Nell'ambito di un processo, l'amministrazione pubblica soccombente deve emettere la certificazione unica in relazione alle spese di lite corrisposte in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa.
L'amministrazione pubblica soccombente infatti, in quanto sostituto d'imposta, è tenuta a emettere la certificazione unica in relazione alle spese di lite corrisposte in favore del difensore della controparte vittoriosa, sia nel caso di avvocato antistatatrio che di avvocato munito di delega all'incasso. È quanto chiarito nella Risposta delle Entrate numero 189 pubblicata lo scorso 3 agosto. Secondo quanto chiarito dal Fisco, le amministrazioni pubbliche, essendo obbligate all'applicazione delle ritenute articolo 29, comma 5, d.P.R. numero 600/73 , provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti del difensore della controparte sono tenute ad assumere la veste di sostituto d'imposta, sia nell'ipotesi in cui le spese siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa. In caso di compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario, i cui compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, l'amministrazione pubblica dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l'intero importo corrisposto.
Risposta Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2023 numero 189