Unioni civili: ai fini dell’assegno divorzile sono rilevanti i fatti risalenti a prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà?

Va rimessa alle Sezioni Unite, affinché si pronunci, la questione di particolare importanza se, ai fini del riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 5 co 6, L. n. 898/1970, nel caso di unione civile - conclusa ai sensi dell’art. 1, co 25, L. n. 76/2016 - per la quale è stato pronunciato lo scioglimento, sia possibile valutare i fatti intercorsi tra le parti, anteriori alla costituzione dell’unione stessa.

Il caso. Due donne si univano civilmente nel dicembre 2016, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76 , entrata in vigore nel giugno dello stesso anno. Due anni dopo una delle due adiva il Tribunale di Pordenone per ottenere lo scioglimento dell'unione civile , che veniva dichiarato con sentenza non definitiva. Nel 2020 con ulteriore sentenza il tribunale riconosceva all'altra componente della coppia un assegno assistenziale . Questa pronuncia veniva impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Trieste, la quale, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, rigettava la domanda di assegno divorzile proposta da una delle due donne, nonché la domanda dell'altra di restituzione delle somme versate in esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza presidenziale e dalla sentenza di prime cure. La Corte d'appello riteneva che il Tribunale di Pordenone, nel reputare applicabile al caso in esame la disciplina in tema di assegno divorzile secondo i principi espressi dalle Cass. civ., sez. Unite n. 18287/2018 , avesse erroneamente riconosciuto la funzione compensativo risarcitoria al contributo in favore della richiedente. Riteneva infatti che quest'ultima non avesse subito alcun decremento economico per aver rinunciato a delle prospettive lavorative al fine di rendere più serena la propria convivenza con la compagna. E poi la richiedente faceva riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore della l. n. 76/2016 , tempo in cui i rapporti tra coppie di fatto non avevano alcuna regolamentazione. In definitiva, dunque, per la Corte territoriale la mancanza di una disciplina legale e della previsione della retroattività della l. n. 76 escludevano che potessero assumere rilevanza i riflessi negativi lamentati dalla richiedente sulle proprie aspettative lavorative per effetto del suo trasferimento a Pordenone nel 2013, nonché delle dimissioni avvenute nel 2015 dall'attività lavorativa prestata in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro. Doveva pertanto escludersi qualsiasi finalità risarcitoria idonea a giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile. Avverso tale sentenza della Corte d'appello la richiedente l'assegno proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. La compagna resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale. Osservazioni. In particolare, per la ricorrente principale la Corte territoriale ha errato nel ritenere che i fatti precedenti alla costituzione dell'unione civile non dovessero essere presi in considerazione ai fini della verifica dei presupposti costitutivi dell'assegno divorzile richiesto. Inoltre, la donna lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale dell'impossibilità per le persone dello stesso sesso di registrare una unione prima dell'entrata in vigore della L. n. 76/16 . In definitiva, ad avviso della stessa, se si aderisse alla tesi prospettata dalla Corte d'appello le persone dello stesso sesso, impossibilitate a contrarre un'unione civile fino all'entrata in vigore della l. n. 76, vedrebbero frustrato il riconoscimento di pari diritti rispetto alle coppie eterosessuali . Per la ricorrente incidentale, invece, la motivazione della pronuncia della Corte d'appello sarebbe contraddittoria, in quanto i giudici, dopo aver negato carattere assistenziale all'assegno di mantenimento ritenendo autosufficiente la richiedente, avevano finito per escludere la ripetibilità delle somme percepite da quest'ultima a titolo di assegno provvisorio. I Supremi giudici ritengono necessario affrontare dei profili mai esaminati sulla rilevanza e l'incidenza di fatti anteriori alla costituzione di un'unione civile sulla pretesa patrimoniale reclamata dalla parte che, nel corso del giudizio di scioglimento dell'unione stessa, si ritiene economicamente più debole e dunque titolare del diritto all'assegno. Per la ricorrente principale il giudice, ai fini della valutazione delle componenti assistenziali e perequativo-risarcitorie dell'assegno, dovrebbe tenere conto anche di fatti verificatisi anteriormente all'unione civile. In particolare, nel caso specifico, la donna ritiene che le scelte fatte prima dell'unione al fine di favorire il rapporto affettivo già instaurato con la compagna, in quanto incidenti sulla propria condizione economica dovrebbero essere tenute