Nessun divieto per l’avvocato che apre un sito web in cui indica le attività svolte con la collega

Un avvocato ha posto il seguente quesito al COA Roma se, collaborando stabilmente con una collega iscritta al COA Avellino con la quale vorrebbe aprire un sito web nel quale indicare le attività svolte da entrambi, ciò possa costituire un problema di carattere deontologico se osti il non aver costituito da parte di entrambi i professionisti un’associazione professionale e se sia obbligatorio comunicare all’ordine l’apertura del sito in questione.

Con parere del 25 novembre 2022, il Consiglio precisa che nessuna norma vieta all'avvocato di creare e gestire un sito web a condizione che non promuova attività commerciale . Proprio l' art. 10 della legge professionale ed il Codice deontologico forense agli artt. 9, 17 e 35 dettano il perimetro delle informazioni pubblicitarie consentite al professionista. Inoltre, il CNF , con sentenza del 15 aprile 2021, n. 75, ha evidenziato come l'informazione sull'attività professionale deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa, non consentendo il Codice Deontologico, una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, incompatibile con la dignità ed il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell'affidamento della collettività . Quindi, per rispondere al quesito posto dal professionista, il COA Roma specifica che per ciò che riguarda l' apertura del sito web , il CNF ha soppresso con delibera del 22 gennaio 2016, il comma 9 dell'art 35 che prevedeva appunto la comunicazione al COA di appartenenza della forma e del contenuto del sito in questione per ciò che attiene il dominio , non esiste più alcun vincolo poiché anche in questo caso la norma relativa era ricompresa nel comma 9 abrogato per ciò che riguarda la necessità di costituire un' associazione professionale , non vi sono norme deontologiche che prevedano tale specifica condizione.

COA Roma, sentenza del 25 novembre 2022