Daspo per il tifoso che fa invasione di campo

Per i Giudici è evidente la pericolosità della condotta e del soggetto che l’ha realizzata all’interno dello stadio. A inchiodare il tifoso anche il fatto che egli non abbia minimamente tenuto conto del precedente DASPO a suo carico.

Sacrosanto il Daspo per il tifoso che si rende protagonista di una invasione di campo. Logico secondo i Giudici, come già per la Questura, parlare di condotta pericolosa. A rendere più grave l’episodio, infine, il fatto che il tifoso non abbia minimamente tenuto conto del precedente Daspo a suo carico. A finire sotto processo è un tifoso della squadra di calcio della Pro Patria. A farlo finire sotto accusa è stata l’ invasione di campo effettuata durante una partita giocata in trasferta dalla sua squadra. Per il Gip del Tribunale è da convalidare il provvedimento con cui, nel maggio del 2022, la Questura ha imposto, per un periodo di cinque anni, al tifoso il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con obbligo di comparizione presso gli uffici di un Commissariato, nel corso delle giornate e in corrispondenza degli orari in cui a tali manifestazioni sportive prende parte la squadra del Pro Patria . In Cassazione, però, l’avvocato che rappresenta il tifoso prova a mettere in discussione la pericolosità attribuita al suo cliente e alla condotta da lui tenuta in un’occasione allo stadio. In questa ottica il legale sostiene che dalla esatta ricostruzione dei fatti non può essere giustificata l’applicazione del Daspo, emesso, in definitiva, solo per trascorsi violenti tra fazioni opposte e aggiunge che vi è stata , come raccontato dalla stampa, solo una invasione di campo effettuata da un tifoso per complimentarsi con i propri beniamini, senza pericolo per le squadre o per gli altri tifosi presenti . I Giudici ribattono partendo da un dato certo, cioè la condotta di scavalcamento e di invasione di campo contestata al tifoso , e sottolineano il carattere pericoloso, per la pubblica incolumità, di tale comportamento e l’altrettanto evidente pericolosità soggettiva del tifoso , inchiodato anche dalla constatazione, osservano i Giudici, che la pregressa applicazione nei suoi confronti di un altro Daspo, nel 2011, non ha avuto alcun effetto deterrente .

Presidente Aceto – Relatore Noviello Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza del 14 maggio 2022, alle ore 9.54, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, su richiesta del P.M. del 12 maggio 2022, ore 15.30, ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Lecco il 9 maggio 2022, reso ai sensi dell’art. 6 L. n. 401 del 1989, con il quale è stato imposto a G.E. , per un periodo di cinque anni, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con obbligo di comparizione presso gli uffici del Commissariato di P.S. di omissis nel corso delle giornate e in corrispondenza degli orari in cui a tali manifestazioni sportive prenderà parte la squadra del Pro Patria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di G.E. Si deducono con il primo motivo vizi di mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Nel rilevare la pericolosità dell’istante, il gip avrebbe emesso una motivazione apparente, apodittica ed illogica. Si osserva che dalla esatta ricostruzione dei fatti non potrebbe essere giustificata l’applicazione del Daspo, emesso, in definitiva, solo per trascorsi violenti tra fazioni opposte . Si rappresenta in proposito come secondo la stampa vi sarebbe stata solo una invasione di campo effettuata da un tifoso per complimentarsi con i propri beniamini , senza pericolo per le squadre o i tifosi presenti. Si aggiunge che in punto di necessità ed urgenza dell’obbligo di comparizione, il Gip avrebbe tautologicamente richiamato quanto sostenuto dal Questore. Essendovi solo un apodittico riferimento alla sussistenza dei presupposti applicativi del provvedimento, con utilizzo di clausole di stile giustificatrici del provvedimento. 3. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni di cui alla memoria difensiva depositata presso il Gip, che lo stesso avrebbe ignorato e con cui si contestava la pericolosità del G. e della condotta a lui attribuita. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Gip, lungi dall’adagiarsi sulla mera ripetizione di argomentazioni formulate dal Questore, ha elaborato una motivazione organica, con cui, dopo avere richiamato atti di indagine e rappresentato il relativo contenuto con riguardo alla condotta di scavalcamento e invasione di campo contestata al ricorrente e, per vero, dallo stesso non esclusa, ha illustrato in maniera coerente, anche richiamando la giurisprudenza in materia con riferimento all’art. 6 bis comma 2 L. 13 dicembre 1989 n. 401, il carattere pericoloso, per la pubblica incolumità, di tale comportamento, ed ha altrettanto congruamente evidenziato la pericolosità soggettiva del G. , osservando come la pregressa applicazione al medesimo di altro Daspo, nel 2011, non abbia avuto, per quanto accaduto e qui in esame, alcun effetto deterrente. Rispetto alla sopra sintetizzata motivazione, del tutto aliena da vizi manifesti, si contrappone una mera personale lettura dei dati disponibili, inerente al merito e quindi inammissibile in questa sede. Quanto al rilievo critico sollevato in tema di necessità ed urgenza, è anche esso inammissibile. Essi costituiscono requisiti di legittimità dell’atto e devono riguardare non già gli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive. In proposito è stato precisato che l’omessa motivazione in ordine all’urgenza del provvedere determina l’invalidità del provvedimento del Questore ed impedisce quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal comma 3, prima parte, del citato art. 6 della L. n. 401 del 1989 cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 Rv. 267294 - 01 Califano Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121 . Si è anche ulteriormente chiarito che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato cfr. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 Rv. 267256 - 01 Ragnoli . Circostanza quest’ultima non verificatasi. 5. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che nello specifico motivo non è indicata in maniera articolata quale considerazione critica sarebbe stata ignorata e la rilevanza della relativa omissione, pur emergendo al riguardo un onere di specificità a carico del ricorrente. Ad ogni modo, anche a volerne considerare la citazione riportata nella sola premessa del ricorso, va osservato che quanto ivi dedotto trova più che adeguata risposta nella sopra sintetizzata illustrazione, da parte del Gip, delle ragioni della pericolosità della condotta e del soggetto ricorrente. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.