Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, quale gestore del fondo di garanzia, il pagamento dei crediti da lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro si prescrive nel termine di un anno.
Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzia patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell' articolo 518 cod. proc. civ. , la consegna del processo verbale di pignoramento redatto all'Ufficiale Giudiziario. Il funzionamento del Fondo di Garanzia INPS Il Fondo di garanzia gestito da INPS paga i crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, afferenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e rientranti nei dodici mesi che precedono la data di inizio dell'esecuzione forzata articolo 2 comma 1, lett b , d.lgs 80/1992 . Il comma 5 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo prevede che il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in un anno. E' proprio di computo di tale anno di prescrizione che si incentra la questione di diritto sottoposta alla Corte di Cassazione dal ricorrente INPS. La prescrizione del diritto di accesso al Fondo Secondo i principi generali del nostro ordinamento articolo 2935 cod. civ. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A tale fine, quindi, occorre valutare la peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere da INPS la corresponsione delle ultime tre retribuzioni, in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il diritto di accesso al Fondo è assimilabile ad un “diritto di credito a una prestazione previdenziale” , distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro esso pertanto non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro , bensì al verificarsi dei presupposti di legge, ossia a insolvenza del datore, b verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta a INPS e, come ulteriore conseguenza, nessuna prescrizione del diritto del lavoratore può decorrere. A seconda dei casi, quindi, la prescrizione decorre o trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ciò nei casi di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuali o entro un anno dall'esperimento infruttuoso della procedura esecutiva, condizione che consente di verificare che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro siano insufficienti, in tutto io in parte, a soddisfare la pretesa creditoria del lavoratore. L'esperimento infruttuoso di procedura esecutiva Nel caso di specie, il datore di lavoro non era soggetto ad alcuna procedura concorsuale, il lavoratore aveva quindi proceduto con l'esecuzione forzata, ricevendo, all'esito dell'esperito pignoramento, verbale negativo. Ritirato il verbale dagli Ufficiali Giudiziari e, quindi, presa effettiva conoscenza dell'insolvenza del datore, aveva depositato domanda di accesso al Fondo di garanzia INPS. La domanda era però stata rigettata da INPS in ragione dell'intervenuta prescrizione annuale secondo INPS, infatti, la data del deposito era successiva al termine prescrizione il lavoratore non sarebbe stato diligente poiché avrebbe potuto anticipare l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, impendendo così il decorso della prescrizione, partecipando personalmente alle operazioni di pignoramento ex articolo 165 disp. att. cod. proc. civ. . La Corte di Cassazione ritiene di non avvalorare le difese di INPS, rigettando il ricorso. In primo luogo, la partecipazione alle operazioni di pignoramento è una mera facoltà. In secondo luogo, detta partecipazione rappresenta un onere ed un costo per il lavoratore, il quale è già gravato dall' inutile esperimento dell'esecuzione forzata. Non può quindi discendere alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione alle operazioni di pignoramento senza contare che la disciplina del Fondo è preordinata a rendere più incisiva la tutela del lavoratore rispetto alle mancate retribuzioni e ciò per garantirgli un'esistenza libera e dignitosa articolo 4, 35 e 36 Cost. . Da qui, l'irragionevolezza di porre a suo carico costi che aggravano il danno da mancata retribuzione. Secondo la Corte di Cassazione, in virtù dell' articolo 2953 cod. civ. e della ratio ispiratrice della disciplina sul Fondo, è il processo verbale di pignoramento mobiliare che attesta l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro ed è solo dal momento della sua consegna che il lavoratore ha contezza dell'inequivocabile insolvenza, condizione necessaria per il deposito della domanda di accesso al Fondo. La data di consegna del verbale di pignoramento rappresenta il dies a quo della prescrizione annuale per il deposito della domanda.
