I precedenti penali inchiodano lo straniero: è pericoloso e va allontanato dall’Italia

Irrilevante il riferimento fatto dall’uomo, originario della Macedonia, ai due figli che vivono anch’essi in Italia con la madre. Decisiva la mancanza di prove in merito all’assistenza o al sostegno economico fornito loro dall’uomo.

Sacrosanta l’espulsione dello straniero che si è trattenuto irregolarmente in Italia nonostante la sua pericolosità, certificata da numerosi precedenti penali. Irrilevante il richiamo da lui fatto ai suoi due figli che vivono in Italia con la loro madre. A prendere posizione è, in prima battuta, il Giudice di pace, il quale conferma il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura e poggiato sul trattenimento irregolare sul territorio nazionale e sulla pericolosità sociale dello straniero, originario della Macedonia. Sul fronte della pericolosità vengono posti in evidenza i numerosi precedenti penali a carico dello straniero. E proprio su questo punto si sofferma il legale che rappresenta il cittadino macedone, criticando il ragionamento del Giudice di pace, il quale, a suo dire, si è limitato a richiamare i precedenti penali dello straniero, omettendo del tutto la valutazione all’attualità della sua pericolosità sociale e senza valutarne la complessiva condotta di vita, né tanto meno la nazionalità né la sua situazione familiare . Su quest’ultimo fronte il legale si gioca la carta più importante lo straniero è padre di due figli, che vivono in Italia regolarmente insieme alla madre, anch’ella dimorante in Italia in modo regolare e disponendo di un regolare ed idoneo alloggio e, aggiunge il legale, non ha pendenze giudiziarie, in quanto ha scontato la pena irrogata con le relative sentenza di condanna . Per i Giudici di Cassazione, però, le obiezioni difensive sono prive di fondamento, poiché il Giudice di Pace ha compiuto la valutazione sulla pericolosità sociale, in concreto e all’attualità dello straniero. Nello specifico, sono stati individuati i relativi indici sintomatici nella presenza di numerose condanne penali per gravi reati al patrimonio ed alla persona furti aggravati, rapina, associazione per delinquere commessi in varie parti del territorio nazionale – come certificato dalla lunga lista del casellario giudiziario –, anche successivamente alla maggior età , osservano i magistrati. Per quanto concerne il presunto fronte familiare, viene sottolineato che lo straniero ha dichiarato in origine di non avere legami parentali in Italia, né di essere convivente, senza allegare elementi qualificanti circa le attuali condizioni di vita familiari e sociali , e solo successivamente si è limitato a dichiarare di essere padre di due figli minori , residenti in Italia ma con la madre, senza però dedurre alcuna forma di convivenza, assistenza o sostegno economico in loro favore .

Presidente Bisogni – Relatore Vella Rilevato che 1. - Il Giudice di pace di Pisa ha rigettato l'opposizione proposta da E.S., n. in Omissis , avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Pisa in data 09/09/2020 - sul presupposto del suo trattenimento irregolare sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c e comma 4, lett. a T.U.I., stante la pericolosità dello straniero per i numerosi precedenti - di cui lamentava la carenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale, la mancanza di nulla osta da parte dell'A.G. e la violazione degli artt. 24 e 27 Cost. per impossibilità di esercitare il diritto di diesa nei procedimenti penali pendenti a suo carico. 1.1. - Avverso detto decreto E.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 1.2. - L'Ufficio intimato non ha svolto difese. Considerato che 2. - Con l'unico motivo, rubricato nullità della sentenza e, del procedimento ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 per aver omesso l'esame di fatti decisivi quale l'assenza della pericolosità sociale , il ricorrente deduce che il Giudice di pace si sarebbe limitato a richiamare i suoi precedenti penali, omettendo del tutto la valutazione all'attualità della sua pericolosità sociale, senza valutare la complessiva condotta di vita del ricorrente, né tanto meno la nazionalità dello stesso oppure la sua situazione familiare , tenuto conto che egli è padre di due figli, di cui uno riconosciuto invalido civile , che vivono in Italia regolarmente insieme alla madre, anch'ella dimorante in Italia in modo regolare, disponendo di un regolare ed idoneo alloggio in Livorno . Inoltre il giudicante non avrebbe considerato che il ricorrente non ha pendenze giudiziarie, in quanto ha scontato la pena irrogata con le relative sentenza di condanna . 3. - Il motivo presenta vari profili di inammissibilità. 3.1. - Innanzitutto non risultano rispettati i canoni della censura motivazionale di cui al novellato art. 360 c.p.c. , n. 5 che onerano il ricorrente di indicare - nel rispetto dell' art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6 , e art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4 , - il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua decisività ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014 Cass. 19987/2017 , 27415/2018 , 6735/2020 . 3.2. - La censura è altresì generica, poiché non specifica i dettagli delle circostanze di fatto, solo ellitticamente rappresentate, onde consentire il vaglio della loro portata decisiva. 3.3. - In ogni caso la valutazione sulla pericolosità sociale in concreto e all'attualità secondo i criteri segnalati, ex multis, da Cass. 29148/2020 , 20692/2019 non è stata omessa, avendo il giudice di pace per un verso individuato i relativi indici sintomatici nella presenza di numerose condanne penali per gravi reati al patrimonio ed alla persona furti aggravati, rapina, associazione per delinquere commessi in varie parti del t.n. si veda a lunga lista del casellario giudiziario , anche successivamente alla maggior età , per altro verso evidenziato che il ricorrente, residente a Pisa, ha dichiarato di non avere legami parentali in Italia, né di essere convivente , senza allegare elementi qualificanti circa le attuali condizioni di vita familiari e sociali cfr. Cass. 23423/2022 , essendosi limitato a dichiarare di essere padre di due figli minori, però residenti con la madre a Livorno, senza dedurre alcuna forma di convivenza, assistenza o sostegno economico in loro favore, né allegare le proprie condizioni di vita sui generis, peraltro da escludere attesa la lunga sequela di condanne e pene detentive nel corso degli ultimi 5/6 anni . 4.- Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata. 5. - Non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.