Contratto redatto, ma non concluso: l’avvocato va pagato

Se un avvocato redige un contratto che poi non viene sottoscritto dalle parti, questi non ha diritto a ottenere il compenso previsto dal punto “f” della Tabella D del d.m. numero 127/2004, perché la norma tariffaria fa riferimento alla redazione di un “contratto”, intendendosi per tale un atto giuridicamente perfetto e perciò stipulato. Tuttavia, il professionista ha diritto al riconoscimento di un onorario per l’attività svolta e da determinarsi sulla base delle singole voci previste dalle tariffe o, in mancanza, in via equitativa ai sensi dell’articolo 2233 c.c.

Il caso dell'avvocato “a bocca asciutta”. Riformando parzialmente la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria, la Corte d'Appello di Torino esclude che un avvocato abbia diritto al compenso previsto dal d.m. numero 127/2004 c.d. tariffario forense per aver redatto un testo contrattuale , poi non sottoscritto dalle parti. Il motivo? Il punto “f” della tabella D del d.m. numero 127/2004 menziona la “redazione di contratti” oppure l'“assistenza relativa alla stipulazione e redazione” dei medesimi pertanto, solo la stipula di un vero e proprio contratto consente di ravvisare il presupposto per l'insorgenza del diritto a percepire l'onorario, restando irrilevanti le bozze non trasfuse in un accordo definitivo. L'avvocato rimane dunque “a bocca asciutta”, ma non senza parole, tanto da ricorrere in Cassazione per affermare il proprio punto di vista. Le censure alla sentenza e la posizione della Cassazione. L'avvocato censura la sentenza della Corte d'Appello, perché l'attività svolta nell'interesse del cliente in funzione della redazione e della stipulazione di un contratto i era riconducibile al punto “f” della Tabella D del d.m. numero 127/2004 che equipara la redazione del contratto e l'assistenza alla relativa stipulazione ii una volta eseguita, doveva essere in ogni caso ricompensata anche se il contratto predisposto dall'avvocato non era stato sottoscritto dalle parti. Valutato il motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione precisa tre aspetti il punto “f” della tabella D del d.m. numero 127/2004 si applica quando il testo negoziale redatto dall'avvocato si concretizza in contratto giuridicamente vincolante tra le parti. Del resto, solo così può giustificarsi il riferimento operato dalla norma tariffaria alla “redazione” non già di un qualsivoglia documento, ma di un vero e proprio “contratto”, ossia di un atto giuridicamente perfetto ove il contratto predisposto dal legale non venga formalizzato tra le parti , l'attività professionale resa dall'avvocato deve essere comunque remunerata . Invero, l' articolo 6 - Capitolo III - del d.m. numero 127/2004 prevede che per le pratiche iniziate e non giunte a compimento l'avvocato ha diritto di percepire «gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista» in caso di attività non completate , il compenso da riconoscere a favore dell'avvocato deve essere determinato   a        in ragione di quanto previsto per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte dalle singole voci della tariffa e sulla base di alcuni dei criteri indicati dal secondo comma dell' articolo 1 - Capitolo III - del d.m. numero 127/2004 . In particolare, sono rilevanti i criteri della natura e del valore della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, mentre è escluso il criterio del vantaggio conseguito dal cliente, essendo quest'ultimo compatibile solo con l'integrale espletamento di tutte le prestazioni previste nell'atto di conferimento dell'incarico b        in mancanza, in via equitativa ai sensi dell' articolo 2233 c.c. Stanti questi rilievi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Torino. Qualche considerazione. Altra recente sentenza di legittimità v. Cass. 6 ottobre 2021 numero 27097 , partendo dalla previsione tariffaria secondo cui «l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione [numero d.r. di contratti]», ha ritenuto applicabile le tariffe di cui al punto “f” della Tabella D del d.m. numero 127/2004 anche in caso di mancata conclusione del contatto redatto dall'avvocato. Opposta è invece la determinazione a cui giunge l'ordinanza in commento l'espressione «l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione [numero d.r. di contratti]» non esclude la necessità della conclusione del contratto redatto ai fini del completamento della prestazione a fini tariffari, ma esclude soltanto che la successiva assistenza alla stipulazione del contratto venga autonomamente e ulteriormente remunerata rispetto alla redazione o all'assistenza