in considerazione ai fini della verifica dell'assegno. Per i giudici di piazza Cavour le censure mosse dalla ricorrente principale rendono necessario e opportuno – anche al fine di evitare effetti discriminatori verificare se il rinvio operato dall' art. 1, co 25, l. n. 76/2016 alla disciplina dell'assegno divorzile debba essere inteso nel senso che il legislatore, riferendosi all' art. 5, co 6, l. n. 898/70 , abbia voluto disciplinare gli effetti patrimoniali dell'unione civile in crisi, rapportandoli unicamente al periodo nel quale si è costituita l'unione, tralasciando volutamente tutto ciò che si è verificato anteriormente , pur se caratterizzato dalla preesistenza di una relazione affettiva. Oppure se altra opzione interpretativa il legislatore si sia semplicemente limitato a introdurre il rinvio alla disciplina dettata in tema di assegno divorzile. In tal caso spetterebbe all'interprete verificare se la legislazione sopravvenuta consenta di valorizzare i fatti pregressi . Deve altresì rilevarsi che, dall'esame della normativa sulle unioni civili, emerge la mancanza di riferimenti diretti o indiretti alla fase anteriore all'unione tra i due soggetti. A detta della Suprema Corte, il silenzio sul pregresso rapporto affettivo delle coppie che hanno ottenuto riconoscimento soltanto a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 76/2016 porta l'interprete a interrogarsi sulla necessità o meno di poter/dover considerare, ai fini delle statuizioni di natura patrimoniale, il rapporto di convivenza e ciò che lo ha caratterizzato in epoca precedente all'unione civile. Conclusione. Con l'ordinanza interlocutoria n. 2507/23, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni Unite affinché esaminino le questioni prospettate ritenute di particolare importanza, in ragione non soltanto dell'assoluta novità delle stesse, ma altresì in ragione della natura dei temi in esame che toccano direttamente la collettività e l'evoluzione della coscienza sociale.

Presidente Valitutti – Relatore Conti Fatti di causa 1. C.L. e G.M. si univano civilmente in Omissis in forza della L. n. 76 del 2016 . 1.1 Il Omissis la G. chiedeva al Tribunale di Pordenone che fosse pronunciato lo scioglimento dell'unione civile. Con sentenza non definitiva detto Tribunale pronunziava lo scioglimento dell'unione civile e con ulteriore sentenza, pubblicata il 29.1.2020, lo stesso giudice di primo grado riconosceva alla C. un assegno assistenziale pari ad Euro 550,00 mensili. 1.2 La G. impugnava tale decisione e la Corte di appello di Trieste, con la sentenza n. 336/2020, pubblicata il 22 luglio 2020, in riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla C. nonché la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale e dalla sentenza del tribunale di Pordenone avanzata dalla G 1.3 La Corte di appello, per quel che qui ancora rileva, muovendo dalla premessa che il Tribunale di Pordenone aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina in tema di assegno divorzile secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite civili sent. n. 18287/2018 riteneva che erroneamente era stata riconosciuta la funzione compensativo/risarcitoria del detto contributo in favore della richiedente. 1.4 Secondo la Corte di appello la C. non aveva subito alcun decremento economico per avere rinunciato a delle prospettive lavorative al fine di rendere più gratificante e serena la convivenza con la G Sul punto precisava, in linea principale, che i fatti ai quali si era riferita la richiedente risalivano ad epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , quando i rapporti delle coppie di fatto non avevano alcuna regolamentazione. 1.5 Secondo la Corte di appello, dunque, l'assenza di una disciplina legale e la mancata previsione dell'efficacia retroattiva della menzionata legge escludevano che potessero assumere rilievo i riflessi negativi lamentati dalla C. sulle sue aspettative lavorative per effetto del suo trasferimento da Omissis a Omissis , avvenuto nel Omissis , nonché delle dimissioni - avvenute il Omissis - dall'attività lavorativa che prestava a suo tempo in favore della Omissis s.p.a. - in esecuzione del contratto di somministrazione lavoro concluso con Omissis s.p.a. in data Omissis . 