Il caso Juventus e i 15 punti di penalità: ecco le motivazioni dalla Corte Federale d’Appello FIGC

La decisione in commento n. 63 del 30 gennaio 2023 si pone nell’alveo della giurisprudenza sportiva ormai consolidata destando attenzione soprattutto per il blasone della società coinvolta. In punto di diritto non si registrano novità di rilievo ma è comunque interessante ripercorrere l’iter motivazionale della Corte di Appello Federale FIGC.

Prima di entrare nel vivo va premesso che il processo sportivo , anche quello per illecito, è modellato su regole proprie e, in caso di vuoto regolamentare, supplisce il codice di procedura civile applicabile alla singola questione nei principi e nelle norme generali v. art. 2, comma 6, CGS del CONI e art. 3, commi 2 e 4, del CGS della FIGC . Qualsiasi approccio penalistico risulta pertanto fuorviante. Per poter entrare più agevolmente nella decisione in commento se ne seguirà l'ordine della trattazione delle questioni così come risulta da essa. Sull'ammissibilità del ricorso per revocazione art. 63 CGS . La Procura Federale ha avanzato ricorso per revocazione della precedente pronuncia della Corte Federale di Appello FIGC n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 sulla scorta della previsione di cui all'art. 63, comma 1, lett. d ultima parte d se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia . L'organo federale inquirente ha individuato i fatti nuovi nel materiale probatorio intercettazioni e documenti trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino successivamente alla pronuncia in revocazione che disvelano l'intenzionalità da parte dei dirigenti della Juventus nel compiere operazioni dirette all'alterazione del bilancio. Elementi che la Corte Federale ha ritenuto decisivi per rendere ammissibile il giudizio di revocazione Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l'avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza quanto meno sul piano sportivo che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata . In tale contesto la Corte Federale di Appello non ha mancato di ribadire l'assoluta estraneità delle tutele penalistiche nell'ambito del procedimento sportivo facendo riferimento anche a decisioni emesse in campo europeo La stessa Corte Edu, nelle pronunzie più recenti, ha confermato l'estraneità in radice delle evocate tutele penalistiche rispetto alle sanzioni aventi natura disciplinare, indipendentemente dalla relativa intensità. Vero è che una penalizzazione disciplinare resta comunque distinta ratione materiae da quella penalistica da ultimo Grande Camera della Corte Edu, Gestur J nsson e Ragnar Halld r Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22.12.2020 ed un simile principio è per certo ancora più forte se riferito all' autonomia che deve essere riconosciuta e garantita - come si è detto - all'ordinamento sportivo nel quale ammende, squalifiche inibitorie o punti di penalizzazione sono misura tipica, ben nota agli affiliati che ne sono avvertiti accettando di assoggettarsi alle relative regole ed esclusivamente afflittive all'interno del detto ordinamento . Principio che, come vedremo, sarà utile per comprendere quanto sia ormai radicato nell'ordinamento sportivo supportato anche da pronunce del giudice ordinario ed amministrativo l' ammissibilità con rango di prova delle intercettazioni acquisite dal procedimento penale a prescindere dai possibili vizi rilevanti nel processo penale. Restando nell'ambito dell'analisi preventiva del materiale probatorio nuovo proposto all'attenzione della Corte Federale a sostegno dell'istanza di revocazione colpisce la rilevanza che questa dà anche al c.d. Libro Nero di FP dove FP sta per Fabio Paratici ex direttore sportivo della Juventus Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d'interesse della fase rescindente qui trattata è senz'altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale. Primo tra tutti è l'inquietante Libro Nero di FP cioè Fabio Paratici . Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore Federico Cherubini ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale appunto di lavoro . Elemento di grande rilevanza tanto che la Corte Federale dice Ed è chiaro che nello scrivere il Libro Nero di FP , Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva . Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 come siamo arrivati qui? e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali la cui conseguenza è un beneficio immediato ma anche un negativo carico ammortamenti per il futuro . In definitiva, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revocazione, è emerso un quadro fattuale nuovo rispetto all'epoca del primo giudizio e di sicura rilevanza per la sua gravità per ciò che concerne la violazione dell'art. 4 del CGS della FIGC, a mio avviso regolarmente contestato non solo alle persone fisiche ma anche alla Juventus. Elementi che inducono la Corte a sottolineare ulteriormente lo scopo del processo sportivo da tenere ben distinto dal processo penale Il contenuto del Libro Nero di FP costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza e vi si tornerà oltre più diffusamente che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive nello specifico, dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 31, comma 1 . Circa il merito delle contestazioni