Prescrizione presuntiva e onere della prova

Poiché la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale ultima prova può essere fornita solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.

È questo il principio affermato dalla Sez. II della Cassazione ordinanza n. 1902/2023 del 23 gennaio che ha così fatto chiarezza circa il meccanismo, a volte insidioso specialmente per chi svolge l'eccezione , relativa alla prescrizione presuntiva. Il caso la prescrizione presuntiva non trova applicazione… Un avvocato agiva nei confronti di un cliente per il pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale prestata in numerosi procedimenti civili, penali e ammnistrativi. Il cliente si costituiva eccependo - tra l'altro e con specifico riguardo ad alcuni dei procedimenti, tra i tanti, posti dal difensore a base della richiesta di compenso -, la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c. procedimenti con riguardo ai quali il cliente affermava di aver già corrisposto i compensi. Il Tribunale accoglieva le domande del legale affermando, quanto all'eccezione di prescrizione, che essa andava disattesa, posto che, ai sensi dell' art. 2959 c.c. , il cliente, dopo avere sollevato l'eccezione da un lato, aveva indicato alcuni procedimenti per i quali aveva corrisposto il dovuto dall'altro, aveva invece ammesso di non aver corrisposto alcunché per altri procedimenti. Quindi, considerando unitariamente i crediti derivanti da tali giudizi, il Tribunale riteneva che il debitore avesse comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non si era estinta. Di conseguenza, la prescrizione presuntiva non poteva operare . In appello la prescrizione presuntiva trova applicazione… Il cliente proponeva appello che veniva parzialmente accolto. La Corte territoriale precisava che i compensi chiesti dal professionista riguardavano l'assistenza in singoli giudizi , ognuno dei quali distinto dall'altro , avente oggetto diverso, e concluso in tempi diversi infatti, le pretese avanzate concernevano il pagamento dei compensi in ordine ad undici differenti prestazioni professionali . Per questo il corrispettivo spettante al difensore per ciascuna di dette attività integrava un credito distinto e separato, esigibile dal momento della conclusione della corrispondente prestazione. In altre parole, non veniva conferma la visione unitaria”, fatta propria dal giudice di primo grado, dei crediti fatti valere dal professionista. Conseguentemente, il riconoscimento del mancato pagamento in relazione ad alcuni procedimenti non valeva ad inficiare l'eccezione di prescrizione presuntiva con riferimento alle prestazioni riferite ad altri procedimenti, rispetto alle quali il cliente aveva sostenuto di aver già pagato il dovuto. Seguiva il ricorso per cassazione del professionista. In particolare l'eccezione di prescrizione presuntiva. Secondo il professionista ricorrente, solo ove fosse stato dimostrato l'adempimento della prestazione, avrebbe potuto operare la prescrizione breve , e non già sulla scorta di un pagamento meramente ipotizzabile, sicché, con riferimento ai procedimenti resi oggetto di eccezione di prescrizione presuntiva , in mancanza della prova del pagamento delle relative prestazioni, avrebbe operato la prescrizione ordinaria decennale, non ancora decorsa al tempo della proposizione della domanda. Ma secondo la Cassazione tale censura è infondata. L'onere della prova. Infatti, colui che eccepisce la prescrizione presuntiva triennale – nel caso di specie, riferita al diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative – non ha ovviamente l' onere di dimostrare l'avvenuto pagamento del credito , poiché, ove tale prova fosse fornita, non avrebbe senso eccepire la prescrizione. Piuttosto, ai sensi dell' art. 2959 c.c. , il cliente non deve ammettere in giudizio che l'obbligazione non si è estinta, altrimenti l'eccezione di prescrizione presuntiva dovrà essere disattesa. E nella fattispecie il Giudice del gravame ha correttamente motivato sulle ragioni per le quali, in ordine a determinati procedimenti, operasse la prescrizione presuntiva, avendo il cliente riconosciuto il mancato pagamento delle prestazioni professionali solo con riguardo ad altri procedimenti, del tutto autonomi rispetto a quelli per i quali aveva eccepito la prescrizione breve. La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione. Secondo i Giudici di legittimità, in tema di distribuzione dell'onere probatorio con riguardo alle prescrizioni presuntive , mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale ultima prova può essere fornita solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. E tanto perché la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione. Ammissione ex art. 2959 c.c. VS mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. Inoltre, la mancata contestazione dell'inadempimento del debito non costituisce ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell'obbligazione, ostativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva. Infatti, l'ammissione di cui all' art. 2959 c.c. non può risiedere nella nuda non contestazione”, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva .

Presidente Manna – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.- Con citazione notificata il 14 giugno 1996, D.M.G. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia , C.G. , al fine di sentirlo condannare al pagamento dei compensi spettanti per l'attività professionale prestata in suo favore in molteplici procedimenti civili, penali e ammnistrativi, nel periodo storico 1987-1993, nella misura di vecchie lire 30.000.000, sulla scorta dei minimi tariffari all'epoca vigenti, in ordine ai quali era stato corrisposto solo un anticipo di vecchie lire 500.000. Per l'effetto, elencava analiticamente i procedimenti nei quali aveva prestato tale attività a giudizio di opposizione alla ingiunzione INPS instaurato innanzi alla Pretura di Napoli, iscritto al R.G. n. 2553/1987 b procedimento penale svolto innanzi al Pretore di Ischia, iscritto al R.G. n. 3840/1986, definito con sentenza del 28 maggio 1990 per reati in tema di violazioni edilizie c procedimento penale trattato innanzi alla Corte d'appello di Napoli, definito con sentenza del 28 maggio 1991 d procedimento penale introdotto innanzi al Tribunale di Napoli, iscritto al R.G. n. 476/1987 e procedimento penale svolto innanzi al Tribunale di Napoli, definito con sentenza n. 2613/1992 f procedimento penale iscritto al R.G. n. 24849/1993 per violazione delle norme urbanistiche, in relazione al quale venivano propositi due ricorsi al Tribunale del riesame g ricorso al TAR Campania iscritto al R.G. n. 895/1997 avverso ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Barano d'Ischia h ricorso al TAR Campania iscritto al R.G. n. 896/1997 avverso ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Barano d'Ischia i procedimento amministrativo instaurato davanti al TAR Campania iscritto al R.G. n. 1070/1993 avverso ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Barano d'Ischia l procedimento amministrativo incardinato innanzi al TAR Campania avverso ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Barano d'Ischia m procedimento intrapreso innanzi al TAR Campania avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di sanatoria. Si costituiva in giudizio C.G. , il quale resisteva alla domanda avversaria 1 eccependo la prescrizione presuntiva di cui all' art. 2956 c.c. , n. 2, per i procedimenti di cui alle lettere a , b , c , g e h , per i quali affermava di avere corrisposto i compensi 2 sostenendo di non aver provveduto ai pagamenti per i procedimenti di cui alle lett. d , e , f , l ed m , in quanto era mancata la quantificazione del difensore 3 ed infine reclamando l'avvenuto pagamento per il procedimento di cui alla lett. i , e segnatamente, oltre all'acconto, dell'importo di vecchie lire 725.000, come da assegno bancario prodotto in copia. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 259/2013 del 26 aprile 2013 , accoglieva la domanda spiegata e, per l'effetto, condannava C.G. al pagamento, in favore di D.M.G. , della somma di Euro 15.235,47, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. In particolare, la pronuncia di prime cure disattendeva l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal convenuto, ai sensi dell' art. 2959 c.c. , poiché il cliente, dopo avere sollevato l'eccezione, aveva da un canto indicato alcuni procedimenti per i quali aveva corrisposto il dovuto e dall'altro aveva invece ammesso di non aver corrisposto alcunché per altri procedimenti, sicché, considerando unitariamente i crediti derivanti da tali giudizi, riteneva che il debitore avesse comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non si era estinta. Escludeva, poi, la fondatezza dell'eccezione di estinzione, sia pure parziale, del debito, siccome rimasta del tutto sfornita di prova, anche in relazione all'importo recato dall'assegno prodotto in copia, che non risultava incassato dall'attore, sicché la dimostrazione del parziale pagamento doveva essere limitata alla sola somma di vecchie lire 500.000, come riconosciuto dallo stesso attore. 2.- Con citazione notificata il 16 maggio 2014, proponeva appello C.G. , il quale contestava che avesse implicitamente ammesso il mancato pagamento del compenso per determinati procedimenti e quindi il difetto di estinzione del debito. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva D.M.G. , la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava C.G. al pagamento, in favore di D.M.G. , della complessiva somma di Euro 4.655,92, oltre interessi legali dal 14 giugno 1996 sino al saldo, compensando per metà le spese dei due gradi di giudizio. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede a che i compensi reclamati dal professionista riguardavano l'assistenza in singoli giudizi, ognuno dei quali distinto dall'altro ed avente oggetto diverso nonché concluso in tempi diversi b che, infatti, le pretese avanzate concernevano il pagamento dei compensi in ordine ad undici differenti prestazioni professionali, elencate in citazione con le lettere da a ad m , rispettivamente inerenti ad una causa previdenziale, a numerosi procedimenti penali per reati edilizi ed urbanistici e ad alcuni ricorsi instaurati davanti al giudice amministrativo, cosicché il corrispettivo spettante al difensore per ciascuna di dette attività integrava un credito distinto e separato, esigibile dal momento della conclusione della corrispondente prestazione c che, conseguentemente, il riconoscimento del difetto di alcun pagamento in relazione alle prestazioni professionali di cui alle lettere d , e , f , l ed m non valeva ad inficiare l'eccezione di prescrizione presuntiva con riferimento alle prestazioni elencate alle lettere a , b , c , g ed h , rispetto alle quali il cliente aveva sostenuto di aver pagato le spese, i diritti e gli onorari maturati in favore del difensore d che, con riferimento ai procedimenti per i quali il C. aveva riconosciuto di non aver corrisposto alcunché, atteso che non vi era alcuna quantificazione dei compensi sulla scorta di un'analitica parcella, occorreva esaminare la documentazione prodotta e che, per i primi due procedimenti di cui alle lettere d ed e , dalla documentazione in atti non era dato rinvenire alcuna attività compiuta dal difensore f che, invece, vi era attività di riscontro con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere f , l ed m , di cui doveva essere liquidato il compenso avendo riguardo alle tariffe forensi elaborate nel 1990, vigenti al momento della conclusione delle prestazioni g che, quanto al procedimento di cui alla lett. f , riguardante il ricorso proposto al Tribunale del riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo, competeva, secondo il criterio dei compensi medi indicato dallo stesso difensore, la somma di Euro 30,99, compresa appunto nello scaglione variabile tra vecchie lire 40.000 e vecchie lire 80.000 h che, quanto ai procedimenti di cui alle lett. l ed m , aventi ad oggetto due ricorsi proposti davanti al TAR Campania, competeva, per ciascuno, un compenso pari ad Euro 2.125,25, sempre facendo applicazione dei valori medi e considerando le voci spettanti per lo studio della controversia, la consultazione con il cliente, la ricerca dei documenti e la redazione del ricorso i che, quanto al procedimento di cui alla lett. i , relativo ad un ricorso spiegato dinanzi al TAR Campania, l'appellante aveva sostenuto di avere versato la somma di vecchie lire 725.000, in aggiunta all'acconto riconosciuto di vecchie lire 500.000, importi che nella loro sommatoria avrebbero estinto l'obbligazione, sicché, non essendovi alcuna prova del pagamento della somma di vecchie lire 725.000, a fronte della produzione in copia di un assegno bancario del cui incasso non vi era traccia, come già sostenuto dal Giudice di prime cure, al D.M. spettava il corrispondente importo di Euro 374,43 l che, pertanto, la somma complessiva dovuta era pari ad Euro 4.655,92. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, D.M.G. . Ha resistito con controricorso l'intimato C.G. . 4.- Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.- Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria illustrativa di inammissibilità del controricorso notificato a mezzo PEC e privo della firma digitale. La notifica a mezzo PEC in data 27 aprile 2018 ha avuto ad oggetto il controricorso e la procura in calce, che riporta la sottoscrizione della parte con l'autentica del difensore. Ebbene il controricorso in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale del difensore che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata , perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato pdf anziché p7m Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022 Sez. 2, Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020 Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016 . E quand'anche si potesse ritenere integrata un'irregolarità per difetto della firma digitale del controricorso, essa sarebbe sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. , comma 3, dalla circostanza che il ricorrente non ha disconosciuto la riconducibilità dell'atto recte del controricorso al suo autore apparente Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021 Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018 . 2.- Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell' art. 2956 c.c. , n. 2, e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. , in relazione all' art. 2697 c.c. , nonché, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, l'insufficiente e contraddittoria motivazione, con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte d'appello accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva, senza che il debitore avesse assolto all'onere di provare il pagamento delle prestazioni. Secondo l'istante, solo ove fosse stato dimostrato l'adempimento della prestazione, avrebbe potuto operare la prescrizione breve, e non già sulla scorta di un pagamento meramente ipotizzabile, sicché, con riferimento ai procedimenti di cui alle lett. a , b , c , g ed h , in mancanza della prova del pagamento delle relative prestazioni, avrebbe operato la prescrizione ordinaria decennale, non ancora decorsa al tempo della proposizione della domanda. 2.1.- Il motivo è infondato. Infatti, colui che eccepisce la prescrizione presuntiva triennale - nel caso di specie, riferita al diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative - non ha ovviamente l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento del credito, poiché, ove tale prova fosse fornita, non avrebbe senso eccepire la prescrizione. Piuttosto, ai sensi dell' art. 2959 c.c. , il cliente non deve ammettere in giudizio che l'obbligazione non si è estinta, altrimenti l'eccezione di prescrizione presuntiva dovrà essere disattesa. E nella fattispecie il Giudice del gravame ha correttamente motivato sulle ragioni per le quali, in ordine a determinati procedimenti, operasse la prescrizione presuntiva, avendo il cliente riconosciuto il mancato pagamento delle prestazioni professionali solo con riguardo ad altri procedimenti, del tutto autonomi rispetto a quelli per i quali aveva eccepito la prescrizione breve. Ora, in tema di distribuzione dell'onere probatorio con riguardo alle prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale ultima prova può essere fornita solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021 Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 15/05/2007 . E tanto perché la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione. Inoltre, la mancata contestazione dell'inadempimento del debito non costituisce ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell'obbligazione, ostativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che l'ammissione di cui all' art. 2959 c.c. non può risiedere nella nuda non contestazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11500 del 08/04/2022 Sez. 2, Sentenza n. 29875 del 18/11/2019 . Ebbene, il precedente di questa Corte risulta impropriamente richiamato dal ricorrente, posto che il relativo arresto sostiene che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, non già la prova del pagamento di tale credito Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 15/05/2012 nello stesso senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019 . 