1.6 La Corte di appello aggiungeva poi che, anche a volere ritenere rilevanti i fatti antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , non vi era prova che la C., decidendo di partecipare a un concorso pubblico in esito al quale aveva avuto accesso ad un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato con la qualifica di assistente tecnico, avesse rinunciato ad una migliore e più redditizia occupazione lavorativa alle dipendenze della società concessionaria delle entrate degli enti locali. E ciò anzitutto con riferimento alla situazione esistente nel Omissis , quando la C. percepiva l'indennità di disoccupazione avendo cessato il lavoro interinale prima svolto a Omissis , tanto precludendo la stessa configurabilità di un nocumento sul piano lavorativo per effetto del trasferimento da Omissis , doveva viveva con i di lei genitori, in Omissis per andare a convivere nell'appartamento preso in affitto con la G 1.7 Quanto poi al periodo successivo al Omissis , quando la C. si era dimessa dal rapporto di lavoro con la Omissis spa per potere accettare l'incarico di assistente tecnico a tempo determinato - con decorrenza dal Omissis e termine finale al Omissis - presso l'Istituto Omissis e così garantire una maggiore intensità al suo rapporto affettivo con la G., la Corte di appello riteneva che non era emersa dalla documentazione agli atti l'esistenza di alcun sacrificio della C. ad una migliore e più redditizia collocazione lavorativa in relazione a tale scelta, idonea ad essere indennizzata. Infatti, secondo la Corte di appello tale scelta lavorativa, pur rivolta ad incrementare il punteggio in graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, poi avvenuta il Omissis , non avrebbe consentito alla stessa di essere assunta a tempo indeterminato dalla cessionaria Omissis spa, subentrata alla cedente Omissis spa - in forza di contratto di compravendita di ramo d'azienda del 22.12.2015, in quanto detto contratto era destinato ad operare solo sui rapporti lavorativi in essere al momento della cessione mentre la C. non era mai stata alle dipendenze della Omissis , risultando inviata a tale società dalla Omissis in forza di contratto di somministrazione di lavoro da questa concluso con la C Pertanto, in assenza di prova circa l'inserimento del contratto di somministrazione di lavoro della C. fra quelli regolati dalla cessione del ramo d'azienda doveva escludersi che la predetta, avendo receduto dal contratto di somministrazione di lavoro prima della scadenza, avesse sacrificato una migliore e più redditizia collocazione lavorativa in vista di una maggiore intensità del rapporto affettivo con la G Per tali ragioni secondo la Corte di appello non poteva ritenersi sussistente alcuna finalità risarcitoria idonea a giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile, anche considerando che le spese per il canone di locazione sopportate dalla C. non erano collegate alla scelta interna di convivere a Omissis , rappresentando piuttosto un costo necessario che la predetta avrebbe comunque dovuto sopportare quando avesse deciso di lasciare la casa dei genitori. 1.8 La Corte di appello nel rigettare in riforma della decisione di primo grado, la domanda di assegno avanzata dalla C., riteneva poi che non vi fossero i presupposti per ripetere le somme versate dalla G. in dipendenza del provvedimento di riconoscimento di assegno provvisorio disposto nel corso del giudizio di primo grado in ragione dei principi affermati da questa Corte - Cass. n. 6864/2009 e Cass. n. 4198/1998 , non avendo dimostrato che la C. aveva impiegato gli importi nel tempo riconosciuti a titolo di assegno periodico per finalità diverse da quella di soddisfazione delle proprie esigenze di vita quotidiana. 1.9 La C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro G.M., impugnando la sentenza della Corte di appello di Trieste indicata in epigrafe. 1.10 La G. si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo. 1.11 Entrambe le parti private hanno depositato memorie. 1.12 La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 18 novembre 2022. 2. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente deduce la violazione dell' art. 101 c.p.c. , comma 2, in relazione all' art. 183 c.p.c. , commi 4 e 6. La Corte di appello, nel ritenere che la ricorrente non avesse subito alcun pregiudizio economico dalla scelta di lasciare l'attività presso Omissis spa in quanto non vi era prova che la stessa sarebbe stata assunta con migliori prospettive retributive dalla Omissis spa - cessionaria della Omissis , avrebbe valorizzato ex officio un elemento di fatto del tutto nuovo e non oggetto di esame nel corso del giudizio di merito, dando così vita ad una sentenza c.d. a sorpresa. Peraltro, quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla impossibilità di proseguire il rapporto con la cessionaria sarebbe smentito da una dichiarazione rilasciata dalla Omissis spa, dalla quale risulterebbe che la natura interinale del rapporto di lavoro intercorso con la Omissis non era di ostacolo all'assunzione, tanto che la C., nel corso di un colloquio finalizzato all'assunzione, avrebbe rinunziato alla proposta per ragioni personali. 3. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 25 e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all'art. 11 disp. gen La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che i fatti incidenti sulla relazione di convivenza precedente all'unione civile - costituita dopo l'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016, art. 1 comma 25 - non dovessero essere presi in considerazione ai fini della verifica dei presupposti costituitivi dell'assegno di divorzio richiesto dalla suddetta. Secondo la ricorrente, fra i presupposti di fatto idonei a valutare l'esistenza di una perdita di chance lamentata dalla ricorrente non potrebbero non essere considerate le oggettive circostanze storiche pregresse all'entrata in vigore della legge ricordata, a nulla rilevando il divieto di retroattività. Ed invero il trasferimento a Omissis , l'assunzione e le successive dimissioni dalla Omissis spa integrerebbero presupposti di fatto indispensabili per compiere le valutazioni richieste dalla legge, indipendentemente dalla loro collocazione nel tempo e senza che possa venire in rilievo alcuna questione di retroattività della legge. 4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 25, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, lamentando l'omessa valutazione dell'impossibilità per le parti di registrare una unione prima dell'approvazione della L. n. 76, cit La decisione assunta dalla Corte di appello, laddove ha escluso i riflessi negativi lamentati dal punto di vista lavorativo in relazione alle scelte intraprese dalla C. in epoca anteriore alla costituzione dell'unione, non considererebbe il fatto oggettivo dell'impossibilità per le due donne di contrarre una unione con effetti legali prima dell'approvazione della legge citata. Per evitare la disparità di trattamento tra coppie di persone di sesso diverso che possono e potevano con il matrimonio dare rilievo a tutte le scelte compiute e persone di sesso diverso che, non potendo contrarre unioni con effetti legalmente rilevanti fino a quel momento, non vedrebbero considerate analoghe scelte, si imporrebbe un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della L. n. 76 del 2016 . 4.1 In sostanza, aderendo alla tesi espressa dalla Corte di appello, le persone dello stesso sesso, in quanto impossibilitate a contrarre l'unione civile fino all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , vedrebbero definitivamente frustrato il riconoscimento di pari diritti rispetto alle coppie eterosessuali, invece pienamente libere di attribuire o meno effetti legali alle azioni compiute. Sarebbe dunque auspicabile, stante l'impedimento ex lege di costituire unioni civili fino all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , pervenire ad un'interpretazione secondo la quale la durata del rapporto con la G. dovrebbe essere considerata quantomeno dal Omissis , allorquando la ricorrente aveva interrotto tutti i suoi rapporti personali, sociali e lavorativi per trasferirsi a vivere con la G., anche considerando che in ambito strettamente matrimoniale si riscontra l'orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere efficacia, ai fini dell'assegno divorzile, a circostanze verificatesi ante nuptias. Per modo che negare tale possibilità per chi ha contratto unioni civili risulterebbe vieppiù discriminatorio. 5. Con il quarto motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare un punto di fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dai costi abitativi sostenuti successivamente al trasferimento della ricorrente da Omissis a Omissis proprio in ragione della relazione affettiva con la G La Corte di appello avrebbe omesso di ponderare tale aspetto, negando ingiustamente la componente assistenziale dell'assegno richiesto. 6. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la G. deduce la violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. , nonché degli artt. 2033 e 2034 c.c. . La Corte di appello avrebbe dato luogo ad una motivazione contraddittoria in quanto, dopo avere negato il carattere assistenziale dell'assegno di mantenimento, ritenendo autosufficiente la C., ha escluso la ripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno provvisorio. 7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la G. prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , laddove la Corte di appello ha compensato le spese sul presupposto della novità della questione trattata, non ricorrente nel caso di specie. 8. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso principale impregiudicata allo stato la questione relativa all'ammissibilità dei motivi - involgono profili mai esaminati da questa Corte concernenti l'efficacia nel tempo della L. n. 76 del 2016, art. 1 comma 25, con specifico riferimento alla rilevanza ed incidenza dei fatti anteriori alla costituzione dell'unione civile sulla pretesa patrimoniale reclamata dalla parte che, nel corso del giudizio di scioglimento dell'unione civile, assume essere economicamente più debole e perciò titolare del diritto all'assegno. 