Superflua l’audizione del minore se questi ha manifestato chiaramente il suo pensiero nei colloqui con gli assistenti sociali

Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali.

Al fine, però, di poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, la decisione del giudice deve poggiare su una espressa e specifica motivazione , articolata su vari aspetti manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l’interesse dei minori , così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 336- bis c.c., attualmente vigente. Nella fattispecie esaminata, la Prima Sezione Civile ha analizzato le disposizioni relative all’ ascolto del minore . Il caso. Nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di affidamento di due figli minori adolescenti, nati da un’unione more uxorio , il Tribunale, a seguito dell’espletamento di una CTU psicologica, a parziale modifica delle originarie statuizioni raggiunte tra le parti confermava l’affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, decideva di limitare il diritto di visita del padre e la frequentazione dei minori con la sua nuova compagna a un pomeriggio alla settimana. Il contesto familiare, infatti, era del tutto peculiare, data la circostanza che gli ex conviventi more uxorio si erano rispettivamente accompagnati con due ex coniugi a loro volta in conflitto. Da che, ne era nata una condizione di permanente disagio dei figli minori per l’essere costantemente coinvolti nelle dinamiche conflittuali non solo tra i loro genitori ma anche in quelle già esistenti tra i rispettivi nuovi partner, tanto che si era reso necessario il ricorso ad uno stabile sostegno psicologico dei minori ed era stato disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali. A fronte del reclamo proposto dal padre, acquisita la relazione di aggiornamento dei servizi sociali, ritenuta superflua ulteriore CTU e soprattutto l’ audizione dei minori , la Corte di appello modificava parzialmente il decreto del Tribunale invitando la madre, in considerazione della condizione di imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia del suo nuovo partner, a interrompere la relazione con costui e/o a inibirgli il soggiorno stabile all’interno della sua abitazione nei periodi di tempo in cui i minori non fossero ospitati presso la casa del padre. Avverso detta pronuncia, il padre proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri, la nullità del procedimento per la mancata audizione dei minori. La disciplina dell’ascolto del minore. Al fine di addivenire alla soluzione del caso, la Cassazione ha individuato la normativa di riferimento nelle disposizioni di cui agli artt. 315- bis , comma 3, e art. 336- bis c.c., non ritenendo applicabili ratione temporis le nuove norme all’uopo dedicate dalla recente Riforma Cartabia artt. 473- bis , 4 e art. 473- bis, 5 . Infatti, l’art. 1, comma 380, l. 29 dicembre 2022, n. 197 Legge di Bilancio ha modificato l’art. 35, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e, quindi, la Riforma si applicherà ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 , mentre quelli pendenti continueranno ad essere disciplinati dalla normativa anteriormente vigente. Tuttavia, le nuove disposizioni attribuiscono una generale portata all’ascolto del minore , il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure volte ad incidere nella propria sfera individuale. Un’importante novità riguarda, poi, la previsione che stabilisce di tener conto di quanto espresso dal minore, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità e ciò in attuazione di quanto previsto a livello sovranazionale. Inoltre, il secondo comma dell’art. 473 bis .4 prevede che il giudice possa non procedere all’ascolto , dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se questi manifesta la volontà di non essere ascoltato. Infatti, in alcuni casi, l’ascolto, ancorché finalizzato alla ricerca dell’interesse del fanciullo e all’individuazione della soluzione migliore per lo stesso, potrebbe risultare ulteriormente dannoso e, quindi, contrario al suo interesse tenuto conto delle condizioni dello stesso e dei disagi che a quest’ultimo possano derivarne. L’esclusione dell’ascolto può altresì aver luogo qualora sia il minore a non voler essere ascoltato, dovendo in questa ipotesi essere rispettata la sua scelta di non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria .

Presidente Genovese – Relatore Vella Fatti di causa 1. - A.E. chiedeva al Tribunale di Torino la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori M. e M. - nati rispettivamente il Omissis e l' Omissis dall'unione con B.M., già convivente more uxorio - concordate nel Omissis e omologate dallo stesso tribunale con decreto del Omissis , rappresentando, tra l'altro, che il B. aveva iniziato una relazione sentimentale con G., ex moglie di B.D., nuovo partner dell' A. e che da quel momento i minori avevano cominciato a manifestare un crescente malessere, tanto da rendere necessario un sostegno psicologico, poi effettivamente intrapreso. Esponeva che M. e M. erano stati troppo precocemente introdotti dal padre nel nuovo nucleo formato dalla coppia B.- G. e dalle due figlie di lei, e che il padre li coinvolgeva costantemente nelle dinamiche conflittuali degli adulti che tra le parti G.- B.D. pendeva procedimento di separazione giudiziale in cui era stata disposta CTU, nell'ambito della quale il nuovo nucleo G.- B. era stato definito preoccupante che la G. aveva un condizionamento negativo sui figli M. e M. e tendeva a sostituirsi al ruolo educativo materno, oltre a denigrarne la figura di qui la richiesta che gli incontri fra i minori e la G. fossero vietati o almeno dovessero avvenire solo in presenza del padre. 1.1. - Nel costituirsi in giudizio, B.M. chiedeva il rigetto della domanda, facendo presente che il compagno della ricorrente, B.D., era stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia, su denuncia della ex moglie sua attuale compagna G. negava la convivenza con quest'ultima, la quale abitava in diverso appartamento dello stesso condominio chiedeva che il tribunale inibisse la frequentazione dei figli con B.D. sino alla definizione del procedimento penale e disponesse un ampliamento dei tempi della loro permanenza presso di sé, con la previsione del pernottamento la domenica sera nel weekend di sua competenza. 1.2. - Espletata CTU psicologica Dott.ssa A. , il Tribunale, a parziale modifica delle originarie statuizioni, e fermo l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, disponeva che il padre potesse tenere con sé i figli in weekend alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, e in due pomeriggi alla settima, non consecutivi, con pernotto nella settimana in cui i minori trascorrevano il weekend con la madre che le due settimane di vacanza estiva da trascorrere con il padre non fossero consecutive che la frequentazione dei minori con la compagna del papà fosse limitata a un pomeriggio a settimana, in presenza del padre che proseguisse il percorso psicologico individuale già intrapreso dai minori, raccomandando ai genitori di intraprendere/mantenere un percorso psicologico individuale che proseguisse il monitoraggio da parte dei Servizi sociali, in particolare per vigilare sulla corretta applicazione delle nupve condizioni di affidamento il tutto con compensazione integrale delle spese di lite e con spese di CTU poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. 1.3. - Proponeva reclamo il B., chiedendo alla Corte d'appello di Torino l'ampliamento del proprio diritto di visita, con pernottamento della domenica sera la limitazione della possibilità per il B.D. di soggiornare in pianta stabile presso l'abitazione di residenza dei minori M. e M. il ripristino delle condizioni originarie la libera frequentazione della G. con M. e M. la disposizione di CTU psicologica e l'audizione dei minori. 1.4. - Resisteva la A., chiedendo il rigetto delle domande e, in via incidentale l'imposizione a carico del padre del 50% della spesa per la prosecuzione della terapia psicologica dei minori l'acquisizione della sentenza penale di assoluzione del B.D. l'audizione dei mediatori incaricati dal Servizio sociale quanto all'audizione dei minori si rimetteva alla valutazione della corte, aderendo però alla valutazione del tribunale circa la sua non opportunità, opponendosi invece alla CTU, in quanto già espletata. 1.5. - Acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 29 marzo 2021 e ritenuta superflua tanto l'ulteriore CTU quanto l'audizione dei minori, la corte d'appello ha modificato parzialmente il decreto del tribunale, invitando A.E. a non ospitare e a non frequentare Domenico B.D. e a non consentirgli di occupare in tutto o in parte alcuna stanza della abitazione nei periodi in cui i minori non sono presso il padre , ponendo a carico di B.M. il 50% della spesa per la prosecuzione della terapia psicologica di M. e M., con conferma delle restanti statuizioni e compensazione delle spese. 1.6. - Avverso detto decreto il B. ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, cui la A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2. - Il primo motivo denunzia, testualmente Motivazione apparente, violazione dell' art. 132 c.p.c. n. 4 travisamento dei fatti, error in iudicando in ordine agli elementi probatori a tutela dei minori M. e M. violazione dell'art. 360, comma I, n. 5, p.c. Cass.civ., Ordinanza 08.06.2018 n. 15037 difetto di motivazione relativamente al ragionamento logico deduttivo che ha condotto alla errata conclusione violazione dell' art. 132 c.p.c. , n. 4 Cass. civ., Ordinanza n. 7022/2020 violazione ex artt. 112,113,115 c.p.c., mancata ed errata valutazione dei mezzi istruttori ai sensi dell' art. 116 c.p.c. errore di computo delle date in cui sarebbero avvenuti le opposizioni genitore/figli violazione e falsa applicazione di norme di diritto mancata audizione dei minori ex artt. 315 bis e 336 bis del Codice Civile e nullità del procedimento per violazione di legge Cass. n. 16410/2020 e Cass. n. 32309 del 2018 violazione dell' art. 333 del Codice Civile in tema di condotta pregiudizievole per i figli mancata applicazione dell'art. 709 ter c p.c. . 2.1. - Le censure articolate presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. 2.2. - Innanzitutto, il motivo è formulato in modo non ortodosso, poiché veicola confusamente plurimi vizi eterogenei, ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. , in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l'orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ex plurimis, Cass. 23995/2022 , 6581/2022 , 16756/2019 , 26790/2018 , 11222/2018 , 27458/2017 , 16657/2017 , 19133/ Omissis . 2.3. - In secondo luogo, le censure motivazionali non sono conformi ai canoni del novellato art. 360, n. 5 c.p.c. , che onerano il ricorrente di indicare - nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6 , e 369, comma 2, n. 4 , c.p.c. - il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché, soprattutto, la sua decisività ex multis Cass. Sez.U, 8053/2014 Cass. 19987/2017 , 27415/2018 , 6735/2020 . 2.4. - Manifestamente infondata è la censura di nullità della motivazione, che già alla semplice lettura risulta in linea con il minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014 cfr. Cass. Sez.U, 22232/ Omissis , Cass. 13977/2019 , tanto più che, dopo la riformulazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 ad opera del D.L. n. 83 del 2012 art. 54, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione Cass. 23940 del 2017 , 22598 del2018, 7090 del 2022 . E' difatti evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito Cass. Sez. U, 28220 del 2018 Cass. 28643 del 2020 , 33858 del 2019 , 32064 del 2018 , 8758 del 2017 . 2.5. - Non ricorre nemmeno la violazione dell' art. 115 c.p.c. , avendo le Sezioni Unite di questa Corte più volte osservato che tale vizio resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio , mentre è inammissibile la doglianza per cui il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune di esse piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall' art. 116 c.p.c. Cass. Sez. U, 20867 del 2020 , 16598 del Omissis . 2.6. - Quanto alla pretesa violazione dell' art. 116 c.p.c. , essa è riscontrabile solo ove si alleghi come non ha fatto il ricorrente che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria ad es. valore di prova legale , ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento al contrario, ove si deduca solamente che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez.U, nn. 8053 e 8054 del 2014 cfr. Cass. Sez.U, 34474 del 2019 e 16598 del Omissis Cass. 13960 del 2014 , 26965 del 2007 . 2.7. - Del tutto fuori centro è la denunziata violazione dell' art. 112 c.p.c. , perché riferita alla mancata valutazione delle prove la denuncia di violazione dell' art. 333 c.c. è invece associata a una serie di argomentazioni di natura meritale, quando il vizio ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 non può certo essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie Cass. Sez.U, 10313 del 2006 Cass. 6000 del 2022 , 2959 del 2021 , 195 del Omissis , pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere i temi già valutati nella decisione impugnata, censurati in quanto non condivisi, al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative Cass., Sez. U, 34476 del 2019 Cass. 2959 del 2021 . 3. - Merita invece autonoma disamina la censura di violazione degli artt. 315-bis e 336-bis c.c. e di nullità del procedimento per la mancata audizione dei minori. 3.1. - Va innanzitutto premesso che non sono applicabili ratione temporis le nuove disposizioni sull'audizione del minore dettate dalla recente riforma Cartabia , per cui la fattispecie in esame resta disciplinata dalle norme di cui si deduce la violazione, Data pubblicazione 23/01/2023 segnatamente l' art. 315-bis, comma 3 c.c. , per cui il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano l'art. 336-bis Ascolto del minore , in base al quale 1. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. 2. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. 3. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. 4. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video . 3.2. - Nel caso in esame, già in primo grado i giudici avevano ritenuto manifestamente superflua l'audizione dei minori, poiché essi avevano manifestato chiaramente il loro pensiero nei colloqui con gli assistenti sociali, esprimendo a questi ultimi, in data 9/10/2020, l'esigenza di essere lasciati tranquilli . Lo stesso tribunale, considerati i meccanismi fortemente patologici e potenzialmente patogenetici presenti nel nucleo B.- G. essendo emerso un disturbo borderline di personalità a carico di quest'ultima, ritenuta capace di ingenti strumentalizzazioni agite verso M. e M. , aveva peraltro ritenuto che, rispetto alle soluzioni individuate, dovessero recedere anche eventuali diverse volontà espresse dai minori stessi, evidentemente non in grado di rendersi conto dei complessi meccanismi disfunzionali in cui si trovano a vivere e del rischio psicopatologico che corrono nel rimanere costantemente esposti v. pag. 3 decreto, ove si fa riferimento a un ambiente tanto patologico, anche se da loro amato . La corte d'appello riporta a pag. 8 del decreto impugnato la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del Omissis , dove, nel darsi atto degli esiti dell'incontro tenutosi dapprima con i soli genitori e poi con essi insieme ai figli, si è ritenuto - con motivazione esplicitamente condivisa dalla corte territoriale - che non fosse opportuno sentire nuovamente i minori per evitare che fossero nuovamente fagocitati da argomenti che gli adulti dovrebbero prima chiarire nonché per evitare di dare adito ad ipotetiche alleanze con loro, desiderosi di apparire e sentirsi il genitore migliore . La stessa corte territoriale attesta di aver puntualmente valutato le ampie risultanze in atti in ordine alle posizioni assunte dai minori medesimi sbobinatura di registrazione e copie dei numerosissimi messaggi di whats app prodotte dal padre , le quali consentono di comprendere chiaramente la loro volontà di qui la ritenuta manifesta superfluità di una diretta audizione da parte del collegio. 3.3. - Emerge dunque che i giudici di merito hanno deciso di non procedere direttamente all'audizione dei due minori, entrambi adolescenti - comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali - sulla base di una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l'interesse dei minori , così come consentito dal secondo periodo del comma 1 dell' art. 336-bis c.c. e come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte per derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile v. Cass. 1474 del 2021 , 1471 del 2021 , 16569 del 2021 cfr. Cass. 16410 del 2020 , 23804 del 2021 , 9691 del 2022 . 3.4. - Del resto, si tratta di una soluzione in linea con il Regolamento UE 2019,1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori rifusione , in base al quale, pur dovendosi, quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore conformemente all'art. 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo , tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell'audizione , restando in loro facoltà stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro luogo o con altri mezzi inoltre, pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione di quest'ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore Cons. 39 . Di conseguenza, l'art. 21 del Regolamento intitolato Diritto del minore di esprimere la propria opinione prevede che le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato par. 1 e che, qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità par. 2 . 4. - Il secondo mezzo denuncia Violazione e falsa applicazione dell' art. 63 c.p.c. , C.T.U. assolutamente non terza e per nulla imparziale Cass. n. 19468 del 2019 violazione della Costituzione, artt. 24 e 111, violazione dell' art. 194 c.p.c. errori di valutazione delle prove versate in atti e, consequenzialmente, assoluta illegittimità del Decreto pronunziato dalla Corte di Appello Civile di Torino nonché dell'originario Decreto reso dal Giudice di Prime Cure . 4.1. - Anche in questo caso le censure, oltre che generiche, sono di natura prettamente meritale, risolvendosi nel rinnovo delle contestazioni di merito mosse alla CTU espletata in primo grado cfr. Cass. Sez. U, 5624 del 2022 , sulle quali la corte territoriale ha osservato congruamente, a pag. 6 del decreto impugnato, che il reclamante contesta la consulenza sostenendo che il ctu abbia svolto indagini ulteriori rispetto ai propri poteri e che non siano state tenute in considerazione le critiche alla ctu svolte dal consulente di parte dopo il deposito della ctu e quindi - si noti fin d'ora - tardivamente, fuori dal contraddittorio tecnico da svolgersi in sede di ctu , senza indicare perché e sotto quali profili la descrizione sarebbe discriminatoria sotto il profilo dell'estrazione sociale, rimanendo la critica del tutto vaga e priva di specifico esame dei contenuti della ctu . 