non risultano pertinenti i richiami agli articolo 147 e 148 c.c. che disciplinano i doveri verso i figli ed il concorso agli oneri in ambito matrimoniale, giacché nel presente caso si discute di genitorialità naturale. Per un corretto inquadramento normativo della vicenda in esame va poi rammentato che la materia della filiazione è stata oggetto di ampia revisione ad opera del D.Lgs. numero 154/2013 e che, quanto alla disciplina applicabile a vicende connotate da intertemporalità - come quella in esame -, in assenza di disposizioni transitorie e finali specifiche dettate dall'articolo 104 del D.Lgs. numero 154 del 2013 a ciò deputato, va affermata la immediata applicabilità in toto dei novellati articolo 315 e ss. c.c., riguardanti gli istituti della filiazione e della responsabilità genitoriale, non altrimenti disciplinati, destinati ad esplicare i loro effetti vincolanti anche sui soggetti nati o divenuti genitori in epoca anteriore alla entrata in vigore della anzidetta revisione. Quindi è opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza Cass. numero 26205/2013, Cass. numero 5652/2012 Cass. numero 27653/2011 Cass. numero 23596/2006 Cass. numero 15148/2022 , producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale ex articolo 277 c.c. gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi degli articolo 315 bis e 316 c.c. ovvero dell'articolo 261 c.c. fino alla sua abrogazione disposta con il D.Lgs. numero 154/2013, che ha introdotto l'articolo 315 c.c. e ss., disciplinanti la responsabilità genitoriale , tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, ai sensi dell'articolo 316 bis c.c. E' decisivo osservare che l'articolo 316 bis c.c., che regola il concorso al mantenimento, non opera alcuna distinzione tra il genitore che ha riconosciuto il figlio ed il genitore che non lo ha riconosciuto, parificandoli quanto al dovere di mantenimento, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 316 c.c., che disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale, e che distingue il genitore che ha riconosciuto il figlio e che esercita la responsabilità genitoriale comma 4 dal genitore che non ha riconosciuto il figlio e che non esercita la responsabilità genitoriale, potendo solo vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio comma 5 . L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, come si è chiarito Cass. numero 3079/2015 , trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio fra le molte conformi, Cass. numero 23630/2009 , per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli articolo 147 e 148 c.c. e articolo 316 bis c.c. sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita Cass. numero 26205/2013 Cass. numero 5652/2012 Cass. numero 7386/2003 . Ne' tale obbligo di concorrere al mantenimento trova deroga per la circostanza - quand'anche accertata - che non sia stato possibile da parte del padre biologico, nel periodo intercorso tra la nascita e la data della dichiarazione giudiziale di paternità esercitare i compiti di vigilanza - non strettamente economici - connessi al ruolo genitoriale in quanto le rispettive discipline operano in autonomia. Quanto all'ammontare dell'obbligo, questo va determinato, ai sensi dell'articolo 316 bis, comma 1, c.c., in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo senza dubbio, nella determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio naturale può trovare ingresso, ove tempestivamente dedotta e provata, la circostanza che il genitore riconosciuto debba sostenere degli esborsi per altri figli nati nel matrimonio, tali da incidere sulla quantificazione dell'assegno di cui si discute, ma nel caso di specie la censura, svolta in termini attratti e massimalisti, non consente di rilevare se specifiche circostanze in merito vennero dedotte, oltre che corredate da elementi probatori, in fase di merito. 3.1.4.- La decisione impugnata si pone, dunque, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul punto ed il motivo risulta comunque infondato. 3.1.5.- Risulta, inoltre, infondata la questione relativa alla violazione del prospettato litisconsorzio necessario passivo con i componenti della famiglia legittima moglie e figli nati dal matrimonio di G. . Per l'azione di stato in esame dichiarazione giudiziale di paternità - articolo 269 e ss. c.c. la legittimazione attiva articolo 270 c.c. e passiva articolo 276 c.c. è stata espressamente fissata dal legislatore, il quale ha previsto che l'azione possa essere promossa nei confronti degli eredi solo in caso di decesso del presunto genitore, escludendo quindi la ricorrenza di un litisconsorzio passivo necessario. Ne' a conclusioni diverse induce l'articolo 276, comma 2, c.c., il quale, nel prevedere che Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse , chiarisce in maniera inequivoca che la partecipazione di altri soggetti quali quelli indicati dall'odierno ricorrente può conseguire all'esercizio di una loro facoltà - nel presente caso non esercitata - e trova un oggettivo limite nella sussistenza di un interesse , dal che si deduce che non ricorre alcuna fattispecie tale da comportare la necessaria integrazione del contraddittorio d'ufficio. 3.1.6.