Presidente Berrino – Relatore Cerulo Fatti di causa 1. Il signor S.A. ha agito in giudizio nei confronti dell'INPS, per chiedere il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, delle ultime mensilità di retribuzione Omissis , per un ammontare complessivo di Euro 6.259,00. Il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda, in quanto presentata il 1 marzo 2014, allorché era già maturata la prescrizione annuale prevista dalla legge. Ad avviso del Tribunale, il dies a quo decorre dalla data del verbale di pignoramento mobiliare negativo 15 febbraio 2013 e non dal momento in cui il debitore, con maggiore o minore solerzia, ha ritirato il verbale e ha così avuto conoscenza del suo contenuto. Ne' il lavoratore deve attendere il deposito degli ultimi bilanci della società 18 dicembre 2013 , che attestano la non fallibilità del datore di lavoro. I bilanci potrebbero essere depositati anche a distanza di anni e, a voler annettere rilievo a tale momento, sarebbero vanificate quelle esigenze di certezza del diritto che sono all'origine della fissazione di un termine di prescrizione. 2. Con sentenza pubblicata il 20 settembre 2018 con il numero 763/2018, la Corte d'appello di Firenze ha accolto il gravame proposto da S.A. e ha condannato l'INPS a corrispondere all'appellante la somma lorda di Euro 6.259,00, oltre agl'interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e a rifondergli le spese di lite del doppio grado. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che a l'appellante può ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento delle ultime tre mensilità, relative ai dodici mesi che precedono la data d'inizio dell'esecuzione forzata D.Lgs. 27 gennaio 1992, numero 80, articolo 2 b il D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 5, fissa, a tale riguardo, un termine di prescrizione annuale tale termine, anche in ragione della sua brevità, decorre solo dal momento in cui il lavoratore ha effettiva conoscenza dell'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva c non si può imputare alcun comportamento negligente al lavoratore, che ha ritirato il 7 marzo 2013 il verbale di pignoramento del 15 febbraio 2013 d pertanto, allorché la domanda amministrativa è stata presentata, il 1 marzo 2014, il termine annuale di prescrizione non era ancora decorso e superflua è la disamina del primo motivo d'appello, che verte sulla data di deposito dei bilanci da parte del datore di lavoro f le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. 3. L'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze, con ricorso notificato il 19 novembre 2018 e affidato a due motivi, illustrati da memoria. 4. S.A. resiste con controricorso, illustrato da memoria. 5. Fissata alla pubblica udienza del 27 settembre 2022 articolo 375 c.p.c. , comma 2 , la causa è stata trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, in quanto nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, numero 176 , e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dal D.L. 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 25 febbraio 2022, numero 15 . 6. Il Pubblico Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso. Ragioni della decisione 1. Il ricorso si articola in due motivi. 1.1. Con il primo mezzo articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , l'INPS denuncia la violazione del D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 1, comma 2, e articolo 2, commi 3 e 5 e della L. 29 maggio 1982, numero 297 , articolo 2, comma 5, in riferimento all' articolo 165 disp. att. c.p.c. e all' articolo 2935 c.c. La sentenza impugnata avrebbe errato nell'escludere l'estinzione del diritto per prescrizione annuale e nel considerare tempestiva una domanda presentata solo il 1 marzo 2014. Ad avviso del ricorrente, verrebbe in rilievo la data del verbale di pignoramento 15 febbraio 2013 , che ha accertato l'esito negativo della procedura esecutiva. Sarebbe, invece, ininfluente il momento del ritiro del verbale 7 marzo 2013 , sul quale fa leva, per escludere il compimento della prescrizione, la sentenza impugnata. Il lavoratore avrebbe potuto partecipare alle operazioni di pignoramento articolo 165 disp. att. c.p.c. e conoscerne così l'esito senza ritardo. Il tempo atteso per il rilascio del verbale di pignoramento negativo rappresenterebbe un mero ostacolo di fatto e non potrebbe impedire la decorrenza della prescrizione. Irrilevante sarebbe anche il tempo necessario per la presentazione dei bilanci della società, che comprovano, per il datore di lavoro insolvente, la non assoggettabilità a fallimento. 1.2. Con la seconda censura articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , svolta in via subordinata, il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 2, in riferimento alla L. 13 agosto 1980, numero 427 , articolo 1 come modificato dalla L. 19 luglio 1994, numero 451, articolo 1, comma 5, e dalla L. 24 dicembre 2007, numero 247, articolo 1, comma 27. La Corte territoriale avrebbe accolto integralmente la domanda del lavoratore, in violazione del massimale che delimita le prestazioni del Fondo di garanzia con riguardo alle ultime tre mensilità di retribuzione. Il predetto massimale, costituito da una somma non superiore a tre volte la misura massima del trattamento d'integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 2 , ammonterebbe, per l'anno di riferimento del 2012, a Euro 3.161,85. La Corte d'appello fiorentina, in base al principio iura novit curia , avrebbe dovuto contenere la condanna entro l'importo massimo determinato dalla legge. 