Sospensione dell’esecuzione esattoriale: spetta esclusivamente all’Intendenza di Finanza

La tutela giurisdizionale ordinaria nei confronti della procedura di riscossione esattoriale può esercitarsi soltanto attraverso l'azione risarcitoria e soltanto dopo la chiusura della procedura art. 53 e 54, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 46/1999 , mentre le dirette contestazioni avverso gli atti della stessa devono essere svolte attraverso il ricorso all'Intendente di Finanza, al quale è riservata la decisione su ogni istanza, di sospensione o di merito.

Tale sospensione dell'esercizio dell'azione risarcitoria che dà luogo all'improponibilità assoluta della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario non determina alcuna deroga alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione, nel senso che l'ambito procedimentale entro il quale si svolge la competenza dell'Intendente di finanza ora direttore delle entrate è pur sempre caratterizzato dalla presenza di situazioni soggettive d'interesse legittimo. Con la pronuncia in commento, a definizione di un caso al quale trovano applicazione le previsioni normative in tema di riscossione coatta prima della riforma del 1999, il S.C. conferma che, nel suddetto impianto normativo, il potere di sospensione della esecuzione era esclusivamente riconducibile all' Esattoria per il tramite dell'Intendente di Finanza, non essendo tale potere nella disponibilità del giudice dell'esecuzione e, più in generale, del giudice civile. Il caso. La vicenda in commento prende origine dalla riscossione coatta avviata dall'Esattoria ed avente ad oggetto un immobile, nonostante l'Agenzia delle Entrate avesse sospeso la vendita. Nel corso del procedimento esecutivo, l' Intendente di Finanza , quale ufficiale della riscossione, si era limitato a depositare in cancelleria la relativa lettera di sospensione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il potere di sospensione fosse in capo al giudice, che – al contrario – aveva disposto la vendita. I debitori esecutati, preso atto della vendita dell'immobile, hanno azionato un giudizio risarcitorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del funzionario, sostenendo che, al contrario, il potere di sospensione fosse in capo all'Intendente di Finanza che, nonostante la decisione dell'Agenzia delle Entrate, non aveva dato disposizioni in tal senso all'udienza di vendita, rimettendo – al contrario – la decisione al Giudice. La domanda viene rigettata in primo e secondo grado , ma il S.C. accoglie il motivo di impugnazione, sostenendo – nel solco della massima in epigrafe – l'effettivo potere di sospensione in capo al funzionario dell'Agenzia delle Entrate, potendo il Giudice ordinario essere investito delle sole azioni risarcitorie. Esecuzione esattoriale la natura . Nell'esecuzione esattoriale, il controllo sulla regolarità della procedura - che ha natura amministrativa - è riservato, in forza degli art. 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prima della riforma ad opera del d.lgs. 46/1999 , all'Intendente di finanza, che ha cognizione su tutte le istanze relative alla esistenza del titolo esecutivo o alla regolarità degli atti successivi, senza possibilità di interferenza del giudice ordinario, finchè la procedura non sia completata. Esecuzione esattoriale ed immodificabilità del risultato. Da quanto sopra illustrato deriva che non è proponibile un'azione che, sull'assunto di abusi dell'esattoria nella procedura posta in essere, sia diretta ad inficiarne il risultato finale, che non è più modificabile. Infatti, mentre dopo il compimento dell'azione esattoriale il debitore esecutato, qualora intenda contestare ex post la legittimità dell'esecuzione svoltasi, può agire avanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 54 del citato d.P.R. n. 602/1973, ai soli fini del risarcimento dei danni. Esecuzione esattoriale e strumenti di tutela. Nel caso, quindi, di riscossione esattoriale nei termini sopra descritti, è certamente possibile l'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, da parte dell'esecutato che assuma l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale o dei suoi atti, mentre non è esperibile durante il corso di detta esecuzione, ove spetta all'intendente di finanza il controllo sulla regolarità della procedura art. 53, d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602 ed il potere – quindi – di sospendere l'esecuzione. Altresì sono escluse le opposizioni di cui agli art. 615 e 