rilevanza ai fini probatori della documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura Federale. Violazione dell'art. 4 CGS della FIGC. La Corte Federale non ha avuto alcun dubbio a considerare le intercettazioni come prova piena nel processo sportivo. Nulla di nuovo. È infatti un principio consolidato da tempo e sostenuto a tutti i livelli dalla magistratura di merito anche amministrativa, TAR Roma 4391/16 e 2472/08 , di legittimità Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15.01.2019 n. 741 Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 28398 e Corte di Cassazione 15 dicembre 2022, n. 36861 e sportiva tanto da essere richiamato dalla pronuncia in commento Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 32/2011-2012 e nello stesso senso Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012 Corte federale d'appello, SS.UU., n. 46/2015-2016 Corte federale d'appello, SS.UU., n. 10/2016-2017 Corte federale d'appello, SS.UU., n. 12/2016-2017 Corte federale d'appello, SS.UU., n. 96/2016-2017 Corte federale d'appello, SS.UU., n. 102/2016-2017 . Produzione giurisprudenziale granitica che, ai fini della legittima acquisizione degli atti del procedimento penale nell'ambito del procedimento sportivo, si aggancia normativamente all' art. 2 della L. 401/89 che al comma 3 recita 3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell' articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice . Norma che ha la sua interfaccia sportiva nella previsione di cui all'art. 129 del CGS della FIGC. In ogni caso il giudizio di merito c.d. rescissorio non pone a suo fondamento solo le intercettazioni ma anche la notevole mole di documentazione di altro genere sempre proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino. Materiale che mai la Procura Federale avrebbe potuto acquisire direttamente con i propri poteri che non prevedono, ovviamente, la facoltà di disporre le intercettazioni o di operare sequestri. Tale incarto probatorio ha portato a considerare violato dai dirigenti della Juventus e, quindi, per responsabilità diretta, anche dal club l'art. 4 del CGS della FIGC che impone a tutti coloro che fanno parte dell'ordinamento sportivo il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva 1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC NOIF nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva . La genericità del precetto farà forse storcere il naso a chi non conosce a fondo il diritto sportivo ma approfondendo l'argomento ci si rende conto che, anche in questo caso, sono stati applicati principi consolidati da tempo Il giudice sportivo non è quindi deputato a valutare le responsabilità ordinarie. Esso deve valutare il rispetto della lex specialis costituente l'ordinamento sportivo. Ed è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo principio ancora contenuto nel parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017 nello stesso senso si veda ex plurimis Corte federale d'appello, SS.UU., n. 12/2021-2022 Corte federale d' appello, Sezione I, n. 24/2021 -2022 Corte federale d' appello, Sezione I, n. 29/2021 -2022 Corte federale d'appello, SS.UU., n. 53/2021-2022 Corte federale d' appello, Sez. I, n. 8/2022 -2023 . La Corte Federale, per concludere sull'argomento, ha citato diffusamente il parere 5/2017 del Collegio di Garanzia del CONI dissipando ogni dubbio circa le modalità di individuazione delle condotte violatrici dell'art. 4 CGS della FIGC espressioni come buona fede, correttezza, lealtà appaiono [sì] generiche e vaghe da rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da renderne difficile definire i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un affidamento sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo. Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza pur con quei limiti di definizione di cui si diceva si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento sportivo . L'ultima considerazione va all' elemento soggettivo . L' intenzionalità delle condotte ascritte alla Juventus e ai suoi dirigenti, desunto dagli atti di causa, è stata decisiva per la condanna. Si legge infatti nel provvedimento in commento L'intenzionalità volta ad evitare la ricostruzione delle operazioni sopra menzionate quale permuta e dunque l'intenzionalità mostrata ad evitare di dover verificare, volta per volta, l'effettiva applicabilità per la FC Juventus S.p.A. di eventuali limiti contabili alla legittimità della plusvalenza o delle immobilizzazioni ottenute per lo scambio è comportamento sufficiente alla violazione dell'art. 4, comma 1, CGS . In sintesi la condanna della Juventus scaturisce da elementi nuovi acquisiti attraverso la Procura della Repubblica di Torino non conosciuti prima del giudizio oggi revocato. Tali elementi sono tali da portare ad ammettere la revocazione della sentenza di assoluzione. Le prove non vanno valutate con i parametri e le regole del processo penale bensì con quelle proprie del processo sportivo ed, eventualmente, con quelle del processo civile. Non sono in discussione le plusvalenze in quanto tali ma il ricorso sistematico a quelle fittizie nella consapevolezza di alterare il bilancio. Tale consapevolezza ha comportato la violazione dell'art. 4 CGS della FIGC con conseguente condanna dei deferiti.

FIGC, Corte d'Appello Federale, sentenza 30 gennaio 2023, n. 63