Inutile l’opposizione proposta dall’automobilista. A inchiodarlo è quanto messo per iscritto dagli agenti di Polizia, i quali hanno riportato nel verbale che l’apparecchio era stato regolarmente immatricolato e sottoposto alla necessaria taratura periodica.
Se il Telelaser è regolarmente dotato di numero di matricola identificativo e se il verbale redatto dagli uomini della Polizia certifica che l’apparecchio è stato sottoposto a taratura metrologica annuale, allora non ci sono speranze per l’automobilista beccato a violare il limite di velocità . Inutile, sia in primo che in secondo grado, la decisione dell’automobilista di adire le vie legali e proporre opposizione alla multa inflittagli per eccesso di velocità, essendo emerso, grazie all’apparecchio Telelaser, che egli aveva circolato lungo una strada regionale, alla guida di una vettura, alla velocità di 174 chilometri orari, così eccedendo il limite di 90 chilometri, già detratta la tolleranza del 5% . In Tribunale, in particolare, viene chiarito che l’apparecchio Telelaser, con cui era stato effettuato l’accertamento, è risultato sottoposto regolarmente a tempestiva omologazione e alla necessaria taratura annuale , essendo rimasta, altresì, comprovata la sua corretta funzionalità sulla base delle verifiche attestate dagli agenti accertatori . Per quanto concerne poi le ulteriore obiezioni dell’automobilista, i giudici del Tribunale valutano corretto l’operato degli agenti di Polizia, sia per l’osservanza dell’ obbligo di preavviso segnaletico sia per le modalità di accertamento , avvenuto con l’intervento di apposita pattuglia, con rilevazione della velocità del veicolo alla distanza di 467 metri, senza la necessità del rispetto di una distanza minima prescritta per legge, purché ragionevolmente adeguata, tale dovendosi ritenere quella osservata in questo caso, tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico . In ultima battuta, poi, il Tribunale rileva come la circostanza che la segnalazione della postazione di controllo di velocità consistesse nella specie nella presenza di un segnale fisso e non mobile non ha inciso sulla validità di tale segnalazione . Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l’automobilista prova comunque a mettere in discussione il verbale redatto dagli agenti di Polizia. In questa ottica egli contesta soprattutto l’estensibilità della fede privilegiata anche alle dichiarazioni rilasciate nel verbale di contestazione dagli agenti accertatori e la valenza probatoria di quelle dichiarazioni circa la corretta funzionalità dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , e lamenta la carenza assoluta del requisito della funzionalità dell’apparecchio Telelaser utilizzato per il rilevamento elettronico della velocità, con la conseguente illegittimità dell’attività di accertamento e la derivante nullità del verbale . A fronte di tali obiezioni, però, i Giudici di Cassazione ritengono chiaro e non contestabile il contenuto del verbale redatto dagli agenti di Polizia. Innanzitutto, vengono sottolineate la legittimità e la completezza di tutte le operazioni tecniche e di rilevazione compiute nella specifica situazione dagli agenti accertatori . Nello specifico, si è verificato sulla scorta della complessiva documentazione acquisita che l’apparecchio Telelaser, utilizzato per la misurazione della velocità, riportava apposito numero di matricola identificativo ed era conforme a tutti i requisiti prescritti dal decreto del Ministero dei Trasporti del 13 giugno 2017 . In sostanza, nel verbale contestato dal legale dell’automobilista si era attestato in conformità alle prescrizioni risultanti dall’esatto quadro normativo di riferimento che lo strumento di rilevazione elettronica della velocità era stato sottoposto a taratura metrologica annuale presso apposito laboratorio abilitato, con relativo rilascio di regolare certificato di attestazione in data 12 aprile 2017, da cui derivava perciò la legittima utilizzabilità dell’apparecchio con la connessa sua regolare funzionalità fino alla successiva scadenza annuale ovvero fino al 12 aprile 2018 , e, quindi, anche al momento in cui era stato utilizzato, a fine settembre del 2017, per l’accertamento della violazione oggetto del processo. Dunque, è indubbio che il verbale conteneva univocamente l’attestazione relativa al compimento di tutte le preventive verifiche necessarie e alla constatazione della sua corretta funzionalità, in conformità a tutti gli indispensabili controlli strumentali imposti dalle riportate prescrizioni normative e regolamentari, comportanti, perciò, il legittimo uso dello specifico apparecchio di rilevazione elettronica della velocità . E quel che rileva, a tal fine, è, precisano i Giudici, che il Telelaser fosse stato regolarmente immatricolato e sottoposto alla necessaria taratura periodica adempimenti necessari specificamente riportati nel verbale di accertamento , non venendo in rilievo l’obbligatorietà di ulteriori precisazioni, le quali, oltre a non trovare riferimento in una fonte normativa primaria, si rivolgono ad aspetti che sono insiti, ovvero necessariamente presupposti, nelle suddette verifiche, come attestate nel verbale di accertamento in questione, che devono ritenersi adeguate e sufficienti per ravvisare la legittimità del verbale stesso .