- La questione introdotta in relazione al sequestro resta assorbita dall'esame del quarto motivo. 3.2.1.- Il terzo motivo è inammissibile. 3.2.3.- Innanzi tutto, va osservato che non risulta censurata la statuizione con cui il corrispondente motivo di gravame è stato ritenuto generico dalla Corte di appello, perché privo della specificazione di quali fossero le domande nuove. Va rilevato che, anche l'attuale motivo di ricorso non solo non censura tale assorbente statuizione, ma non illustra nemmeno lo specifico contenuto delle cd. domande nuove , posto che vi è solo la trascrizione dell'atto di citazione di controparte in parte qua fol.17 del ric. dalla quale si evince - al contrario - che la D.M. ebbe a richiedere la condanna del presunto padre all'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio sia per il passato che per il futuro , indicando per il passato un quantum che costituiva il minimo non eludibile della domanda somma non inferiore ad Euro 68.375,79= , ma non il massimo della stessa. Rammentando che Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. Cass. numero 15196 del 12/06/2018 prec. Cass. numero 19350 del 04/10/2005 , va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della censura, posto che il vaglio della tesi del ricorrente, circa la valenza della sua opposizione, presuppone l'accertamento della novità e della tardiva proposizione della domanda da parte del giudice del merito che, nel caso di specie, non ricorre, ed anzi sembra essere stata esclusa. 3.2.4.- Il quinto motivo resta assorbito perché strettamente connesso e conseguenziale, nella prospettazione dello stesso ricorrente, al terzo motivo, già dichiarato inammissibile. 3.3.1.- Il quarto motivo è inammissibile per plurime ragioni. 3.3.2.- Va premesso, e ciò concerne l'inammissibilità della doglianza, che lo stesso ricorrente deduce che il provvedimento di sequestro in questione a suo avviso doveva essere considerato come emesso inaudita altera parte e soggetto a notifica nel termine di legge di quindici giorni dalla sua emissione quindi, sostenendo che la notifica aveva riguardato un atto incompleto ed inidoneo a conoscere il contenuto del ricorso per sequestro, assume che ricorrerebbe una causa di inefficacia del sequestro non rilevata né in primo, né in secondo grado. Orbene, la prospettazione secondo cui, nel caso in esame, il provvedimento fosse stato emesso inaudita altera parte contrasta con quanto accertato dalla Corte di appello circa l'emissione del provvedimento a seguito di esplicazione del preventivo contraddittorio tra le parti all'udienza dell'8/5/2014, e tale accertamento non è stato puntualmente e specificamente contestata, atteso che il ricorrente - sostanzialmente - dà per scontato il contrario senza nemmeno trascrivere in parte qua il provvedimento in questione, con evidenti ricadute sull'ammissibilità. 3.3.3.- Ciò, in disparte dal rilievo che la notifica, quand'anche di un atto incompleto nella parte relativa al ricorso, ma completo per quanto riguarda il provvedimento giudiziario, avrebbe, comunque, consentito un livello adeguato di conoscenza, sufficiente a far valere alla parte le proprie ragioni - anche relativamente a quanto oggi dedotto - per richiedere - se del caso - la pronuncia di inefficacia al giudice che aveva emesso il provvedimento o per richiederne la revoca o la modifica o, ancora, per proporre reclamo, mentre non risulta che il ricorrente si sia attivato in alcuno dei modi indicati e consentiti dal c.p.c. di guisa che, anche sotto questo profilo, la censura risulta inammissibile. 4.1. - Il ricorso incidentale è svolto nei seguenti due motivi I Violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., con il quale si contesta il provvedimento di compensazione delle spese di lite del secondo grado, assumendo che la soccombenza di G. era da ritenere ben più grave. II Richiesta di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c., assumendo che G. avrebbe agito in giudizio con mala fede e colpa grave, essendo ben consapevole dell'infondatezza delle sue eccezioni, respinte in entrambi i gradi di merito. 4.2.- Il primo motivo è inammissibile perché il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi Cass. numero 24502/2017 Cass. numero 26912/2020 . 4.3.- Il secondo è infondato perché In tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta. Cass. Sez. U. numero 32001/2022 Cass. numero 4430/2022 e tale evenienza, nemmeno illustrata nella astratta formulazione della doglianza, non ricorre nel caso in esame. 5. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettatati. Le spese, con compensazione per un terzo, seguono la soccombenza del ricorrente principale nella misura liquidata in dispositivo per i restanti due terzi. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per entrambi i ricorrenti. P.Q.M. - Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale - Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di due terzi, che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, compensate le spese per il restante terzo - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 - Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai rispettivi ricorsi, se dovuto.