Giudizio di revoca dell’amministratore: il Condominio è sempre legittimato passivo?

Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione dell’amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente.

Un Condominio opponeva il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento degli onorari dell'avvocato, patrocinante in alcune cause aventi ad oggetto la revoca dell'amministratore condominiale. Motivo dell'opposizione il fatto che l'unica prova scritta che aveva portato all'emissione dell'ingiunzione era una delibera condominiale in cui venivano computati i compensi di suddetto legale, delibera che tuttavia veniva annullata con sentenza passata in giudicato che riteneva non dovute tali spese legali in quanto il Condominio non era stato parte nei giudizi né era effettivamente legittimato a parteciparvi, posto che la domanda di revoca dell'amministratore era stata proposta da un singolo condomino nei confronti dell'amministratore in proprio. Il Tribunale pertanto accoglieva l'opposizione e il gravame proposto dall'avvocato veniva rigettato dalla Corte d'appello, che condivideva la motivazione del giudice di prime cure sulla carenza di legittimazione del Condominio. La Corte territoriale rilevava altresì la mancanza di un'idonea prova di conferimento dell'incarico. Con il proprio ricorso in Cassazione, il legale rivendica la legittimazione passiva del Condominio nei suddetti giudizi di revoca in cui aveva prestato la sua attività professionale. Negativo il responso della Suprema Corte, che nel rigettare il ricorso dell'avvocato ha ricordato che «nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore a titolo personale , non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione dell'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente» Cass. civ. numero 4696/2020 e Cass civ. numero 23955/2013 . Non è ammissibile poi l'intervento adesivo del Condominio in quanto il procedimento di revoca dell'amministratore «riveste carattere eccezionale ed urgente, ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore».