617 c. p. c. art. 54, comma 2, di detto decreto . Esecuzione esattoriale le competenze del giudice. Nella suddetta tipologia di esecuzione, residuano comunque alcune importanti competenze in capo al giudice ordinario. In particolare, le contestazioni del contribuente avverso l'avviso di mora, che siano circoscritte al diritto dell'esattore di pretendere l'indennità di mora, e che insorgano prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale, esulano dalle disposizioni degli art. 53 e 54 del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602, in tema d'inammissibilità delle opposizioni di cui agli art. 615-618 c. p. c. e facoltà di ricorrere all'intendente di finanza per la sospensione dell'esecuzione le quali operano a partire dal promuovimento dell'esecuzione stessa , ed esulano altresì dalle disposizioni del d. p. r. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla devoluzione alle commissioni tributarie dei ricorsi inerenti al rapporto con l'ufficio impositore, e, pertanto, in applicazione dei principi generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, sono deducibili davanti al giudice ordinario con azione di accertamento negativo. Esecuzione esattoriale e giudice amministrativo. Al tempo stesso, va dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo allorché l'Intendente di finanza rigetta il ricorso amministrativo contro gli atti esecutivi dell'esattore, proposto – ad esempio - dal coniuge del debitore relativamente ai beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 602 del 1973 rimasto in vigore in virtù della normativa transitoria dettata dall' art, 36 nono comma del d.lgs. n. 46 del 1999 . Esecuzione esattoriale ed il potere di sospensione. Con riguardo ad esecuzione esattoriale per la riscossione di imposte dirette, infine, nella disciplina di cui al d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602 previgente, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'opposizione avverso l'esecuzione medesima che sia proposta per conseguirne l'inibitoria, perché il potere di disporre tale sospensione non spetta – come visto - né al giudice ordinario, né al giudice tributario, ma è attribuito, in via amministrativa, all'intendente di finanza art. 39, 53 e 54 del citato decreto , contro le cui determinazioni le parti possono poi insorgere davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità.

Presidente Travaglino – Relatore Graziosi Fatti di causa 1. I coniugi B.E. e T.A.F. convennero davanti al Tribunale di Lecce SO.BA.RI.T S.p.A. e il suo dipendente R.M. per ottenerne il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che assumevano di avere patito per l'illecita vendita di un immobile mediante una procedura esecutiva esattoriale il omissis , espletata nonostante che il creditore, cioè l'Agenzia delle Entrate, avesse sospeso la procedura di vendita. I convenuti si costituirono, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 4565 del 2015, rigettò ogni domanda attorea. I coniugi B. e T. proposero appello, cui resistettero le controparti, essendo nel frattempo SO.BA.RI.T S.p.A. divenuta Equitalia Sud S.p.A. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza del 21 febbraio 2019. 2. I coniugi B. e T. hanno depositato ricorso, illustrato anche con memoria, da quale si è difesa la società, nelle more divenuta ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'intimato R. invece non si è difeso. La causa è stata chiamata all'udienza camerale del omissis , al cui esito è stata rimessa a pubblica udienza, tenuta il omissis , in relazione alla quale il Procuratore Generale ha concluso in forma scritta - chiedendo l'accoglimento del ricorso - ed entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 3. Il ricorso si basa su un unico motivo, denunciante, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione per errata applicazione e interpretazione degli artt. 47, 49, 83, D.P.R. n. 602 del 1973 - nel testo originario, e quindi anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999 - in combinato disposto con gli artt. 40 c.p. , 2043 c.c., Cost., articolo 42 anche nella interpretazione convenzionalmente orientata degli artt. 1 Prot. 1 e 8 CEDU. 3.1 Il giudice d'appello ha corretto la motivazione della sentenza di primo grado osservando che l'ufficiale della riscossione, cioè il R. , depositò all'udienza del OMISSIS , tenuta dal Giudice dell'Esecuzione per l'incanto dell'immobile di cui erano proprietari gli attuali ricorrenti, la lettera dell'Agenzia delle Entrate che comunicava la sospensione della vendita, e su tale sospensione rimise la decisione al giudice, il quale procedette da questo il giudice d'appello ha dedotto la non attribuibilità alla concessionaria SO.BA.RI.T S.p.A. di alcun comportamento doloso o colposo produttivo di danni in quanto la vendita dei beni, che ne sarebbe la causa, non risulta disposta dalla stessa, la quale, anzi, ha espressamente rappresentato l'esistenza di un provvedimento di sospensione . 