Presidente Orilia Relatore Carrato Ritenuto in fatto 1. Il sig. R.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 222/2018 del Giudice di pace di Pordenone, con la quale era stata respinta la sua opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell' art. 142 C.d.S. , comma 9-bis, essendo stato accertato che lo stesso, quale conducente del veicolo targato [ ], aveva circolato - lungo la [ ] - alla velocità di km/h 174,00, così eccedendo il limite di Km/h 90,00, già detratta la tolleranza del 5%. Decidendo su tale gravame e nella costituzione dell'appellata Prefettura, il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 328/2019 pubblicata il 24 aprile 2019 , lo rigettava, confermando l'impugnata sentenza e compensando le spese giudiziali. A sostegno dell'adottata decisione, il citato Tribunale, nell'esaminare i vari motivi formulati con il gravame, respingeva, innanzitutto, il primo, rilevando che l'apparecchio Telelaser LT 20-20, mediante il quale era stato effettuato l'accertamento, era risultato sottoposto regolarmente a tempestiva omologazione e alla necessaria taratura annuale, essendo rimasta, altresì, comprovata la sua corretta funzionalità sulla base delle verifiche attestate dagli agenti accertatori. Di poi, il giudice di appello ravvisava l'infondatezza del motivo relativo alla contestazione dell'osservanza dell'obbligo di preavviso segnaletico e delle modalità di accertamento avvenuto con l'intervento di apposita pattuglia, con rilevazione della velocità del veicolo alla distanza di mt 467, senza la necessità del rispetto di una distanza minima prescritta per legge, purché ragionevolmente adeguata tale dovendosi ritenere quella osservata nel caso di specie , tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico. Infine, il Tribunale rilevava come la circostanza che la segnalazione della postazione di controllo di velocità consistesse nella specie nella presenza di un segnale fisso e non mobile non incideva sulla validità di tale segnalazione. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il R.P.S. . L'intimato U.T.G. di Pordenone non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. , con riferimento all'estensibilità della fede privilegiata anche alle dichiarazioni rilasciate nel verbale di contestazione dagli agenti accertatori ovvero alla ritenuta valenza probatoria delle medesime circa la corretta funzionalità dello strumento elettronico di rilevazione della velocità. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto - sempre in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 45 C.d.S. , comma 6, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 , nonché del punto 5.8 dell'allegato del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 13 giugno 2017, n. 282 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alla violazione dell' art. 142 C.d.S. , comma 6, avuto riguardo alla carenza assoluta del requisito della funzionalità dell'apparecchio Telelaser utilizzato per il rilevamento elettronico della velocità, con la conseguente illegittimità dell'attività di accertamento e la derivante nullità dell'opposto verbale di contestazione. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 142 C.d.S. , comma 6-bis, come attuato dal capo 7, punto 7.8 dell'allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti n. 282 del 2017, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la non obbligatorietà dell'utilizzo di segnali temporanei. 4. Con il quarto ed ultimo mezzo, il ricorrente ha denunciato - con riguardo all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 - l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e, specificamente, che - la presegnalazione della stazione di rilevamento temporanea in questione era avvenuta esclusivamente con segnali collocati in maniera permanente - la posizione del dispositivo di rilevamento non era stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione - l'impiego nel tratto di strada interessato del dispositivo di rilevazione elettronica non aveva assunto il carattere di sistematicità. 5. Rileva il collegio che i primi due motivi - esaminabili congiuntamente, in quanto connessi - sono infondati e devono, perciò, essere rigettati. Occorre precisare, in primo luogo, che il Tribunale di Pordenone, con la sentenza qui impugnata, ha richiamato i principi generali statuiti dalla giurisprudenza di questa Corte sull'ambito e sui limiti di fidefacienza, fino a querela di falso, del contenuto dei verbali di accertamento redatti dagli organi di polizia, rilevando che essi dovessero trovare applicazione con riguardo al verbale di accertamento oggetto di opposizione da parte del R.P. , relativo alla constatazione della violazione dell' art. 142 C.d.S. , comma 9-bis richiamandosi Cass. n. 339/2012 . Orbene, pur non essendo esatta tale affermazione in punto di diritto nel caso di specie, tuttavia in tal senso correggendosi la motivazione dell'impugnata sentenza, il cui