alla redazione. Al di là dell'interpretazione della specifica norma del d.m. numero 127/2004 ormai superato sia dal d.m. numero 140/2012 sia dal d.m. numero 55/2014 e perciò di limitata applicazione , la pronuncia esaminata ha un pregio l'aver ribadito che, in assenza di esplicite pattuizioni, il compenso dell'avvocato è determinato in proporzione all'attività effettivamente svolta , fornendo un'affermazione coerente con la natura dell'obbligazione assunta dal professionista che, come noto, è un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Presidente Di Virgilio - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente accolto l'appello di D.G. e, in riforma della sentenza del tribunale di Alessandria del 30/9/2015, che aveva a sua volta parzialmente accolto l'opposizione dello stesso al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall'avv. F.V.G., ha, pertanto, condannato l'appellante a pagare in favore di quest'ultimo la somma complessiva di Euro 3.184,48, oltre interessi, quale compenso per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese dallo stesso nell'interesse dell'ingiunto. 1.2. La corte, poi, ha condannato l'appellato a rimborsare a D.G. i quattro quinti delle spese sostenute nel giudizio di primo grado ed i tre quarti delle spese sostenute nel giudizio di secondo grado, provvedendo, infine, alla loro liquidazione. 1.3. La corte, in particolare, per ciò che riguarda la determinazione dei compensi per l'attività giudiziale svolta dall'avv. F., dopo aver evidenziato che il ricorso predisposto dall'avv. F. era finalizzato ad ottenere, nelle forme previste dal D.Lgs. numero 5 del 2003, articolo 25 ss., la nomina di uno o più liquidatori e, diffondendosi per sole cinque pagine, non conteneva alcuna illustrazione particolarmente dettagliata delle vicende societarie, ha ritenuto che a l'onorario, stante l'estrema linearità e la non particolare complessità dell'impegno professionale richiesto ed in concreto profuso , doveva essere determinato, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, quale appunto era il procedimento speciale in materia societaria a cui fece ricorso il F. nell'interesse del D.G. , che non ha mai assunto natura contenziosa , ai sensi della tabella A-VII numero 50 a , del D.M. numero 127 del 2004, applicabile ratione temporis, nel minimo tariffario di Euro 250,00 b i diritti di avvocato, a norma del punto 75 della tabella B-III, dedicato alle materie da trattare in camera di consiglio, dovevano essere determinati nella somma di Euro 161,00 ed ha, quindi, liquidato all'avv. F., in parziale accoglimento dell'appello del Dogliotti, la somma di Euro 250,00 per onorario, Euro 161,00 per diritti, oltre ad Euro 191,50 per esposti ed accessori di legge, per l'importo totale di Euro 767,53. 1.4. La corte, inoltre, per ciò che riguarda la determinazione del compenso spettante all'avv. F. per l'attività stragiudiziale prestata dallo stesso liquidato dal tribunale nella somma complessiva di Euro 20.077,20 , dopo aver rilevato come l'appellante non aveva riproposto o quanto meno argomentato la censura per cui non sarebbe dovuto all'avv. F. un autonomo compenso per l'attività stragiudiziale in quanto accessoria rispetto alle prestazioni giudiziali svolte nel procedimento per la nomina del liquidatore della società, ha escluso ogni rilievo alle doglianze prive dei requisiti imposti dall' articolo 342 c.p.c. e, quindi, limitato l'esame solo alle censure relative alle voci per esame e studio della pratica liquidata in Euro 2.500,00 e per redazione di contratti liquidata in Euro 15.536,20 , ha ritenuto che - del D.M. numero 127, articolo 5, comma 4, cit., prevede che per l'assistenza in pratiche di divisione e di liquidazione si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente - il valore della quota del Dogliotti alla società collettiva Casa Vinicola D. era pari ad Euro 702.366,75, ricompreso nello scaglione da Euro 516.500,01 ad Euro 1.549.400,00, per cui il compenso oscilla tra Euro 1.300,00 ed Euro 2.530,00 - l'onorario richiesto dal F. per esame e studio della pratica in Euro 2.500,00 è congruo in quanto riferito ad una prestazione sicuramente resa dallo stesso nell'interesse dell'assistito ed avuto riguardo alla non contenuta durata delle trattative, ai plurimi incontri con le controparti e i di questi legali e professionisti, alle difficoltà verosimilmente incontrate a causa dei dissidi tra i soci per addivenire al frazionamento del plesso aziendale, ed alla valorizzazione complessiva di quest'ultima, tutt'altro che irrisoria . 