2. Con riguardo al primo motivo, occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità formulata nel controricorso e incentrata sulla novità della questione della conoscibilità dell'esito infruttuoso dell'esecuzione. L'eccezione dev'essere disattesa. Il ricorrente censura in maniera specifica e intelligibile la ratio decidendi su cui s'incardina la pronuncia impugnata il compimento della prescrizione annuale. Nello scrutinio devoluto a questa Corte, è essenziale l'esame del momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, secondo l'ordinaria diligenza. Su tale momento indugia anche la disamina dei giudici d'appello, che il ricorrente censura sul versante della violazione di legge, senza sollevare questioni nuove, estranee al tema del decidere. 3. Il motivo può essere dunque esaminato nel merito e si rivela infondato. 4. Il Fondo di garanzia paga i crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di inizio dell'esecuzione forzata D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 1, lett. b . Il D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 5, primo periodo, stabilisce che il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in un anno. 5. Oggetto del contendere è proprio il compimento della prescrizione annuale. Secondo i principi generali articolo 2935 c.c. , la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre retribuzioni. Si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, numero 4183 , con riguardo alle ultime tre retribuzioni negli stessi termini, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, numero 16617, e 17 dicembre 2005 , numero 27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia . La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all'INPS Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, numero 32 , punto 11 . 6. Quando il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria , il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia t rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, numero 267, articolo 97 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo L. numero 297 del 1982, articolo 2, comma 2, richiamato dal D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 3 . Quando, come avviene nel caso di specie, il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione ditali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 1, comma 2, e, negli stessi termini, L. numero 297 del 1982, articolo 2, comma 5, primo periodo, richiamato dal D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 3 . 7. In tale ultima fattispecie, il termine annuale di prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti e il lavoratore possa formulare una domanda, adeguatamente suffragata dalla prova dell'insufficienza delle garanzie. 8. Il vocabolo risultare , che figura nel testo di legge, denota la necessità che il dato dell'insufficienza sia palese, e dunque risulti , a un creditore che si adoperi con l'ordinaria diligenza per prenderne cognizione. Già sul versante letterale, non viene in rilievo il dato della mera redazione del processo verbale da un angolo visuale meramente astratto, ma il momento in cui il creditore sia edotto delle emergenze di tale processo verbale il verbo risultare evoca l'acquisizione di conoscenza, nella prospettiva concreta del creditore che intraprenda una determinata procedura esecutiva, avvalendosi degli strumenti che l'ordinamento gli accorda. Tale interpretazione, nel valorizzare una nozione di ordinaria diligenza , peraltro comunemente recepita nella disciplina della prescrizione fra le molte, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, numero 576 , non annette rilievo a un ostacolo di mero fatto nell'esercizio del diritto. Il risultare dell'insufficienza delle garanzie non è un imponderabile dato di fatto, ma assurge a elemento costitutivo della fattispecie in esame, così come è delineata dalla legge. Ne' in tal modo si vanificano le esigenze di certezza, insite nella scelta normativa di fissare un termine di prescrizione. La possibilità di far valere il diritto, cui l' articolo 2935 c.c. riconnette il decorso della prescrizione, è ancorata a parametri oggettivi e presuppone la conoscibilità dei fatti rilevanti ai fini del dies a quo del relativo termine, in armonia con l'effettività della tutela giurisdizionale, presidiata dalla Carta fondamentale articolo 24 Cost. e perciò non meno rilevante rispetto alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici enfatizzate nel motivo di ricorso. A tale riguardo, si deve tener conto non solo della brevità del termine di prescrizione, richiamata dai giudici d'appello, ma anche del primario rango costituzionale degl'interessi coinvolti. La disciplina della L. numero 297 del 1982 e del D.Lgs. numero 80 del 1992 è preordinata a rendere più incisiva la tutela del lavoratore articolo 4 e 35 Cost. , con peculiare riguardo alla retribuzione, imprescindibile per assicurargli un'esistenza libera e dignitosa articolo 36 Cost. . 