Pronunciandosi sul ricorso del Procuratore avverso un proscioglimento per particolare tenuità del fatto in tema di furto aggravato, la Suprema Corte ha affrontato la disciplina dell’articolo 131-bis c.p. come novellata dalla Riforma Cartabia.
Una recente sentenza della Cassazione si è confrontata con le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di particolare tenuità del fatto. L'imputata, addetta alle pulizie presso una casa circondariale, veniva prosciolta ex. articolo 131-bis c.p. dal reato di furto aggravato di alcune medicine e apparecchi sanitari presenti all'interno dell'infermeria della struttura. Venivano contestate le aggravanti di cui all'articolo 625 numero 7 c.p. e all'articolo 61, numero 11 c.p Avverso il proscioglimento ricorreva il Procuratore generale, denunciando un errore nell'applicazione della causa di non punibilità del fatto, essendo il minimo edittale superiore a quello previsto ai fini dell'applicazione della stessa. L'articolo 1, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 150/2022 ha ampliato l'ambito applicativo del 131-bis, che prevede nella nuova versione la non punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Questo nuovo testo, più favorevole rispetto alla disposizione previgente, è applicabile ai sensi dell'articolo 2, comma 4 c.p. anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale. Con riferimento al caso concreto, il reato, con le contestate aggravanti, superava nel minimo i due anni di comminatoria ai sensi della previsione di cui all'articolo 625, ult. comma c.p Ciò ha reso fondato il ricorso del Procuratore e comportato l'annullamento della sentenza impugnata.
Presidente Piccialli – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha prosciolto B.M. ex articolo 131 bis c.p. con riferimento al reato ascrittole di cui all'articolo 624 e 625 numero 7 e 61.numero 11 c.p. per essersi impossessata, abusando della sua qualità di addetta alle pulizie di medicine ed apparecchi sanitari presenti all'interno dell'infermeria della Casa Circondariale di omissis fatti commessi dall'agosto al settembre 2013. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze lamentando violazione di legge in relazione alla applicazione dell'esimente del fatto di particolare tenuità, in quanto la pena edittale è superiore a quella prevista ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis c.p 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.Va rilevato che l'articolo 131 bis. c.p. è stato modificato dal D.Lgs. numero 150 del 2022 articolo 1 comma 1 lett. c che ne ha ampliato l'ambito di operatività in un'ottica di deflazione del sistema penale. Il testo attualmente in vigore prevede la non punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 4.1.11 nuovo testo della norma è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'articolo 2, comma 4, c.p., proprio perché si tratta di norma più favorevole rispetto a quella previgente. 4.2. Si osserva tuttavia che anche alla luce della nuova normativa più favorevole il reato contestato, per il quale è stato presentata querela, essendo qualificato dall'aggravante di cui al numero 7 dell'articolo 625 e da quella di cui all'articolo 61 numero 11 c.p., supera nel minimo la pena di due anni di reclusione, secondo quanto previsto dall'articolo 625 ultimo comma c.p 5. In conclusione, stante la fondatezza del ricorso, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Firenze altra sezione penale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, altro Giudice. Motivazione semplificata.