1.5. La corte, invece, ha escluso che spettasse al F. l'onorario richiesto dallo stesso e dal tribunale liquidato nella somma di Euro 15.536,20 per le prestazioni di cui al punto f della tabella D, che prende in considerazione la redazione di contratti oppure l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione , rilevando che il F. non aveva predisposto alcun contratto . La corte, infatti, ha ritenuto che per redazione dovesse intendersi la stesura definitiva da parte del professionista che assiste il singolo cliente che viene coinvolto nel rapporto così venuto ad esistenza di un testo contrattuale rispetto al quale convergono tutte le parti interessate, che pertanto vengono vincolate dal negozio che definisce, parzialmente o per intero, la vertenza già pendente in via stragiudiziale tra le stesse . Solo la stipula di un vero e proprio contratto , quindi, ha aggiunto la corte, consente di ravvisare il presupposto per l'insorgenza del diritto a percepire l'onorario in questione, restando per contro irrilevanti le eventuali bozze non trasfuse in un accordo definitivo ovvero mere proposte contrattuali formulate all'indirizzo delle controparti , il cui contenuto può divenire obbligatorio solo a seguito dell'accettazione delle destinatarie. Nel caso in esame, tuttavia, ha osservato la corte, nessun contratto, predisposto dal F. oppure con l'assistenza di quest'ultimo nei frangenti della redazione o della stipula, fu mai concluso tra i vari contendenti, avente ad oggetto la suddivisione tra ognuno dei quattro soci del patrimonio della collettiva . La corte, quindi, ha ritenuto che l'avv. F. avesse diritto, per l'attività stragiudiziale svolta, a percepire la somma di Euro 5.641, a titolo di onorario pari alla differenza tra Euro 20.077,20 ed Euro 15.536,20, maggiorata della somma di Euro 1.100,00 che l'appellante aveva riconosciuto essergli dovuta per redazione bozza scrittura , oltre accessori, per un totale di Euro 7.919,95. 1.6. La corte ha, quindi, osservato che l'importo complessivamente liquidato di Euro 8.687,48 doveva essere decurtato delle somme pari ad Euro 3.000,00 ed Euro 2.500,00 già corrisposte dal Dogliotti quali acconti per cui, ha concluso, l'avv. F. aveva il diritto di ricevere la somma residua di Euro 3.148,48, oltre interessi. 1.7. La corte, escluso il diritto dell'avv. F. ad avere il rimborso delle somme versate dallo stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il parere in ordine alle parcelle, ha, inoltre, ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso, quale opposto, nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo, fosse inammissibile in quanto finalizzata alla condanna dell'ingiunto di una somma ulteriore rispetto a quella costituente il petitum monitorio . 1.8. La corte, infine, ha ritenuto che, in ragione del marcato decremento delle pretese creditorie dell' appellato e dell' inammissibilità della domanda nuova avanzata dallo stesso in prime cure, imponessero di porre a carico dello stesso i quattro quinti delle spese processuali di primo grado ed i tre quarti delle spese processuali del giudizio d'appello, provvedendo, quindi, alla relativa determinazione. 1.9. F.V.G., con ricorso notificato il 29/11/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.10. Ha resistito, con controricorso, D.G., il quale ha proposto ricorso incidentale per quattro motivi, al quale il ricorrente ha replicato con controricorso. 1.11. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, in rapporto del D.M. numero 127 del 2004, articolo 5 e 6 del capitolo I nonché all' articolo 112 c.p.c. e articolo 1362,1363,1366,1367 e 1371 c.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'avv. F., per l'attività giudiziale svolta nell'interesse di D.G., avesse maturato un compenso pari ad Euro 767,53, e cioè all'importo minimo per onorari e diritti, senza, tuttavia, considerare che, a norma del D.M. numero 127 articolo 5 cit., il giudice, nella liquidazione a carico del cliente, deve tener conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza delle questioni trattate e dei risultati del giudizio nonché dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti. 2.2. La corte, in particolare, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che - il valore della controversia, che investiva l'intera azienda della D. s.numero c., del quale D.G. aveva chiesto la liquidazione, ed era stato determinato in Euro 3.138.504,49 - il compenso può essere aumentato del 20%, a norma del D.M. numero 127, articolo 5, comma 4, cit. anche nel caso della difesa di una parte contro più parti - l'impegno professionale profuso dall'avv. F. in circa tre anni di attività svolta nell'interesse del D., rispetto alla quale il ricorso proposto a norma del D.Lgs. numero 7 del 2003, articolo 25 era stato soltanto l'incipit - il procedimento, a seguito della costituzione delle altre parti, era diventato contenzioso, dovendo, quindi, applicarsi i diritti previsti per il procedimento ordinario, pari ad Euro 807,00 - l'appellante aveva riconosciuto che all'avv. F. spettassero il diritto di Euro 569,00. 