8.1 In particolare, le censure che muove la ricorrente nel secondo e nel terzo motivo attengono alla ritenuta erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso di potere dare rilievo ai fatti anteriori alla costituzione dell'unione civile, ma dedotti dalla parte che ha reclamato in giudizio l'assegno in quanto parte debole economicamente di un'unione civile per conclamare l'esistenza del diritto all'assegno e, specificamente correlati alla funzione assistenziale e compensativa dell'assegno di divorzio. 9. Tali censure muovono dalla ritenuta applicabilità, già fatta propria dal giudice di appello e non contestata da alcuna delle parti, della disciplina prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, a proposito dell'assegno reclamato dalla parte economicamente più debole. 9.1 Giova ricordare che della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 1, ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. e reca la disciplina delle convivenze di fatto. E' dell'art. 1 cit., comma 2, a prevedere che due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. I commi 12 e 13 dispongono, inoltre, per quel che qui rileva, che con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni . Ed ancora, Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato . 9.2 Si precisa ancora che Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge , coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - art., comma 20 L. cit 9.3 Di seguito alla disciplina prevista per i casi di scioglimento dell'unione collegati alla morte presunta ed alle ipotesi contemplate dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3, n. 1 e n. 2 , lett. a , c , d ed e - L. n. 76 del 2016, art. 1, commi 22 e 23 - viene previsto che L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione . 9.4 Per quel che qui rileva in forza della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 25, si applicano, in quanto compatibili, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, art. 5, comma 1, e dal comma 5 al comma 11, artt. 8,9,9-bis, 10,12-bis, 12-ter , 12-quater , 12-quinquies e 12-sexies , nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, artt. 6 e 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 . 9 . 5 Orbene, così riassunto il quadro normativo di riferimento, ritiene il Collegio che le censure agitate nel presente giudizio involgono la soluzione della questione, prioritaria, circa la rilevanza, ai fini del diritto all'assegno spettante al componente dell'unione civile in forza del combinato disposto della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 26, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 - disposizione, quest'ultima che attribuisce al tribunale il compito di disporre, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive - di circostanze fattuali anteriori all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , capaci di incidere sull'assegno di divorzio in ragione delle diverse componenti di tale contributo - assistenziali, perequativo-compensative - secondo il diritto vivente consolidato successivamente all'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite Cass., S.U. n. 18287/2018 . 9.6 Lamenta in particolare la ricorrente la circostanza che, ai fini della valutazione delle componenti assistenziali e perequativo-risarcitorie dell'assegno, il giudice dovrebbe tenere in considerazione anche fatti anteriori all'istituto dell'unione civile introdotta soltanto nell'anno 2016 dalla ricordata L. n. 76. 9.7 Nel caso di specie, assume la ricorrente principale che le scelte dalla stessa adottate prima dell'unione per favorire il rapporto affettivo già instaurato consensualmente con la G., in quanto incidenti sulla di lei condizione economica - cambio di attività lavorativa e trasferimento nel luogo individuato dalle due conviventi con stabile dimora - dovrebbero essere tenute in considerazione ai fini della verifica dell'assegno. E ciò sia per il fatto che la successiva entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , non impedirebbe la valutazione di elementi fattuali ad essa pregressi se gli stessi integrano i presupposti per l'assegno riconosciuto dall'art. 1, comma 25, sia per il fatto che un'interpretazione di segno contrario, quale quella fatta propria dalla Corte di appello, darebbe luogo a risultati palesemente discriminatori rispetto alla situazione delle coppie eterosessuali che potendo liberamente decidere se contrarre o meno matrimonio, non si troverebbero nella condizione delle coppie alle quali prima della L. n. 76 del 2016 , non era consentito formalizzare giuridicamente un'unione stabile e, conseguentemente beneficiare della tutela prevista in caso di scioglimento dell'unione in favore della parte economicamente più fragile che si trovasse nelle condizioni di potere beneficiare dell'assegno secondo i canoni fissati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. 