9. Il canone dell'ordinaria diligenza è immanente a tutta la disciplina che presiede alle azioni del lavoratore a tutela dei propri crediti, nell'ipotesi d'insolvenza del datore di lavoro. Quanto al diritto alle ultime tre mensilità di retribuzione, questa Corte ha affermato, anche di recente, che L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, risponde ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, essendo subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio conformato, nei tempi e nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale di recente, Cass., sez. VI L, 24 ottobre 2022, numero 31405, punto 3 .1. . La nozione di ordinaria diligenza riveste dunque rilievo cruciale, come questa Corte ha chiarito nell'analizzare il connesso profilo dei tempi appropriati per intentare una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro. Fondamentale parametro di giudizio, in tale materia, è il più generale dovere di diligenza , che grava sul lavoratore e si deve conformare alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale . In tale vaglio, occorre tener conto anche dell'economicità dell'attività diretta alla soddisfazione del credito Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, numero 14020 . 10. Fulcro della tesi del ricorrente è che il lavoratore, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto partecipare alle operazioni di pignoramento, nell'esercizio della facoltà attribuita dall' articolo 165 disp. att. c.p.c. , e così conoscere in anticipo l'insufficienza delle garanzie patrimoniali. Tale prospettazione, nel censurare i parametri normativi cui si deve conformare la valutazione della diligenza doverosa, non coglie nel segno, per molteplici ragioni. 10.1. Meritano di essere condivise, a tale riguardo, le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, che inquadra la presenza del creditore nella fase del tentativo dell'esecuzione forzata come una mera facoltà di natura partecipativa ed esclude che da tale facoltà scaturiscano, per un verso, oneri di condotta in capo al creditore e, per altro verso, effetti pregiudizievoli quando si scelga di non partecipare. 10.2. E' ben vero che l' articolo 165 disp. att. c.p.c. , comma 1 consente al creditore, all'atto della richiesta di pignoramento, di dichiarare che intende partecipare, personalmente alle operazioni. Alle operazioni di pignoramento il creditore può partecipare a sue spese , giovandosi dell'assistenza di un difensore e di un esperto o di uno di essi comma 3 . La partecipazione alle operazioni di pignoramento, tuttavia, implica per il lavoratore un ulteriore dispendio di denaro e si pone così in antitesi con quel canone di economicità che impronta di sé la diligenza che dev'essere profusa in questo particolare ambito ordinanza numero 14020 del 2020, cit. . Come questa Corte ha evidenziato, l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sé, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale , legittimato ad accedere al Fondo di garanzia decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito dal deposito dello stato passivo senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente ordinanza numero 14020 del 2020, cit., punto 15 . Non si ravvisano ragioni per far gravare sul lavoratore oneri ulteriori, con una più grave sperequazione a suo danno rispetto al lavoratore dipendente da un imprenditore fallibile. Inoltre, la partecipazione del lavoratore, per essere fruttuosa, dovrebbe assumere le sembianze di una partecipazione qualificata, supportata dall'assistenza del difensore e dell'esperto, con ulteriore aggravio di costi. 10.3. Si deve poi considerare che l'inizio delle operazioni peritali, cui le difese della parte ricorrente conferiscono risalto, non è neppure un momento di per sé determinante. Le operazioni di pignoramento non si esauriscono necessariamente uno actu, con il primo tentativo di accesso dell'ufficiale giudiziario, e danno luogo a una fattispecie a formazione progressiva, che si dipana attraverso svariati incombenti. In base all' articolo 492 c.p.c. , comma 4, applicabile anche alla procedura esecutiva di cui si discute, l'ufficiale giudiziario può invitare il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, avvertendolo delle sanzioni comminate dall' articolo 388 c.p. per l'omessa o falsa dichiarazione. Può essere necessaria la nomina di un esperto stimatore per valutare i mobili da pignorare. 10.4. Anche ad ammettere che il lavoratore profonda il massimo impegno e partecipi con costanza alle operazioni di pignoramento, quel che rileva è comunque la consegna del processo verbale. Alla consegna del processo verbale annette rilievo anche la disciplina dell' articolo 518 c.p.c. , comma 6, nelle sue diverse formulazioni, che, pur dettando tempi diversi per tale incombente, ne confermano il ruolo basilare anche per gli adempimenti successivi. 