2.3. Il motivo è infondato. Premesso che il procedimento volto alla nomina del liquidatore di una società di persone, come previsto dal D.Lgs. numero 5 del 2003, articolo 33, all'epoca in vigore, e articolo 2275 c.c. , ha natura non contenziosa non essendo emerso che siano sorte contestazioni il cui esame sia stato devoluto, se del caso nelle forme previste dello stesso D.Lgs. numero 5, articolo 32 cit , al giudice di cognizione del D.M. numero 127 del 2004, articolo 11, comma 2, e che tale procedimento costituisce una causa di valore indeterminabile, con la conseguente applicazione della fascia tariffaria prevista del D.M. numero 127, articolo 6, comma 5, cit., e, quindi, della Tabella A VII numero 50 lett. a , per ciò che riguarda gli onorari con un limite minimo di Euro 250,00 , e della Tabella B III numero 75, per ciò che riguarda i diritti con un limite massimo di Euro 161,00 , questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato che - l' articolo 2233 c.c. , nella parte in cui dispone che in mancanza di accordo tra le parti il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se esercitato com'e' accaduto nel caso in esame, avendo la corte d'appello liquidato l'onorario in Euro 250,00 e i diritti in Euro 161,00 in conformità alle tariffe professionali applicabili ratione temporis, e cioè il D.M. numero 127 del 2004 , per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione Cass. numero 29212 del 2019 , in motiv. - tale potere discrezionale può, inoltre, esplicarsi tanto nell'aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente Cass. numero 29212 del 2019 , in motiv. - l'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari, ciò che il ricorrente non ha neppure allegato ne´, tantomeno, provato Cass. numero 29212 del 2019 , in motiv. - la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato, salvo il doveroso rispetto dei minimi e massimi tabellari, e', in definitiva, rimessa compresi gli eventuali aumenti consentiti, come quello previsto in fine, del D.M. numero 127, articolo 5, comma 4, cit. esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito Cass. numero 4782 del 2020 Cass. numero 6110 del 2021 . 2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, in rapporto al punto f della tabella D, del D.M. numero 127 del 2004, articolo 2 del capitolo III nonché agli articolo 1362,1363,1366,1367 e 1371 c.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che l'avv. F., per l'attività stragiudiziale svolta nell'interesse di D.G., avesse diritto all'onorario richiesto dallo stesso e liquidato dal tribunale per la somma di Euro 15.536,20, per le prestazioni di cui al punto f della tabella D, sul rilievo che non aveva predisposto un vero e proprio contratto , senza, tuttavia, considerare che - l'attività svolta dall'avv. F. nell'interesse del D. in funzione della redazione e della stipulazione del contratto era sicuramente riconducibile alla norma tariffaria di cui al punto f della tabella D, che equipara la redazione del contratto e l'assistenza alla relativa stipulazione, e che tale attività, una volta eseguita, doveva essere comunque ricompensata anche se il contratto predisposto dall'avvocato non è stato poi sottoscritto dalle parti. 2.5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, in rapporto del D.M. numero 127 del 2004 articolo 1,2 e 3 del capitolo III, nonché dell'articolo 1 della tabella D, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che l'avv. F., per l'attività stragiudiziale svolta nell'interesse di D.G., avesse diritto all'onorario richiesto dallo stesso e liquidato dal tribunale per la somma di Euro 15.536,20, non avendo predisposto un vero e proprio contratto , senza, tuttavia, considerare che l'attività dell'avv. F. si era estrinsecata nella redazione di un contratto e che tale prestazione è riconducibile al punto f della tabella D o comunque alle prestazioni di consulenza di cui al comma precedente. 3.