3.2 Oppongono i ricorrenti che l'esecuzione esattoriale è un'attività amministrativa S.U. 5943 del 1984 , tanto che il suo controllo di regolarità spetta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 53 e 54, all'Intendente di Finanza, e il giudice ordinario può conoscere i vizi del procedimento solo per il risarcimento di danni Cass. 3574 del 1998 . Dunque ha il potere di sospendere l'esecuzione in forza del citato articolo 53 solo l'Intendente di Finanza, poi divenuto l'Agenzia delle Entrate potere discrezionale non condiviso nè dal giudice ordinario nè da altro giudice S.U. 1501/1988 e S.U. 12032/1990 . La Corte Costituzionale, poi, con l'ordinanza 198 del 1983 , ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 suddetti laddove non consentono al giudice ordinario di disporre la sospensione dell'esecuzione esattoriale . Da ciò deriverebbe, secondo i ricorrenti, che il giudice ordinario non poteva sostituirsi causalmente al concessionario. L'Agenzia delle Entrate aveva disposto la sospensione dell'esecuzione con provvedimento dell'8 gennaio 2002 di cui il ricorso riporta il contenuto a pagina 2 , dandone ordine, e non invito, al concessionario. Il giudice d'appello avrebbe dunque errato nel ritenere che il giudice dell'esecuzione potesse sostituirsi al concessionario perché era stato effettuato il deposito degli atti in cancelleria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 83, e sarebbe incorso in contrasto con ogni precedente orientamento giurisprudenziale - considerati pure gli artt. 47 L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione e 49 ,D.P.R. n. 602 del 1973 per cui la procedura è sospendibile solo dall'Intendente di Finanza ex articolo 53 secondo il quale la esclusiva natura amministrativa della esecuzione esattoriale esclude la giurisdizionalizzazione della procedura mediante la attività materiale di deposito di atti, l'articolo 83 dovendosi invece interpretare nel senso che individua l'esercizio del potere del Giudice nel compimento degli atti rigorosamente successivi alla vendita ed aggiudicazione , cioè declaratoria di decadenza dell'offerente per il mancato versamento del prezzo e distribuzione delle somme ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 89 ss 3.3 Al deposito di atti in cancelleria e alla celebrazione dell'incanto davanti al Giudice, in forza del rinvio della procedura esattoriale , potrebbero al più collegarsi poteri organizzativi di udienza ex articolo 175 c.p.c. Nel caso in esame invece, ad avviso dei ricorrenti, il funzionario, approfittando della inesperienza del GOT d'udienza , con la sua condotta, impregnata almeno di dolo eventuale, avrebbe proceduto in una vendita sospesa che aveva il dovere di sospendere , rimettendo infatti al giudice, che sapeva essere privo di potere e giurisdizione, l'inosservanza dell'ordine di sospensione della Agenzia delle Entrate e i giudici di merito, reputando che il giudice dell'esecuzione, privo - si ripete - di potere e giurisdizione, avesse comunque potuto interrompere il nesso causale, sarebbero incorsi nella violazione degli artt. 2043 c.c. e 40 c.p. in ordine alla causalità materiale. 3.4 Inoltre l'attribuzione allo Stato ed alle Amministrazioni di obblighi di protezione oltre ai positivi divieti di violazione dei diritti convenzionalmente sanciti - qui il diritto di proprietà articolo 1 Prot. 1 CEDU e il diritto alla vita familiare ex articolo 8, commi primo e secondo, CEDU , dato che l'espropriazione avrebbe avuto per oggetto la prima casa di abitazione condurrebbe ad una lettura dell' articolo 2043 c.c. costituzionalmente orientata ai sensi della Cost.articolo 117, lettura che porterebbe a individuare quel particolare obbligo di prudenza, che la sussistenza di obblighi di protezione impone al gestore dell'attività di riscossione ed espropriazione coattiva idonea di per sé a provocare danni irreversibili a diritti inclusi tra quelli universalmente tutelati. Nel caso in esame il concessionario, omettendo di astenersi dalla celebrazione dell'incanto per sospensione disposta dalla Agenzia delle Entrate, avrebbe posto in essere una condotta causale sufficiente ed autonomamente rilevante per attribuirgli responsabilità civile. 