3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. , in relazione all' art. 2959 c.c. , l'omesso esame degli atti processuali e della posizione assunta dalla parte convenuta, la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. , con conseguente nullità della sentenza per error in iudicando, per omesso esame di un punto essenziale, con inesistente o insufficiente motivazione, per avere la Corte di merito escluso dal diritto alla percezione dei compensi le attività di cui ai procedimenti riportati alle lett. d ed e , per difetto di alcuna attività compiuta dal difensore in ragione della documentazione rinvenuta in atti, benché la controparte, sin dalla sua costituzione in giudizio, avesse ammesso di aver ricevuto le corrispondenti prestazioni e di non averne corrisposto il compenso. Sicché, obietta l'istante, la statuizione sarebbe anzitutto affetta dal vizio di ultra-petizione, poiché il Giudice avrebbe disconosciuto le spettanze, nonostante l'appellante non ne avesse mai contestato i presupposti. E peraltro, a prescindere dalla mancata contestazione, le attività svolte in relazione ai procedimenti indicati sarebbero state confermate, in base all'indice esibito, dalla testimone escussa D.S.M.G. . 3.1.- La doglianza è infondata. Al riguardo, il Giudice del gravame ha sostenuto che, in ordine ai due procedimenti di cui alle lettere d ed e , dalla documentazione in atti non era dato rinvenire alcuna attività compiuta dal difensore. Su tale aspetto, la posizione processuale assunta dal convenuto non è stata affatto rivolta a riconoscere le prestazioni richieste dal difensore. Piuttosto, il cliente ha precisato di non aver provveduto ai pagamenti - tra gli altri, appunto, per i procedimenti di cui alle lett. d ed e -, in quanto era mancata la quantificazione del difensore. Ma tale quantificazione avrebbe dovuto attenersi alle attività effettivamente prestate, sulle quali non vi è stata alcuna previa ammissione. In conseguenza, sarebbe spettato al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nell'indice Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 Sez. 6-2, Ordinanza n. 712 del 15/01/2018 Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 20/05/1977 . Ebbene, incombendo sul professionista l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni elencate, in difetto di tale dimostrazione, è precluso al giudice di liquidare i relativi compensi secondo tariffa. Nè, in mancanza della documentazione di supporto in ordine alla specifica attività prestata nei richiamati procedimenti, la prova documentale avrebbe potuto essere surrogata dalla testimonianza resa. E ciò perché, pur essendo in astratto pienamente ammissibile la prova per testimoni circa la sussistenza di singole prestazioni professionali Cass. Sez. 2, Sentenza n. 215 del 30/01/1970 , dal tenore della deposizione resa dalla teste escussa - come riportata per intero nel corpo del ricorso - non emerge affatto che il testimone abbia riconosciuto le specifiche attività relative ai due procedimenti indicati. Piuttosto, dal tenore della deposizione resa si evince semplicemente che il teste ha riconosciuto che i procedimenti in ordine ai quali l'Avv. D.M.G. ha prestato attività difensiva in favore del cliente C.G. corrispondessero a quelli indicati nell'elenco allegato all'atto di citazione an . Nondimeno il mero riconoscimento della prestazione di attività difensiva in tali procedimenti non è significativo dei termini in cui tale attività difensiva è stata prestata quomodo . 4.- Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione dell' art. 2697 c.c. , in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. , per avere la Corte distrettuale reputato che, pur non essendo stata fornita la prova che l'assegno bancario dell'importo di vecchie lire 725.000 fosse stato incassato dal ricorrente, comunque di tale pagamento avrebbe dovuto tenersi conto in assenza di contestazione a cura del difensore. In proposito, il ricorrente deduce che tale ricostruzione sarebbe contraddittoria, poiché, sin dal primo momento, aveva sostenuto di non aver ricevuto nessun acconto, oltre all'importo di vecchie lire 500.000. 4.1.- La critica è infondata. E tanto perché il Giudice del gravame non ha affatto affermato, a confutazione dell'assunto della sentenza di primo grado, che - benché in ordine all'importo riportato nell'assegno bancario prodotto in copia, pari a vecchie lire 725.000, non vi fosse la prova dell'incasso - comunque di siffatto pagamento avrebbe dovuto tenersi conto, in ragione della mancata contestazione del difensore sull'effettiva percezione di tale somma. Al contrario, la sentenza d'appello ha rilevato che, in mancanza della prova della percezione della somma riportata da tale titolo cartolare, di essa non avrebbe potuto tenersi conto nella quantificazione del dovuto. Nondimeno, essendo pacifico che, in ordine al procedimento di cui alla lett. i , l'importo totale dovuto fosse corrispondente alla sommatoria tra l'acconto pacificamente versato, pari a vecchie lire 500.000, e la somma di cui all'assegno bancario per vecchie lire 725.000, in mancanza della prova della riscossione dell'importo di cui al titolo cartolare, il complessivo compenso residuo dovuto per le prestazioni professionali rese in tale procedimento avrebbe dovuto essere limitato all'importo di vecchie lire 725.000, corrispondenti ad Euro 374,43. Per l'effetto, nessuna violazione del principio di non contestazione si è realizzata. 