5. - Il terzo mezzo lamenta la Violazione dell' art. 360, comma I, n. 3, c. p. c. , rilevante errore di diritto, in ordine alla valutazione del sempre crescente malessere psicofisico dei minori in virtù dell'attuale stato di cose violazione dell' art. 63 c.p.c. , errori ed omissioni del C.T.U. determinanti ai fini della decisione violazione della Costituzione, art. 111, comma VII, , C.T.U. travalicante i propri poteri d'ufficio eccesso assoluto di potere, necessità di salvaguardia della figura del cosiddetto genitore sociale , costituzionalmente riconosciuta e garantita . 5.1. - Le censure sollevate, ancora una volta meritali, si espongono ai rilievi di inammissibilità già illustrati con riguardo al primo motivo, cui si rinvia in particolare sub 2.4, 2.6 e 2.7 . 6. - Con il quarto motivo si deduce la Violazione dell' art. 116 c.p.c. in combinato disposto con l' art. 360, comma I, n. 5, c. p. c. , false ed erronee rappresentazioni e valutazioni della figura della Signora G. violazione dell'art. 360, comma I, n. 3, grave errore di diritto, violazione della Costituzione, art. 111, comma VII, eccesso di potere assoluto e gravissimo travisamento dei fatti necessaria rivalutazione delle prove regolarmente versate in atti da parte ricorrente a suffragio delle proprie richieste e censure . 6.1. - Anche in questo caso le censure impingono nel merito, potendo quindi ripetersi le valutazioni di inammissibilità già formulate rispetto al primo motivo, segnatamente al punto 2.6. 7. - Il quinto motivo lamenta Violazione della Costituzione, artt. 24 e 111, violazione degli artt. 91 e 92 c. p. c. Cass. Civ., Ordinanza n. 15993 del 2020 , gravissima ed assai rilevante differenza di trattamento tra le parti in causa in ordine alla condanna alla refusione delle spese di lite adottata da parte della Corte di Appello di Torino, manifesta ingiustizia motivazione assolutamente apparente, il tutto in aperta violazione delle prescrizioni di cui all' art. 132 c. p. c. , n. 4. Non è dato infatti sapere, per il Sig. B., in che modo sia stato svolto il calcolo per quanto afferisce la liquidazione delle spese di lite portata nel Decreto oggetto del presente gravame si aggiunge che quello della soccombenza peraltro non totalmente avvenuta nel caso di specie è una regolazione delle spese di giudizio mitigata dal principio della causalità laddove infatti si possa ritenere che la stessa condotta di una delle parti abbia influito a determinare la lite giudiziale, non può non tenersi conto di siffatta circostanza . 7.1. - La censura è contorta e poco comprensibile, avendo la corte territoriale sul punto osservato occorre tener conto che il reclamo di parte B. è stato accolto in misura molto ridotta come emerge dal sopraesteso esame e in gran parte respinto, laddove il reclamo incidentale di parte A. è stato accolto. Fermo restando che in questo contesto parte delle spese di lite devono essere poste a carico del B., la parziale compensazione delle spese non può peraltro operarsi in misura minima ma appare congrua nella misura del 50%, tenuto conto peraltro che la condotta della A. ha aggravato la situazione dei minori per un periodo piuttosto significativo ed è cambiata solo di recente. Pertanto si compensano fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura del 50% e si pongono -per il restante 50% -a carico del B Si liquidano le spese per il 50% non compensato come da dispositivo, tenendo conto del valore medio data la media complessità della causa previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione in relazione allo scaglione relativo al valore indeterminato basso ricompreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000 . 7.2. - Si tratta di motivazione congrua, in quanto sorretta dal rilievo del rigetto parziale del reclamo dell'odierno ricorrente e dall'accoglimento totale del reclamo incidentale della controparte cfr. Cass. Sez.U, 32061 del 2022 , fermo restando che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell' art. 92, comma 2, c.p.c. , rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente Cass. 2149 del 2014 , 30592 del 2017 , 14459 del 2021 . 8. - Le peculiarità della vicenda e la complessità dei rapporti interpersonali ad essa sottesi giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 9. - Ai sensi del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52, comma 5, in caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità del minore e delle altre parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità del minore, delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.