Accolta definitivamente l’istanza di una donna. I Giudici le hanno riconosciuto 115 euro come ristoro economico. Per stabilire la cifra si è fatto riferimento ad alcuni scontrini forniti dalla donna e relativi all’acquisto di beni di prima necessità destinati a sostituire quelli contenuti nel bagaglio smarrito.
Risarcimento sacrosanto per la donna che alla fine del volo si è ritrovata senza bagaglio. Per quantificare la cifra è sufficiente, chiariscono i Giudici, fare riferimento agli scontrini relativi agli acquisti fatti dalla donna per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità. Sconfitta sia in primo che in secondo grado per la compagnia aerea, che viene condannata a risarcire la passeggera ritrovatasi, una volta atterrato l’aereo, senza bagaglio . Unica piccola vittoria è la riduzione della cifra 400 euro secondo il Giudice di pace 115 euro e 73 centesimi secondo il Tribunale. Accolta solo in parte, comunque, l’istanza presentata dalla passeggera, la quale aveva, in origine, chiesto «il risarcimento di tutti i danni — neppure escluso quello da stress – conseguenti alla ritardata di cinque giorni consegna del bagaglio, all’esito di un volo aereo che da San Pietroburgo l’aveva condotta a Roma». Il taglio del risarcimento viene così spiegato dai giudici del Tribunale la cifra è ritenuta «pari alle spese che la passeggera aveva dovuto effettuare per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito, spese ritenute documentate dalla produzione in giudizio di copie degli scontrini di acquisto». Inutile il ricorso in Cassazione proposto dalla compagnia aerea. Confermato, difatti, per essa l’obbligo di risarcire la passeggera ritrovatasi senza bagaglio per diversi giorni successivi all’atterraggio a destinazione. In premessa i magistrati ribadiscono che «il viaggiatore che si veda riconsegnare in ritardo il proprio bagaglio» non è certo esonerato dal dover «dimostrare il nesso di derivazione eziologica tra la temporanea indisponibilità del bagaglio e le spese effettuate per il rimpiazzo di alcuni beni di prima necessità in esso contenuti». Questa sottolineatura è importante poiché, osservano i Giudici, «la passeggera ha depositato in giudizio le copie degli scontrini della merce che era stata acquistata per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito» ed inoltre che «una testimone ha confermato di aver personalmente aiutato la passeggera ad effettuare quegli acquisti». In sostanza, «le spese sostenute dalla passeggera per l’acquisto di beni di prima necessità, destinati a rimpiazzare quelli contenuti nel bagaglio temporaneamente smarrito sono state provate anche sul piano documentale, attraverso la produzione di copie degli scontrini di acquisto della merce ». E ciò basta per fissare la cifra del risarcimento destinato alla passeggera.
Presidente Cirillo – Relatore Guizzi Ritenuto in fatto che la società. Aeroflot Russian Arlines d'ora in poi, Aeroflot ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 463/21, del 17 giugno 2021, del Tribunale di Ascoli Piceno, che - in accoglimento solo parziale del gravame da essa esperito avverso la sentenza numero 412/19, dell'8 novembre 2019, del Giudice di pace di Ascoli Piceno - ha condannato la stessa a risarcire, nella misura di 115,73 il danno subito da B.T., in ragione della ritardata consegna del proprio bagaglio - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dalla B., la quale chiedeva il risarcimento di tutti i danni - neppure escluso quello da stress'', da essa lamentato -conseguenti alla ritardata consegna di cinque giorni del bagaglio, all'esito di volo aereo che da omissis l'aveva ricondotta a […] - che il giudice di prime cure accoglieva la parzialmente la domanda, condannando la compagnia aerea russa a pagare all'attrice l'importo di € 400,00 - che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva parzialmente accolto dal giudice di appello, il quale limitava a Euro 115,73 l'importo della condanna ex articolo 1226 c.c. , somma pari alle spese che la B. aveva effettuato per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito , ritenute documentate dalla produzione in giudizio di copie la cui conformità agli originali non era stata contestata dalla Aeroflot - degli scontrini di acquisto - che avverso la sentenza del Tribunale piceno ricorre per cassazione la società Aeroflot, sulla base - come detto - di tre motivi - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - violazione e falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. , censurando l'erroneo convincimento che non gravi sull'attore l'onere probatorio circa il rapporto causale tra le spese documentate e la temporanea indisponibilità del bagaglio nel rientro a casa propria, e sia invece sufficiente la sola dimostrazione dell'effettuazione delle spese - che il secondo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, numero 4 , cod. proc, civ, con riferimento all'articolo 132, comma 2, n 4 , cod. proc civ. - assenza totale di motivazione in relazione alla liquidazione del danno - che si addebita alla sentenza impugnata un vizio consistito nell'aver confermato la liquidazione dell'importo risarcitorio in Euro 115,73 sulla base di semplici asserzioni di un'amica che avrebbe aiutato l'attrice negli acquisti di beni di prima necessità - che il terzo motivo denuncia - nuovamente ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 - violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. , lamentando che le spese del giudizio sono state poste interamente a carico di essa Aeroflot, quantunque il primo grado e ancor più quello di appello si fosse concluso con un accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria -che è rimasta solo intimata la B. - che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, per il 23 novembre 2022 - che la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex articolo 380-19is, comma 2, c.p.c. - che il primo motivo di ricorso è inammissibile - che la sentenza impugnata non reca affatto l'affermazione contestata, giacché in nessun suo punto si rinviene il rilievo secondo cui il viaggiatore, che si veda riconsegnare in ritardo il proprio bagaglio, sarebbe esonerato dal dover dimostrare il nesso di derivazione eziologica tra la temporanea indisponibilità dello stesso e le spese effettuate per il rimpiazzo di alcuni beni di prima necessità ivi contenuti - che, per contro, la pronuncia in esame -- sul duplice presupposto che la B. avesse depositato in giudizio le copie degli scontrini della merce che era stata acquistata per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito , ed inoltre che la teste B.F. avesse confermato di aver personalmente aiutato l' attrice ad effettuare gli acquisti, ha affermato che null'altro occorresse per ritenere dimostrato sia l'esborso che il nesso di causalità con la mancata disponibilità del bagaglio - che, dunque, nessun esonero dall'onere di provare il nesso causale - come la ricorrente insiste, invece, nell'affermare ancora nella propria memoria - è stato riconosciuto in favore dell'attrice, donde della denunciata violazione dell' articolo 2697 c.c. - che, difatti, la violazione di tale norma, censurabile per cassazione ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trai fatti costitutivi ed eccezioni così, da ultimo, CaSS. Sez. 3, ord. 29 mamo 2018, numero 13395, Rv. 649038-01 Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, numero 18092, Rv. 658840-01 , restando, invece, inteso che laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti , come appunto nel caso che occupa, essa può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo articolo 360 Cass. Sez, 3, sent. 17 giugno 2013, numero 15107 , R 626907-01 , ovviamente entro i limiti ristretti del nuovo ‘‘ suo testo Cass. Sez. 3, ord. numero 13395 del 2018 , cit. - che, peraltro, tali limiti - risultanti dal testo dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 54, comma 1, lett. b , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, numero 134 testo applicabile ratione te, pori?' al presente giudizio - circoscrivono il sindacato di questa Corte sulla parte motiva della sentenza, oramai, alla verifica che sia stato rispettato il minimo costituzionale cfr. Cass. Sez. Unumero , sent. 7 aprile 2014, numero 8053 , TAV. 629830-01, Cass. Sez. ord. 20 novembre 2015, numero 23828 , Rv. 637781-01 Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, numero 16502 , Rv. 637781-01 Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, numero 13248 , Rv. 658088-01 - che, di conseguenza, il vizio di motivazione è configurabile solo in caso motivazione meramente apparente, ovvero allorché essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento C/ce sent. 3 novembre 2016, numero 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 mano 2019, numero 13977, Rv. 654145-01 , ovvero risulti affetta da irriducibile contraddittorietà cfr. Cass. Sez. 3, sent.12 ottobre 2017, numero 23940 , Rv. 650880-01 Cass. Sez 6-3 ord. 25 settembre 2018, numero 22598, Rv. 650880-01 , oppure connotata da affermazioni inconciliabili da ultimo, Cass. Sez. 6-1 , lav., ord. 25 giugno 2018, numero 22598, Rv. 649628-01, mentre resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, numero 20721 , Rv. 650018-01 - che il primo motivo di ricorso, in definitiva, sotto l'apparenza di denunciare la violazione dell' articolo 2697 c.c. , quanto alla ripartizione degli oneri probatori relativi alla dimostrazione del nesso causale, investe l'apprezzamento che della sua sussistenza ha onerato il giudice di appello - che, tuttavia, mentre l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , resta. invece. inteso che l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito alla luce della tegola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata Cass. Sez. 3, sera. 2.5 febbraio 2014, numero 4439, Rv. 630127-01 in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, numero 9985 , Rv. 6535'76-01 - che il secondo motivo - sul difetto di motivazione, in relazione alla quantificazione del danno - risulta anch'esso inammissibile, perché si risolve anch'esso nella censura del giudizio di fatto operato dal Tribunale piceno che difatti a prescindere dal rilievo secondo cui il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze , come appunto nella specie, si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità cfr. Cass. Sez. lav. Ord. 8 ottobre 2019, numero 25166 , Rv. 655384-01 deve rilevarsi che il giudice di appello ha ritenuto che le spese sostenute dalla B. per l'acquisto dei beni di prima necessità, destinati a rimpiazzare quelli contenuti nel bagaglio temporaneamente smarrito, fossero state provate anche sul piano documentale, attraverso la produzione di copie degli scontrini di acquisto della merce - che vano è oure in questo caso il tentativo di precisazione svolto dalla ricorrente nella propria memoria - che, difatti, il rilievo per cui il presente motivo mirerebbe a censurare in realtà. non la motivàzione sai oinantificazione del danno, bensì sull'esistenza stessa del danno conseguenza, si espone alla considerazione critica sopra già sviluppata, secondo cui il vizio di motivazione è configurabile, oramai, solo in caso di imperscrutabilità della stessa per irriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità - che, infine, il terzo motivo - sulle spese di lite - è infondato - che va qui ribadito il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. , è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, numero 10685 , Rv. 653541-01 - che, in senso contrario, neppure può richiamarsi - come ha fatto la ricorrente, ancora una volta, nella propria memoria - la circostanza relativa al parziale accoglimento, in proprio favore, dell'appello - che, invero, nel caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può - non deve - compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite cfr. cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, numero 19122, Rv. 636950-01 in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, numero 5820, Rv. 639353-01 - che infine anche le Sezioni Unite di questa Corte, nel decidere sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa al loro esame dall'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 14 ottobre 2021, numero 28048, richiamati dalla ricorrente ancora una volta nella propria memoria - hanno affermato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonumero consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall' articolo 92 comma 2, c. p. c. , Cass. Sez. Unumero , sent. 31 ottobre 2022, numero 32061 , Rv. 666063-01 , vale a dire in presenza di giusti motivi, la cui insussistenza , giova ribadirlo, il giudice del merito non è tenuto a motivare Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, numero 26912, Rv. 659925-01 - che, in conclusione, il ricorso va rigettato - che nulla. va disposto inumero relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la B. solo intimata - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , sent. 20 febbraio 2020, numero 4315 , Rv. 657198-01 , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.