4.1 È il caso di rilevare, anzitutto, che nel controricorso si segnala che l'avvio della esecuzione esattoriale è qui derivato da una surroga dell'esattore a un diverso creditore procedente D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 50 , desumendone che la surroga esattoriale costituisce un privilegio procedurale ma non sostanziale e richiamando Cass. 2838 del 1992 nel senso che, a differenza della fase di procedimento di vendita in cui si manifesta una evidente commistione di compiti tra organi amministrativi intendente di finanza e giurisdizionali pretore, giudice dell'esecuzione , la successiva fase satisfattiva dei crediti riveste natura esclusivamente giurisdizionale, in quanto le legittime cause di prelazione, risolvendosi esse in altrettanti diritti soggettivi, sono sempre verificabili dal giudice ordinario ed è il pretore che può ordinare, ove ne ricorrano le condizioni, l'immediato pagamento del credito all'esattore . Va tuttavia sgombrato il campo da questa argomentazione in quanto assolutamente priva di pertinenza, perché qui si tratta ancora della fase di vendita. 4.2 Ancora nel controricorso si adduce che l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell'8 gennaio 2002, avrebbe trascurato che la procedura non era più nella disponibilità della Concessionaria in quanto tutto il carteggio era già stato depositato nella Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale . Che tale deposito faccia cadere il principio di diritto che attribuisce all'Intendente di finanza - e quindi poi all'Agenzia delle Entrate -, l'esclusivo potere di sospensione è però un mero asserto, non confermato da alcuna giurisprudenza nè soprattutto evincibile dalla lettera e dalla ratio della norma. Non si vede per quale ragione, infatti, il procedimento di vendita dei beni pignorati rimanga una procedura amministrativa finché non si depositino gli atti del procedimento in Cancelleria ex D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 83, come se depositandoli l'ente amministrativo venga a spogliarsi del suo potere, anziché come è invece logico percepire - deferire all'ente giurisdizionale un'attività che si inserisce funzionalmente nella propria per effettuare in concreto la vendita, senza con questo svellere la - incastonante - natura amministrativa/esattoriale del procedimento in cui tale vendita viene così compiuta. 5. Tale natura amministrativa e la sua persistenza anche nella fase di vendita, in cui l'organo giurisdizionale assume soltanto una ben perimetrata funzione ausiliaria, non tale quindi da immutarne la sostanza, sono state più volte evidenziate per la normativa ratione temporis qui applicata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte diretta proprio a spartire le conseguenti giurisdizioni, la quale sempre ne ha dedotto che il potere di sospensione, in un caso come quello in esame, compete all'ente amministrativo, dominus del procedimento, e non al giudice dell'esecuzione, inseritovi come ausiliario incidentale. Su questa linea, tra gli arresti massimati, si schierano S.U. 21 maggio 1975 n. 2005 - Ai sensi del D.P.R. n. 29 gennaio 1958, n 645 testo unico sulle imposte dirette , artt. 208 e 209, riprodotti nel D.P.R. n. 29 settembre 1973, n 602, artt. 53 e 54, il contribuente e gli altri soggetti ivi indicati possono ricorrere, contro gli atti esecutivi dell'esattore, all'intendente di finanza, che può disporne la sospensione, e, ove si ritengano lesi dall'esecuzione, possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione ai soli fini del risarcimento del danno sono invece espressamente precluse le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi disciplinate dal codice di procedura civile. Deve perciò dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con la quale il contribuente, ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, abbia chiesto la sospensione o, comunque, l'interruzione dell'esecuzione esattoriale, invocando l' articolo 168 della legge fallimentare -, S.U. 17 febbraio 1988 n. 1677 - In tema di riscossione di imposte dirette, le contestazioni del contribuente avverso l'avviso di mora, che siano circoscritte al diritto dell'esattore di pretendere l'indennità di mora, e che insorgano prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale, esulano dalle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54, in tema