Equo compenso verso l’ok della Camera al disegno di legge Morrone

All’ordine del giorno della seduta della Camera di oggi compare la discussione generale della proposta di legge Meloni-Morrone in tema di equo compenso C-338 . L’Unione Nazionale Camere Civili, l’associazione maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti italiani, auspica l’approvazione del testo da parte del Parlamento.

La proposta di legge presentata da Giorgia Meloni e Jacopo Morrone lo scorso ottobre, prima cioè che la premier ricevesse l'incarico per la formazione dell'attuale Governo, sarà discussa oggi alla Camera.   Ma cosa prevede il disegno di legge sull'equo compenso?   Nello specifico il testo prevede disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e definisce l' “equo compenso” come «la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti» dalle rispettive discipline professionali. Per gli avvocati, il riferimento è l'articolo 13, comma 6, l. numero 247/2012 articolo 1 . l'ambito di applicazione delle norme è quello dei rapporti professionali di prestazione d'opera intellettuale ex articolo 2230 c.c. «aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro». Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni rese a favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica articolo 2 . Tali imprese possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, che si presumono equi fino a prova contraria articolo 6 l'articolo 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo anche conto dei costi sostenuti dal professionista. Sono inoltre escluse le clausole che vietano al professionista di percepire acconti o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. nel caso in cui il giudice accerti il carattere iniquo del compenso pattuito, egli dovrà rideterminare il compenso con la condanna del cliente al pagamento della differenza articolo 4   L'appello degli avvocati civilisti   «Pur trattandosi di una legge sicuramente perfettibile, un compenso equo, nel settore della giurisdizione, si rende necessario per garantire la qualità della giustizia e non solo la libertà e la dignità degli Avvocati, necessari partecipi di una giustizia giusta, migliore e ragionevolmente veloce. Il provvedimento, quindi, risponde ad interessi di carattere generale, laddove tutela il decoro professionale di coloro che sono chiamati a difendere i cittadini e le imprese. Inoltre, in un momento in cui vi è uno sforzo finanziario ed organizzativo imponente per migliorare l'efficienza della giustizia, l'approvazione di tale norma appare indispensabile, perché costituisce un presupposto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR». Questo l'appello dell'UNCC in vista della discussione della Camera.