10.5. E' il processo verbale che attesta l'insufficienza delle garanzie patrimoniali ed è solo dal momento della consegna del processo verbale che l'insufficienza risulta per il lavoratore in modo inequivocabile, consentendogli dunque di far valere il diritto verso il Fondo di garanzia e di proporre una domanda debitamente supportata. Al fine di ottenere la consegna del verbale, il lavoratore deve adoperarsi con l'ordinaria diligenza. 11. La Corte d'appello, in coerenza con i principi enunciati, ha individuato nel ritiro del verbale di pignoramento mobiliare negativo il momento in cui il creditore, con una condotta improntata all'ordinaria diligenza, ha conosciuto l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, necessaria per accedere all'intervento del Fondo di garanzia. Tale conoscenza è stata acquisita in tempi ragionevolmente ravvicinati, che non consentono di formulare a carico del creditore alcun addebito di negligenza. 12. Tale valutazione, sorretta dall'apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti, non è infirmata da doglianze che investano il profilo dell'accertamento di fatto e resiste alle critiche che, esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, ha formulato l'Istituto con il primo mezzo. 13. Il motivo dev'essere, pertanto, rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell' articolo 518 c.p.c. la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario . 14. Si deve dunque esaminare la seconda censura, che il ricorrente formula in via gradata, nell'ipotesi di rigetto del primo mezzo. 15. La doglianza è inammissibile. 15.1. il D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 2, dispone che il pagamento effettuato dal Fondo non possa essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali . Il ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata condanni al pagamento di un importo superiore al massimale di legge. E' irrilevante che l'INPS, nei gradi di merito, non abbia formulato contestazioni di sorta sul superamento del massimale e sono persuasive, a tale riguardo, le considerazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa pagina 7 nessun giudicato interno si è formato sul tema della conformità dell'importo richiesto al massimale, profilo rilevabile d'ufficio che comunque non altera il tema del decidere devoluto a questa Corte. 15.2. La doglianza è inammissibile per un'altra, dirimente, ragione, che attiene alla sua genericità, anch'essa segnalata dalla difesa del controricorrente. Il vizio della sentenza previsto dall' articolo 360 c.p.c. , numero 3 dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo articolo 366 c.p.c. , numero 4 , non solo con l'indicazione delle norme che si reputano violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, volte a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si pongano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. L'ammissibilità della censura postula dunque una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia e specifiche e puntuali contestazioni, che non si sostanzino nella mera contrapposizione alle soluzioni desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. S'impedirebbe altrimenti a questa Corte di adempiere il suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione e le si demanderebbe l'individuazione della norma violata o dei punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni fra le molte, Cass., sez. I, 1 febbraio 2022, numero 3059 . 15.3. La sentenza della Corte d'appello fiorentina condanna l'INPS a un importo di Euro 6.259,00, che, nel dispositivo, è individuato come somma lorda . Le doglianze dell'INPS, nel denunciare la violazione del D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 2, comma 2, e nel richiamare un coacervo di altre disposizioni, menzionano un massimale calcolato al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali pagina 12 del ricorso . Il ricorrente pone dunque a raffronto grandezze eterogenee l'importo lordo, computato dalla sentenza d'appello, e quello netto, che individua come massimale invalicabile. Il motivo non offre ragguagli di sorta sull'ammontare che, in concreto, alla luce della normativa applicabile alla fattispecie controversa, raggiungono le trattenute previdenziali e assistenziali inglobate dalla Corte di merito nel quantum complessivo. Tale carenza argomentativa preclude a questa Corte la verifica sulla dedotta violazione di legge. 16. Il ricorso, in conclusione, dev'essere rigettato. 17. Il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese articolo 385 c.p.c. , comma 1 , che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 18. A norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 , il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente sentenza Cass., S.U., 27 novembre 2015, numero 24245 , per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto Cass., S.U., 20 febbraio 2020, numero 4315 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 -bis, ove dovuto.