Presidente Orilia – Relatore Carrato Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del omissis , il Condominio di Via omissis proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 22934 del 2015, emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'Avv. D.N.N. per il pagamento degli onorari relativi all'espletamento dell'attività professionale espletata quale difensore del Condominio ingiunto relativamente alle cause iscritte al numero rg 4159 del 2006 del Tribunale di Roma primo grado e al numero rg 5386/06 della Corte d'appello di Roma secondo grado , aventi ad oggetto la richiesta di revoca dell'amministratore condominiale avanzata dalla condomina M.S. , formulando, altresì, domanda di condanna dell'Avv. D.N. per lite temeraria, ex articolo 96 c.p.c A fondamento della propria opposizione, il citato Condominio deduceva che il suddetto difensore aveva posto come unica prova scritta a fondamento della propria pretesa, ai sensi dell'articolo 634, comma 1, c.p.c., il verbale dell'assemblea svoltosi in data omissis , con il quale era stato approvato il consuntivo condominiale per l'anno 2007, in cui risultavano computati anche gli onorari relativi ai citati giudizi di revoca dell'amministratore, senza tener conto che la detta delibera era stata annullata con sentenza, passata in giudicato, numero 8092 del 2011 del Tribunale di Roma, con la quale erano state ritenute non dovute le spese legali esposte nel bilancio del 2007, in quanto lo stesso Condominio non era stato parte nei giudizi suindicati nè legittimato a parteciparvi, trattandosi di una domanda proposta da un singolo condomino nei confronti dell'amministratore in proprio. Istruita la causa, con sentenza numero 10147 del 2018, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposto al pagamento alle spese processuali e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., sul presupposto della sicura consapevolezza, da parte dell'Avv. D.N. , del sopravvenuto annullamento della menzionata delibera assembleare del 2009. 2. Sul gravame interposto dall'Avv. D.N. e nella costituzione dell'appellato Condominio, la Corte di appello di Roma, con sentenza numero 8047 del 2021 pubblicata il 2 dicembre 2021 , lo rigettava. A sostegno dell'adottata decisione, il giudice di appello riteneva di condividere la motivazione del Tribunale circa la carenza di legittimazione del Condominio a partecipare ad un giudizio promosso da un singolo condomino per la revoca dell'amministratore, atteso che il relativo procedimento rivestiva il carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed era ispirato all'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. La Corte territoriale evidenziava, altresì, che mancava un'idonea prova del conferimento di un incarico difensivo all'appellante da parte del Condominio e, dunque, di un'attività professionale svolta in favore dello stesso Condominio, posto che le procure depositate in giudizio erano sottoscritte solo dal D.L.A.C. rispetto al quale non rilevava la spiegata qualità di amministratore, in quanto il giudizio promosso dalla condomina M.S. per ottenere la revoca dell'amministratore non rientrava tra quelli di cui all'articolo 1131 c.c., in cui l'amministratore può costituirsi in giudizio per il Condominio senza autorizzazione dell'assemblea . Nè potevano valere le considerazioni dell'appellante a fondamento del suo diverso assunto circa l'oggetto del giudizio secondo cui la motivazione resa nel decreto del Tribunale di Roma aveva definito la domanda di revoca dell'amministratore col rigetto, in quanto, in tal modo, parte appellante confondeva le ragioni poste a fondamento del rigetto con la qualificazione giuridica della domanda, dal momento che il Tribunale si era limitato ad evidenziare che gli addebiti fatti valere nei confronti del revocando amministratore non erano idonei a fondare la revoca, attenendo a vizi di delibere assembleari impugnabili in diversa sede e che egualmente nella diversa sede contenziosa doveva essere chiesta la separazione del supercondominio. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, l'appellante Avv. D.N. , resistito con controricorso dal Condominio di Via […]. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., per non aver il giudice di appello accertato, attraverso la corretta qualificazione giuridica delle domande svolte dalla condomina M.S. nel suo ricorso per l'ottenimento della revoca dell'amministratore, l'eventuale legittimazione passiva del Condominio in quei giudizi in cui lo stesso difensore aveva prestato l'attività professionale al fine di verificare l'esistenza del suo credito. 2. Rileva il collegio che il formulato motivo deve essere dichiarato infondato. Infatti, diversamente da quanto con esso prospettato, non si è venuta affatto a configurare la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c., dal momento che la Corte di appello - nello svolgimento complessivo della motivazione dell'impugnata sentenza - ha rilevato l'assenza di prova del conferimento di un incarico difensivo al ricorrente da parte del Condominio controricorrente e, dunque, di un'attività professionale esercitata in favore dello stesso v. pag. 3 della motivazione dell'impugnata sentenza . È, poi, pacifico che non può essere dedotta, sotto forma della predetta violazione, la supposta erroneità dell'interpretazione del contenuto della domanda dell'Avv. D.N. in mancanza della denuncia di altri ipotetici vizi riguardanti la decisione impugnata cfr., ad es., Cass. numero 13602 del 2019 e Cass. numero 16608 del 2021 , che, oltretutto, nella fattispecie, è adeguatamente motivata sul piano della valutazione della vicenda fattuale come sviluppatasi, e, quindi, insindacabile nella presente sede di legittimità avuto riguardo all'accertato difetto del raggiungimento di un'idonea prova circa l'effettività dello svolgimento dell'incarico in questione su commissione e nell'interesse del Condominio. Infatti, la Corte territoriale ha precisato che il Condominio non aveva conferito - con riferimento alla suddetta causa - alcun incarico al ricorrente e che il relativo procedimento si era venuto ad instaurare tra il condomino, che aveva esercitato l'iniziativa giudiziaria, e l'amministratore, che non poteva intendersi costituito nè aveva alcuna legittimazione in proposito, per lo stesso Condominio, nè un interesse di quest'ultimo poteva essere rinvenuto in precedenti delibere assembleari, valide ed efficaci, relative a detto procedimento, nel quale lo stesso Condominio non era, in ogni caso, intervenuto. A quest'ultimo riguardo è stato anche acclarato che la delibera assembleare condominiale del omissis , contenente l'approvazione del consuntivo della gestione ordinaria e della situazione patrimoniale dell'esercizio 2007 - che presentava, tra le voci di spesa, anche quella riguardanti le spese legali per i due citati giudizi di revoca dell'amministratore -, era stata annullata, a seguito di sua impugnazione, con la sentenza numero 8092 del 2011 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, proprio sul presupposto che tali spese non avrebbero potuto gravare sul bilancio condominiale. Sul punto, è opportuno evidenziare come questa Corte v. Cass. numero 23955 del 2013 e Cass. numero 4696 del 2020 ha precisato che, nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore a titolo personale , non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all'amministratore, nè beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente. In termini più ampi, si è specificato che il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di Condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del Condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro. 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.