d'inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 c.p.c. e facoltà di ricorrere all'intendente di finanza per la sospensione dell'esecuzione le quali operano a partire dal promuovimento dell'esecuzione stessa S.U. 6 novembre 1989 n. 4618 - Con riguardo ad esecuzione esattoriale per la riscossione di imposte dirette, nella disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'opposizione avverso l'esecuzione medesima che sia proposta per conseguirne l'inibitoria, perché il potere di disporre tale sospensione non spetta nè al giudice ordinario, nè al giudice tributario, ma è attribuito, in via amministrativa, all'intendente di finanza artt. 39, 53 e 54 del citato decreto , contro le cui determinazioni le parti possono poi insorgere davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità. -, S.U. 18 aprile 2002 n. 5557 - La tutela giurisdizionale ordinaria nei confronti della procedura di riscossione esattoriale può esercitarsi soltanto attraverso l'azione risarcitoria e soltanto dopo la chiusura della procedura mentre le dirette contestazioni avverso gli atti della stessa devono essere svolte attraverso il ricorso all'Intendente di Finanza, al quale è riservata la decisione di sospensione o di merito e in tale ambito sussiste interesse legittimo -, S.U. ord. 6 febbraio 2003 n. 1808 - In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, l'ambito entro il quale si svolge la competenza dell'intendente di finanza, adito con ricorso in via amministrativa - ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 52 e 53, applicabile ratione temporis - dal coniuge del contribuente per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, è caratterizzato dalla presenza di situazioni soggettive di interesse legittimo, con la conseguenza che, a seguito del rigetto del ricorso, la tutela di detti interessi è devoluta al giudice amministrativo - e si vedano altresì S.U. 4 aprile 2000 n. 96, S.U. 28 dicembre 2001 n. 16217 e S.U. 22 ottobre 2003 n. 15810. Significativa è pure S.U. 19 agosto 2003 n. 12095, la quale in motivazione dichiara che va confermato il principio per cui è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui si chieda di individuare il giudice avente giurisdizione nell'esecuzione esattoriale sull'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. , poiché D.P.R. n. 602 del 1973,articolo 54 nell'escludere l'ammissibilità di tale opposizione, configura una fattispecie di improponibilità assoluta della domanda, per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, che attiene al fondamento stesso della domanda e non alla giurisdizione, con la conseguenza che tale inammissibilità si estende anche alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla sospensione cautelare richiesta in tale giudizio di opposizione dal momento che la giurisdizione su tale sospensione presuppone la giurisdizione di un giudice sull'opposizione . L'analogo settore consortile ha confermato l'impostazione appena descritta. S.U. 21 novembre 1984 n. 5943, invero, riassume nitidamente tutta una struttura normativa I consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, artt. 10, 11 e 12 , hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all'atto di accertamento tributario reso dallo stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 articolo 21 del citato decreto n. 215 del 1933 . Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e proporre opposizione avverso l'esecuzione stessa ai sensi dell' articolo 615 c.p.c. nella specie, contestando l'esperibilità della azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti , deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all'istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli atti, è attribuito in sede amministrativa all'intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell' articolo 53 del D.P.R. n. 602 del 1973 , senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, articolo 4 . D'altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. , dato che l' articolo 54 del D.P.R. n. 602 del 1973 , nel rispetto, al pari del precedente articolo 53, della delega conferita con dalla L. 9 ottobre 1971 n. 825, articolo 1, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare ex post la legittimità della stessa al fine dell'eventuale risarcimento del danno. Conformemente S.U. 10 marzo 1992 n. 2852 ribadisce che anche i contributi ai consorzi di bonifica che hanno natura di tributi si riscuotono secondo la normativa prevista per le imposte dirette, e quindi si