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo. 3.2. La corte d'appello, infatti, dopo aver ritenuto che le prestazioni di cui al punto f della tabella D, e cioè la redazione di contratti e l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione , sono ravvisabili solo in caso di la stesura definitiva da parte del professionista che assiste il singolo cliente che viene coinvolto nel rapporto così venuto ad esistenza di un testo contrattuale rispetto al quale convergono tutte le parti interessate, che pertanto vengono vincolate dal negozio che definisce, parzialmente o per intero, la vertenza già pendente in via stragiudiziale tra le stesse e che, pertanto, solo la stipula di un vero e proprio contratto consente di ravvisare il presupposto per l'insorgenza del diritto a percepire l'onorario in questione, restando per contro irrilevanti le eventuali bozze non trasfuse in un accordo definitivo ovvero mere proposte contrattuali formulate all'indirizzo delle controparti , ha rilevato che, da un lato, nessun contratto, predisposto dal F. oppure con l'assistenza di quest'ultimo nei frangenti della redazione o della stipula, fu mai concluso tra i vari contendenti , e, dall'altro, che potesse riconoscersi all'avv. F. solo il compenso di Euro 1.100,00 che l'appellante aveva riconosciuto essergli dovuta per redazione bozza scrittura . 3.3. Ritiene la Corte che, in effetti, la redazione di contratti prevista dal punto f della tabella D del D.M. numero 127 cit. dev'essere ravvisata tutte le volte in cui la prestazione dell'avvocato si concretizzi nella traduzione in termini tecnico giuridici delle pattuizioni di due parti Cass. numero 4842 del 1989 , e cioè nella predisposizione, su incarico del cliente, o nell'assistenza alla sua redazione ad opera di altri del testo di un regolamento negoziale in ordine ad un accordo che, di volta in volta, è già stato raggiunto ovvero si conta di raggiungere attraverso ulteriori trattative sempre che, a seguito della sua stipula nelle forme di volta in volta richieste la cui assistenza, però, non è ulteriormente retribuita cfr. il comma 2 del punto f cit. , si concretizzi in un vero e proprio contratto giuridicamente vincolante tra i relativi contraenti. 3.4. Solo così, in effetti, può giustificarsi il chiaro ed inequivoco riferimento operato dalla norma tariffaria alla redazione non di un qualsivoglia documento, che, ai fini del compenso, può contenere anche una mera proposta o la bozza di accordo, ma di un vero e proprio contratto , come, del resto, è confermato dal contestuale riferimento ad altri atti giuridicamente perfetti, come statuti , regolamenti o testamenti . 3.5. Ne' al riguardo, può rilevare il fatto che la stessa norma tariffaria abbia previsto che l'onorario e` dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione come ha ritenuto Cass. numero 27097 del 2021 , in motiv., per trarne la conclusione che, a norma del punto f della tariffa D, l'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto , poiché, al contrario, tale disposizione sta solo a significare che l'assistenza alla stipulazione del contratto redatto dall'avvocato non può essere autonomamente ed ulteriormente ricompensato rispetto alla redazione o all'assistenza alla redazione dello stesso ma non esclude affatto la necessità, ai fine del completamento della prestazione ai fini tariffari, della successiva e formale stipulazione del contratto così redatto. 3.6. Resta fermo, naturalmente, che, ove il contratto, così come predisposto dal legale al pari del caso in cui abbia prestato assistenza al proprio cliente rispetto alla redazione da parte di altri di un contratto , non sia poi, per un motivo o per l'altro, formalizzato sul piano giuridico tra le relative parti, l'attività professionale dallo stesso resa su incarico del cliente dev'essere comunque compensata, dal D.M. numero 127 articolo 6 del capitolo III cit., in effetti, prevede che per le pratiche che, come quella in esame, siano iniziate ma non sono giunte a compimento , come accade nel caso in cui il contratto predisposto dal legale non sia poi stato sottoscritto dai potenziali contraenti, l'avvocato ha comunque il diritto a percepire gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista avendo, a tal fine, esclusivo riguardo ai criteri, così come stabiliti dal D.M. numero 127 articolo 1, comma 2, del capitolo III cit., che sono compatibili con il mancato espletamento di alcune delle prestazioni previste dal contratto d'opera professionale ovvero con la mancata realizzazione del risultato in vista del quale l'incarico era stato conferito, come la natura ed il valore della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata e dovendosi, per contro, escludere l'utilizzabilità dei criteri, come l'effettivo conseguimento del risultato o del vantaggio, anche non economico, che il cliente intendeva ottenere, che sono, di regola, compatibili solo con l'integrale