dispositivo risulta, comunque, conforme a diritto , lo stesso giudice di appello ha dato conto della legittimità e completezza di tutte le operazioni tecniche e di rilevazione compiute nella specifica situazione dagli agenti accertatori, condividendo e richiamando compiutamente tutte le argomentazioni, documentalmente riscontrate, operate dal giudice di primo grado, rilevandone la piena attendibilità e la conformità a legge. Con esse, infatti, era stato verificato - sulla scorta della complessiva documentazione acquisita - che l'apparecchio telelaser tipo LT 20-20, utilizzato per la misurazione della velocità, riportava apposito numero di matricola identificativo ed era conforme a tutti i requisiti prescritti dal D.M. Trasporti 13 giugno 2017, approvato al fine di dare attuazione agli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzione n. 113/2015, in dipendenza della quale era stata poi emanata la successiva circolare del Ministero dell'Interno sulla materia in data 7 agosto 2017. Pertanto, nello stesso verbale, si era, altresì, attestato - in conformità alla prescrizioni risultanti dall'esatto quadro normativo di riferimento - che il suddetto strumento di rilevazione elettronico della velocità era stato sottoposto a taratura metrologica annuale presso apposito laboratorio abilitato con il relativo rilascio di regolare certificato di attestazione in data 12 aprile 2017, da cui derivava la legittima utilizzabilità dello stesso - con la connessa sua regolare funzionalità - fino alla successiva scadenza annuale ovvero fino al 12 aprile 2018 , e, quindi, anche al momento in cui era stato utilizzato per l'accertamento della violazione a carico dell'odierno ricorrente intervenuto in data 28 settembre 2017 . Dunque, è indubbio che il verbale conteneva univocamente l'attestazione relativa al compimento di tutte le preventive verifiche necessarie e alla constatazione della sua corretta funzionalità quest'ultima riportata anche nella separata relazione riprodotta in ricorso , in conformità a tutti gli indispensabili controlli strumentali imposti dalla riportate prescrizioni normative e regolamentari, comportanti, perciò, il legittimo uso dello specifico apparecchio di rilevazione elettronica della velocità utilizzato nel caso di specie. Quel che rileva a tal fine è che il telelaser fosse stato regolarmente immatricolato e sottoposto alla necessaria taratura periodica adempimenti necessari specificamente riportati nel verbale di accertamento , non venendo in rilievo l'obbligatorietà di ulteriori precisazioni come quelle indicate a pag. 15 del ricorso , le quali, oltre a non trovare riferimento in una fonte normativa primaria, si rivolgono ad aspetti che sono insiti, ovvero necessariamente presupposti, nelle suddette verifiche, come attestate nel verbale di accertamento in questione, che devono ritenersi adeguate e sufficienti per ravvisare la legittimità del verbale stesso. 6. Il terzo motivo è inammissibile perché, con esso, risulta introdotta nella presente sede una questione nuova, non evincendosi dal ricorso dove, come e quando - nella proposizione dell'opposizione al verbale di accertamento - era stato prospettato il problema specifico della presenza obbligatoria di segnale mobile accanto a quello fisso. Al riguardo, infatti, si osserva che - dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione v. pagg. 2-3 - emerge come, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, fossero state dedotte dal R.P. , sull'aspetto della necessità dell'osservanza della prescritta segnalazione, le sole generiche contestazioni relative all'assenza di prova sull'adeguata segnalazione dello strumento elettronico sul solo asserito presupposto che le postazioni controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e del mancato rispetto della distanza massima della segnaletica di preavviso rispetto al punto in cui era avvenuto il rilevamento del superamento del prescritto limite di velocità circostanza, questa, esclusa con l'impugnata sentenza, conformemente a quella di primo grado . 7. Anche il quarto ed ultimo motivo si profila inammissibile ricadendosi, per un verso nell'ipotesi prevista dall' art. 348-ter c.p.c. , comma 5 che richiama il precedente comma , con riguardo alla conforme motivazione delle due sentenze di merito sull'aspetto della legittimità della preventiva segnalazione della presenza dell'autovelox e, per altro verso, perché, nella sua ultima parte, con la doglianza si pone riferimento al supposto mancato rispetto del dettato del punto 7.8 dell'allegato al D.M. n. 282 del 2017, la cui deduzione è stata già ritenuta inammissibile in risposta al terzo motivo, perché afferente ad una questione nuova, prospettata per la prima volta nella presente sede di legittimità. 8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata Prefettura di Pordenone svolto alcuna attività difensiva in questa sede. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.