Equo indennizzo per irragionevole durata del processo solo se la parte non ha abusato dello strumento

In caso di plurime azioni giudiziarie, agli effetti dell’indennizzo previsto dalla c.d. legge Pinto e al fine di impedire ingiuste duplicazioni, occorre valutare se il danno da irragionevole durata sia dipeso specificamente da ciascuno dei processi innescati, i quali abbiano procurato in via autonoma sofferenza indennizzabile, oppure, sia pure sotto profili di doglianza diversi, la parte esponga, nella sostanza, un danno unitario, dipendente dal ritardo con il quale risulta essere stata definita la vicenda processuale.

Il Ministero dell'Economia ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Perugia ha riconosciuto alla controparte un indennizzo di oltre 50mila euro per irragionevole durata di alcuni procedimenti . Il Ministero denuncia un abuso del diritto previsto dalla c.d. legge Pinto , in quanto a fronte di una sola vicenda pensionistica, la controparte aveva proposto tre ricorsi distinti, con il primo chiedendo che fosse dichiarata la definitività del decreto ministeriale che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge, militare di carriera con il secondo, contestando la decisione dell'amministrazione di negare la causa di servizio con il terzo, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di reversibilità . Il motivo è fondato. Il Collegio afferma infatti che in un simile caso occorre verificare, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 2, al fine d 'impedire ingiuste duplicazioni , se il danno da irragionevole durata sia dipeso specificamente da ciascuno dei processi innescati nella specie tre , i quali ciascuno di loro abbiano procurato in via autonoma sofferenza indennizzabile da ritardo, o seppure, sia pure sotto profili di doglianza diversi, la parte esponga, nella sostanza, un danno unitario , dipendente dal ritardo con il quale risulta essere stata definita la vicenda processuale afferente al bene della vita preteso. Un tale giudizio, inoltre, non può prescindere dalla verifica in concreto circa la condotta processuale tenuta dall'interessato nei processi presupposti, al fine di accertare se lo stesso abbia, senza necessità, moltiplicato gli accessi alla giustizia . Avendo la Corte d'Appello completamente omesso tale valutazione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio.

Presidente Orilia – Relatore Grasso Osserva Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Perugia ha riconosciuto il complessivo indennizzo di Euro 51.000,00 in favore di R.L. , per la non ragionevole durata dei seguenti processi svoltisi innanzi la Corte dei Conti proc. n. 9573, promosso con ricorso del 22/9/1967, e proc. n. 9576, promosso con ricorso del 10/4/1968, indennizzabili per entrambi 35 anni e 10 mesi proc. n. 9567, promosso con ricorso del 24/1/1979, indennizzabili 30 anni e 5 mesi. - Resiste con controricorso R.L Con l'esposta unitaria censura il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 , art. 89, adducendo un abuso del diritto di ristoro. Il nucleo della doglianza, presa in esame la vicenda fatta oggetto dei processi presupposti, è tesa a dimostrare che, a fronte di una sola vicenda pensionistica, la R. aveva proposto tre ricorsi distinti con il primo chiedendo che fosse dichiarata la definitività del decreto ministeriale che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio il decesso del coniuge, militare di carriera con il secondo, contestando la decisione dell'amministrazione di negare la causa di servizio con il terzo, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di reversibilità. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Non par dubbio che il bene della vita rivendicato dalla R. fosse il riconoscimento, in regime di reversibilità, dell'assegno pensionistico del coniuge, ex militare di carriera, che la vedova assumeva essere deceduto per causa di servizio. Va enunciato il seguente principio di diritto in un simile caso occorre verificare, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 2, al fine d'impedire ingiuste duplicazioni, se il danno da in ragionevole durata sia dipeso specificamente da ciascuno dei proc ssi innescati nella specie tre , i quali ciascuno di loro abbiano procurato in via autonoma sofferenza indennizzabile da ritardo, o seppure, sia pure sotto profili di doglianza diversi, la parte esponga, nella sostanza, un danno unitario, dipendente dal ritardo con il quale risulta essere stata definita la vicenda processuale afferente al bene della vita preteso. Un tale giudizio, inoltre, non può prescindere dalla verifica in concreto circa la condotta processuale tenuta dall'interessato nei processi presupposti, al fine di accertare se lo stesso abbia, senza necessità, moltiplicato gli accessi alla giustizia . La Corte di Perugia si è totalmente sottratta a un simile vaglio, essendosi limitata al computo algebrico delle singole cause, considerate separatamente, di conseguenza la statuizione deve essere cassata con rinvio, disponendo che il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra enunciato. Lo stesso regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione, anche per la determinazione sulle spese del giudizio di legittimità.