5.- Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione dell' art. 345 c.p.c. , in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. , in ordine alla determinazione dei compensi professionali dovuti, con la conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale quantificato gli onorari spettanti, quanto ai procedimenti di cui alle lett. f , l ed m , sulla scorta delle tariffe vigenti al momento della conclusione delle prestazioni rese, corrispondenti a quelle dell'anno 1990, benché il cliente non avesse contestato l'ammontare delle spettanze pretese dall'attore, sulla scorta di diverse tariffe. In merito, l'istante osserva, dunque, che solo in sede di appello sarebbe stata sollevata siffatta contestazione sul quantum, con la conseguenza che tale eccezione avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, in quanto tardiva. 5.1.- La censura è infondata. Come si ricava dagli atti, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, con riferimento ai procedimenti di cui alle lett. d , e , f , l ed m , il C. si è limitato a riconoscere di non aver corrisposto alcunché, atteso che non vi era alcuna quantificazione dei compensi sulla scorta di un'analitica parcella. È evidente che, in carenza di alcuna debita precisazione dell'importo dovuto, non avrebbe potuto essere ammessa la tenutezza al pagamento di un quantum non prefissato. Anzi proprio il difetto di una simile precisazione in ordine alla misura del dovuto, secondo la ricostruzione del cliente, ha indotto la parte a rifiutare qualsiasi pagamento. Sicché non vi è stato alcun riconoscimento della quantificazione operata dal difensore solo con l'atto introduttivo del giudizio. All'esito, era necessario - così come di fatto è accaduto - ricostruire an e quantum dei compensi dovuti per l'attività prestata in tali procedimenti, alla stregua dei riferimenti tabellari vigenti all'epoca della conclusione dei mandati difensivi. Nessuna eccezione nuova è stata, pertanto, introdotta nel giudizio di gravame. 6.- Il quinto motivo investe, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 , il difetto assoluto di motivazione e la sua illogicità manifesta, l'omesso esame di documentazione essenziale ai fini della decisione, con error in iudicando e con la conseguente nullità della sentenza, per avere il Giudice del gravame - con riferimento alle prestazioni professionali afferenti al procedimento di cui alla lett. f , relativo alla richiesta di dissequestro dell'immobile del C. davanti al Tribunale del riesame - tralasciato di considerare le attività processuali compiute successivamente al ricorso, ossia l'esecuzione del provvedimento, il rinvio a giudizio per il quale il professionista aveva assicurato la difesa, senza alcuna contestazione a cura del cliente. Sul punto, l'istante obietta che, quanto alle prestazioni rese in detto procedimento, il Giudice aveva liquidato il compenso di Euro 30,99, sulla scorta della media delle tariffe vigenti nel 1990. 6.1.- Il motivo è inammissibile. Esso contesta nel merito l'ampiezza delle incombenze prestate nel procedimento, confutando l'assunto del Giudice d'appello che - in forza della documentazione di riscontro presente in atti - ha liquidato il compenso dovuto. È evidente che tale obiezione attiene dunque al merito della pretesa e non implica un sindacato sulla legittimità della statuizione contestata. Peraltro, la critica non è corredata dal riferimento ai documenti specifici da cui si ricaverebbe l'ulteriore attività prestata nell'evocato procedimento, in tesi trascurata dal Giudice di merito, sicché la censura difetta altresì del requisito dell'autosufficienza. 7.- Conseguentemente, il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.