espletamento di tutte le prestazioni previste nell'atto di conferimento dell'incarico Cass. numero 16212 del 2008 , in motiv., secondo cui il risultato o il vantaggio sono elementi valutabili nella loro interezza in relazione al completamento della prestazione , e cioè, nel caso in esame, con la formale e definitiva stipulazione ad opera dei contraenti del contratto redatto dal legale su incarico del cliente salva, beninteso, l'ipotesi del raggiungimento parziale di un risultato comunque utilizzabile dal cliente, non essendo normativamente esclusa una autonoma valutazione dei vantaggi che siano derivati al cliente da singoli atti o dal complesso di quelli comunque compiuti Cass. numero 16212 del 2008 , in motiv. . 3.7. Tale conclusione vale, evidentemente e a maggior ragione , anche per il criterio di cui al punto f della Tabella D, che determina il compenso in una percentuale compresa fra un limite minimo ed un limite massimo del valore della quota attribuita al cliente articolo 5, comma 4, del capitolo III cit. , i quali, in effetti, tanto nella misura minima, quanto nella misura massima, presuppongono l'integrale espletamento, da parte dell'avvocato, dell'attività stragiudiziale affidatagli, e cioè la redazione ovvero l'assistenza alla redazione , nell'interesse del suo cliente, di un vero e proprio contratto formalmente stipulato tra i relativi contraenti. 3.8. L'avvocato, in definitiva, anche nel caso in cui il contratto da lui redatto su incarico del cliente non sia formalmente stipulato dai relativi contraenti, ha il diritto, come in generale accade per il caso di mancato completamento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, di ricevere il relativo compenso, il quale, in mancanza di accordo tra le parti, dev'essere determinato, avendo riguardo ai criteri compatibili esposti, dal giudice di merito non in forza del punto f della Tabella D, che, come detto, presuppone il suo completamento, ma in ragione di quanto isolatamente previsto, per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte le quali, appunto, costituiscono, al pari del lavoro preparatorio, l'opera prestata dal professionista articolo 6 del capitolo III cit. , dalle singole voci della relativa tariffa o, in mancanza, in via equitativa ai sensi dell' articolo 2233 c.c. . 3.9. Resta, peraltro, fermo che il diritto del professionista al compenso, nei termini in precedenza esposti, richiede pur sempre che, a fronte del mancato completamento dell'incarico stragiudiziale, il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni medio tempore svolte dallo stesso a conseguire il risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, e pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato per aver fino a quel momento operato con la dovuta perizia , non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento, sia pur parziale, degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso. 3.10. L'ultimo motivo del ricorso principale, che riguarda le spese di lite, al pari del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso incidentale che riguardano, rispettivamente, la mancata pronuncia da parte della corte d'appello sulla domanda dell'appellante di restituzione delle somme che l'avv. F. avrebbe indebitamente percepito e la liquidazione delle spese di lite , restano, evidentemente, assorbiti. 4.1. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente, lamentando la violazione del D.M. numero 127 del 2004 , tab. D numero 2 b, c, d, e tab. D numero 2 f, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella pare in cui la corte d'appello ha determinato il compenso dell'avv. F. per l'attività stragiudiziale svolta per esame e studio della pratica , liquidandolo nella somma di Euro 2.500,00, senza, tuttavia, considerare che si trattava di prestazioni accessorie, peraltro prive di riscontro probatorio, rispetto a quelle giudiziali svolte nel procedimento volto ad ottenere la nomina del liquidatore della società. 4.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza che ha impugnato la quale, con statuizione rimasta del tutto incensurata, ha ritenuto che l'appellante non aveva riproposto o quanto meno argomentato la censura per cui non sarebbe dovuto all'avv. F. un autonomo compenso per l'attività stragiudiziale in quanto accessoria rispetto alle prestazioni giudiziali svolte nel procedimento per la nomina del liquidatore della società, ritenendola, in sostanza, inammissibile. 5. Il ricorso principale, in relazione al secondo motivo, dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, assorbiti gli altri rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.