Il provvedimento di sequestro preventivo deve sempre motivare sul periculum in mora

Accolto il ricorso dell’imputato avverso l’ordinanza che rigettava il riesame del sequestro preventivo per omesso versamento IVA. Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, la sussistenza del periculum in mora impone una, sia pur concisa, motivazione.

All'imputato per omesso versamento dell'Iva veniva rigettata l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente su immobili e valori fino all'ammontare complessivo di oltre 700mila euro. Con proprio ricorso in Cassazione però, l'imputato lamentava carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, che veniva ritenuto sussistente sulla base del rischio di condotte elusive e di perdita delle garanzie di credito, senza però fornire idonea motivazione sugli elementi concreti alla base di tale assunto, sulla base del principio espresso dalle Cass. penumero , sez. Unite, 24 luglio 2021, numero 36959 che impone una idonea motivazione anche del periculum «da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio». Lamentava l'imputato che non fossero state valutate neanche le dichiarazioni reddituali allegate al gravame. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ritenendo apparente la motivazione resa dal Tribunale del riesame in sede di appello cautelare ritenendo che «va innanzitutto esclusa, ai fini di ogni valutazione in punto di periculum, la rilevanza, nella specie, quali che ne siano le ragioni, del permanente mancato pagamento, a tutt'oggi, dell'imposta Iva in relazione al cui mancato versamento si è proceduto, nella specie, per il reato di cui all'articolo 10 ter d.lgs. numero 74 del 2000, non spiegandosi perché, a ben vedere, la stessa commissione del reato giustificherebbe perciò solo il pericolo di dispersione dei beni dell'indagato quale presupposto giustificativo della misura in oggetto da esso derivanti». Il provvedimento del Tribunale ha poi ritenuto che maggiore è il debito, maggiore è anche la probabilità di elusione dello stesso, senza anche in questo caso fornire alcuna idonea argomentazione «in ordine alla incapacità reddituale del ricorrente, confutata dallo stesso mediante l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relativi alle annualità 2011 e 2012, e alla distanza cronologica di oltre sette anni e mezzo tra il momento del fatto e la data del provvedimento che ha disposto la misura, quale indice di possibile dispersione, di per sé significativa, semmai, assenti diminuzioni patrimoniali, di cui, nel provvedimento impugnato, non si dà conto del contrario». Il provvedimento per via della sua motivazione apparente viene annullato con rinvio al Tribunale.

Presidente Andreazza – Relatore Magro Ritenuto in fatto 1.C.G. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina con la quale veniva rigettata l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dalla Corte di Appello di Messina su immobili e valori fino all'ammontare di Euro 721.409,00 in relazione al reato di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000 articolo 10 ter. 1.1. In particolare, il ricorrente lamenta carenza assoluta e apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora non si contesta il fumus , fondata tautologicamente sul rischio di condotte elusive e di perdita delle garanzie del credito, ma tuttavia priva di una precisa indicazione di concreti elementi che supportino tale prognosi, così contravvenendo al principio espresso da Sez. U, numero 36959 del 24/07/2021, Ellade, che invece impone una, sia pur concisa, motivazione anche in ordine al periculum in mora. Non sono infatti state valutate le dichiarazioni reddituali relative ai periodi di imposta 2011-2021, allegate al gravame, nè il fatto che, in ambito di altro procedimento penale in relazione alla medesima violazione, è stata disposta la revoca del sequestro, avendo l'imputato attuato diligentemente un piano di rateizzazione. Anche il riferimento all'entità del debito tributario e alla massima di esperienza secondo cui più elevato è il pregiudizio economico, maggiore è il rischio di elusione, è generico, astratto ed apparente, così come il riferimento alla richiesta cautelare reale solo dopo la sentenza di appello, che ha confermato la condanna della ricorrente. Ulteriore elemento travisato ed omesso è costituito dall'annullamento della cartella esattoriale da parte dei giudici tributari, con conseguente inesistenza del piano di dilazione concesso dall'Agente della Riscossione, a nulla rilevando la possibilità evidenziata dal giudice di formulare nuova istanza di rateizzazione, posto che l'annullamento dell'atto impositivo presupposto dell'iscrizione a ruolo determina l'inesistenza della pretesa erariale. 2.11 Procuratore Generale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.II ricorso è fondato. 1.1. Le Sezioni unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'articolo 325, comma 1, cod.proc. penumero , hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell'articolo 606 cod.proc. penumero Sez. U, numero 2 del 28/01/2004, Ferrazzi . Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell'articolo 125, comma 3, c.p.p., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali Sez. U, 28/05/2003, numero 25080, Pellegrino, Rv. 224611 . Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvèdimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi logici della motivazione. 1.2. Si osserva, sempre in via preliminare, che in merito all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex articolo 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'articolo 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio , sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, c.p.p., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene si è perciò ripudiata quell'opzione riduttiva che si accontentava di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene che sortirebbe gravi ripercussioni sul piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27, comma 2, Cost. e di cui all'articolo 6, par. 2, CEDU. Pertanto, in sintesi, le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l'esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio Sez. U, numero 36959 del 24/07/2021, Ellade . 2. Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal Tribunale del riesame in sede di appello cautelare deve ritenersi apparente e dunque sindacabile nella presente sede. Va innanzitutto esclusa, ai fini di ogni valutazione in punto di periculum, la rilevanza, nella / specie, quali che ne siano le ragioni, del permanente mancato pagamento, a tutt'oggi, dell'imposta Iva in relazione al cui mancato versamento si è proceduto, nella specie, per il reato di cui all'articolo 10 ter D.Lgs. numero 74 del 2000, non spiegandosi perché, a ben vedere, la stessa commissione del reato giustificherebbe perciò solo il pericolo di dispersione dei beni dell'indagato quale presupposto giustificativo della misura in oggetto da esso derivanti. In secondo luogo, il provvedimento impugnato si affida, in modo apodittico, a sostanziali presunzioni, secondo cui maggiore sarebbe il debito e maggiore la probabilità di elusione dello stesso con riferimento all'entità del debito tributario in oggetto, senza tuttavia argomentare in ordine alla incapacità reddituale del ricorrente, confutata dallo stesso mediante l'allegazione delle dichiarazioni di redditi relativi alle annualità 2011 e 2012, e alla distanza cronologica di oltre sette anni e mezzo tra il momento del fatto e la data del provvedimento che ha disposto la misura, quale indice di possibile dispersione, di per sé significativa, semmai, assenti diminuzioni patrimoniali, di cui, nel provvedimento impugnato/ non si dà contordel contrario. 3. La motivazione apparente determina dunque l'annullamento con rinvio del provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, c.p.p P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, c.p.p