Accertata in via definitiva la responsabilità penale dell’uomo sotto processo. Irrilevante il riferimento difensivo a una presunta assuefazione della donna ai comportamenti tenuti dall’ex marito.
L’indifferenza mostrata dalla donna alle minacce proferite nei suoi confronti dall’ex marito non può rendere meno grave l’esecrabile comportamento tenuto dall’uomo. Concordi i giudici di merito, i quali, ricostruita la delicata vicenda, condannano, sia in primo che in secondo grado, l’uomo sotto processo, ritenendolo colpevole di minaccia grave e di molestie ai danni dell’ex moglie. Con il ricorso in Cassazione, però, l’avvocato che rappresenta l’uomo mette in dubbio la concretezza del reato di minaccia e, in sostanza, «contesta l’idoneità, in concreto, della condotta contestata» al suo cliente «ad incidere sulla libera determinazione della persona offesa», poiché «quest’ultima ha ammesso», sottolinea il legale, «di essere divenuta insensibile ai comportamenti assunti dall’ex marito ». In Cassazione, però, la linea difensiva non riesce a convincere i magistrati, i quali confermano, difatti, la condanna dell’uomo, il quale può solo giovarsi della « prescrizione del reato di molestia». I Giudici sottolineano, in merito all’accusa concernente le minacce proferite dall’uomo all’indirizzo dell’ex moglie, che «non è necessario che il turbamento psichico si verifichi in concreto e, quindi, che la persona offesa si senta effettivamente intimidita» mentre «è sufficiente che la minaccia sia anche solo potenzialmente idonea a cagionare effetti intimidatori » sul destinatario. Ragionando in questa ottica, poi, i Giudici, prendendo in esame la vicenda, pongono in rilievo «l’ entità del turbamento psichico » sopportato dalla donna e «determinato dai provati atti intimidatori posti in essere dall’uomo», da un lato, e «il tenore delle espressioni verbali profferite e il contesto in cui tali condotte sono state poste in essere, anche di notte e in presenza di figli minori e per mano di un soggetto gravato da plurime dipendenze», dall’altro. Irrilevante, quindi, concludono i Giudici, il riferimento difensivo a una presunta «assuefazione della donna» ai comportamenti tenuti dall’ex marito.
Presidente Sabeone – Relatore Cuoco Ritenuto in fatto 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di R.M., ritenendolo responsabile dei reati di minaccia grave e molestie commessi ai danni della ex moglie, Z.D. così riqualificata, già in primo grado, l'originaria contestazione ai sensi dell' articolo 612-bis c.p. . 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Con il primo, afferente al reato di minaccia, si contesta l'idoneità, in concreto, della condotta contestata ad incidere sulla libera determinazione della persona offesa, atteso che quest'ultima avrebbe ammesso di essere divenuta insensibile ai comportamenti assunti dall'ex marito. Con il secondo, afferente alle molestie, si deduce la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare il requisito della petulanza, atteso che solo in un'occasione sarebbero stati accertati tre contatti telefonici ravvicinati nel tempo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. Invero, sotto tale profilo, è sufficiente ribadire che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' articolo 612 c.p. - che ha natura di reato di pericolo - non è necessario che il turbamento psichico si verifichi in concreto e, quindi, che la persona offesa si senta, effettivamente, intimidita. E' sufficiente che la minaccia sia anche solo potenzialmente idonea secondo un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo da valutarsi Sez. 5, numero 644 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 257951 Sez. 5, numero 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Rv. 278664 . E la corte territoriale ha dato atto, anche in concreto, dell'entità del turbamento psichico determinato dai provati atti intimidatori posti in essere dall'imputato, del tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche del contesto nel quale tali condotte sono state poste in essere anche di notte, in presenza di figli minori e da un soggetto gravato da plurime dipendenze . La difesa non si confronta con tali argomentazioni limitandosi a riferire di un'asserita assuefazione della vittima. Circostanza, per come si è detto, irrilevante. 2. A conclusioni diverse deve giungersi con riferimento all'ulteriore reato, di cui all' articolo 660 c.p. . Il reato di molestie, per come è noto, consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione Sez. 1, numero 8198 del 19/01/2006, Rv. 233438 . La valutazione in ordine alla oggettiva idoneità è riservata al giudice di merito e non è sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo della logicità e coerenza della motivazione offerta. Ebbene, a fronte di uno specifico motivo di appello, la corte territoriale ha dato atto solo della circostanza per cui tale reato non può ritenersi assorbito nel parallelo reato di minaccia, stante la diversità senza nulla argomentare in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti oggettivi. Ne' tale dato emerge dalla motivazione della sentenza pronunciata in primo grado che si è limitata a rilevare, in modo asseritivo, come il R. avesse continuato a telefonare alla donna e con tono petulante si lamentasse della stessa e dei suoi stretti congiunti, avanzando richieste non accoglibili. 3. La sentenza impugnata, quindi, sotto tale profilo, deve essere annullata, ma attesa la sopravvenuta prescrizione del reato contravvenzionale maturata, tenendo conto dei 54 giorni di sospensione per le note emergenze pandemiche, il 24 maggio 2021 con rinvio ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il restante delitto di minacce. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all 'articolo 660 c.p . è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.