applica il principio per cui la procedura di esazione, che ha inizio con la consegna dei ruoli all'esattore e si conclude con il versamento all'ente impositore delle somme raccolte dall'esattore od a lui assegnate dal giudice dell'esecuzione, può essere sospesa soltanto dall'intendente di finanza, quale organo della pubblica amministrazione, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha la consistenza del semplice interesse legittimo, restando esclusa perciò la competenza del giudice ordinario e di qualsiasi altro giudice, cui la legge non attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione nemmeno in via cautelare od urgenza, nel procedimento promosso per contestare i presupposti soggettivi ed oggettivi del potere impositivo . 6. In un siffatto quadro è evidente che l'intensa peculiarità teleologica della riscossione di contributi non pagati che sono costituzionalmente dovuti Cost., artt. 2 e 53, comma 1, ha inibito, in questa fattispecie in cui la riscossione si è servita parzialmente - rectius, accessoriamente - anche dello strumento esecutivo plasmato dal codice di rito civile, che il potere dell'ente amministrativo che riscuote venga frenato, in una fattispecie di suo concreto esercizio, dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla vendita all'incanto dei beni su cui si finalizza il recupero. La Consulta, d'altronde, ha qualificato costituzionalmente corretta l'intrinseca peculiarità della esecuzione esattoriale in particolare, la sentenza 23 giugno 1983 n. 198 che invoca anche le precedenti 26 marzo 1982 n. 63, 5 marzo 1963 n. 29 e 3 luglio 1962 n. 87 , negandone il potere sospensivo in quel caso al giudice tributario, con elevata decisività afferma, in motivazione, che la Cost., articolo 24, garantendo l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, nè vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali , onde la potestà cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale , il che vale anche per la sospensione dell'esecutorietà degli atti della pubblica amministrazione . 7. È dunque evidente la fondatezza del ricorso nel caso in esame, disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973 nel testo ratione temporis applicabile, il potere sospensivo della esecuzione esattoriale spettava all'Agenzia delle Entrate, che lo aveva già appositamente esercitato in senso positivo, per cui la concessionaria compì un illecito rivolgendosi al giudice dell'esecuzione come se quest'ultima non fosse stata già sospesa. La prosecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione, in onta alla suddetta sospensione, e dunque la vendita il OMISSIS dell'immobile degli attuali ricorrenti oggetto della procedura esecutiva esattoriale, consegue a tale illecito, giacché, come ben può constatarsi sulla base di un agevole giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata se la concessionaria avesse - come avrebbe dovuto - obbedito all'ordine dell'Agenzia delle Entrate, non ponendo in essere un impulso procedurale in senso opposto e in questa sede non rileva la concausalità dell'erronea decisione del giudice dell'esecuzione nel procurare la vendita, dal momento che rimane suo assoluto presupposto l'attività dell'ufficiale della riscossione, che avrebbe dovuto essere in toto omessa. Invero, vista la giurisprudenza di questa Suprema Corte formatasi sull'originario suo testo, la corte territoriale ha effettivamente violato il D.P.R. n. 602 del 1973 , interpretando il potere della Agenzia delle Entrate quando impose la sospensione al concessionario l'espressione di un invito non esiste affatto nella comunicazione del 8 gennaio 2002 Nelle more che l'Ufficio del Territorio fornisca la stima dei beni la cui vendita è fissata per il 16.01.2002, il Concessionario per la riscossione sospenderà la procedura esecutiva di cui all'oggetto per gg. 40 a decorrere dalla data odierna al fine di non arrecare eventuali danni irreparabili all'interessato ed all'Erario come tamquam non esset, così da svuotare l'obbligo del concessionario di eseguirla e da consentirgli di trasferire la decisione di sospensione già compiuta dall'unico ente competente al riguardo al giudice dell'esecuzione sulla base poi dell'articolo 83 che nulla incide sulla competenza per la sospensione e dunque la formazione della condotta causale, di cui in tal modo vengono erroneamente esonerati dalla responsabilità il concessionario e il suo dipendente. 8. Meritando allora accoglimento il ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Lecce.