9.8 Si tratta di questione sicuramente nuova che non può non inquadrarsi nel contesto in cui si inserì la legge sulle unioni civili, all'indomani della pronunzia della Corte edu, 21 luglio 2015, Oliari c. Italia - resa all'interno di un procedimento che aveva propiziato Corte Cost. n. 138/2010 - nella quale si ritenne che lo Stato italiano aveva violato l'art. 8 CEDU - senza che fosse esaminata in quanto ritenuta assorbita la prospettata violazione dell' art. 14 CEDU avendo il Governo italiano ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali - cfr. par. 185 sent. cit. v. anche Corte edu, 14 dicembre 2017, Orlandi e a. c. Italia, ric. nn. 44057/12 60088/12 26431/12 26742/12. 9.9 Ora, le questioni variamente poste dal presente ricorso attengono agli effetti prodotti dalla L. n. 76 del 2016 - e specificamente dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 25, che richiama la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, su una unione contratta all'esito dell'entrata in vigore della legge, rispetto alla quale una delle componenti della coppia prospetta la rilevanza di fatti precedenti all'entrata in vigore della legge e collegati all'esistenza del rapporto affettivo preesistente, al fine di farne derivare effetti a lei favorevoli sul reclamato assegno di divorzio. 9.10 La risposta alla questione offerta dalla Corte di appello di Trieste è stata nel senso che i fatti prospettati dalla C., in quanto risalenti ad epoca anteriore all'unione costituita, non potessero essere presi in considerazione in quanto risalenti a prima dell'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , in mancanza di una previsione di efficacia retroattiva della stessa legge. 9.11 Ora, le censure che la ricorrente muove verso tale prospettiva rendono opportuno, ad avviso di questa Corte, l'esame delle Sezioni Unite, anche al fine di verificare se l'interpretazione che deve essere offerta dall'interprete alla nuova disciplina possa in astratto ledere principi che, per converso, il quadro convenzionale rappresentato dalla Corte edu con le sentenze Oliari e Orlandi, cit. e ribadito di recente da Corte edu, G.C., 17 gennaio 2023, ha inteso salvaguardare, evitando effetti discriminatori. 9.12 Per un verso, infatti, occorre verificare se il rinvio operato dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 25, alla disciplina dell'assegno divorzile debba essere inteso nel senso che il legislatore, riferendosi all' art. 5, comma 6 L. div ., abbia inteso disciplinare gli effetti patrimoniali della unione civile in crisi, rapportandoli unicamente al periodo nel quale si è costituita l'unione stessa, volutamente tralasciando tutto ciò che ha riguardato il periodo antecedente, pur se caratterizzato dalla preesistenza di una relazione affettiva. Seguendo questa prima opzione potrebbe inferirsi l'irrilevanza dei fatti connessi al periodo di convivenza anteriore alla costituzione dell'unione civile, rispetto al riconoscimento dell'assegno periodico, in quanto collegati all'esistenza della pregressa unione legalmente costituita. Del resto, è l'art. 11 preleggi, a sancire che la legge non ha effetto che per l'avvenire ragion per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, né potrebbe essere desunta in assenza di indici sicuri che depongano con certezza nel senso di ritenere rilevanti ai fini dell'assegno di divorzio i fatti relativi al rapporto affettivo esistente prima della costituzione dell'unione civile. 9.13 Una diversa opzione ermeneutica potrebbe giustificarsi ove si ritenesse che il legislatore non abbia preso in considerazione tale ipotesi, limitandosi ad introdurre il rinvio alla disciplina in tema di assegno divorzile. L'esistenza di tale lacuna lascerebbe dunque all'interprete la valutazione in ordine agli effetti della norma introdotta nel 2016 mediante rinvio a quella prevista in tema di divorzio, nella quale il legislatore ebbe ben presente, rinviando al quadro normativo di riferimento, le vicende legate al pregresso periodo rispetto al matrimonio ed alla successiva crisi sfociata nella separazione personale dei coniugi che fisiologicamente precede la maggior parte delle ipotesi di scioglimento del vincolo di coniugio, senza tuttavia fare alcun riferimento al rapporto pregresso ed ai fatti ivi verificatisi. Resterebbe in tale ipotesi riservato all'interprete verificare se la legislazione sopravvenuta consenta, ai fini che qui importano, di valorizzare i fatti pregressi in relazione a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte - cfr. Cass. n. 16039/2016 e Cass. S.U., n. 2926/1967, Cass. n. 27015/2022 - secondo la quale il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati . 9.14 E' peraltro evidente che la questione controversa non sembra estranea ad un ulteriore tema d'indagine collegato alla genesi della legge rispetto alla pronunzia di condanna resa dalla Corte edu di cui si è detto sopra. E ciò al fine di valutare se gli effetti dell'interpretazione che si riterrà di adottare possano determinare o meno un effetto contrario alla protezione offerta dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo , posto che si impone al giudice nazionale l'obbligo di garantire, conformemente all'ordinamento costituzionale vigente e nel rispetto del principio della certezza del diritto, il pieno effetto delle norme della Convenzione, nell'interpretazione loro data dalla Corte - v., ad es., Corte dir. uomo, Grande Camera, 7 febbraio 2013, Fabris c. Francia ric. n. 16574/08 che, chiamata a verificare l'inadempimento parziale di uno Stato ad una pronunzia resa dal giudice di Strasburgo in un procedimento diverso da quello attivato dai ricorrenti, Corte dir. Uomo, Mazurek c. Francia n. 34406/97 , 1 febbraio 2000, che aveva riconosciuto, in termini di violazione di sistema, una discriminazione in danno del figlio adulterino rispetto ai diritti successori riconosciuti al figlio legittimo, ha esaminato il regime transitorio introdotto dalla legge interna, alla cui stregua era stata sì eliminata detta discriminazione non estendendo, tuttavia, temporalmente gli effetti innovativi da essa previsti alla vicenda processuale del ricorrente, originata in epoca precedente alla prima decisione di condanna resa dalla Corte di Strasburgo. 9.15 Per altro verso, il ricorso principale intercetta altresì, sia pur marginalmente, come è dimostrato dall'esposizione del quarto motivo, la rilevanza ai fini dell'assegno divorzile della convivenza prematrimoniale. 9.16 Ed infatti, come già accennato, l'esame della regolamentazione normativa delle unioni civili rende evidente la mancanza di alcun riferimento, diretto o indiretto, alla fase anteriore all'unione intercorsa fra i due soggetti. 9.17 Ora, tale silenzio sul pregresso rapporto affettivo delle coppie che hanno potuto ottenere riconoscimento solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 , interroga l'interprete sulla necessità o meno di potere - o dovere - considerare ai fini delle statuizioni di natura patrimoniale, il rapporto di convivenza - ora peraltro espressamente contemplato della stessa L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 36 - e ciò che lo ha caratterizzato in epoca precedente all'unione civile, se pure si consideri che la normale scansione della crisi del rapporto fra i soggetti uniti in matrimonio si caratterizza per il passaggio da una situazione di sospensione degli obblighi di coniugio - tipica della separazione - allo scioglimento matrimoniale che non può certo considerarsi neutro rispetto alla disciplina in tema di assegno di divorzio come prevista dall'art. 5. 9.18 Esigenza che appare vieppiù da tenere in considerazione in relazione alla recente rimessione da parte di questa stessa sezione alle Sezioni Unite civili della questione relativa alla rilevanza della convivenza prematrimoniale cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile - cfr. Cass., ord. n. 30671/2022 . 9.19 Sulla base di tali considerazioni reputa questo Collegio che le questioni qui agitate si palesano come di massima di particolare importanza, ai sensi dell' art. 374 c.p.c. , comma 2, in ragione non solo della assoluta novità delle stesse e, conseguentemente, delle possibili ricadute della decisione su un numero rilevante di controversie instaurate ed instaurande, ma anche in ragione della natura dei temi in discussione che toccano direttamente la collettività e l'evoluzione della coscienza sociale, per ciò stesso richiedendo, ad avviso del Collegio, l'intervento delle Sezioni Unite, chiamate a salvaguardare al più alto livello la nomofilachia che si avvale dell'apporto dei giudici del merito e delle riflessioni del Collegio della Sezione rimettente, dell'opera di studio e di ricerca del Massimario, degli approfondimenti scientifici e culturali offerti dagli incontri di studio organizzati dalla Formazione decentrata presso la Corte, delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di ius litigratoris, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salvaguardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello ius constitutionis, del pubblico ministero - cfr. Cass. S.U. n. 24414/2021 . 9.20 Appare dunque necessario rimettere gli atti al Primo Presidente per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della controversia alle Sezioni Unite perché esaminino la questione, da considerare di massima di particolare importanza, a norma dell' art. 374 c.p.c. , comma 2, se ai fini del riconoscimento dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nel caso di unione civile conclusa ai sensi della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 25, per la quale è stato pronunziato lo scioglimento, sia possibile valutare i fatti anteriori alla costituzione dell'unione civile intercorsi fra le parti. P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili rispetto alle questioni prospettate in motivazione, considerabili come di massima di particolare importanza, ai sensi dell 'art. 374 c.p.c ., comma 2. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.