Lancia un boccale di birra contro un uomo e lo colpisce al torace: condanna più grave per il riconosciuto uso di un’arma

Inutili le obiezioni proposte dal legale dell’uomo finito sotto processo per l’assurdo lancio di un boccale da birra da mezzo litro contro un altro uomo. Impossibile ridimensionare l’episodio, sia a fronte delle lesioni riportate dalla persona offesa, sia alla luce dell’oggetto utilizzato per provocare quelle lesioni.

Catalogabile come arma anche un semplice bicchiere di vetro . Questo il paletto, fissato dai magistrati della Suprema Corte, che ha reso più severa la condanna per un uomo colpevole di avere lanciato contro un altro uomo un boccale da birra da mezzo litro e lo ha colpito nella zona destra del torace. Ricostruito il singolare episodio, l’uomo finito sotto processo per l’assurdo lancio viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per il delitto di lesione personale aggravata dall’uso di un’arma. Per i giudici di merito è inequivocabile la condotta oggetto del procedimento, poiché l’uomo sotto accusa ha colpito un altro uomo, lanciandogli contro un boccale da birra da mezzo litro e così cagionandogli un trauma all’emitorace destro, trauma giudicato inizialmente guaribile in cinque giorni ma la cui durata si è protratta poi per quindici giorni . Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l’uomo sotto processo punta a mettere in dubbio innanzitutto la malattia lamentata dalla persona centrata dal boccale. Su questo fronte, difatti, il legale sostiene che per ipotizzare una malattia si dovrebbe registrare una apprezzabile menomazione funzionale o un significativo processo patologico mentre, invece, dal referto in atti risulta stato diagnosticato un mero trauma all’emitorace destro, trauma giudicato guaribile in cinque giorni . Per quanto concerne poi in dettaglio la condotta oggetto del processo, il legale ritiene illogico applicare al suo cliente l’ aggravante dell’arma , in quanto la capacità offensiva dello strumento utilizzato va valutata in relazione alle concrete circostanze di tempo di luogo, e, pertanto, un semplice bicchiere non può essere inteso quale arma . Infine, il legale ritiene sia applicabile almeno la causa di non punibilità, una volta preso atto della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento tenuto dal suo cliente. Alle obiezioni difensive i Giudici di Cassazione ribattono in modo netto, partendo dalla sottolineatura che il trauma all’emitorace destro è stato inizialmente giudicato guaribile in cinque giorni e successivamente è stato accertato, sulla base di altro certificato medico, che la malattia ha avuto una durata di quindici giorni e traendo la conclusione che in tale valutazione è implicito l’accertamento di un apprezzabile processo patologico . In seconda battuta, poi, i Giudici chiariscono che per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma . E questo ragionamento vale, ovviamente, anche per un boccale da birra da mezzo litro. Impossibile, infine, secondo i Giudici, ridimensionare l’episodio oggetto del processo. In sostanza, l’offensività del reato non è modesta, considerato che le lesioni subite dalla persona offesa hanno avuto una durata di quindici giorni .

Presidente Catena Relatore Romano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2020 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di C.E. per il delitto di lesione personale aggravata dall'uso di un'arma e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e la diminuzione di pena per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa. All'imputato si contesta di avere colpito, lanciandogli contro un boccale da birra da mezzo litro, M.A. cagionandogli un trauma all'emitorace destro giudicato inizialmente guaribile in giorni cinque, malattia la cui durata si protraeva per quindici giorni. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso C.E., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell' art. 582 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della malattia e del dolo. Sostiene che la Corte di appello avrebbe affermato in modo apodittico che la condotta dell'imputato ha cagionato una malattia, limitandosi a dare atto del referto e della relativa prognosi, mentre per la sussistenza della malattia sarebbe necessaria una apprezzabile menomazione funzionale o un significativo processo patologico, che invece non risultavano dal referto in atti, in cui era stato diagnosticato un mero trauma all'emitorace destro giudicato guaribile in giorni cinque. Neppure la Corte di appello aveva motivato in ordine alla sussistenza del dolo, cosicché la motivazione risultava meramente apparente, non essendo stata fornita risposta ai motivi del gravame. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che non ricorre l'aggravante dell'arma, in quanto la capacità offensiva dello strumento utilizzato va valutata in relazione alle concrete circostanze di tempo di luogo. Pertanto, un semplice bicchiere non può essere inteso quale arma e il reato non è procedibile d'ufficio e deve considerarsi estinto, essendo stata rimessa la querela. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. , applicabile nel caso di specie, essendo rispettato il limite massimo edittale previsto dalla citata disposizione e ricorrendo i presupposti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento. 2.4. Con il quarto motivo si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante di cui all' art. 62 c.p. , n. 6, avendo egli concluso una transazione con la persona offesa. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che dalla sentenza impugnata risulta che il trauma all'emitorace destro è stato inizialmente giudicato guaribile in giorni cinque e successivamente è stato accertato, sulla base di altro certificato medico, che la malattia ha avuto una durata di giorni quindici. In tale valutazione è implicito l'accertamento di un apprezzabile processo patologico. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017 . 5. Il terzo motivo è infondato. L'offensività del reato non è modesta considerato che le lesioni, secondo quanto emerge dalle motivazioni delle due sentenze di merito, ha avuto una durata di giorni quindici. 6. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che la attenuante è inapplicabile perché la transazione è successiva alla introduzione del giudizio di primo grado e il ricorrente non attacca in alcun modo la ratio decidendi. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , comma 1. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.