SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 04 OTTOBRE 2022, numero 28802 USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI – COMPETENZA. Accertamento “incidenter tantum” della “qualitas soli” - Azioni possessorie in cui detta qualità sia stata già accertata con giudicato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici - Esclusione - Ragioni. In tema di giurisdizione, spettano al giudice ordinario - e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici - sia le controversie tra privati in cui l'accertamento sulla qualità del terreno che si assume di uso civico cd. qualitas fundi debba essere risolto incidenter tantum , per essere stata la relativa eccezione sollevata al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, risolvendosi la stessa nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, sia quelle in cui insorga una questione possessoria su un terreno, la cui appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto di accertamento coperto da giudicato, non avendo essa più attinenza con la qualitas soli , che notoriamente afferisce al petitorio. Si richiamano a Sez. U, Sentenza numero 503 del 2000 Una volta avuta esecuzione la sentenza irrevocabile di accertamento della qualità demaniale civica dei suoli, la giurisdizione del Commissario si esaurisce, sicché la pretesa di rilascio dei terreni avanzata dal Comune nei confronti di soggetto che si sia immesso nel possesso dei terreni stessi in seguito ad un provvedimento autorizzativo del Commissario deve ritenersi estranea alla competenza giurisdizionale del Commissario medesimo e rientra, invece, in quella del giudice ordinario, dinanzi al quale può essere proposta dai soggetti legittimati. b Sez. U, Sentenza numero 7894 del 2003 La giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, numero 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi. In tale ambito, l'azione di rivendica è consentita solo per recuperare i terreni e il pieno e pacifico godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, non anche ai privati o alla Pubblica amministrazione, che agisca < iure privatorum> per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e conseguire il possesso del bene. c Sez. U, Sentenza numero 9280 del 2020 Appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio civico esulano, invece, da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all'uso civico come il demanio stradale , le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 30 SETTEMBRE 2022, numero 28469 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI UTENZE - CONCESSIONE - IN GENERE. Richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche ex l.p. Bolzano numero 2 del 2015 - Comunicazione dei motivi ostativi ex articolo 10 bis della l. numero 241 del 1990 - Necessità - Fondamento. In tema di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica secondo la disciplina della l.p. Bolzano numero 2 del 2015, il preavviso di rigetto, contenente la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione, è prescritto, a pena di annullabilità del provvedimento finale, per tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, salvo che - nel testo dell'articolo 10 bis della l. numero 241 del 1990 vigente fino al 16 luglio del 2020 - per le procedure concorsuali ad evidenza pubblica, categoria alla quale non è ascrivibile la prima fase del procedimento concessorio, tesa alla verifica della completezza della documentazione e della compatibilità della domanda con le disposizioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del piano di tutela delle acque. Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 11296 del 2021 Ai fini dell'istruttoria per la concessione di media derivazione d'acqua per la realizzazione di impianti idroelettrici, la conferenza di servizi in materia ambientale prevista dall'articolo 8 l.p. Bolzano numero 2 del 2015 Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica è volta ad acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità della richiesta concessione con le esigenze ambientali e il prescritto invito alla seduta della conferenza dei concorrenti interessati ha lo scopo di permettere la loro partecipazione al procedimento amministrativo tuttavia, poiché le garanzie procedimentali sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravi, la tardività del predetto invito non determina ex se l'annullabilità del provvedimento finale quando l'omessa partecipazione non avrebbe potuto avere alcuna effettiva influenza, come nel caso di provvedimenti di natura vincolata o, per i provvedimenti di natura discrezionale, subordinatamente alla prova, da parte della P.A., che gli stessi non sarebbero stati diversi anche in caso di intervento degli interessati.